§ 94.1.646 - L. 24 gennaio 1979, n. 18.
Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:24/01/1979
Numero:18


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [3]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.  [8]
Art. 5 bis.  [9]
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26.  [30]
Art. 27. 
Art. 28.  [31]
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36.  [47]
Art. 37.  [48]
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42.  [52]
Art. 43.  [53]
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53.  [69]
Art. 54.  [70]
Art. 55. 
Art. 56. 


§ 94.1.646 - L. 24 gennaio 1979, n. 18.

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. [1]

(G.U. 30 gennaio 1979, n. 29)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono eletti a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto attribuito a liste di candidati concorrenti. [2]

     L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con le modalità previste dai successivi articoli 21 e 22.

 

          Art. 2. [3]

     Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi sono stabiliti nella tabella A allegata alla presente legge.

     Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

     L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

     La ripartizione dei seggi di cui al precedente comma si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. [4]

 

Titolo II

ELETTORATO - ELEGGIBILITA' - COMPATIBILITA'

 

          Art. 3.

     Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18° anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali compilate a termini delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni.

     Sono altresì elettori i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza [5] .

          Art. 4.

     Sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale. [6]

     Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purchè quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale [7].

 

          Art. 5. [8]

     La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

     a) membro della Commissione delle Comunità europee;

     b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee;

     c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;

     d) membro della Corte dei conti delle Comunità europee;

     e) mediatore delle Comunità europee;

     f) membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;

     g) membro del Comitato delle Regioni;

     h) membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;

     i) membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;

     l) funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea.

 

          Art. 5 bis. [9]

     1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile:

     a) con l'ufficio di deputato o di senatore;

     b) con la carica di componente del governo di uno Stato membro.

 

          Art. 6.

     La carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia è incompatibile con quella di: [10]

     a) presidente di giunta regionale;

     b) assessore regionale.

     b-bis) consigliere regionale; [11]

     b-ter) presidente di provincia; [12]

     b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti. [13]

     Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma precedente il membro del Parlamento europeo risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie. [14]

     Qualora il membro del Parlamento europeo non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto. [15]

     Il membro del Parlamento europeo dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione. [16]

     Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.

     In relazione ai membri di cui al secondo comma dell'art. 4, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo [17] .

 

Titolo III

PROCEDIMENTO ELETTORALE

 

          Art. 7.

     I comizi elettorali per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri. [18]

     Il decreto di convocazione dei comizi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione.

     La data e l'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri della Comunità europea, che devono possibilmente coincidere con quelli fissati per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale, nonchè la data e l'orario per le conseguenti operazioni di scrutinio sono determinati, per ciascun Paese, dal Ministro dell'interno, previe intese con i Governi dei Paesi stessi che saranno assunte dal Ministero degli affari esteri.

     Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane presso i Paesi della Comunità europea, dell'avvenuta pubblicazione del decreto di cui al primo comma e della data della votazione nei rispettivi Paesi, stabilita a norma del precedente comma, danno avviso alle comunità italiane del luogo a mezzo di manifesti da affiggere nella sede della rappresentanza nonchè a mezzo degli organi di stampa e di trasmissione audiovisiva e con ogni altro idoneo mezzo di comunicazione.

 

          Art. 8.

     Presso la Corte di cassazione è costituito l'Ufficio elettorale nazionale composto da un presidente di sezione e da quattro consiglieri nominati dal primo Presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.

     Un cancelliere della Corte è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

     L'Ufficio elettorale nazionale è costituito entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ed esercita le funzioni fino alla costituzione di quello successivo [19] .

 

          Art. 9.

     Presso la corte d'appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, è costituito entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi l'ufficio elettorale circoscrizionale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d'appello. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

     Un cancelliere della corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

 

          Art. 10.

     Presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia è costituito, non prima del decimo e non oltre il quinto giorno antecedente la data della votazione, l'ufficio elettorale provinciale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.

     Un cancelliere del tribunale è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

 

          Art. 11.

     Il deposito del contrassegno di lista presso il Ministero dell'interno deve essere effettuato, con le modalità di cui agli articoli 14, 15e 16 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non prima delle ore 8 del quarantanovesimo giorno e non oltre le ore 16 del quarantottesimo giorno antecedente quello della votazione.

     Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell'art. 16 sopra citato, il depositante deve eleggere domicilio in Roma.

     Nel caso che l'Ufficio elettorale nazionale respinga l'opposizione avverso l'invito del Ministero dell'interno a sostituire il contrassegno, quello ricusato non può più essere sostituito.

