§ 2.6.68 - L.R. 14 settembre 2015, n. 24.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 39 del 1956 in materia di vigilanza e sanzioni


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.6 pesca
Data:14/09/2015
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Vigilanza e sanzioni
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 2.6.68 - L.R. 14 settembre 2015, n. 24.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 39 del 1956 in materia di vigilanza e sanzioni

(B.U. 17 settembre 2015, n. 42)

 

Art. 1. Vigilanza e sanzioni

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 2 marzo 1956, n. 39 (Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna), è aggiunto il seguente:

"Art. 7 bis (Vigilanza e sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla normativa statale, chiunque peschi in acque concesse per l'esercizio della pesca riservata senza il consenso del concessionario è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 100 a euro 300 fino a 5 kg di pescato;

b) da euro 500 a euro 800 qualora il pescato sia superiore ai 5 kg e fino a 50 kg di pescato;

c) da euro 1.000 a euro 3.000 qualora il pescato sia superiore ai 50 kg.

2. Alla violazione di cui al comma 1 consegue l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) confisca dei mezzi e delle attrezzature utilizzate per l'attività di pesca;

b) confisca del pescato, salvo che sia richiesto dal legittimo titolare della concessione di pesca.

3. Il pescato sequestrato e ancora vitale al momento dell'accertamento della violazione di cui al comma 1 è prontamente reimmesso in acqua.

4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione [1].

5. La competenza all'espletamento delle funzioni di vigilanza, prevenzione e accertamento della violazione di cui al comma 1 è attribuita al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, ai corpi di polizia delle province e dei comuni competenti per territorio, alle guardie giurate nominate ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca) e agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

6. Alla violazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).".

 

     Art. 2. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] Comma così sostituito dall'art. 57 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.