§ 1.2.11 - L.R. 6 marzo 1979, n. 7.
Norme per l'elezione del Consiglio regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali: consiglio e giunta
Data:06/03/1979
Numero:7


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.  [5]
Art. 4. 
Art. 5.  [8]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.  [16]
Art. 13.  [20]
Art. 14.  [24]
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 20 bis. 
Art. 20 ter. 
Art. 20 quater. 
Art. 20 quinquies. 
Art. 20 sexies. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25.  [48]
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55.  [79]
Art. 56. 
Art. 57. 
Art. 58. 
Art. 59. 
Art. 60. 
Art. 61. 
Art. 62. 
Art. 63. 
Art. 64. 
Art. 65.  [89]
Art. 66.  [91]
Art. 67. 
Art. 68. 
Art. 69. 
Art. 70. 
Art. 71. 
Art. 71 bis. 
Art. 71 ter. 
Art. 71 quater. 
Art. 72. 
Art. 73.  [101]
Art. 74. 
Art. 75.  [102]
Art. 76. 
Art. 77. 
Art. 77 bis. 
Art. 78.  [109]
Art. 79.  [114]
Art. 79 bis. 
Art. 79 ter. 
Art. 80. 
Art. 81. 
Art. 82. 
Art. 83. 
Art. 84.  [125]
Art. 84 bis. 
Art. 85. 
Art. 86. 
Art. 87. 
Art. 88. 
Art. 89. 
Art. 90. 
Art. 91. 
Art. 92. 


§ 1.2.11 - L.R. 6 marzo 1979, n. 7.

Norme per l'elezione del Consiglio regionale.

 

Art. 1. [1]

     1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.

     2. L'Assegnazione di 64 seggi, degli 80 che compongono il Consiglio regionale, è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni elettorali provinciali e recupero dei voti residui in un collegio unico regionale, cui accedono i gruppi di liste recanti il medesimo contrassegno che abbiano ottenuto almeno un quoziente intero in una circoscrizione elettorale provinciale o 30.000 voti complessivi.

     3. L'assegnazione dei restanti seggi è effettuata mediante riparto in una circoscrizione elettorale regionale, per la quale possono presentare liste, anche congiuntamente, soltanto i partiti o gruppi politici che abbiano presentato con lo stesso contrassegno liste di candidati in tutte le circoscrizioni elettorali provinciali.

     4. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati per la circoscrizione elettorale regionale deve essere accompagnata da un documento recante i punti essenziali del programma di governo della lista e l'indicazione della coalizione politica con la quale si intende attuarlo e del candidato proposto per la carica di Presidente della Giunta regionale.

     5. Qualora una lista ottenga nella circoscrizione elettorale regionale la maggioranza assoluta dei voti validi, i seggi assegnati alla circoscrizione sono ripartiti proporzionalmente tra le due liste più votate in essa presentate [2].

     6. Altrimenti i seggi assegnati alla circoscrizione elettorale regionale sono ripartiti fra le due liste più votate, in proporzione ai risultati da queste conseguiti in una votazione ulteriore, che si svolge la seconda domenica successiva [3].

 

     Art. 2. [4]

     1. Il territorio della Regione sarda è ripartito in quattro circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari.

     2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali provinciali forma il collegio unico regionale, ai soli fini dell'utilizzazione dei voti residui.

     3. Il numero dei seggi spettanti a ciascuna circoscrizione elettorale provinciale è calcolato dividendo per 64 la cifra della popolazione residente nella Regione, quale risulta dagli ultimi dati ufficiali dell'istituto centrale di statistica, ed assegnando ad ogni circoscrizione elettorale provinciale tanti seggi quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione residente nella circoscrizione.

     4. I seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti alle circoscrizioni elettorali provinciali che abbiano i più alti resti;

     5. In relazione ai dati di cui ai precedenti commi, prima della convocazione dei comizi elettorali, sarà formata, con deliberazione della Giunta regionale, apposita tabella che verrà emanata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     6. E' inoltre istituita una circoscrizione elettorale regionale, alla quale spettano 16 seggi.

     7. L'attribuzione dei seggi alle liste concorrenti nell'ambito di ciascuna circoscrizione elettorale avviene secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 73, 77 bis, 78, 79 e 79 bis della presente legge.

 

     Art. 3. [5]

     Ogni elettore dispone di un voto di lista per la circoscrizione elettorale provinciale e di un voto di lista per la circoscrizione elettorale regionale [6].

     Egli ha facoltà di attribuire una sola preferenza per determinare l'ordine dei candidati compresi nella lista votata, con le modalità stabilite dalla presente legge, escluso l'eventuale secondo turno di votazione per la circoscrizione elettorale regionale, nel quale resta valido l'ordine di preferenza stabilito nel primo turno [7].

 

     Art. 4.

     L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per l'elezione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

 

     Art. 5. [8]

     Sono eleggibili a Consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

 

     Art. 6. [9]

     [I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Giunta regionale nelle forme e nei tempi previsti dallo Statuto] [10].

     I Sindaci dei Comuni della Regione danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con apposito manifesto.

 

     Art. 7.

     Presso ciascun Tribunale di cui alle lettere da a) a h) del comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2013, è costituito, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nonché da uno o più esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente del tribunale [11].

     Un cancelliere del Tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

     Presso la Corte d'Appello del capoluogo della regione è costituito, entro due giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, l'Ufficio centrale regionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di Presidente, nonché da uno o più [12] esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal Presidente della medesima Corte d'Appello.

     Un cancelliere della Corte d'Appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'Ufficio.

     Ai predetti uffici può essere aggregato, con decreto del proprio Presidente, altro personale nel numero strettamente necessario per un più sollecito espletamento delle rispettive operazioni [13].

 

     Art. 8.

     I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare, presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni.

     All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.

     I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.

     Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.

     Ai fini di cui al quarto comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento [14].

     Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso [15].

     Non è ammessa inoltre. la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento e nel Consiglio regionale possono trarre in errore l'elettore.

Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

 

     Art. 9.

     Il deposito del contrassegno deve essere effettuato da persona munita di mandato, autenticato da notaio, rilasciato da parte del rappresentante regionale del partito o da parte del rappresentante del gruppo politico organizzato non prima delle ore 8 del terzo giorno e non oltre le ore 20 del quarto giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

     Agli effetti del deposito, la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari rimane aperta, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

     Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.

     La Cancelleria accerta l'identità personale del deposito e, qualora si tratti di persona non munita del mandato richiesto dal primo comma, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti. Una copia del verbale è immediatamente consegnata al depositante stesso.

 

     Art. 10.