     All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o i gruppi politici organizzati, con unico atto autenticato da notaio, debbono designare:

     a) un rappresentante effettivo ed uno supplente incaricati di effettuare il deposito della lista presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale;

     b) un delegato effettivo ed uno supplente, per ciascun Paese membro della Comunità europea, incaricati di effettuare le designazioni previste dall'art. 31.

     Il Ministero dell'interno:

     a) comunica a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale entro il quarantunesimo giorno antecedente quello della votazione le designazioni di cui alla lettera a) del comma precedente;

     b) rilascia, per ciascun delegato effettivo e supplente di cui alla lettera b) del precedente comma, attestazione dell'avvenuta designazione.

 

          Art. 12.

     Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 20 del trentanovesimo giorno antecedenti quello della votazione.

     Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori.

     I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10% del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità della lista.

     Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal presidente del gruppo parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere [20].

     Nel caso di cui al precedente comma, la dichiarazione di presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da un rappresentante all'uopo da loro incaricato con mandato autenticato da notaio. La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo precedente, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura [21] .

     Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

     Ogni candidato, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, deve indicare se ha accettato la propria candidatura in altre circoscrizioni, specificando quali sono.

     Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione. All'atto della presentazione, in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità. Nell'ordine di lista, i primi due candidati devono essere di sesso diverso [22].

     Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi prevista dai successivi articoli 21 e 22, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

     A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste debbono essere reciproche.

     La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione di un delegato effettivo ed uno supplente autorizzati a designare i rappresentanti della lista presso l'ufficio elettorale circoscrizionale, presso gli uffici elettorali provinciali e presso gli uffici di ciascuna sezione elettorale, con le modalità e nei termini di cui all'art. 25 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

     Per gli uffici elettorali provinciali la designazione deve essere depositata, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune capoluogo della provincia.

 

          Art. 13.

     L'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione, tenendo presenti i criteri ed i termini di cui al precedente art. 12 ed all'art. 22 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni decide in ordine all'ammissione delle liste dei candidati e delle dichiarazioni di collegamento. Verifica che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, secondo periodo. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della medesima disposizione. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore al minimo prescritto, ricusa la lista. Verifica altresì che nelle liste dei candidati sia rispettato quanto prescritto dall'articolo 12, ottavo comma, terzo periodo. In caso contrario, modifica di conseguenza l'ordine di lista, collocando dopo il primo candidato quello successivo di sesso diverso. Assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Le liste di cui al nono comma dell'art. 12 assumono il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono collegate. I contrassegni delle liste saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti contenenti le liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le decisioni sono comunicate, nello stesso giorno, ai delegati di lista [23].

     Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, o di non ammissione di collegamento, i delegati di lista possono ricorrere, entro ventiquattro ore dalla comunicazione all'Ufficio elettorale nazionale.

     Per le modalità relative alla presentazione dei ricorsi nonchè per le modalità ed i termini per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali circoscrizionali, si osservano le norme di cui all'art. 23 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

     Il manifesto riproducente i contrassegni delle liste e i candidati ammessi deve essere pubblicato nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni [24].

 

Titolo IV

VOTAZIONE

 

          Art. 14.

     L'elettore può esprimere fino a tre preferenze. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza [25].

     Una sola preferenza può essere espressa per candidati della lista di minoranza linguistica che si collega ai sensi dell'art. 12.

 

          Art. 15.

     Le schede, di colore diverso per ciascuna circoscrizione, debbono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle allegate tabelle B e C, e debbono riprodurre in fac-simile i contrassegni di tutte le liste ammesse secondo il numero progressivo attribuito dall'ufficio elettorale circoscrizionale. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 [26].

     Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata.

 

          Art. 16.

     Compiute le operazioni previste dall'art. 45 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il presidente del seggio rinvia le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno successivo.

     Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo la apposizione del bollo sulle schede, a norma dell'art. 46 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e debbono avere termine alle ore 22 del giorno stabilito per la votazione.

     Dopo che gli elettori hanno votato, il presidente procede alle operazioni di cui all'art. 67 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni quindi dà immediatamente inizio alle operazioni di scrutinio, che debbono svolgersi senza interruzioni ed essere portate a termine entro 12 ore dal loro inizio.

 

Titolo V

SCRUTINIO

 

          Art. 17.

     Compiute le operazioni di cui al primo comma dell'art. 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede ad inviare al sindaco del comune, per il successivo inoltro all'ufficio elettorale provinciale, il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e documenti di cui al terzo comma dell'art. 72 del testo unico suddetto, nonchè, qualora non siano state completate nei termini le operazioni di scrutinio, la cassetta, l'urna, i plichi e gli altri documenti di cui all'art. 73 del citato testo unico.

 

          Art. 18.

