§ 32.2.20 - L. 30 luglio 2012, n. 128.
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:32. Culti e confessioni religiose
Capitolo:32.2 confessioni diverse
Data:30/07/2012
Numero:128


Sommario
Art. 1.  Rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia
Art. 2.  Libertà religiosa
Art. 3.  Ministri di culto
Art. 3 bis.  (Missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri).
Art. 4.  Assistenza spirituale ai militari
Art. 5.  Servizio militare
Art. 6.  Assistenza spirituale ai ricoverati
Art. 7.  Assistenza spirituale ai detenuti
Art. 8.  Oneri per l'assistenza spirituale
Art. 9.  Insegnamento religioso nelle scuole
Art. 10.  Richieste in ordine allo studio del fatto religioso
Art. 11.  Scuole ed istituti di educazione
Art. 12.  (Riconoscimento dei titoli di formazione teologica).
Art. 13.  Matrimonio
Art. 14.  Tutela degli edifici di culto
Art. 15.  Riconoscimento di enti della Chiesa apostolica in Italia
Art. 16.  Attività di religione o di culto e diverse
Art. 17.  Regime tributario degli enti della confessione
Art. 18.  Gestione degli enti della confessione
Art. 19.  Iscrizione nel registro delle persone giuridiche
Art. 20.  Mutamenti degli enti della confessione
Art. 21.  Pubblicazioni
Art. 22.  Colportori
Art. 23.  Emittenti radiotelevisive
Art. 24.  Contributi e deduzione agli effetti IRPEF
Art. 25.  Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF
Art. 26.  Commissione paritetica
Art. 27.  Assegni corrisposti ai ministri di culto
Art. 28.  Rendiconto della utilizzazione delle somme percepite
Art. 29.  Tutela dei beni culturali
Art. 30.  Norme di attuazione
Art. 31.  Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti
Art. 32.  Ulteriori intese
Art. 33.  Copertura finanziaria


§ 32.2.20 - L. 30 luglio 2012, n. 128.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

(G.U. 7 agosto 2012, n. 183 - S.O. n. 168)

 

Art. 1. Rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia

     1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia sono regolati dalle disposizioni della presente legge sulla base dell'allegata intesa, stipulata il 4 aprile 2007.

 

     Art. 2. Libertà religiosa

     1. La Repubblica dà atto dell'autonomia della Chiesa apostolica in Italia, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti.

     2. La Repubblica, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito della Chiesa apostolica in Italia e delle sue comunità si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

 

     Art. 3. Ministri di culto

     1. La nomina e l'eventuale cessazione dei ministri di culto spetta al Team apostolico della Chiesa apostolica in Italia e sono insindacabili [1].

     2. I magistrati o altre autorità non possono richiedere ai ministri di culto di deporre o di dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per motivo del loro ministero.

     3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia:

     a) hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile;

     b) sono dispensati dalla chiamata alle armi nel caso in cui siano ministri di culto con cura di anime.

     4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 4, 6, 7 e 13, la Chiesa apostolica in Italia rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto. Apposito elenco dei ministri di culto è tenuto dalla Chiesa apostolica e trasmesso alle competenti amministrazioni.

 

     Art. 3 bis. (Missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri). [2]

     1. La Chiesa apostolica in Italia è in comunione con le organizzazioni religiose che, in tutto il mondo, accolgono la visione evangelica, pentecostale e apostolica e si avvale del supporto di missionari stranieri per lo svolgimento delle proprie attività.

     2. La Chiesa apostolica in Italia coordina missioni evangeliche e di sostegno umanitario in numerosi Paesi esteri, anche provvedendo alla formazione, presso gli istituti di educazione di cui all'articolo 11, dei ministri di culto provenienti dagli Stati dove hanno sede le rappresentanze missionarie della stessa.

     3. L'ingresso e il soggiorno in Italia dei missionari e dei ministri di culto avviene nel rispetto della normativa italiana ed europea.

 

     Art. 4. Assistenza spirituale ai militari

     1. I militari appartenenti alla Chiesa apostolica in Italia che lo richiedono hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche, che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.