     Nel giorno successivo alla scadenza del termine di deposito tutti i depositanti possono prendere visione dei contrassegni e proporre osservazioni all'Ufficio centrale regionale, avverso l'accettazione dei simboli confondibili con quello da essi presentato.

     Nelle 24 ore successive, l'Ufficio centrale regionale, sentiti i depositanti e gli eventuali oppositori, decide in via definitiva sull'accettazione dei contrassegni e comunica ai depositanti le decisioni adottate.

     I contrassegni ricusati per contrasto con le disposizioni della presente legge possono essere sostituiti dai depositanti entro 48 ore dalla notifica della decisione.

 

     Art. 11.

     All'atto del deposito del contrassegno presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari, i partiti e i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di un supplente del partito o del gruppo, incaricati di effettuare il deposito al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto autenticato da notaio.

     Il Presidente dell'Ufficio centrale regionale provvede a comunicare le designazioni suddette, con i rispettivi contrassegni, a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale entro il nono giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

     Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il giorno antecedente all'ultimo fissato per la presentazione delle liste, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al primo comma qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi per fatto sopravvenuto. Il Presidente della Corte d'Appello ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

 

     Art. 12. [16]

     Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale devono essere sottoscritte:

     a) da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del collegio per i collegi fino a 500.000 abitanti;

     b) da non meno di 1.750 e non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del collegio, per i collegi oltre i 500.000 abitanti [17].

     Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste di candidati con contrassegni tradizionalmente usati o ufficialmente riconosciuti dai partiti o gruppi politici di carattere nazionale o regionale che abbiano avuto eletto nella legislatura in corso alla data dell'indizione dei comizi un proprio rappresentante nel Consiglio regionale o che abbiano propri rappresentanti in Consiglio regionale alla data di indizione dei comizi elettorali. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere [18].

     La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve essere sottoscritta dal Presidente o dal Segretario del partito o gruppo politico o dai Presidenti o Segretari provinciali di essi, che risultino tali per attestazioni dei rispettivi Presidenti o Segretari regionali, ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato dal notaio.

     La firma del sottoscrittore deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 [19].

 

     Art. 13. [20]

     I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, ai fini dell'espressione del voto di preferenza [21].

     La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata nelle forme previste dall'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini domiciliati all'estero per ragioni di lavoro ed eleggibili a norma del precedente articolo 5 l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare [22].

     Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre quinti e non maggiore di quattro quinti del numero dei Consiglieri da eleggere nel collegio, con arrotondamento all'unità superiore, e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati [23].

 

     Art. 14. [24]

     Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali recanti contrassegni diversi, né in più di una lista circoscrizionale, pena la nullità della sua elezione [25].

 

     Art. 15.

     La presentazione delle liste si effettua, per ciascuna circoscrizione elettorale, alla cancelleria del Tribunale presso il quale è costituito l'ufficio centrale circoscrizionale, non prima delle ore 8 del decimo giorno e non oltre le ore 20 dell'undicesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 [26].

     Insieme con le liste dei candidati debbono essere presentati gli atti d'accettazione delle candidature [27] i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

     La dichiarazione di presentazione della lista deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione. I Sindaci debbono, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

     La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il Comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto [28].

     Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

     [Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato la lista medesima intende distinguersi, anche agli effetti del recupero dei voti residui nel Collegio unico regionale] [29].

     La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 19 della presente legge.

 

     Art. 16.

     La Cancelleria del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quella designata ai sensi dell'art. 11, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

     Nel medesimo verbale, oltre all'indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.

 

     Art. 17.

     L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

     1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno, ai sensi dell'art. 11 della presente legge;

     2) ricusa le liste distinte da un contrassegno non depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari;

     3) verifica se all'interno di ciascuna lista siano stati rispettati i criteri di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale statutaria elettorale n. 1 del 2013 e verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte secondo le prescrizioni di legge e comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 3 bis, della legge regionale statutaria elettorale n. 1 del 2013 e del comma 4 bis dell'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2013, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza, quindi verifica se le liste così modificate rispettano i criteri sulla rappresentanza di genere di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale statutaria elettorale n. 1 del 2013; se tali criteri risultano rispettati la lista è ammessa, altrimenti è esclusa dalla consultazione elettorale [30];

     4) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

     5) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non sia stato presentato [31] il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione;

     6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

     I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

     L'Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce l'indomani alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

     Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

     Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono entro 24 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

     Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

     Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni.

     L'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

     Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle 24 ore ai concorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.

 

     Art. 18.

     L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

     1) [stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista di cui all'ultimo comma dell'articolo 15, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al numero 5) secondo l'ordine risultato dal sorteggio] [32];

     2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

     3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

     4) trasmette immediatamente all'Ufficio centrale regionale le liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari ai sensi dell'articolo 8 [33];

     5) [provvede, per mezzo della Prefettura del capoluogo del Collegio alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai Sindaci dei comuni del Collegio per la pubblicazione nell'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai Presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'Ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione] [34].

 

     Art. 19.

     Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata nelle forme previste dall'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, i delegati di cui all'articolo 15, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere [35].

     L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato, entro il venerdì precedente l'elezione, al Segretario del comune che ne dovrà rilasciare ricevuta e curare la trasmissione ai Presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli Presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni; purché prima dell'inizio della votazione.

     L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

     Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

 

     Art. 20.

     Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

     Il Presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza, o che, richiamato due volte, continua a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

 

     Art. 20 bis. [36]

     1. La presentazione delle liste per la circoscrizione elettorale regionale si effettua presso la cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari non prima delle ore 8 e non oltre le ore 12 del diciannovesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

     2. Le liste dei candidati per la circoscrizione elettorale regionale possono essere presentate, anche congiuntamente, esclusivamente dai partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste di candidati in tutte le circoscrizioni elettorali provinciali utilizzando nelle stesse identico contrassegno.

     3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di dette liste.

     4. Qualora la lista sia presentata congiuntamente da una coalizione di due o più partiti o gruppi politici, nella dichiarazione di presentazione deve essere specificato con quale contrassegno a lista medesima intende distinguersi, nonché la denominazione della coalizione che presenta la lista, che può consistere anche nel solo insieme delle denominazioni dei partiti o gruppi politici coalizzati. E' consentito alla coalizione l'uso di un contrassegno diverso da quelli depositati ai sensi dell'articolo 8, nel rispetto comunque dei commi quarto, quinto e sesto di detto articolo.

     5. La dichiarazione di presentazione della lista per la circoscrizione elettorale regionale deve essere sottoscritta dal Presidente o Segretario o responsabile nazionale o regionale del partito o gruppo politico, ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato dal notaio.