     L'ufficio elettorale provinciale compie le operazioni di cui all'art. 76 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Successivamente, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:

     1) somma i voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della provincia compresi quelli di cui al n. 2) del citato art. 76;

     2) somma i voti di preferenza riportati da ciascun candidato compresi quelli di cui al n. 2) del citato art. 76.

     Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale provinciale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale.

     Uno degli esemplari deve essere inviato, a mezzo di apposito corriere, all'ufficio elettorale circoscrizionale, che ne rilascia ricevuta.

     Il secondo esemplare, con i documenti annessi, con gli eventuali reclami presentati avverso le operazioni elettorali e con i verbali delle sezioni ed i relativi atti e documenti ad essi allegati, nonchè i plichi di cui al terzo comma dell'articolo 72 del testo unico suddetto, sono depositati presso la cancelleria del tribunale.

 

          Art. 19.

     L'ufficio elettorale circoscrizionale, per le sezioni istituite a norma dell'art. 30, compie le operazioni di cui all'art. 76 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed esegue lo spoglio delle schede ad esso eventualmente pervenute, a norma del decimo comma dell'art. 36, compilando appositi distinti verbali.

     Copia dei verbali di cui al precedente comma nonchè un estratto del verbale relativo alle operazioni di riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati devono essere rimessi al capo dell'ufficio della circoscrizione consolare nella quale è compresa la relativa sezione.

 

          Art. 20.

     L'ufficio elettorale circoscrizionale, sulla scorta dei verbali pervenuti dagli uffici elettorali provinciali e di quelli di cui all'art. 37, nonchè delle operazioni compiute ai sensi del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

     1) determina la cifra elettorale di ogni lista e, per le liste collegate a norma dell'art. 12, la cifra elettorale di gruppo. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista ottenuti da ciascuna lista nella circoscrizione. La cifra elettorale di gruppo è data dalla somma dei voti riportati da ciascuna lista che compone il gruppo nella circoscrizione;

     2) comunica all'Ufficio elettorale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, per ciascuna lista e per ciascun gruppo di liste costituito a norma dell'art. 12, il numero dei candidati in essa o in esso compresi e la cifra elettorale;

     3) determina la cifra individuale di ogni candidato sommando il numero dei voti di preferenza riportati da ciascuno di essi in tutte le sezioni della circoscrizione e in tutte le sezioni istituite a norma dell'art. 30;

     4) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.

 

          Art. 21.

     L'ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al n. 2) del precedente articolo, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o più esperti scelti dal presidente:

     1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno e, per le circoscrizioni nelle quali sono stati costituiti, a norma dell'art. 12, gruppi di liste, dei voti riportati dal gruppo nel quale è collegata la lista del partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno;

     1-bis) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi [27];

     2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1-bis) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale [28];

     3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati alle varie liste. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalità di cui al precedente n. 2), ottenendo così il quoziente elettorale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, poi, alla lista sia essa singola sia formata da liste collegate a norma dell'art. 12, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente, nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si è ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di lista. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste, con le modalità sopra previste.

     L'ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

     Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla segreteria del Parlamento europeo, la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria della Corte di cassazione.

 

          Art. 22.

     L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale nazionale le comunicazioni di cui al penultimo comma del precedente articolo, proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, seguendo la graduatoria prevista al n. 4) dell'art. 20.

     Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalità indicate nell'art. 12, ai fini della assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo l'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a disporre in un'unica graduatoria, secondo le rispettive cifre individuali, i candidati delle liste collegate. Proclama quindi eletti, nei limiti dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.

     Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale, purchè non inferiore a 50.000.

     L'ufficio elettorale circoscrizionale invia, quindi, attestato ai membri proclamati eletti. [29]

 

          Art. 23.

     Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale, viene redatto, in quattro esemplari, processo verbale.

     Uno degli esemplari del verbale deve essere inviato subito dal presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale alla segreteria del Parlamento europeo, la quale rilascia ricevuta.

     Un secondo esemplare deve essere inviato all'Ufficio elettorale nazionale per i provvedimenti di competenza.

     Il terzo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della corte d'appello sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

     Il quarto esemplare è trasmesso alla prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale.

 

          Art. 24.

     I nominativi dei candidati eletti sono portati a conoscenza del pubblico, a cura dell'Ufficio elettorale nazionale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ELETTORI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI PAESI MEMBRI DELLA COMUNITA' EUROPEA

 

          Art. 25.

     Le norme del presente titolo avranno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un comunicato attestante, per ciascun Paese della Comunità, che sono state raggiunte intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto degli italiani residenti nei Paesi della Comunità.

