§ 2.6.7 - L.R. 2 marzo 1956, n. 39.
Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.6 pesca
Data:02/03/1956
Numero:39


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 7 bis.  (Vigilanza e sanzioni)
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 2.6.7 - L.R. 2 marzo 1956, n. 39.

Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna.

 

Art. 1.

     In applicazione del combinato disposto degli artt. 3, lett. i), e 6 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, e per effetto del trasferimento operato dall'art. 6 del D.P.R. 9 maggio 1950, n. 327, ed ai fini dell'incremento della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna e del progresso economico e sociale delle categorie interessate, tutti i diritti esclusivi di pesca nelle acque interne e lagunari della Regione ancorché di pertinenza del demanio marittimo, detenuti a qualunque titolo da privati, società o enti, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono dichiarati estinti con le modalità del successivo art. 3.

 

     Art. 2.

     I diritti di carattere patrimoniale (compresa la quarta regia) costituiti a favore dell'erario statale trasferiti alla Regione sono da considerarsi anch'essi estinti e saranno sostituiti con la normale disciplina di concessione prevista dagli artt. 5 e seguenti della presente legge.

 

     Art. 3.

     I possessori dei diritti di pesca, estinti in virtù della presente legge, hanno diritto ad una indennità ragguagliata alla media delle tasse pagate negli ultimi cinque anni per l'esercizio del diritto estinto commisurato al tasso di capitalizzazione del 5 per cento.

     Per la liquidazione della indennità essi devono presentare all'Amministrazione regionale i documenti comprovanti la titolarità dei diritti esclusivi estinti, nonché quelli relativi all'importo delle imposte di cui sopra [1].

 

     Art. 4.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, uditi gli organi tecnici competenti, i provvedimenti atti a conseguire il razionale esercizio della pesca, anche con la esecuzione diretta ovvero in concessione delle opere di miglioramento dal punto di vista ittico delle acque di cui all'art. 1 della presente legge, ai sensi delle norme di cui al R.D.L. 27 febbraio 1936, n. 799, convertito nella L. 18 gennaio 1937, n. 314, nonché della L.R. 26 ottobre 1950, n. 46.

     Per l'esecuzione in concessione delle opere di miglioramento di cui al comma precedente e per le attribuzioni dei relativi contributi sono preferiti, ove offrano idonee garanzie tecniche, i concessionari degli specchi d'acqua.

     A favore dei medesimi può essere abbuonato fino al 50 per cento l'ammontare dei canoni dovuti alla Regione per l'esercizio della pesca, contro accertamento della graduale esecuzione delle opere di miglioramento di cui sopra.

 

     Art. 5.

     Al fine precipuo:

     a) di incrementare l'attività peschereccia mediante la modernizzazione e razionalizzazione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di pesca;

     b) di garantire la conservazione del patrimonio e di potenziare, coordinandola, l'industria peschereccia sarda;

     c) di favorire il progresso economico e sociale delle categorie interessate.

     L'Assessore all'agricoltura, d'accordo con l'Assessore alle finanze, sentiti i comitati tecnici per la pesca e per la cooperazione, dispone concessioni temporanee di pesca riservata a favore di enti, società, privati che ne facciano regolare domanda.

     Le clausole dirette al raggiungimento dei fini sopra descritti sono inserite nel decreto di concessione.

     L'Assessore all'agricoltura vigila a che tali clausole siano osservate, diffidando gli interessati inadempienti e, ove occorra, provocando la revoca delle concessioni.

 

     Art. 6. [2]

     Nelle concessioni hanno la preferenza le cooperative di pescatori di mestiere regolarmente costituite ed i consorzi di esse.

 

     Art. 7.

     La durata della concessione non può essere superiore a 29 anni.

     La misura del canone e la durata della concessione sono determinate nel decreto di concessione. Esse sono fissate in rapporto alla pescosità delle acque, alla eventuale esistenza di impianti fissi da pesca o da allevamento, nonché ai particolari piani di opere da eseguire.

 

     Art. 7 bis. (Vigilanza e sanzioni) [3]

     1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa statale, chiunque peschi in acque concesse per l'esercizio della pesca riservata senza il consenso del concessionario è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 100 a euro 300 fino a 5 kg di pescato;

b) da euro 500 a euro 800 qualora il pescato sia superiore ai 5 kg e fino a 50 kg di pescato;

c) da euro 1.000 a euro 3.000 qualora il pescato sia superiore ai 50 kg.

     2. Alla violazione di cui al comma 1 consegue l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) confisca dei mezzi e delle attrezzature utilizzate per l'attività di pesca;

b) confisca del pescato, salvo che sia richiesto dal legittimo titolare della concessione di pesca.

     3. Il pescato sequestrato e ancora vitale al momento dell'accertamento della violazione di cui al comma 1 è prontamente reimmesso in acqua.

     4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione.

     5. La competenza all'espletamento delle funzioni di vigilanza, prevenzione e accertamento della violazione di cui al comma 1 è attribuita al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, ai corpi di polizia delle province e dei comuni competenti per territorio, alle guardie giurate nominate ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca) e agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

     6. Alla violazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

     Art. 8.

     Le opere occorrenti per l'applicazione della presente legge graveranno su apposito capitolo da istituirsi nel bilancio regionale 1957 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

 

     Art. 9.

     La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Comma aggiunto dalla L.R. 5 luglio 1963, n. 3.

[2] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.R. 5 luglio 1963, n. 3.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 14 settembre 2015, n. 24.