§ 2.6.9 - L.R. 5 luglio 1963, n. 3. [*]
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, recante norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.6 pesca
Data:05/07/1963
Numero:3

§ 2.6.9 - L.R. 5 luglio 1963, n. 3. [*]

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 marzo 1956, n. 39, recante norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna.

 

Art. 1.

     All'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono estinti tutti i diritti esclusivi di pesca sulle acque della Sardegna, compresi quelli sul demanio marittimo e sul mare territoriale, anche se relativi all'impianto di tonnare e mugginare, che non siano già stati estinti dalla L.R. 2 marzo 1956, n. 39.

     Nei confronti dei titolari dei diritti estinti dalla disposizione del comma precedente si applica l'art. 3 della anzidetta L.R. 2 marzo 1956, n. 39, compresa l'integrazione di cui all'articolo seguente.

 

Art. 2. [1]

 

Art. 3.

     Alle acque di cui all'art. 1 della presente legge sono applicabili le disposizioni degli artt. 4 e seguenti della L.R. 2 marzo 1956, n. 39. Per i provvedimenti di cui alle dette disposizioni concernenti il demanio marittimo e il mare territoriale, è richiesto il necessario consenso della competente autorità marittima statale.

 

     Artt. 4. - 5. [2]

 

Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.