     Tali intese devono garantire le condizioni necessarie per la concreta attuazione delle norme della presente legge, nel rispetto della parità dei partiti politici italiani e dei princìpi della libertà di riunione e di propaganda politica, della segretezza e libertà del voto. Nessun pregiudizio dovrà derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e dei cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione alla propaganda elettorale o ad operazioni previste dalla presente legge.

     Le intese di cui al comma precedente dovranno essere raggiunte tra il Governo italiano e quelli di ciascun Paese della Comunità, e dovranno risultare da note verbali trasmesse dai singoli Governi al Governo italiano.

     Il Governo, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dal regolamento delle due Camere, dalla competente commissione permanente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, accerta che si sono verificate le condizioni di cui ai commi precedenti e conseguentemente autorizza il Ministro degli affari esteri ad emanare il comunicato di cui al primo comma.

     Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, emanerà norme di attuazione delle intese di cui al primo comma ed in osservanza delle disposizioni della presente legge. Il relativo decreto ministeriale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

     I termini previsti dal presente titolo, se non diversamente stabilito, si intendono riferiti al giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale.

     Il Governo è autorizzato ad effettuare, anche anteriormente alla pubblicazione del comunicato di cui al primo comma, le operazioni preparatorie del procedimento elettorale di cui al presente titolo.

 

          Art. 26. [30]

 

          Art. 27.

     Gli elettori di cui all'articolo precedente votano per le liste presentate nella circoscrizione alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

 

          Art. 28. [31]

 

          Art. 29.

     Agli effetti della applicazione delle norme del presente titolo, l'espressione "uffici consolari" comprende i consolati generali di 1 categoria, i consolati di 1 categoria, i vice consolati di 1 categoria e le agenzie consolari di 1 categoria. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri. Nei Paesi della Comunità in cui non esistono gli uffici consolari di 1 categoria sopra indicati, le funzioni elettorali previste dal presente titolo sono svolte dalle ambasciate [32] .

 

          Art. 30.

     (Omissis) [33]

     (Omissis) [34]

     (Omissis) [35]

     (Omissis) [36]

     (Omissis) [37]

     (Omissis) [38]

     Su richiesta dei rappresentanti di cui al numero 1 del primo comma dell'art. 31, il capo dell'ufficio consolare mette a disposizione i locali utilizzati dallo Stato italiano che risultino idonei allo svolgimento della propaganda elettorale per i partiti presenti con propria lista e si adopera, su richiesta degli stessi rappresentanti di cui sopra, a reperire locali adeguati, qualora ciò sia necessario, anche a titolo oneroso per i richiedenti [39] .

 

          Art. 31.

     Con dichiarazione scritta, autenticata da un notaio o da un sindaco o da una autorità diplomatica o consolare, i delegati di cui all'art. 11, quarto comma lettera b), dei partiti o gruppi politici che abbiano presentato ed abbiano avuto ammessa una lista di candidati in almeno una circoscrizione elettorale, o persone da essi autorizzate con atto autenticato nei modi sopra indicati, hanno diritto di designare:

     1) un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare del Paese per il quale sono stati designati, perchè vengano sentiti dal capo dell'ufficio consolare, per la nomina degli scrutatori e dei segretari dei seggi istituiti nella circoscrizione stessa, nonchè per l'azione da lui svolta in attuazione dei princìpi di cui all'art. 25 [40] ;

     2) un rappresentante effettivo ed uno supplente presso l'ufficio di ciascuna sezione istituita nella circoscrizione consolare.

     Per le predette designazioni, i delegati devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta di cui all'art. 11, ultimo comma, lettera b).

     Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di cui ai precedenti numeri 1) e 2) provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, il sindaco o l'ufficiale diplomatico o consolare, nell'autenticarne la firma danno atto dell'esibizione loro fatta della ricevuta rilasciata dal Ministero dell'interno all'atto del deposito del contrassegno di lista.

     Le designazioni di cui al primo comma, punto 1), del presente articolo sono presentate entro il ventiduesimo giorno precedente quello della votazione al capo dell'ufficio consolare; quelle di cui al primo comma, punto 2), sono presentate, entro il giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'art. 7, al capo del predetto ufficio, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti delle sezioni prima dell'inizio della votazione.

 

          Art. 32.

     La nomina dei presidenti di seggio per ogni sezione elettorale istituita a norma dell'art. 30, è effettuata dal presidente della corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, fra gli iscritti ad un elenco di elettori italiani residenti nel Paese, che siano idonei all'ufficio [41] .

     La nomina è comunicata agli interessati per il tramite delle rappresentanze consolari competenti.

     L'elenco di cui al primo comma è formato dalla cancelleria della corte d'appello di Roma, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli degli affari esteri e dell'interno, entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi [42] .