     2. Qualora non esistano chiese della Chiesa apostolica in Italia nel luogo ove prestano servizio, i militari membri di tali chiese possono comunque ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa evangelica più vicina, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

     3. In caso di decesso in servizio di militari facenti parte della Chiesa apostolica in Italia, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate con la liturgia e da un ministro di culto della Chiesa apostolica in Italia.

     4. Ai fini dell'assistenza spirituale e nel rispetto delle esigenze di servizio, è stabilito il diritto di accesso alle caserme di ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia e di organizzare apposite riunioni, in locali predisposti in accordo con l'autorità militare competente.

     5. Il comando militare competente mette a disposizione i locali necessari ai sensi del comma 4 e consente l'affissione di appositi avvisi.

     6. I ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia che siano militari in servizio o prestino servizio civile sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.

 

     Art. 5. Servizio militare

     1. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, la Repubblica garantisce alla Chiesa apostolica in Italia che gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e nel rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.

     2. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere, inoltre, di svolgere il servizio militare in attività di protezione e di assistenza civile.

 

     Art. 6. Assistenza spirituale ai ricoverati

     1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l'assistenza spirituale dei ricoverati della Chiesa apostolica in Italia o di altri ricoverati che ne facciano esplicita richiesta è assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 3.

     2. L'accesso dei ministri di cui al comma 1 agli istituti di cui al medesimo comma è libero e senza limitazione di orario.

     3. Le direzioni delle strutture di cui al comma 1 sono tenute a comunicare ai ministri di culto di cui al medesimo comma le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

 

     Art. 7. Assistenza spirituale ai detenuti

     1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale da ministri di culto designati dalla Chiesa apostolica in Italia. A tale fine la Chiesa apostolica in Italia trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

     2. L'assistenza spirituale è svolta negli istituti penitenziari, a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziative dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

     3. Il direttore dell'istituto penitenziario informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente nel territorio.

 

     Art. 8. Oneri per l'assistenza spirituale

     1. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale, di cui agli articoli 4, 6 e 7, sono a carico esclusivo degli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia.

 

     Art. 9. Insegnamento religioso nelle scuole

     1. La Repubblica, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

     2. Per dare reale efficacia all'attuazione del diritto di cui al comma 1, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni, pratiche religiose o atti di culto.

 

     Art. 10. Richieste in ordine allo studio del fatto religioso

     1. La Repubblica, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalla Chiesa apostolica in Italia, e designati dal Team apostolico della Chiesa apostolica in Italia, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni [3].

     2. L'attività prevista dal comma 1 si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dalla Chiesa apostolica in Italia con le medesime istituzioni.

     3. Eventuali oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo sono a carico della Chiesa apostolica in Italia.

 

     Art. 11. Scuole ed istituti di educazione

     1. La Repubblica, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini presentati dalla Costituzione, garantisce alla Chiesa apostolica in Italia il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

     2. L'istituzione delle scuole di cui al comma l avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

 

     Art. 12. (Riconoscimento dei titoli di formazione teologica). [4]

     1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e scienze bibliche e teologiche rilasciati da istituti con personalità giuridica della Chiesa apostolica in Italia operanti sul territorio italiano a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.

     2. I regolamenti vigenti presso gli istituti di cui al comma 1 e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca.

     3. Gli studenti degli istituti di cui al comma 1 possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

     4. La gestione e il regolamento degli istituti di cui al comma 1, nonchè la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

 

     Art. 13. Matrimonio

     1. La Repubblica, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto della Chiesa apostolica in Italia, aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale.

     2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1, devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile, al quale richiedono le pubblicazioni.

     3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, e dopo aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

     4. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto del matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di matrimonio.

     5. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.

     6. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

     7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

 

     Art. 14. Tutela degli edifici di culto

     1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa apostolica in Italia non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti, se non per gravi ragioni, e previo accordo col Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia.

     2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici di cui al comma 1 senza aver preso accordi con i ministri delle singole chiese.

