§ 98.1.182 - D.M. 29 marzo 2002, n. 80.
Modifiche al regolamento ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, concernente il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze


Settore:Normativa nazionale
Data:29/03/2002
Numero:80


Sommario
Art. 1.      1. Nel decreto del Ministro delle finanze 28 settembre n. 301, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 2.      1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Il presente decreto, [...]


§ 98.1.182 - D.M. 29 marzo 2002, n. 80.

Modifiche al regolamento ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, concernente il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze

(G.U. 4 maggio 2002, n. 103)

 

 

     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

     E DELLE FINANZE

     Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526, recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernente il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;

     Visto, in particolare, l'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 287 del 1999, il quale prevede il riordino della Scuola centrale tributaria da attuare con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 17, comma 3 e 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visti i propri decreti 28 settembre 2000, n. 301, recante regolamento per il riordino della Scuola centrale tributaria, e 22 novembre 2000, n. 359, recante modifiche al citato decreto n. 301 del 2000;

     Ritenuta la necessità di apportarvi ulteriori modificazioni;

     Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze della Sezione consultiva per gli atti normativi del 23 aprile 2001 e del 25 febbraio 2002;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n. 3 - 4697 del 13 marzo 2002;

     A d o t t a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Nel decreto del Ministro delle finanze 28 settembre n. 301, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la denominazione della Scuola Centrale Tributaria, ovunque ricorrente, è mutata nella seguente: "Scuola superiore dell'economia e delle finanze";

     b) le parole "Ministro delle finanze", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'economia e delle finanze";

     c) l'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente: "La Scuola superiore dell'economia e delle finanze, di seguito denominata Scuola, è istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro, ed ha autonomia organizzativa e contabile. La Scuola ha anche autonomia di bilancio, è assoggettata alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è inserita nella tabella A allegata alla stessa legge.";

     d) nell'articolo 1, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) nel primo periodo, dopo le parole "della fiscalità" sono inserite le seguenti: "e dell'economia";

     2) nel primo e nel secondo periodo, le parole "amministrazione finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "amministrazione dell'economia e delle finanze";

     e) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

     1) dopo le parole "La Scuola" inserire le seguenti: "con la sua struttura didattica, il personale docente e l'indicazione dei relativi corsi, è iscritta nelle apposite banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gestite in collaborazione con il CINECA, e";

     2) aggiungere alla fine il seguente periodo: "Nell'ambito di consorzi o accordi con università, italiane ed estere, la Scuola promuove e istituisce, compartecipando al finanziamento, anche dottorati di ricerca, e nuovi corsi di studio o altre iniziative riservate alla competenza degli atenei.";

     f) all'articolo 2, comma 6, le parole: "incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "ordinari";

     g) nell'articolo 3, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

     1) le parole "incaricati non temporaneamente" sono sostituite dalla seguente: "ordinari";

     2) le parole "da un'indennità di carica stabilita" sono sostituite dalle seguenti: "da un ulteriore trattamento economico stabilito";

     h) nell'articolo 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "A tali sedi può essere preposto personale con qualifica dirigenziale in servizio presso la Scuola, nell'ambito dell'ordinario contingente di personale dirigenziale assegnato alla Scuola secondo l'ordinamento vigente, con responsabilità gestionale ed organizzativa di ciascuna sede.";

     i) nell'articolo 5, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

     1) le parole "o docenti" sono soppresse;

     2) dopo le parole "senza assegni" inserire le seguenti: "vincitori di concorso a professore universitario in attesa di chiamata";

     3) dopo la parola "magistrati" inserire le seguenti: ", avvocati dello Stato";

     l) nell'articolo 5, comma 3, dopo le parole "professori", inserire le seguenti: "ordinari";

     m) nell'articolo 5, comma 4, le parole da ", ovvero in posizione" fino a "prima fascia" sono sostituite dalle seguenti: "acquisiscono, ad ogni effetto, lo stato giuridico e le funzioni di professori ordinari";

     n) nell'articolo 5, dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Il trattamento economico dei professori ordinari della Scuola che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, partecipano alle procedure di trasferimento tra università ivi previste e mantengano l'esercizio di funzioni presso la Scuola, può essere posto a carico, in misura convenzionalmente ripartita, della Scuola e delle università interessate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.";

     o) nell'articolo 5, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. I ricercatori di cui all'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono inquadrati in apposito ruolo della Scuola. Con provvedimento del rettore sono stabiliti i criteri di corrispondenza tra le posizioni di ricercatore e quelle di professore rese indisponibili ai sensi del citato articolo 19, comma 15, nonché le modalità per l'espletamento delle relative procedure concorsuali, in coerenza con la vigente normativa universitaria.";

     p) all'articolo 6, dopo le parole "professore", inserire la seguente: "ordinario";

     q) all'articolo 7, le parole da "Il rettore" fino a "diretta o indiretta" sono sostituite dalle seguenti: "Il rettore, i responsabili di area ed i professori ordinari assumono il regime delle incompatibilità dei professori universitari ordinari. In ogni caso, non può essere svolta attività professionale nel settore fiscale e nelle materie afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ivi compresa la relativa attività processuale";

     r) all'articolo 8, comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il Rettore, sentito il Consiglio direttivo, trasmette al Ministro il programma delle attività della Scuola per l'anno accademico, in attuazione e coerenza con le direttive del Ministro e in ragione del bilancio previsionale adottato.".

     2. In sede di prima attuazione, per l'anno 2002, il Rettore provvede ad inviare al Ministro il programma delle attività istituzionali della Scuola per l'anno in corso entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.