     In caso di impedimento del presidente nominato con le modalità di cui ai precedenti commi, il capo dell'ufficio consolare provvede a nominare altro idoneo elettore, prima della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione.

 

          Art. 33.

     Tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedente quello della votazione, il capo dell'ufficio consolare nomina tra gli elettori italiani residenti nel Paese, sentiti i rappresentanti di cui al comma primo, punto 1), del precedente art. 31, un segretario e tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assumerà le funzioni di vice presidente, per ogni ufficio di sezione istituito [43] .

     Nel caso in cui il segretario non sia presente all'atto dell'insediamento del seggio o ne sia mancata la designazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'art. 41 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 [44] .

 

          Art. 34.

     Sono esclusi dalle funzioni di presidente, di scrutatore e di segretario degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma del precedente art. 30, il personale di ruolo ed a contratto del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nei Paesi membri della Comunità europea, nonchè le persone previste dall'art. 38 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

 

          Art. 35.

     Prima dell'insediamento del seggio il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione della circoscrizione consolare:

     1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

     2) copia dei provvedimenti di nomina degli scrutatori e del segretario [45] ;

     3) le designazioni dei rappresentanti di lista ricevute a norma dell'art. 31, ultimo comma;

     4) un'urna per la votazione;

     5) un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto;

     6) un esemplare dell'elenco degli elettori della sezione compilato a norma dell'art. 30 nonché un esemplare degli elenchi aggiunti di cui al terzo comma dell'art. 28 [46] .

     Inoltre, il capo dell'ufficio consolare provvede a far consegnare, per ognuna delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge:

     1) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati;

     2) il pacco delle schede sigillate, con l'indicazione, sull'involucro esterno del numero delle schede contenute.

     Le caratteristiche essenziali delle urne per la votazione di cui al n. 4) del primo comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

 

          Art. 36. [47]

 

          Art. 37. [48]

 

          Art. 38.

     Gli elettori di cui al primo comma dell'art. 26 e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo che abbiano presentato tempestivamente la domanda ivi prevista, se rimpatriano, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.

     A tal fine, essi devono comunicare entro il giorno precedente quello della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso. Il sindaco dà atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale. Di tale annotazione il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prende nota accanto al nominativo dell'elettore, nelle liste della sezione.

 

          Art. 39.

     Al presidente ed ai componenti degli uffici elettorali di sezione istituiti a norma dell'art. 30 è corrisposto dal capo dell'ufficio consolare un onorario fisso ammontante, rispettivamente, a L. 120.000 ed a L. 100.000 al lordo delle ritenute di legge. Ad essi spetta, inoltre, se non residenti nel luogo della votazione, il trattamento economico di missione, in applicazione delle norme relative ai dipendenti statali e nella misura, rispettivamente, corrispondente a quella che spetta, per le missioni compiute nel territorio nazionale ai consiglieri di corte di cassazione ed ai consiglieri di corte d'appello. Ai dipendenti statali con qualifica superiore spetta il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita [49] .

 

          Art. 40.

     Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, è consentito che gli elettori appartenenti ai Paesi della Comunità europea che si trovano in Italia al momento della votazione votino per candidati del Paese di cittadinanza, nel rispetto delle intese allo scopo intervenute fra i detti Paesi ed il Governo italiano [50] .

     A tal fine il Governo italiano, su base di reciprocità bilaterale, accorderà ai cittadini di ciascun Paese della Comunità garanzie e facilitazioni corrispondenti a quelle che saranno accordate, ai sensi dell'art. 25, ai cittadini italiani residenti nei Paesi stessi.

     Le misure di volta in volta necessarie a tale scopo sono disposte dal Ministro dell'interno, previe intese con quello degli affari esteri.

 

Titolo VII

SURROGAZIONE E CONTENZIOSO

 

          Art. 41.

     Il candidato che risulta eletto in più circoscrizioni deve dichiarare all'Ufficio elettorale nazionale, entro otto giorni dall'ultima proclamazione, quale circoscrizione sceglie. Mancando l'opzione, l'Ufficio elettorale nazionale supplisce mediante sorteggio. Il presidente dell'Ufficio elettorale nazionale provvede, quindi, a proclamare eletto in surrogazione il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista della circoscrizione che non è stata scelta o sorteggiata. [51]

     Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa durante lo svolgimento del mandato, è attribuito dall'Ufficio elettorale nazionale al candidato che nella stessa lista e circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.

 

          Art. 42. [52]

     La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.

 

          Art. 43. [53]

     [Contro le sentenze emesse in primo grado dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, la parte soccombente può proporre appello al Consiglio di Stato entro il termine di giorni cinque decorrenti dalla lettura del dispositivo della sentenza, mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale predetto.