     6. In caso di presentazione congiunta, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta da un rappresentante comune, incaricato congiuntamente, con mandato autenticato dal notaio, dai Presidenti o Segretari o responsabili nazionali o regionali dei partiti o gruppi politici coalizzati.

     7. Le firme dei presentatori devono essere autenticate nelle forme previste dall'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53.

     8. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata nelle forme previste dall'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini domiciliati all'estero per ragioni di lavoro ed eleggibili a norma del precedente articolo 5 l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

     9. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri da eleggere nella circoscrizione regionale e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

     10. Nessuno può essere candidato contemporaneamente in più liste per la circoscrizione regionale, né in liste per le circoscrizioni elettorali provinciali e per quella regionale presentate da partiti o gruppi politici diversi, pena la nullità della sua elezione.

     11. Insieme con la lista debbono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature e i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati.

     12. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti autorizzati a fare le designazioni Previste dall'articolo 19.

     13. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 16 a 20.

 

     Art. 20 ter. [37]

     1. La Cancelleria della Corte d'Appello, accertata l'identità personale del depositante, forma il verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

     2. Nel medesimo verbale, oltre all'indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.

 

     Art. 20 quater. [38]

     1. L'Ufficio centrale regionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

     1) verifica se le liste siano state presentate in termine ed esclusivamente da partiti o gruppi politici che abbiano presentato liste di candidati in tutte le circoscrizioni elettorali provinciali utilizzando nelle stesse identico contrassegno, se siano accompagnate dal documento programmatico di cui all'articolo 1 e se comprendano un numero di candidati pari a sedici; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei Consiglieri assegnati al Collegio, cancellando gli ultimi nomi in eccedenza;

     2) verifica che il contrassegno con il quale la lista intende caratterizzarsi non contravvenga ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 8 e, se del caso, invita i presentatori a sostituirlo;

     3) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;

     4) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione;

     5) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

     2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista, nonché dei contrassegni presentati dalle altre liste, e proporre osservazioni avverso l'accettazione dei simboli confondibili con quello da essi presentato.

     3. L'Ufficio centrale regionale si riunisce l'indomani alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

     4. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista

     5. I contrassegni ricusati per contrasto con le disposizioni della presente legge possono essere sostituiti dai depositanti entro 48 ore dalla notifica della decisione.

 

     Art. 20 quinquies. [39]

     1. L'Ufficio centrale regionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena deciso in merito, compie le seguenti operazioni:

     1) stabilisce mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnarsi alle liste medesime. Le liste ed i relativi contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al successivo numero 5) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

     2) assegna un numero ai singoli candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti;

     3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

     4) trasmette immediatamente alle Prefetture le liste definitive con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Cagliari ai sensi dell'articolo 20 bis, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero seguente;

     5) provvede, per mezzo delle Prefetture, alla stampa delle liste con relativo contrassegno e numero d'ordine in unico manifesto ed alla trasmissione di esso ai Sindaci per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai Presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell'Ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

 

     Art. 20 sexies. [40]

     1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata nelle forme previste dall'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, i delegati di cui all'articolo 20 bis, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed agli uffici centrali circoscrizionali, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli tra gli elettori che sappiano leggere e scrivere.

     2. Si applica a detti rappresentanti di lista l'articolo 20 della presente legge.

     3. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di sezione è presentato, entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del Comune che ne dovrà rilasciare ricevuta e curare la trasmissione ai Presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli Presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

     4. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

     5. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'Appello all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

 

     Art. 21. [41]

     Entro il venticinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, a cura del Sindaco sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali che devono essere consegnati agli elettori entro il trentacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso. Il certificato indica la circoscrizione, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca due tagliandi, uno per ciascun turno di votazione, che vengono staccati dal Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione all'atto dell'esercizio del voto [42].

     Per l'elettore residente nel comune, la consegna del certificato è effettuata a domicilio ed è constatata mediante ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio con lui convivente.

     Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale è fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo redige apposita dichiarazione.

     Per gli elettori residenti fuori del comune, i certificati sono rimessi dall'Ufficio comunale, per tramite del Sindaco del comune di loro residenza se questa sia conosciuta.

 

     Art. 22. [43]

     Gli elettori che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente, i certificati elettorali, possono personalmente ritirarli, a decorre dall'ottavo giorno precedente quello dell'elezione, fino alla chiusura delle operazioni di votazione, presso l'Ufficio comunale che all'uopo rimarrà aperto quotidianamente, anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle relative operazioni. Della consegna si fa annotazione in apposito registro.

     Se un certificato sia smarrito o divenuto inservile; l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino alla chiusura delle, operazioni di votazione, e previa annotazione in apposito registro, di ottenere dal Sindaco un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale deve essere dichiarato che trattasi di duplicato.

     Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente, il Presidente della Commissione elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, può nominare un commissario che intervenga presso il comune per la distribuzione dei certificati.

 

     Art. 23.

     La Commissione elettorale mandamentale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

 

     Art. 24. [44]

     Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al Presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:

     1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

     2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal Segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;

     3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di detenzione a norma dell'articolo 45 nonché l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'articolo 46;

     4) tre copie dei manifesti contenenti le liste dei candidati della circoscrizione elettorale e i nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Regione ad esse collegati; una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione [45];

     5) i verbali di nomina degli scrutatori;

     6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'articolo 19 e dell'articolo 20 sexies;

     7) i pacchi delle schede che al Sindaco sono stati trasmessi sigillati, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute [46];

     8) un'urna [47];

     9) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;

     10) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto.

 

     Art. 25. [48]

     Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni Collegio; sono fornite a cura e spese della Presidenza della Giunta regionale con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo de cui all'art. 18, n. 1.

     Sotto ogni singolo contrassegno sono riportati il cognome e il nome di ciascuno dei candidati della lista, secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, e, in caso di omonimia, il luogo e la data di nascita; alla sinistra del cognome di ciascun candidato è posta una casella che l'elettore ha facoltà di sbarrare qualora intenda esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista votata. Sono vietati altri segni o indicazioni [49].

     Le schede per il secondo turno di votazione per la circoscrizione elettorale regionale recano soltanto i contrassegni delle liste ammesse a parteciparvi [50].

     Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

 

     Art. 26. [51]

     I bolli delle sezioni e le urne sono quelli forniti dal Ministero dell'interno per le elezioni della Camera dei Deputati, ovvero, in mancanza, conformi ad essi.

 

     Art. 27.

     Entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco o un Assessore da lui delegato, con l'assistenza del Segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

     Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo di apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.

     La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con il pacco delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione.

