§ 1.2.24 - L.R. 10 marzo 1989, n. 10.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, già modificata dalla legge regionale 17 maggio 1984, n. 23, recante «Norme per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali: consiglio e giunta
Data:10/03/1989
Numero:10


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      1. Le maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 665.000.000, fanno carico al capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta [...]
Art. 5.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 1.2.24 - L.R. 10 marzo 1989, n. 10.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, già modificata dalla legge regionale 17 maggio 1984, n. 23, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale».

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4.

     1. Le maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 665.000.000, fanno carico al capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta del bilancio della regione per l'anno finanziario 1989, corrispondente al capitolo 01033 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 ed a quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni in cui si svolgono le elezioni del Consiglio regionale.

     2. Agli stessi oneri si farà fronte con quote del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica l'art. 2 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7.

[2] Sostituisce l'art. 33 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7.

[3] Sostituisce l'art. 90 della L.R. 6 marzo 1979, n. 7.