§ 27.8.24 - Legge 24 dicembre 1993, n. 538.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994).


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.8 leggi finanziarie
Data:24/12/1993
Numero:538


Sommario
Art. 1.      1. Per l'anno 1994, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 141.970 miliardi, al netto di lire 11.375 miliardi per regolazioni [...]
Art. 2.      1. Per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, l'eventuale maggiore gettito tributario rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del [...]
Art. 3.      1. In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare in applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla [...]
Art. 4.      1. Per l'anno 1994, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario, già confluito nel fondo comune [...]
Art. 5.      1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti [...]
Art. 6.      1. L'importo dei versamenti dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle [...]
Art. 7.      1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente [...]


§ 27.8.24 - Legge 24 dicembre 1993, n. 538.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994).

(G.U. 28 dicembre 1993, n. 303, S.O.).

 

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

     Art. 1.

     1. Per l'anno 1994, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 141.970 miliardi, al netto di lire 11.375 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1994 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 294.700 miliardi per l'anno finanziario 1994.

     2. Per gli anni 1995 e 1996 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 154.000 miliardi ed in lire 159.300 miliardi, al netto di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per la regolazione in titoli di crediti d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 262.200 miliardi ed in lire 302.300 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1995 e 1996, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 123.000 miliardi ed in lire 105.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 231.200 miliardi ed in lire 248.800 miliardi.

 

          Art. 2.

     1. Per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, l'eventuale maggiore gettito tributario rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

     2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'art. 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1994-1996, restano determinati per l'anno 1994 in lire 11.834,250 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 1.710,250 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

     3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1994 e triennale 1994-1996, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

     4. E' fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

     5. A termini dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1994, in lire 4.150 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

     6. A termini dell'art. 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

     7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

     8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1994, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

     9. Ai fini di quanto disposto dall'art. 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la spesa per gli anni 1994, 1995 e 1996 relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1994-1996 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome e delle università, è determinata, rispettivamente, in lire 480 miliardi, lire 2.650 miliardi e lire 4.380 miliardi.

     10. Le somme di cui al comma 9, che comprendono quelle occorrenti per il personale di cui all'art. 2, comma 4, e all'art. 72, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

     11. Ai sensi dell'art. 52, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le regioni e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, le unità sanitarie, gli enti locali e gli enti pubblici non economici, le istituzioni e gli enti di ricerca provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali per lo stesso triennio.

 

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

 

          Art. 3.

     1. In relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare in applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del disposto dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1994, 1995 e 1996 sono valutate, rispettivamente, in lire 1.100 miliardi, 1.200 miliardi e 1.200 miliardi.

     2. Per l'anno 1993 l'ulteriore detrazione di cui all'art. 13, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete nelle seguenti misure:

     a) lire 267.000 se il reddito di lavoro dipendente non supera lire 13.900.000;

     b) lire 228.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 13.900.000 ma non a lire 14.000.000;

     c) lire 150.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.000.000 ma non a lire 14.100.000;

     d) lire 70.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 14.100.000 ma non a lire 60.000.000;

     e) lire 50.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.060.000;

     f) lire 20.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a lire 60.060.000 ma non a lire 60.120.000.

     3. Per l'anno 1993 non si applica la disposizione dell'ultimo periodo del citato comma 2 dell'art. 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

     4. Ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo si applicano in sede di conguaglio di fine anno 1993 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

 

Capo III

DISPOSIZIONI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

 

          Art. 4.

     1. Per l'anno 1994, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario, già confluito nel fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, è confermato nell'importo di lire 4.764 miliardi, stabilito per l'anno 1993 dall'art. 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, ed è comprensivo dell'importo di lire 531.771.982.000 ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151. Le quote spettanti alle regioni sono determinate in applicazione di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e devono essere esclusivamente destinate al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

     2. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei princìpi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, concernente lo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in relazione ad operazioni finanziarie contratte dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per la realizzazione di un ulteriore programma di investimenti per il potenziamento, senza riduzioni di linee, della rete ferroviaria nazionale e locale di lire 8.050 miliardi, di cui lire 2.600 miliardi per i raddoppi e i quadruplicamenti delle linee necessari allo sviluppo del trasporto passeggeri e merci e alla velocizzazione della rete, lo Stato concorre all'aumento per pari importo del capitale sociale dell'Impresa mediante versamento di cinque rate annuali di lire 1.610 miliardi a decorrere dal 1995. L'eventuale disattivazione temporanea del servizio avverrà, previa intesa con le regioni, in presenza di obiettive condizioni di eccezionale squilibrio altrimenti irriducibile tra servizio e utenza.

     3. In attesa della riforma del sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri, resta confermato anche per il 1994 il concorso finanziario dello Stato negli oneri del Fondo Pensioni gestito dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per un ammontare di lire 2.000 miliardi.

     4. A decorrere dal 1994, i rapporti tra lo Stato e la società Ferrovie dello Stato S.p.A. concernenti gli obblighi di esercizio, di trasporto e tariffari sono regolati, ai sensi della direttiva 91/440/CEE e dei Regolamenti comunitari vigenti in materia, mediante il contratto di programma ed il contratto di servizio pubblico i cui oneri a carico dello Stato sono iscritti in appositi capitoli del bilancio dello Stato. Per quanto concerne il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura ferroviaria, ai sensi dell'art. 7 della predetta direttiva CEE, la relativa quota verrà iscritta in apposito fondo di riserva nel bilancio della predetta Società, destinabile anche a compensare le riduzioni di valore dei cespiti facenti parte dell'infrastruttura ferroviaria. Tale ultima disposizione si intende applicabile anche in sede di definizione contabile del bilancio relativo all'esercizio 1993.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE

 

          Art. 5.

     1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, è determinata per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 in lire 137 miliardi.

     2. A decorrere dall'anno 1994 il fondo comune determinato ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, viene ripartito in proporzione alle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno precedente allo stesso titolo. Le erogazioni sono disposte in quote trimestrali al netto delle somme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981,n. 151.

 

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

 

          Art. 6.

     1. L'importo dei versamenti dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è complessivamente stabilito a decorrere dall'anno 1994 in lire 1.039 miliardi, di cui lire 39 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilità delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), ai sensi del comma 3, lettera c), del citato art. 37. Conseguentemente, la somma di cui all'art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, per l'anno 1994, resta stabilita in lire 17.469 miliardi, ivi compreso l'adeguamento per lire 685 miliardi già operato sull'importo relativo al predetto anno con la legge 23 dicembre 1992, n. 500, ed è assegnata per lire 13.070 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 894 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali, per lire 925 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.516 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 61 miliardi all'ENPALS.

     2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, è fissato per l'anno 1994 in lire 66.800 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria è in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento dei pagamenti di bilancio effettuati.

 

Capo VI

NORME FINALI

 

          Art. 7.

     1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.

     2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

     3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1994.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

 

PROSPETTO DI COPERTURA (Articolo 7, comma 1)

     (Omissis).

 

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE

NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

     (Omissis).

 

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE

NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

     (Omissis).

 

Tabella C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE

A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE

ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

     (Omissis).

 

Tabella D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI

DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI

TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

     (Omissis).

 

Tabella E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE

VIGENTE A SEGUITO DELLA REVISIONE DI AUTORIZZAZIONI

LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

     (Omissis).

 

Tabella F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE

AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

     (Omissis).