 

     Art. 28.

     In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un Presidente, di quattro scrutatori [52], di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente, e di un Segretario.

 

     Art. 29.

     La nomina dei Presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, fra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale di cui all'articolo 1 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 [53].

     (Omissis) [54].

     Entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione il Presidente della Corte d'Appello trasmette ad ogni comune l'elenco dei Presi denti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

     In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga, in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.

     Delle designazioni è data notizia ai magistrati e ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

 

     Art. 30. [55]

     Per la nomina degli scrutatori si applica l'articolo 6 della Legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificata dalla Legge 21 marzo 1990, n. 53.

 

     Art. 31. [56]

     Il Segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'Ufficio elettorale, dal Presidente di esso, fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

 

     Art. 32. [57]

     1. I dipendenti dell'Amministrazione regionale addetti al servizio elettorale sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di Segretario nelle elezioni per il Consiglio regionale della Sardegna.

 

     Art. 33. [58]

     1. Gli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali sono quelli stabiliti dalla Legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 34.

     L'ufficio di Presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

     Lo scrutatore che assume le funzioni di Vice Presidente coadiuva il Presidente e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento.

     Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

 

     Art. 35.

     Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il Presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

     Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il Presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 32.

 

     Art. 36.

     La sala delle elezioni deve avere una sola porta di ingresso aperta al pubblico.

     La sala deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

     Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

     Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possono girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili a tutti

     Ogni sala deve avere da due a quattro cabine destinate alla votazione o, quanto meno, da due a quattro tavoli separati l'uno dall'altro, addossati ad una parete, a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti da ogni parte di ripari, in modo che sia assicurata l'assoluta segretezza del voto.

     Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la visita ed ogni comunicazione dal di fuori.

     L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

 

     Art. 37.

     Salvo le eccezioni previste dagli artt. 38, 41, 42, 43, 44, 45 e 46, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva.

     E' assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

 

     Art. 38.

     Il Presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della forza pubblica e delle forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

     La forza non può, senza la richiesta del Presidente, entrare nella sala delle elezioni.

     Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del Presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla forza.

     Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al Presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

     Il Presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nel la sala dell'elezione, anche prima che incomincino le operazioni elettorali.

     Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del Presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

     Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il Presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

     Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

 

     Art. 39. [59]

     Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il Presidente dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 24, n. 3, apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione, per la loro autenticazione.

     Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

     Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda [60].

     Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

     Nel processo verbale si fa menzione delle schede firmate da ciascuno scrutatore.

     Il Presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco di cui al n. 7 dell'art. 24.

     Compiute queste operazioni il Presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore 6,30 [61] del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della cassetta contenente le schede firmate e dei documenti alla forza pubblica.

 

     Art. 40. [62]

     Alle ore 6,30 antimeridiane del giorno fissato per la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.

     Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui al quarto comma dell'articolo 44.

     Successivamente il presidente dichiara aperta la votazione.

 

     Art. 41.

     Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli artt. 42, 43, 44, 45 e 46.

     Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione. In tal caso il voto è espresso nella prima sezione del comune di residenza. Ha, altresì, diritto di votare chi presenti un'attestazione rilasciata dal Sindaco ai sensi dell'art. 3 della l. 7 febbraio 1979, n. 40 [63].

     Del nominativo degli elettori e degli estremi delle sentenze o delle attestazioni di cui al comma precedente è presa nota nel verbale [64].

 

     Art. 42.

     Il Presidente, gli scrutatori, i rappresentanti delle liste dei candidati ed il segretario del seggio, nonché gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione- o in altro comune della regione. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti presentando il certificato elettorale.

     Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del Presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

 

     Art. 43. [65]

     I militari delle forze armate e gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, nonché gli appartenenti alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio [66].

     Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.

     E' vietato ad essi di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.

     La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del Presidenti.

 

     Art. 44.

     I naviganti [67] fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel comune ove si trovano.

     Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:

     a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibiliti di recarsi a votare nel Comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante [68];

     b) certificato del Sindaco del comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per causa di imbarco.

     I predetti elettori sono iscritti, a cura del Presidente della sezione, nella lista stessa aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

     I Sindaci dei comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base della notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti [69] che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai Presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I Presidenti di seggio ne prenderanno nota a fianco dei relativi nominativi nelle liste di sezione.

 

     Art. 45. [70]

     I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo art. 48 nel luogo di detenzione.

     A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al Sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

     Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

     a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati nel termine previsto dall'art. 24 al Presidente di ciascuna sezione, il quale provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale, all'atto della costituzione del seggio;

     b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lett. a).

     I detenuti non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lett. b) del terzo comma che, a cura del Presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

     Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500, la Commissione elettorale mandamentale, su proposta del Sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio di cui all'art. 48, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

 

     Art. 46. [71]

     I degenti in ospedale e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

     A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultante dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

     Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:

     a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 24, al Presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

     b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lett. a).

 

     Art. 47. [72]

     Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere di cui al primo comma dell'art. 52 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del Presidente del seggio.

 

     Art. 48. [73]

     Per le sezioni elettorali nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un Presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

     La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione.

     Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

     Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale che ne facciano richiesta.

     Il Presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

     Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

     I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

     Alla sostituzione del Presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del Presidente e dei componenti dei seggi normali.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

 

     Art. 49. [74]

     Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati che ne facciano richiesta. Il Presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

     Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'art. 47, dal Presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

     Le schede votate sono raccolte e custodite dal Presidente in un plico e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

 

     Art. 50. [75]

     Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lett. b) del terzo comma dell'art. 46 che, a cura del Presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

 

     Art. 51. [76]

     Gli elettori non possono farsi rappresentare, né inviare il voto per iscritto.

     I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto nel comune.

     Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

     I Presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

     L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il Presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

     Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

 

     Art. 52. [77]

     1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 51 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'Unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

     2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

 

     Art. 53.

     Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, sono indicati gli estremi del documento.

     Ai fini dell'identificazione degli elettori sono validi anche:

     a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

     b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;

     c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia.

     In mancanza di idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

     Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado, di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il Presidente avverte l'elettore che se afferma il falso sarà punito con le pene stabilite dalla legge.

     L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

     In caso di dubbi sull'identità dell'elettore, decide il Presidente a norma dell'art. 62.

 

     Art. 54.

     Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente stacca il tagliando dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito plico; estrae dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme con la matita copiativa.

     L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque nel rettangolo che lo contiene. Con la stessa matita indica il voto di preferenza con le modalità e nei limiti stabiliti dagli artt. 55, 56 e 57. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il Presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione [78].

     Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al Presidente la scheda chiusa e la matita. Il Presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo e pone la scheda stessa nell'urna.

     Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nell'apposita colonna della lista elettorale di sezione.

     Le schede prive di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal Presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

 

     Art. 55. [79]

     Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

     L'elettore può manifestare una sola preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata [80].

     Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo al candidato che, per effetto dell'ordine di precedenza indicato al n. 2 dell'articolo 18, sia in testa alla lista votata [81].

     Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

 

     Art. 56. [82]

     1. Il voto di preferenza si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sulla casella posta alla sinistra del cognome del candidato preferito.

     2. E' inefficace la preferenza per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata.

     3. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il preterito.

     4. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, la scheda è nulla.

     5. Se l'elettore ha espresso più di una preferenza, le preferenze sono nulle e rimane valido il voto di lista.

 

     Art. 57. [83]

 

     Art. 58.

     Se l'elettore non vota entro la cabina, il Presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

 

     Art. 59.

     Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il Presidente vi abbia scritto « scheda deteriorata », aggiungendo la sua firma.

     Il Presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata col bollo e con la firma dello scrutatore.

     Nella lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale manda mentale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore, è annotata la consegna della nuova scheda.

 

     Art. 60. [84]

     1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

     2. Indi il Presidente dichiara chiusa la votazione e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede e a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali e il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

     3. Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il Presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte di ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

     4. Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

     5. E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

 

     Art. 61. [85]

 

     Art. 62.

     Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendola risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 82, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.

     Tre membri almeno dell'ufficio, fra i quali il Presidente o il Vice Presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

 

     Art. 63. [86]

     1. Alle ore 7 del giorno successivo, il Presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, compie le seguenti operazioni [87]:

     1) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 43, 44, 48 e 49, dalla lista di cui all'articolo 47 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal Presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il Presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente rimesso al Pretore del mandamento, per il tramite del Comune, il quale ne rilascia la ricevuta;

     2) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnato una senza il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al Presidente dal Sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate al numero 1), rimessi al Pretore del mandamento.

     2. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale. I plichi di cui al comma precedente devono essere rimessi al Pretore del mandamento contemporaneamente.

 

     Art. 64. [88]

     1. Appena compiute le operazioni di cui all'articolo 63, il presidente dà inizio alle operazioni di scrutinio.

     2. Uno scrutatore, designato mediante sorteggio, estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna aperta al presidente. Questi enuncia dapprima il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione a cui è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista circoscrizionale e il nominativo del candidato alla carica di consigliere, se votati. Quindi passa la scheda a un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate.

     3. Gli altri scrutatori e il segretario annotano separatamente e contemporaneamente ciascun voto nelle rispettive tabelle di scrutinio, compresi i voti attribuiti a ciascun candidato alla carica di Presidente ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 9, comma 1, della legge statutaria elettorale 25 giugno 2013 (Legge statutaria elettorale ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto speciale per la Sardegna). Il segretario enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di Presidente, ciascuna lista circoscrizionale e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.

     4. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione; quando una scheda contiene un voto di lista, ma l'elettore non ha espresso la preferenza per un candidato alla carica di consigliere, il timbro della sezione viene subito impresso sul verso della scheda, nella riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza; quando nella scheda l'elettore non ha espresso il voto per il candidato alla carica di Presidente il timbro della sezione viene subito impresso sul verso della scheda in tutte le parti in cui sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente.

     5. É vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

     6. È vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista; è vietato eseguire lo scrutinio dei voti di lista separatamente dallo scrutinio dei voti per il candidato alla carica di Presidente della Regione.

     7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

     8. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

     9. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

     10. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dal presente articolo sono segnalati al Presidente della Corte d'appello da parte degli uffici centrali circoscrizionali ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche ed integrazioni..

 

     Art. 65. [89]

     La validità del voto contenuto [90] nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore salvo il disposto di cui all'art. 56 ed all'articolo seguente.

 

     Art. 66. [91]

     Salve le disposizioni di cui agli artt. 54, 55, 56, 57 e 58, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

     Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 25, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli artt. 39 e 40.

 

     Art. 67.

     Il Presidente, udito il parere degli scrutatori:

     1) pronuncia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 82, sopra i reclami anche orali, le difficoltà, e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

     2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2 dell'art. 72.

     I voti contestati debbono essere raggruppati per le singole liste e per i singoli candidati a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

     Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal Presidente e da almeno due scrutatori;

 

     Art. 68.

     Alla fine delle operazioni di scrutinio il Presidente del seggio procede alla formazione:

     a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

     b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

     c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza bollo o firma dello scrutatore;

     d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

     I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del Presidente e di almeno due scrutatori.

     I plichi di cui alle lett. a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.

     Il plico di cui alla lett. d) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quarto comma dell'art. 71, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

     I plichi di cui alle lett. a), b), c) e d) possono essere distrutti al termine della legislatura cui si riferiscono le elezioni.

 

     Art. 69.

     Le operazioni di cui all'articolo 63 e, successivamente. quelle di scrutinio devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio [92].

     Se, per causa di forza maggiore, l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il Presidente deve [93] chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta è dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 63 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

     Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del Presidente e di almeno due scrutatori.

     La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recapitati dal Presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al Sindaco del comune, il quale provvede al sollecito inoltro alla Cancelleria del Tribunale del capoluogo della circoscrizione elettorale, e consegnati al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

     In caso di inadempimento si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 71.

 

     Art. 70.

     Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

     Nel verbale deve essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste o ai candidati) e delle decisioni del Presidente nonché delle firme e dei sigilli.

 

     Art. 71. [94]

     Il Presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto in duplice copia, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Presidenza della Giunta regionale, tramite il comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che deve essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal Presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente [95].

     Il Presidente o, per sua delegazione scritta, uno scrutatore, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e documenti di cui al terzo comma dell'art. 68 al Sindaco del comune il quale provvede al sollecito inoltro alla Cancelleria del Tribunale del capoluogo della circoscrizione elettorale.

     L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato nella stessa giornata, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

     Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 69, viene subito recapitato dal Presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al Sindaco del comune, il quale provvede al successivo inoltro al Pretore. Il Pretore, accertate l'integrità dei sigilli e delle firme, appone anche il sigille della Pretura e la propria firma e redige il verbale della consegna.

     Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui al secondo, terzo e quarto comma sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stazionamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

     Il Pretore invita gli scrutatori ed i rappresentanti delle liste ad assistere, ove lo credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del plico contenente le liste, indicate nell'art. 63, n 2. Tali liste rimangono. depositate per quindici giorni nella Cancelleria della Pretura ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

     Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel secondo e terzo comma del presente articolo, il Presidente di detto Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

     Le spese per tutte le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal comune e rimborsate dall'Amministrazione regionale.