     3. Agli edifici di culto e alle rispettive pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

 

     Art. 15. Riconoscimento di enti della Chiesa apostolica in Italia

     1. Ferma restando la personalità giuridica dell'ente patrimoniale della Chiesa apostolica in Italia, denominato: «Fondazione Apostolica», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, possono essere riconosciute come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno altri enti costituiti nell'ambito della Chiesa apostolica in Italia, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza e beneficenza.

     2. Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente della Chiesa apostolica in Italia è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata dal Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia. Alla domanda deve altresì essere allegato lo statuto dell'ente stesso.

     3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica al carattere confessionale ed ai fini di cui al comma 1.

     4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.

     5. Gli enti della Chiesa apostolica in Italia che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti della Chiesa apostolica in Italia, civilmente riconosciuti.

 

     Art. 16. Attività di religione o di culto e diverse

     1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

     a) attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;

     b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

 

     Art. 17. Regime tributario degli enti della confessione

     1. Agli effetti tributari gli enti della Chiesa apostolica in Italia, civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

     2. Gli enti della Chiesa apostolica in Italia civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

     3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte dagli enti di cui ai commi 1 e 2, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

 

     Art. 18. Gestione degli enti della confessione

     1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti della Chiesa apostolica in Italia, civilmente riconosciuti, si svolgono sotto il controllo del Consiglio nazionale senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.

 

     Art. 19. Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

     1. L'ente patrimoniale della Chiesa apostolica in Italia denominato «Fondazione Apostolica» deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, l'ente può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

     2. Gli enti della Chiesa apostolica in Italia, civilmente riconosciuti, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

     3. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

 

     Art. 20. Mutamenti degli enti della confessione

     1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente della Chiesa apostolica in Italia civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

     2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia.

     3. La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un ente da parte del competente organo della Chiesa apostolica in Italia determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.

     4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Consiglio nazionale della Chiesa apostolica in Italia, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

 

     Art. 21. Pubblicazioni

     1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati, relativi alla vita religiosa e alla missione della Chiesa apostolica in Italia, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze, nonchè la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione, nè altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

     2. E' riconosciuta agli incaricati dalla Chiesa apostolica in Italia la libertà di distribuzione gratuita in luoghi pubblici, di Bibbie ed altro materiale di carattere religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcun tributo locale.

 

     Art. 22. Colportori

     1. E' assicurata ai colportori della Chiesa apostolica in Italia la libertà di diffondere il Messaggio dell'Evangelo, attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa.

     2. I colportori che sono in possesso dei requisiti di legge hanno il diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti, anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dal comune.

 

     Art. 23. Emittenti radiotelevisive

     1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo si informa ai principi di libertà, di manifestazione del pensiero e di pluralismo, garantiti dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si tiene conto delle richieste presentate dalle emittenti, gestite dalle comunità associate alla Chiesa apostolica in Italia, operanti in ambito locale relative alla disponibilità di bacini di utenza, idonei a favorire l'economicità della gestione e una adeguata pluralità di emittenti, in conformità alla disciplina del settore.

 

     Art. 24. Contributi e deduzione agli effetti IRPEF

     1. La Repubblica prende atto che la Chiesa apostolica in Italia si sostiene finanziariamente mediante decime, offerte e contributi volontari dei suoi fedeli e simpatizzanti.

     2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91 a favore della Chiesa apostolica in Italia, nonchè degli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

     3. Le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Chiesa apostolica in Italia.

 

     Art. 25. Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF

     1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la Chiesa apostolica in Italia concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'IRPEF. La Repubblica prende atto che la Chiesa apostolica in Italia utilizza le somme devolute a tale titolo dallo Stato per interventi sociali, culturali e umanitari, per il mantenimento dei ministri di culto e per la realizzazione e manutenzione dei propri edifici di culto [5].

     2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1 è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

     3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente alle iniziative di cui al comma 1 [6].

     4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente alla Chiesa apostolica in Italia, entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alla Chiesa apostolica in Italia.

 

     Art. 26. Commissione paritetica

     1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 24 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 25, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Chiesa apostolica in Italia.