     L'atto di appello contenente i motivi deve essere notificato entro il termine di giorni venti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza che va inviato alle parti anche se non costituite.

     Per quanto qui non disposto, si applicano le norme dell'art. 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.]

 

          Art. 44.

     Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità, stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 [54].

     L'azione si propone da parte di qualsiasi cittadino elettore [55].

     [Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata l'elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata alla cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, insieme con tutti gli atti e documenti del processo] [56].

     [La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in cancelleria, con relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione] [57].

     [I termini di cui sopra sono perentori e devono essere osservati sotto pena di decadenza] [58].

     [All'udienza stabilita, il collegio, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni e le parti se presenti, nonchè i difensori se costituiti, subito dopo la discussione, decide la causa in camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo è letto immediatamente all'udienza pubblica dal presidente] [59].

     [Qualora il collegio ritenesse necessario disporre mezzi istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; fissa, quindi, la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del codice di procedura civile; tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà] [60].

     [Le sentenze sono depositate in cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e, ove non sia stato proposto ricorso per Cassazione a norma del successivo art. 45, devono essere immediatamente trasmesse in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione] [61].

 

          Art. 45. [62]

     [Le sentenze pronunciate dalla corte di appello, a norma del precedente articolo, possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, dalla parte soccombente e dal procuratore generale presso la corte d'appello, entro cinque giorni decorrenti dalla lettura del dispositivo della sentenza all'udienza pubblica mediante dichiarazione da presentare presso la cancelleria della corte d'appello.

     Il ricorso contenente i motivi deve essere depositato presso la cancelleria stessa entro il termine di giorni venti dalla ricezione dell'avviso del deposito della sentenza.

     Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via di urgenza, l'udienza di discussione. Per quanto qui non disposto, nel giudizio di Cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono però ridotti alla metà.

     La sentenza è immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale.]

 

          Art. 46.

     L'Ufficio elettorale nazionale comunica alla segreteria del Parlamento europeo le surrogazioni disposte in base alle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le controversie sulla incompatibilità ed ineleggibilità degli eletti.

     [L'Ufficio predetto, preso atto delle sentenze che abbiano deciso irrevocabilmente le contestazioni sulle operazioni elettorali, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo, dandone comunicazione agli interessati ed alla segreteria del Parlamento europeo] [63].

 

          Art. 47. [64]

     [Per i giudizi di cui ai precedenti articoli è obbligatorio il patrocinio di avvocato o di procuratore legale secondo le norme generali.

     Gli atti relativi ai procedimenti sono redatti in carta libera e sono esenti dall'obbligo di registrazione e dalle spese di cancelleria.]

 

Titolo VIII

DISPOSIZIONI PENALI

 

          Art. 48.

     Il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei reati previsti dalla presente legge o dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana.

     Le norme di cui agli articoli 8 e 9, secondo comma, del codice penale, concernenti la richiesta del Ministro di grazia e giustizia, non si applicano al cittadino italiano.

 

          Art. 49.

     Chi, in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri spettanti ad altro Paese membro della Comunità è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da L. 100.000 a L. 500.000. [65]

 

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 50.

     Ad ogni elettore residente negli Stati che non sono membri della Comunità europea, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che l'esibizione della cartolina stessa da diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

     Le cartoline devono essere spedite in raccomandata per via aerea.

     Le cartoline avviso di cui al primo comma dovranno essere inviate anche agli elettori che si trovano nei Paesi della Comunità europea nel caso in cui, in attuazione dell'art. 25, non possono avere effetto le norme dei titolo VI.

 

          Art. 51.

     Salvo quanto disposto dalla presente legge, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, numero 361, e successive modificazioni. [66]

 

          Art. 52.

     I lavoratori dipendenti da enti pubblici o da privati datori di lavoro che siano stati ammessi come candidati per l'elezione a membri del Parlamento europeo, possono chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita fino al giorno della votazione. [67]

     Ai dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, ai magistrati, nonchè ai dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti membri del Parlamento europeo si applicano le disposizioni dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. [68]

 

          Art. 53. [69]

     1. Per far fronte alle esigenze organizzative relative alle operazioni di voto nell'Unione, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche in deroga ad eventuali divieti di assunzione e ad ogni limite di contingente fissato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, fino a centotrenta impiegati con contratto temporaneo e con validità massima di tre mesi regolato dalla legge locale.

 

          Art. 54. [70]

     (Omissis) [71].

     Al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente, di lire 35.000 per il presidente, e di lire 25.000 per ciascun componente e per il segretario, nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

     Al personale dipendente dal Ministero dell'interno, dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero degli affari esteri, anche se dirigente, addetto a servizi elettorali in Italia, è concessa, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo di 40 e 80 ore mensili, rispettivamente, per i periodi dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° maggio al 15 luglio dell'anno in cui hanno luogo le elezioni.