 

     Art. 71 bis. [96]

     1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 7, procede, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti per le schede concernenti la circoscrizione elettorale regionale:

     1) fa lo spoglio delle schede, eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 69, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 55, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 e 71;

     2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sulla assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'Appello o del Tribunale, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

     2. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al secondo comma dell'articolo 71 quater.

     3. Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la Sezione.

 

     Art. 71 ter. [97]

     1. Compiute le operazioni di cui al precedente articolo, I'Ufficio centrale circoscrizionale, con l'assistenza degli esperti:

     a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 71 bis, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

     b) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 71 bis, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

     c) comunica all'Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ogni candidato; l'estratto del verbale di cui alla presente lettera viene trasmesso all'Ufficio centrale regionale in plico sigillato, mediante corriere speciale.

 

     Art. 71 quater. [98]

     1. Di tutte le predette operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

     2. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla Segreteria del Consiglio regionale, la quale ne rilascia ricevuta.

     3. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del Tribunale.

 

     Art. 72. [99]

     L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti, procede, con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti [100]:

     1) fa lo spoglio delle schede, eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 69, osservando, in quanto siano applicabili le disposizioni degli articoli 55, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70 e 71;

     2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'Appello o del Tribunale, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'ufficio stesso altri magistrati nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

     Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al terzo comma dell'art. 76.

     Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del comune dove ha sede la sezione.

 

     Art. 73. [101]

     Compiute le operazioni di cui al precedente articolo, l'Ufficio centrale circoscrizionale, con l'assistenza degli esperti:

     a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) del primo comma dell'art. 72, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

     b) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

     Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alla liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di un'unità il divisore.

     I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;

     c) stabilisce la somma dei voti residuati di ogni lista ed il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti.

     Si considerano voti residuati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati;

     d) comunica all'Ufficio centrale regionale a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui; l'estratto del verbale di cui alla presente lettera, viene trasmesso all'Ufficio centrale regionale in plico sigillato, mediante corriere speciale;

     e) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2 del primo comma dell'art. 72, ottenuti da ciascuna candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

     f) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

     Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista nella lett. f) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

 

     Art. 74.

     L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.

     Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2 dell'art. 72 circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.

     Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di iscrizione nelle liste del Collegio.

     Nessun elettore può entrare armato.

     L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta di ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.

     Il Presidente ha tutti i poteri spettanti ai Presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse; anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 20, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

 

     Art. 75. [102]

     Dell'avvenuta proclamazione il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai Consiglieri regionali proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria del Consiglio regionale nonché alla Prefettura che la porta a conoscenza del pubblico.

 

     Art. 76.

     Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal Presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.

     [Nel verbale sono indicati in appositi elenchi i nomi dei candidati di ciascuna lista non eletti, nell'ordine determinato in conformità della lett. f) dell'art. 73] [103].

     Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla Segreteria del Consiglio regionale, la quale ne rilascia ricevuta.

     [L'Organo di verifica dei poteri, accerta anche agli effetti dell'art. 84, l'ordine di precedenza dei candidati non eletti e pronuncia sui relativi reclami] [104].

     Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria del Tribunale.

 

     Art. 77.

     Il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla Presidenza della Giunta regionale e alla Prefettura nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale [105].

 

     Art. 77 bis. [106]

     1. L'Ufficio centrate regionale, costituito ai termini dell'articolo 7, ricevuti da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali concernenti la circoscrizione elettorale regionale, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti:

     a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista presentata nella circoscrizione elettorale regionale, che è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione, e accerta se una cifra elettorale supera la metà dei voti validamente espressi nella circoscrizione elettorale regionale; qualora non si verifichi tale condizione, individua le due liste che hanno riportato le maggiori cifre elettorali e, datane immediata comunicazione alle Prefetture per gli adempimenti di cui all'articolo 79 bis, passa alle operazioni di cui al seguente comma [107];

     b) individua le due liste che hanno riportate le maggiori cifre elettorali e divide ciascuna cifra elettorale di dette liste successivamente per una serie di numeri composta di tanti elementi quanti sono i seggi assegnati alla circoscrizione elettorale regionale, ed in cui il primo elemento è uguale ad uno e i successivi sono pari ai loro antecedenti aumentati di 0,25. Quindi sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi saranno assegnati alle due liste che hanno riportato le maggiori cifre elettorali in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale [108].

     2. Indi l'Ufficio elettorale regionale:

     a) determina la cifra individuale di ogni candidato che è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 71 bis, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale regionale;

     b) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

     3. Qualora si sia verificata la condizione di cui alla lettera a) del primo comma, il Presidente dell'Ufficio centrale regionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista nella lettera b) del precedente comma, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

     4. Di tutte le operazione dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla segreteria del Consiglio regionale che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella Cancelleria della Corte d'Appello.

     5. I Presidente dell'Ufficio centrale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui sopra alla Presidenza della Giunta regionale ed alle Prefetture.

 

     Art. 78. [109]

     L'Ufficio centrale regionale, costituito ai termini dell'art. 7, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti:

     1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

     2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno, sempreché la somma delle cifre elettorali da esse conseguite nelle circoscrizioni elettorali provinciali sia pari ad almeno 30.000 voti oppure abbiano conseguito un quoziente in almeno un collegio elettorale circoscrizionale [110];

     3) procede all'assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al n. 1. A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste ammesse all'assegnazione dei seggi nel Collegio unico regionale per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale [111].

     I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi, eccettuati quelli che non hanno conseguito né un quoziente elettorale circoscrizionale né un quoziente elettorale regionale, per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti ed, in caso di parità, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati.

     I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste, ammessi all'assegnazione dei seggi nel collegio unico regionale, per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti ed, in caso di parità, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati [112].

     A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio. Si considerano resti anche i totali dei voti residui dei gruppi di liste, ammessi all'assegnazione dei seggi nel collegio unico regionale, che non hanno raggiunto il quoziente regionale [113].

     Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

     L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

     Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un'esemplare è consegnato alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella Cancelleria della Corte d'Appello.

     Il Presidente dell'Ufficio centrale regionale provvede a rimettere subito copia integrale: del verbale di cui sopra alla Presidenza della Giunta regionale ed alle Prefetture.

 

     Art. 79. [114]

     Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggior cifra individuale.

     Si applica, anche per questi eletti, il disposto dell'art. 75.

