§ 1.3.180 - L.R. 20 dicembre 2018, n. 46.
Lavoro straordinario dei dipendenti regionali in occasione di consultazioni elettorali. Interpretazione autentica dell'articolo 90 della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:20/12/2018
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Interpretazione autentica dell'articolo 90 della legge regionale n. 7 del 1979 (Lavoro straordinario connesso a consultazioni elettorali)
Art. 2.  Norma finanziaria


§ 1.3.180 - L.R. 20 dicembre 2018, n. 46.

Lavoro straordinario dei dipendenti regionali in occasione di consultazioni elettorali. Interpretazione autentica dell'articolo 90 della legge regionale n. 7 del 1979.

(B.U. 27 dicembre 2018, n. 58)

 

Art. 1. Interpretazione autentica dell'articolo 90 della legge regionale n. 7 del 1979 (Lavoro straordinario connesso a consultazioni elettorali)

1. L'articolo 90 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna) è da intendersi riferito a tutte le elezioni e ai referendum la cui competenza organizzativa è posta in capo alla Regione. La deroga allo straordinario prevista è da intendersi estesa alle disposizioni concernenti l'onnicomprensività del trattamento retributivo dei dipendenti, compreso il personale iscritto nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 6, comma 1 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008) che esercita il proprio mandato presso gli enti locali e l’Amministrazione regionale con i soli limiti indicati nel medesimo articolo.

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. La Regione provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.