     Il contingente è fissato con decreto del Ministro competente e comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti formali di autorizzazione.

 

          Art. 55.

     Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono a carico dello Stato. [72]

     Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi operanti nel territorio della Repubblica e per gli adempimenti di spettanza dei comuni sono anticipati da questi e rimborsati dallo Stato, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

     Lo Stato è tenuto ad erogare ai comuni nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90% delle spese che si presume essi debbano anticipare.

     Alle spese occorrenti per il finanziamento dei servizi prestati a titolo oneroso dalle autorità dei Paesi della Comunità europea, per i locali e gli arredamenti relativi alle sezioni istituite nei suddetti Paesi a norma dell'art. 30, per il trattamento economico dei componenti gli uffici elettorali delle sezioni sopra menzionate, per la fornitura e il trasporto del materiale di cui all'art. 35, per il trattamento di missione dei dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero degli affari esteri, nonché per il lavoro straordinario dei dipendenti di quest'ultimo Ministero, per esigenze connesse allo svolgimento delle operazioni elettorali nei Paesi della Comunità, e per oneri aggiuntivi relativi a servizi di corriere disposti dal Ministero degli affari esteri per il trasporto dei plichi e del materiale di cui all'art. 37, provvede il Ministero degli affari esteri con imputazione ai capitoli di bilancio iscritti nel proprio stato di previsione della spesa debitamente integrati [73] .

     Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto della presente legge, si applicano le norme contenute nel secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate per intero, spese dipendenti da contratti.

     Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad utilizzare il fondo di anticipazione di cui agli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, per le spese relative alle operazioni di cui al titolo VI della presente legge [74] .

 

          Art. 56.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle conseguenti variazioni di bilancio.

 

 

     Tabella A - Circoscrizioni elettorali [75]

 

Circoscrizioni

Capoluogo della circoscrizione

I. Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)

Milano

II. Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)

Venezia

III. Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)

Roma

IV. Italia meridionale (Abruzzi - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)

Napoli

V. Italia insulare (Sicilia - Sardegna)

Palermo

 

     Tabella B [76]

     (omissis)

 

     Tabella C [77]

     (omissis)

 


[1] Titolo così modificato dall'art. 2 della L. 27 marzo 2004, n. 78.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 27 marzo 2004, n. 78.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 9 aprile 1984, n. 61.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 27 marzo 2004, n. 78.

[5] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 27 marzo 2004, n. 78.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 18 gennaio 1989, n. 9, sostituito dall'art. 8 del D.L. 24 giugno 1994, n. 408 e così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 27 marzo 2004, n. 78.

[9] Articolo inserito dall'art. 3 della L. 27 marzo 2004, n. 78.

[10] Alinea così modificato dall'art. 2 della L. 27 marzo 2004, n. 78.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L. 8 aprile 2004, n. 90.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L. 8 aprile 2004, n. 90.

[13] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L. 8 aprile 2004, n. 90.

[14] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 27 marzo 2004, n. 78.

[15] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 27 marzo 2004, n. 78.

[16] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 27 marzo 2004, n. 78.

[17] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 18 gennaio 1989, n. 9 e così modificato dall'art. 2 della L. 27 marzo 2004, n. 78.

[18] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 27 marzo 2004, n. 78.

[19] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 9 aprile 1984, n. 61.

[20] Comma così sostituito dall'art. 4 bis del D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito dalla L. 25 marzo 2024, n. 38.

[21] Comma sostituito dall'art. 3 della L. 9 aprile 1984, n. 61 e così modificato dall'art. 2 della L. 27 marzo 2004, n. 78.

[22] Comma sostituito dall'art. 3 della L. 9 aprile 1984, n. 61, già modificato dall'art. 2 della L. 27 marzo 2004, n. 78 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 22 aprile 2014, n. 65, con la decorrenza ivi prevista.

[23] Comma già modificato dall'art. 13 della L. 21 marzo 1990, n. 53 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L. 22 aprile 2014, n. 65, con la decorrenza ivi prevista.

[24] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 11.

[25] Comma già sostituito dall'art. 5 della L. 8 aprile 2004, n. 90 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 22 aprile 2014, n. 65, con la decorrenza ivi prevista. Il testo previgente reca: "L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze".

[26] Comma così modificato dall'art. 1 bis del D.L. 27 gennaio 2009, n. 3, convertito dalla L. 25 marzo 2009, n. 26.

[27] Numero inserito dall'art. 1 della L. 20 febbraio 2009, n. 10.