 

     Art. 27. Assegni corrisposti ai ministri di culto

     1. Gli assegni corrisposti dalla Chiesa apostolica in Italia, per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto, sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

     2. La Chiesa apostolica in Italia provvede ad operare, su tali assegni, le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonchè al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle vigenti leggi.

 

     Art. 28. Rendiconto della utilizzazione delle somme percepite

     1. La Chiesa apostolica in Italia trasmette, annualmente, entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 24 e 25 e ne diffonde adeguata informazione.

     2. Tale rendiconto deve, comunque, precisare:

     a) il numero dei ministri di culto a cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione;

     b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 24, destinato al sostentamento dei ministri di culto, nonchè l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme;

     c) gli interventi operati per le altre finalità previste all'articolo 25.

     3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

 

     Art. 29. Tutela dei beni culturali

     1. La Repubblica e la Chiesa apostolica in Italia si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale della Chiesa apostolica in Italia.

 

     Art. 30. Norme di attuazione

     1. Le Autorità competenti, nell'adottare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Chiesa apostolica in Italia e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

 

     Art. 31. Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n.1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa apostolica in Italia, delle chiese che la costituiscono, degli istituti ed opere che ne fanno parte e delle persone che la compongono.

     2. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 32. Ulteriori intese

     1. Le parti sottopongono a nuovo esame il contenuto dell'allegata intesa, al termine del decimo anno, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Ove, prima del termine di cui al comma 1 una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti tornano a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procede con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

     3. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della Chiesa apostolica in Italia con lo Stato, sono promosse, previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

 

     Art. 33. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 10.000 per l'anno 2013 e in euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

     2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della Missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

     3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     Allegato

 

     Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia [7]

 

     Preambolo

 

     La Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia, richiamandosi ai principi di libertà religiosa, sanciti dalla Costituzione e ai diritti di libertà di coscienza e di religione garantiti, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e successive integrazioni e modifiche, e dai Patti internazionali, relativi ai diritti economici, sociali e culturali, e ai diritti civili e politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

 

     Considerato

 

     che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge, sulla base di intesa, con le relative rappresentanze;

     ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del 1929 e 1930 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;

     riconosciuta l'opportunità di addivenire a tale intesa;

 

     Convengono

 

     che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa, sostituisce ad ogni effetto, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Chiesa Apostolica in Italia, la citata legislazione sui culti ammessi.

     Nell'addivenire alla presente intesa, la Repubblica italiana prende atto che:

     la Chiesa Apostolica in Italia, convinta che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso;

     la Chiesa Apostolica in Italia, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte delle chiese ad essa associate, l'insegnamento di catechesi o di dottrine religiose o pratiche di culto.

 

     Articolo 1

     (Libertà religiosa)

     1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia della Chiesa Apostolica in Italia, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dai propri statuti.

     2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito della Chiesa Apostolica in Italia e delle sue comunità, si svolgono senza alcuna ingerenza da parte dello Stato.

 

     Articolo 2

     (Ministri di culto)

     1. La nomina e l'eventuale cessazione dei ministri di culto spetta al Team Apostolico della Chiesa Apostolica in Italia, e sono insindacabili.

     2. I Magistrati o altre Autorità non potranno richiedere ai ministri di culto di deporre o di dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per motivo del loro ministero.

     3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto della Chiesa Apostolica in Italia:

     a) hanno facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile;

     b) sono dispensati dalla chiamata alle armi nel caso in cui siano ministri di culto con cura di anime.

     4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 3, 5, 6 e 12 la Chiesa Apostolica in Italia rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto. Apposito elenco dei ministri di culto è tenuto dalla Chiesa Apostolica e trasmesso alle competenti amministrazioni.

 

     Art. 2 bis. (Missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri). - 1. La Chiesa Apostolica in Italia è in comunione con le organizzazioni religiose che, in tutto il mondo, accolgono la visione evangelica, pentecostale e apostolica e si avvale del supporto di missionari stranieri per lo svolgimento delle proprie attività.

     2. La Chiesa Apostolica in Italia coordina missioni evangeliche e di sostegno umanitario in numerosi Paesi esteri, anche provvedendo alla formazione, presso gli Istituti di cui all'art. 11, dei ministri di culto provenienti dagli Stati dove hanno sede le rappresentanze missionarie della stessa.

