| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.8 personale | 
| Data: | 08/08/1977 | 
| Numero: | 564 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. I procedimenti relativi ad infrazioni alle norme sul matrimonio, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione [...] | 
§ 46.8.38D - Legge 8 agosto 1977, n. 564. [1]
Modifica delle norme sul matrimonio dei militari delle tre Forze armate e degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.
(G.U. 24 agosto 1977, n. 229)
     Il personale militare in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza può contrarre matrimonio al compimento del terzo anno di servizio militare, anche se non ha raggiunto l'età di venticinque anni richiesta dal 
I procedimenti relativi ad infrazioni alle norme sul matrimonio, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio, rimangono estinti nei confronti di coloro che alla data dell'infrazione avrebbero potuto contrarre matrimonio in base alle nuove condizioni stabilite nell'art. 1.
[1] Abrogata dall’art. 12 del D.Lgs.31 luglio 2003, n. 236.
[2] Articolo sostituito dall'art. 2 del