 

     Art. 79 bis. [115]

     1. Qualora occorra procedere ad una seconda votazione per la circoscrizione elettorale regionale, le Prefetture, non appena pervenuta la comunicazione di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 77 bis, provvedono agli adempimenti relativi alla stampa e trasmissione delle schede e dei manifesti, occorrenti per il secondo turno di votazione.

     2. Gli uffici elettorali di sezione, circoscrizionali e regionale mantengono la composizione del precedente turno elettorale.

     3. Valgono per le operazioni di voto e per le operazioni di competenza degli Uffici elettorali di sezione e circoscrizionali, in quanto applicabili, le norme che regolano il primo turno elettorale.

 

     Art. 79 ter. [116]

     1. L'Ufficio centrale regionale, costituito ai termini dell'articolo 7, ricevuti da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali gli estratti dei verbali concernenti il secondo turno elettorale, con l'assistenza del cancelliere e degli esperti:

     a) determina la cifra elettorale di ciascuna delle due liste [117], che è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione elettorale regionale;

     b) divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per una serie di numeri composta di tanti elementi quanti sono i seggi assegnati alla circoscrizione elettorale regionale, ed in cui il primo elemento è uguale ad uno ed i successivi sono pari ai loro antecedenti aumentati di 0,25. Quindi sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi saranno assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale.

     2. Indi il Presidente dell'Ufficio centrale regionale, in conformità dei risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria determinata dai voti di preferenza riportati dai candidati nel primo turno elettorale, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

     3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla segreteria del Consiglio regionale, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella Cancelleria della Corte d'Appello.

     4. Il Presidente dell'Ufficio centrale regionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui sopra alla Presidenza della Giunta regionale ed alle Prefetture.

 

     Art. 80. [118]

     A ciascun componente ed al Segretario degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale di cui all'art. 7 è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 30.000, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi.

     Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione

dell'Amministrazione predetta.

     Ai Presidenti degli Uffici elettorali di cui al primo comma, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 45.000 nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

     I compensi di cui al primo comma - ridotti di un terzo - sono attribuiti al personale di cui all'ultimo comma dell'art. 7 ed al personale eventualmente aggregato alle Preture, con attestazione del Pretore, per le prestazioni effettuate per lo svolgimento delle operazioni degli uffici stessi in occasione delle elezioni.

     Le spese per il trattamento di missione e l'onorario di cui ai commi precedenti sono a carico dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 81. [119]

     Le indennità di trasferta previste agli artt. 33 e 80 della presente legge non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato [120].

     Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti agli articoli precedenti sono esenti dall'obbligo di rientro in sede eventualmente disposto dalle leggi predette [121].

     Esse sono, altresì, autorizzate all'uso del mezzo proprio, secondo le norme vigenti, restando esclusa l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso [122].

     I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti agli articoli precedenti devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

 

     Art. 82.

     Al Consiglio regionale è riservata la convalida dell'elezione dei propri componenti e l'accertamento dell'ordine di precedenza dei candidati non eletti. Esso pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente [123].

     I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate non hanno effetto.

     Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria del Consiglio regionale entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La segreteria ne rilascia ricevuta.

     Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

 

     Art. 83. [124]

     1. S'intende eletto nel collegio regionale il consigliere che sia stato contemporaneamente eletto anche in un collegio provinciale.

 

     Art. 84. [125]

     Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista circoscrizionale, segue immediatamente l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

     La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del Consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

 

     Art. 84 bis. [126]

     1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30, il Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del Rappresentante del Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che, nella stessa lista, segue immediatamente l'ultimo eletto, nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 84.

 

     Art. 85.

     E' riservata al Consiglio regionale la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.

 

     Art. 86.

     Non è ammessa rinuncia o cessione dell'indennità spettante ai Consiglieri regionali a norma dell'art. 26 dello Statuto speciale per la Sardegna.

 

     Art. 87.

     In relazione al disposto dell'art. 19 dello Statuto speciale per la Sardegna la costituzione dell'Ufficio provvisorio e l'elezione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale hanno luogo in conformità delle norme del Regolamento interno del Consiglio medesimo.

 

     Art. 88.

     Per le parti non previste dalla presente legge si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui al d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1462, e le norme di cui al testo unico approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei Deputati, in quanto applicabili.

     I richiami agli articoli del testo unico approvato con d.P.R. 5 febbraio 1948, n. 26, contenuti nel d.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1462, si intendono riferiti ai corrispondenti articoli del testo unico approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

 

     Art. 89.

     Le LL.RR. 23 marzo 1961, n. 4, e 18 febbraio 1974, n. 2, sono abrogate.

 

     Art. 90. [127]

     Il personale dell'Amministrazione regionale adibito agli adempimenti connessi allo svolgimento delle elezioni e dei referendum regionali può essere autorizzato, previa deliberazione della Giunta regionale, in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili e sino ad un massimo di 8.000 ore complessive nel periodo compreso tra i 90 giorni precedenti il giorno in cui possono essere indette le consultazioni elettorali ed i 30 giorni successivi al giorno delle consultazioni stesse.

 

     Art. 91.

     Le spese di cui alla presente legge, ad eccezione di quella prevista dall'art. 90, gravano, nel 1979, sul capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta corrispondente al capitolo 01033 dello stesso stato di previsione del bilancio della regione per l'anno finanziario 1978.

     Le spese di cui all'art. 90 gravano, nel 1979, sul capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione, corrispondente al capitolo 02050 dello stesso stato di previsione del bilancio della regione per l'anno finanziario 1978.

     Per gli anni futuri le spese di cui ai precedenti commi faranno carico ai capitoli corrispondenti.

     Al maggiore onere, valutato in complessive lire 220.000.000, conseguente all'applicazione della presente legge, rispetto a quello - valutato in lire 2.000.000.000 - già derivante dall'applicazione della l. r. 23 marzo 1961, n. 4, modificata dalla l. reg. 18 febbraio 1974, n 2, si fa fronte con l'aumento dell'imposta di bollo derivante dal suo naturale incremento.

     Le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese di cui alla presente legge possono essere effettuate anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

     E' fatta salva la regolazione delle quote di spese connesse allo svolgimento di consultazioni elettorali, assunte dallo Stato a proprio carico.

 

     Art. 92.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

Tabella [128]

(Omissis)


[1] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 dicembre 1997, n. 34.

[3] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 1 giugno 1993, n. 24, ora così nuovamente modificato dall'art. 1 della L.R. 9 dicembre 1997, n. 34.

[4] Articolo già modificato dalle LL.RR. 17 maggio 1984, n. 23, 10 marzo 1989, n. 10, sostituito dall'art. 3 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[5] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[6] Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

[7] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 marzo 1992, n. 1 e così successivamente integrato dall'art. 4, comma 2, della L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

[8] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 1 giugno 1993, n. 24.