     3. L'ingresso e il soggiorno in Italia dei missionari e dei ministri di culto avviene nel rispetto della normativa italiana ed europea.

 

     Articolo 3

     (Assistenza spirituale ai militari)

     1. I militari appartenenti alla Chiesa Apostolica in Italia che lo richiedono hanno diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche, che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.

     2. Qualora non esistano chiese della Chiesa Apostolica in Italia nel luogo ove prestano servizio, i militari membri di tali chiese, potranno comunque ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa evangelica più vicina, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

     3. In caso di decesso in servizio di militari facenti parte della Chiesa Apostolica in Italia, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate con la liturgia e da un ministro di culto della Chiesa Apostolica in Italia.

     4. Ai fini dell'assistenza spirituale e nel rispetto delle esigenze di servizio, è stabilito il diritto di accesso alle caserme di ministri di culto della Chiesa Apostolica in Italia e di organizzare apposite riunioni, in locali predisposti in accordo con l'autorità militare competente.

     5. Il comando militare competente mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

     6. I ministri di culto della Chiesa Apostolica in Italia che siano militari in servizio o prestino servizio civile sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.

 

     Articolo 4

     (Servizio militare)

     1. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, la Repubblica italiana garantisce alla Chiesa Apostolica che gli appartenenti agli organismi da essa rappresentati, soggetti all'obbligo del servizio militare, siano assegnati, su loro richiesta e neI rispetto delle disposizioni sull'obiezione di coscienza, al servizio civile.

     2. Possono richiedere, inoltre, di svolgere il servizio militare in attività di protezione e di assistenza civile.

 

     Articolo 5

     (Assistenza spirituale ai ricoverati)

     1. Nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali (istituti ospedalieri, case di cura o di riposo) l'assistenza spirituale dei ricoverati della Chiesa Apostolica in Italia o di altri ricoverati che ne facciano esplicita richiesta, è assicurata dai ministri di culto di cui all'articolo 2.

     2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario.

     3. Le direzioni di tali istituti e case, sono tenute a comunicare ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

 

     Articolo 6

     (Assistenza spirituale ai detenuti)

     1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale da ministri di culto designati dalla Chiesa Apostolica in Italia. A tal fine la Chiesa Apostolica in Italia trasmette all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari. Tali ministri sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.

     2. L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti, a richiesta dei detenuti, o delle loro famiglie, o per iniziative dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

     3. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile competente nel territorio.

 

     Articolo 7

     (Oneri per l'assistenza spirituale)

     1. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale, di cui agli articoli 3, 5 e 6, sono a carico esclusivo degli organi competenti della Chiesa Apostolica in Italia.

 

     Articolo 8

     (Insegnamento religioso nelle scuole)

     1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

     2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni, pratiche religiose o atti di culto.

 

     Articolo 9

     (Richieste in ordite allo studio del fatto religioso)

     1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalla Chiesa Apostolica in Italia, e designati dal Team Apostolico della Chiesa Apostolica in Italia, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie e dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni.

     2. Tale attività si inserisce nell'ambito delle attività facoltative finalizzate all'ampliamento dell'offerta formativa determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, secondo modalità concordate dalla Chiesa Apostolica in Italia con le medesime istituzioni.

     3. Eventuali oneri finanziari sono a carico della Chiesa Apostolica in Italia.

 

     Articolo 10

     (Scuole ed istituti di educazione)

     1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della scuola e dell'insegnamento, e nei termini presentati dalla Costituzione, garantisce alla Chiesa Apostolica in Italia il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

     2. L'istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione.

 

     Articolo 11

     (Riconoscimento dei titoli di formazione teologica)

     1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e scienze bibliche e teologiche rilasciati da Istituti con personalità giuridica della Chiesa Apostolica in Italia operanti sul territorio italiano a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.

