§ 32.2.29 - L. 7 maggio 2026, n. 87.
Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:32. Culti e confessioni religiose
Capitolo:32.2 confessioni diverse
Data:07/05/2026
Numero:87


Sommario
Art. 1.  Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia
Art. 2.  Modifica all'articolo 3 della legge n. 128 del 2012, in materia di ministri di culto
Art. 3.  Introduzione dell'articolo 3-bis della legge n. 128 del 2012, in materia di missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri
Art. 4.  Modifica all'articolo 10 della legge n. 128 del 2012, in materia di richieste in ordine allo studio del fatto religioso
Art. 5.  Modifica dell'articolo 12 della legge n. 128 del 2012, in materia di riconoscimento dei titoli di formazione teologica
Art. 6.  Modifiche all'articolo 25 della legge n. 128 del 2012, in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF
Art. 7.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 32.2.29 - L. 7 maggio 2026, n. 87.

Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

(G.U. 22 maggio 2026, n. 117)

 

Art. 1. Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia

     1. È approvata l'allegata intesa firmata il 15 settembre 2025 tra il Governo della Repubblica italiana e la Chiesa apostolica in Italia, che modifica l'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge 30 luglio 2012, n. 128.

 

     Art. 2. Modifica all'articolo 3 della legge n. 128 del 2012, in materia di ministri di culto

     1. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 luglio 2012, n. 128, le parole: «Consiglio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Team apostolico».

 

     Art. 3. Introduzione dell'articolo 3-bis della legge n. 128 del 2012, in materia di missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri

     1. Dopo l'articolo 3 della legge 30 luglio 2012, n. 128, è inserito il seguente:

     «Art. 3 bis. (Missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri). - 1. La Chiesa apostolica in Italia è in comunione con le organizzazioni religiose che, in tutto il mondo, accolgono la visione evangelica, pentecostale e apostolica e si avvale del supporto di missionari stranieri per lo svolgimento delle proprie attività.

     2. La Chiesa apostolica in Italia coordina missioni evangeliche e di sostegno umanitario in numerosi Paesi esteri, anche provvedendo alla formazione, presso gli istituti di educazione di cui all'articolo 11, dei ministri di culto provenienti dagli Stati dove hanno sede le rappresentanze missionarie della stessa.

     3. L'ingresso e il soggiorno in Italia dei missionari e dei ministri di culto avviene nel rispetto della normativa italiana ed europea».

 

     Art. 4. Modifica all'articolo 10 della legge n. 128 del 2012, in materia di richieste in ordine allo studio del fatto religioso

     1. All'articolo 10, comma 1, della legge 30 luglio 2012, n. 128, le parole: «Consiglio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Team apostolico».

 

     Art. 5. Modifica dell'articolo 12 della legge n. 128 del 2012, in materia di riconoscimento dei titoli di formazione teologica

     1. L'articolo 12 della legge 30 luglio 2012, n. 128, è sostituito dal seguente:

     «Art. 12 (Riconoscimento dei titoli di formazione teologica). - 1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e scienze bibliche e teologiche rilasciati da istituti con personalità giuridica della Chiesa apostolica in Italia operanti sul territorio italiano a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.

     2. I regolamenti vigenti presso gli istituti di cui al comma 1 e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca.

     3. Gli studenti degli istituti di cui al comma 1 possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

     4. La gestione e il regolamento degli istituti di cui al comma 1, nonchè la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari».

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 25 della legge n. 128 del 2012, in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF

     1. All'articolo 25 della legge 30 luglio 2012, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato a interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri» sono sostituite dalle seguenti: «. La Repubblica prende atto che la Chiesa apostolica in Italia utilizza le somme devolute a tale titolo dallo Stato per interventi sociali, culturali e umanitari, per il mantenimento dei ministri di culto e per la realizzazione e manutenzione dei propri edifici di culto»;

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa apostolica in Italia dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente alle iniziative di cui al comma 1».

 

     Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 8. Entrata in vigore

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     MODIFICHE ALL'INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA

 

     Preambolo

 

     La Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia

     Considerata l'opportunità di procedere alla modifica dell'intesa stipulata in data 4 aprile 2007 e approvata con legge 30 luglio 2012, n. 128;

     Visto l'articolo 32, comma 2, della legge 30 luglio 2012, n. 128;

     Convengono di modificare l'intesa firmata il 4 aprile 2007 secondo le seguenti disposizioni:

 

     Articolo 1

     Ministri di culto

     1. Al comma 1 dell'art. 2 dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007 le parole «Consiglio Nazionale» sono sostituite dalle parole «Team Apostolico».

 

     Articolo 2

     Missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri

     1. Dopo l'art. 2 dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007 è aggiunto il seguente articolo:

     «Art. 2 bis. (Missionari e ministri di culto provenienti da organizzazioni religiose di fede apostolica con sede in Paesi esteri). - 1. La Chiesa Apostolica in Italia è in comunione con le organizzazioni religiose che, in tutto il mondo, accolgono la visione evangelica, pentecostale e apostolica e si avvale del supporto di missionari stranieri per lo svolgimento delle proprie attività.

     2. La Chiesa Apostolica in Italia coordina missioni evangeliche e di sostegno umanitario in numerosi Paesi esteri, anche provvedendo alla formazione, presso gli Istituti di cui all'art. 11, dei ministri di culto provenienti dagli Stati dove hanno sede le rappresentanze missionarie della stessa.

     3. L'ingresso e il soggiorno in Italia dei missionari e dei ministri di culto avviene nel rispetto della normativa italiana ed europea.».

 

     Articolo 3

     Richieste in ordine allo studio del fatto religioso

     l. Al comma 1 dell'art. 9 dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007 le parole «Consiglio Nazionale» sono sostituite dalle parole «Team Apostolico».

 

     Articolo 4

     Riconoscimento dei titoli di formazione teologica

     1. L'art. 11 dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007 è sostituito dal seguente:

     «1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e scienze bibliche e teologiche rilasciati da Istituti con personalità giuridica della Chiesa Apostolica in Italia operanti sul territorio italiano a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado.

     2. I regolamenti vigenti presso gli Istituti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca.

     3. Gli studenti degli Istituti possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

     4. La gestione e il regolamento degli Istituti, nonchè la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa Apostolica in Italia, e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.».

 

     Articolo 5

     Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF

     1. Al comma 1 dell'articolo 24 dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007, le parole «destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato a interventi sociali culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri» sono sostituite dalle seguenti: «La Repubblica prende atto che la Chiesa Apostolica in Italia utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato per interventi sociali, culturali e umanitari, per il mantenimento dei ministri di culto e per la realizzazione e manutenzione dei propri edifici di culto.».

     2. Il comma 3 dell'art. 24 dell'intesa stipulata il 4 aprile 2007 è sostituito dal seguente: «3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Chiesa Apostolica in Italia dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente alle iniziative di cui al comma 1.».

 

     Articolo 6

     Entrata in vigore

     l. Le disposizioni di cui all'articolo 5 decorrono dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

 

     Articolo 7

     Norma finale

     1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'art. 8, comma 3, della Costituzione, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.