[10] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[11] Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 17 maggio 1984, n. 23 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 12 dicembre 2018, n. 44.

[12] Comma così integrato dall'art. 3 della L.R. 17 maggio 1984, n. 23.

[13] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 17 maggio 1984, n. 23.

[14] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

[15] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

[16] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[17] Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

[18] Comma così integrato dall'art. 5, comma 2, della L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

[19] Comma così sostituito dall'art. 5, comma 3, della L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

[20] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[21] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 marzo 1992, n. 1.

[22] Comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

[23] Comma così sostituito dall'art. 6, comma 2, della L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

[24] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[25] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

[26] Comma sostituito dall'art. 8 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 12 dicembre 2018, n. 44.

[27] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

[28] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

[29] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[30] Numero già sostituito dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 12 dicembre 2018, n. 44.

[31] Numero così modificato dall'art. 9 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

[32] Numero sostituito dall'art. 10 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[33] Numero sostituito dall'art. 10 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e così modificato dall'art. 6 della L.R. 5 novembre 2013, n. 29.

[34] Numero abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[35] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

[36] Articolo aggiunto dall'art. 12 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[37] Articolo aggiunto dall'art. 13 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[38] Articolo aggiunto dall'art. 14 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[39] Articolo aggiunto dall'art. 15 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[40] Articolo aggiunto dall'art. 16 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[41] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[42] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

[43] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[44] Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

[45] Numero così modificato dall'art. 5 della L.R. 12 dicembre 2018, n. 44.

[46] Numero così modificato dall'art. 7 della L.R. 5 novembre 2013, n. 29.

[47] Numero così modificato dall'art. 7 della L.R. 5 novembre 2013, n. 29.

[48] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[49] Comma già sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 marzo 1992, n. 1 e così nuovamente sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

[50] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

[51] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[52] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

[53] Comma così sostituito dall'art. 21 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

[54] Comma abrogato dall'art. 21, comma 2, della L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

[55] Articolo sostituito dall'art. 22 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[56] Articolo sostituito dall'art. 23 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[57] Articolo già modificato dall'art. 4 della L.R. 17 maggio 1984, n. 23, sostituito dall'art. 24 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 5 novembre 2013, n. 29.

[58] Articolo modificato dall'art. 5 della L.R. 17 maggio 1984, n. 23, dall'art. 2 della L.R. 10 marzo 1989, n. 10, sostituito dall'art. 25 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[59] Articolo così modificato dall'art. 6 della L.R. 17 maggio 1984, n. 23.

[60] Comma aggiunto dall'art. 7, comma 1, della L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

[61] Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, della L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

[62] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

[63] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 17 maggio 1984, n. 23.

[64] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 17 maggio 1984, n. 23.

[65] Articolo così modificato dall'art. 8 della L.R. 17 maggio 1984, n. 23.

[66] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

[67] Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

[68] Lettera così sostituita dall'art. 9, comma 2, della L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

[69] Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.

[70] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[71] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[72] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[73] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[74] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[75] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[76] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[77] Articolo sostituito dall'art. 27 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[78] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 11 marzo 1992, n. 1.

[79] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[80] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 11 marzo 1992, n. 1.

[81] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 11 marzo 1992, n. 1.

[82] Articolo già modificato dagli artt. 6 e 7 della L.R. 11 marzo 1992, n. 1, sostituito dall'art. 2 della L.R. 25 ottobre 1993, n. 52 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[83] Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 25 ottobre 1993, n. 52. Il presente articolo era stato sostituito dall'art. 8 della L.R. 11 marzo 1992, n. 1. L'art. 3, comma 2, della L.R. 52/93, inoltre, dispone quanto segue: «Sono si conseguenza soppressi i riferimenti all'articolo 57 contenuti negli articoli 54, 66, 71 bis e 72 della medesima legge regionale n. 7 del 1979».

[84] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

[85] Articolo abrogato dall'art. 29 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

[86] Articolo sostituito dall'art. 30 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

[87] Alinea così modificato dall'art. 9 della L.R. 5 novembre 2013, n. 29.

[88] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 10 della L.R. 5 novembre 2013, n. 29.

[89] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[90] Articolo così modificato dall'art. 10 della L.R. 11 marzo 1992, n. 1.

[91] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[92] Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 1 giugno 1993, n. 24 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 5 novembre 2013, n. 29.

[93] Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, della L.R. 1 giugno 1993, n. 24.

[94] Articolo modificato dall'art. 32 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

[95] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 5 novembre 2013, n. 29.

[96] Articolo aggiunto dall'art. 33 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[97] Articolo aggiunto dall'art. 34 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[98] Articolo aggiunto dall'art. 35 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[99] Articolo modificato dall'art. 36 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

[100] Alinea così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 novembre 2013, n. 29.

[101] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[102] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[103] Comma abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[104] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 5 novembre 2013, n. 29.

[105] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 12 dicembre 2018, n. 44.

[106] Articolo aggiunto dall'art 37 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[107] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 1997, n. 34.

[108] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 9 dicembre 1997, n. 34.

[109] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[110] Punto così sostituito dall'art. 38 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

[111] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 17 maggio 1984, n. 23.

[112] Comma così sostituito dall'art. 38 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

[113] Comma così sostituito dall'art. 38 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16.

[114] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[115] Articolo aggiunto dall'art. 39 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[116] Articolo aggiunto dall'art. 40 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[117] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 9 dicembre 1997, n. 34.

[118] Articolo sostituito dall'art. 9 della L.R. 17 maggio 1984, n. 23 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[119] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[120] Gli attuali commi 1, 2 e 3 così sostituiscono l'originario primo comma per effetto dell'art. 10 della L.R. 17 maggio 1984, n. 23.

[121] Gli attuali commi 1, 2 e 3 così sostituiscono l'originario primo comma per effetto dell'art. 10 della L.R. 17 maggio 1984, n. 23.

[122] Gli attuali commi 1, 2 e 3 così sostituiscono l'originario primo comma per effetto dell'art. 10 della L.R. 17 maggio 1984, n. 23.

[123] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 5 novembre 2013, n. 29.

[124] Articolo sostituito dall'art. 41 della L.R. 27 agosto 1992, n. 16 e abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[125] Articolo abrogato dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.

[126] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1994, n. 39.

[127] Articolo già sostituito dall'art. 3 della L.R. 10 marzo 1989, n. 10 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 1 giugno 1993, n. 24. Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 1 della L.R. 20 dicembre 2018, n. 46.

[128] Tabella abrogata dall'art. 21 della L.R. 26 luglio 2013, n. 16, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 22.