     2. I regolamenti vigenti presso gli Istituti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca.

     3. Gli studenti degli Istituti possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

     4. La gestione e il regolamento degli Istituti, nonchè la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa Apostolica in Italia, e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

 

     Articolo 12

     (Matrimonio)

     1. La Repubblica italiana, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto della Chiesa Apostolica in Italia, aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale.

     2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio, ai sensi del comma precedente, debbono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile, al quale richiedono le pubblicazioni.

     3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, e dopo aver accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del primo comma e nel Comune suindicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

     4. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto del matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente siano espresse nell'atto di matrimonio.

     5. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del Comune del luogo, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.

     6. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

     7. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

 

     Articolo 13

     (Tutela degli edifici di culto)

     1. Gli edifici aperti al culto pubblico della Chiesa Apostolica in Italia, non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti, se non per gravi ragioni, e previo accordo col Consiglio Nazionale della Chiesa Apostolica in Italia.

     2. Salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, in tali edifici senza aver preso accordi con i ministri delle singole chiese.

     3. Agli edifici di culto ed alle rispettive pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

 

     Articolo 14

     (Riconoscimento di enti della Chiesa Apostolica in Italia)

     1. Ferma restando la personalità giuridica dell'ente patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia, denominato «Fondazione Apostolica», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, possono essere riconosciute come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Ministro dell'interno, altri enti costituiti nell'ambito della Chiesa Apostolica in Italia, aventi sede in Italia, quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, assistenza e beneficenza.

     2. Il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente della Chiesa Apostolica in Italia è concesso su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata dal Consiglio Nazionale della Chiesa Apostolica in Italia. Alla domanda deve altresì essere allegato lo statuto dell'ente stesso.

     3. Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente di cui è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere confessionale ed ai fini di cui al comma 1.

     4. L'ente non può essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano avente domicilio in Italia.

     5. Gli enti della Chiesa Apostolica in Italia che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumono la qualifica di enti della Chiesa Apostolica in Italia, civilmente riconosciuti.

 

     Articolo 15

     (Attività di religione o di culto e diverse)

     1. Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

     a) attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di evangelizzazione, all'educazione cristiana;

     b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

 

     Articolo 16

     (Regime tributario degli enti della confessione)

     1. Agli effetti tributari gli enti della Chiesa Apostolica in Italia, civilmente riconosciuti aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione.

     2. Gli enti della Chiesa Apostolica in Italia civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto.

     3. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte da tali enti, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

 

     Articolo 17

     (Gestione degli enti della confessione)

     1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti della Chiesa Apostolica in Italia, civilmente riconosciuti, si svolgono sotto il controllo del Consiglio Nazionale senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.

 

     Articolo 18

     (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche)

     1. L'ente patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia denominato «Fondazione Apostolica» deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa. Decorso tale termine l'ente può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

     2. Gli enti della Chiesa Apostolica in Italia, civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

     3. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

 

     Articolo 19

     (Mutamenti degli enti della confessione)

     1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente della Chiesa Apostolica in Italia civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno.

     2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio Nazionale della Chiesa Apostolica in Italia.

     3. La notifica dell'avvenuta revoca della costituzione di un ente da parte del competente organo della Chiesa Apostolica in Italia determina la cessazione, con provvedimento statale, della personalità giuridica dell'ente stesso.

     4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Consiglio Nazionale della Chiesa Apostolica in Italia, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

 

     Articolo 20

     (Pubblicazioni)

     1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati, relativi alla vita religiosa e alla missione della Chiesa Apostolica in Italia, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze, nonchè la raccolta di offerte nei predetti luoghi, sono effettuate senza autorizzazione, nè altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

     2. E' riconosciuta agli incaricati dalla Chiesa Apostolica in Italia, la libertà di distribuzione gratuita in luoghi pubblici, di Bibbie ed altro materiale di carattere religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcun tributo locale.

 

     Articolo 21

     (Colportori)

     1. E' assicurata ai colportori della Chiesa Apostolica in Italia, la libertà di diffondere il Messaggio dell'Evangelo, attraverso la vendita di pubblicazioni di ispirazione religiosa.