[28] Numero così sostituito dall'art. 1 della L. 20 febbraio 2009, n. 10.

[29] Comma modificato dall'art. 2 della L. 27 marzo 2004, n. 78. La Corte costituzionale, con sentenza 17 marzo 2006, n. 104, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il termine per l'esercizio del diritto di opzione del candidato proclamato eletto in più circoscrizioni decorra dalla data della comunicazione dell'ultima proclamazione, quale risulta dal relativo attestato.

[30] Articolo modificato dalla L. 9 aprile 1984, n. 61 e abrogato dall'art. 8 del D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

[31] Articolo modificato dalla L. 9 aprile 1984, n. 61 e abrogato dall'art. 8 del D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

[32] Comma così modificato dall'art. 6 della L. 9 aprile 1984, n. 61.

[33] Comma modificato dall'art. 7 della L. 9 aprile 1984, n. 61 e abrogato dall'art. 8 del D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

[34] Comma modificato dall'art. 7 della L. 9 aprile 1984, n. 61 e abrogato dall'art. 8 del D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

[35] Comma abrogato dall'art. 8 del D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

[36] Comma abrogato dall'art. 8 del D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

[37] Comma abrogato dall'art. 8 del D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

[38] Comma abrogato dall'art. 8 del D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

[39] Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 9 aprile 1984, n. 61.

[40] Numero così modificato dall'art. 8 della L. 9 aprile 1984, n. 61.

[41] Comma così modificato dall'art. 9 della L. 9 aprile 1984, n. 61.

[42] Comma così modificato dall'art. 9 della L. 9 aprile 1984, n. 61.

[43] Comma già modificato dall'art. 10 della L. 9 aprile 1984, n. 61 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 della L. 30 aprile 1999, n. 120.

[44] Comma così sostituito dall'art. 10 della L. 9 aprile 1984, n. 61.

[45] Numero così sostituito dall'art. 11 della L. 9 aprile 1984, n. 61.

[46] Numero così sostituito dall'art. 11 della L. 9 aprile 1984, n. 61.

[47] Articolo modificato dalla L. 9 aprile 1984, n. 61 e abrogato dall'art. 8 del D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

[48] Articolo abrogato dall'art. 8 del D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

[49] Comma così modificato dall'art. 13 della L. 9 aprile 1984, n. 61.

[50] Comma sostituito dall'art. 14 della L. 9 aprile 1984, n. 61 e così modificato dall'art. 2 della L. 27 marzo 2004, n. 78.

[51] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 27 marzo 2004, n. 78. La Corte costituzionale, con sentenza 17 marzo 2006, n. 104, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il termine per l'esercizio del diritto di opzione del candidato proclamato eletto in più circoscrizioni decorra dalla data della comunicazione dell'ultima proclamazione, quale risulta dal relativo attestato.

[52] Articolo così sostituito dall'art. 1 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[53] Articolo abrogato dall'art. 1 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[54] Comma modificato dagli artt. 2 e 3 della L. 27 marzo 2004, n. 78 e così sostituito dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[55] Comma così modificato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[56] Comma abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[57] Comma abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[58] Comma abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[59] Comma abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[60] Comma abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[61] Comma abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[62] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[63] Comma abrogato dall'art. 1 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

[64] Articolo abrogato dall'art. 34 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

[65] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 27 marzo 2004, n. 78.

[66] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 27 marzo 2004, n. 78.

[67] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 27 marzo 2004, n. 78.

[68] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 27 marzo 2004, n. 78.

[69] Articolo già sostituito dalla L. 9 aprile 1984, n. 61 e così ulteriormente sostituito dall'art. 7 del D.L. 24 giugno 1994, n. 408.

[70] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L. 9 aprile 1984, n. 61.

[71] Comma abrogato dall'art. 4 della L. 30 giugno 1989, n. 244.

[72] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 27 marzo 2004, n. 78.

[73] Comma così sostituito dall'art. 17 della L. 9 aprile 1984, n. 61.

[74] Comma aggiunto dall'art. 17 della L. 9 aprile 1984, n. 61.

[75] Tabella così sostituita dall'art. 1 della L. 9 aprile 1984, n. 61.

[76] Tabella sostituita dalla L. 9 aprile 1984, n. 61, dall'art. 5 della L. 8 aprile 2004, n. 90, a decorrere dal 10 aprile 2004 e modificata dall'art. 1 bis del D.L. 27 gennaio 2009, n. 3, convertito dalla L. 25 marzo 2009, n. 26.

[77] Tabella sostituita dalla L. 9 aprile 1984, n. 61 e dall'art. 5 della L. 8 aprile 2004, n. 90, a decorrere dal 10 aprile 2004.