     2. I colportori, che sono in possesso dei requisiti, di legge, hanno il diritto di essere iscritti negli elenchi comunali dei venditori ambulanti, anche in soprannumero rispetto ai limiti fissati dal Comune.

 

     Articolo 22

     (Emittenti radiotelevisive)

     1. Tenuto conto che l'ordinamento radiotelevisivo, si informa ai principi di libertà, di manifestazione del pensiero e di pluralismo, dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze, si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti, gestite dalle comunità associate alla Chiesa Apostolica in Italia, operanti in ambito locale relative alla disponibilità di bacini di utenza, idonei a favorire l'economicità della gestione ed una adeguata pluralità di emittenti, in conformità alla disciplina del settore.

 

     Articolo 23

     (Contributi e deduzione agli effetti IRPEF)

     1. La Repubblica italiana prende atto che la Chiesa Apostolica in Italia si sostiene finanziariamente mediante decime, offerte e contributi volontari dei suoi fedeli e simpatizzanti.

     2. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino all'importo di euro 1.032,91 a favore della Chiesa Apostolica in Italia, dagli enti ed opere da essa controllati, per i fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza.

     3. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo con la Chiesa Apostolica in Italia.

 

     Articolo 24

     (Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF)

     1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, la Chiesa Apostolica in Italia, concorre con i soggetti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che la Chiesa Apostolica in Italia utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato per interventi sociali, culturali e umanitari, per il mantenimento dei ministri di culto e per la realizzazione e manutenzione dei propri edifici di culto.

     2. L'attribuzione delle somme di cui al comma 1, viene effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

     3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa Apostolica in Italia dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente alle iniziative di cui al comma 1.

     4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma 1, lo Stato corrisponde annualmente alla Chiesa Apostolica in Italia, entro il mese di giugno, le somme di cui al comma 1, determinate ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente, con destinazione alla Chiesa Apostolica in Italia.

 

     Articolo 25

     (Commissione paritetica)

     1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 23 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 24, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Chiesa Apostolica in Italia.

 

     Articolo 26

     (Assegni corrisposti ai ministri di culto)

     1. Gli assegni corrisposti dalla Chiesa Apostolica in Italia, per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto, sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

     2. La Chiesa Apostolica in Italia provvede ad operare, su tali assegni, le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia, nonchè al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle vigenti leggi.

 

     Articolo 27

     (Rendiconto della utilizzazione delle somme percepite)

     1. La Chiesa Apostolica in Italia, trasmette, annualmente, entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme, di cui agli articoli 23 e 24, e ne diffonde adeguata informazione.

     2. Tale rendiconto deve, comunque, precisare:

     a) il numero dei ministri di culto a cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione;

     b) l'ammontare complessivo delle somme, di cui all'articolo 23, destinato al sostentamento dei ministri di culto, nonchè l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme;

     c) gli interventi operati per le altre finalità previste all'articolo 24.

     3. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.

 

     Articolo 28

     (Tutela dei beni culturali)

     1. La Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale della Chiesa Apostolica in Italia.

 

     Articolo 29

     (Norme di attuazione)

     1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Chiesa Apostolica in Italia, e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

 

     Articolo 30

     (Cessazione di efficacia della normativa sui culti ammessi e delle norme contrastanti)

     1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Chiesa Apostolica in Italia, delle chiese che la costituiscono, degli istituti ed opere che ne fanno parte e delle persone che la compongono.

     2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

 

     Articolo 31

     (Ulteriori intese)

     1. Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

     2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l'opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine.

     3. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

     4. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti della Chiesa Apostolica in Italia con lo Stato, verranno promosse, previamente in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

 

     Articolo 32

     (Legge di approvazione dell'intesa)

     1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

 

     Roma, 4 aprile 2007


[1] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 7 maggio 2026, n. 87.

[2] Articolo inserito dall'art. 3 della L. 7 maggio 2026, n. 87.

[3] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 7 maggio 2026, n. 87.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 7 maggio 2026, n. 87.

[5] Comma così modificato dall'art. 6 della L. 7 maggio 2026, n. 87.

[6] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 7 maggio 2026, n. 87.

[7] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L. 7 maggio 2026, n. 87.