§ 95.27.11 - D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688.
Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, concernente istituzioni dell'imposta [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.27 tributi locali
Data:23/12/1974
Numero:688


Sommario
Art. 1.      Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sono apportate le seguenti integrazioni e [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 95.27.11 - D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688.

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, concernente istituzioni dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

(G.U. 28 dicembre 1974, n. 38)

 

     Art. 1.

     Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 2 è sostituito dal seguente:

     "Applicazione dell'imposta.

     L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso e dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile.

     Si considerano atti di alienazione a titolo oneroso anche le vendite forzate, le sentenze indicate nel secondo comma dell'art. 2932 del codice civile, i conferimenti in società di ogni tipo e le assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare. Per diritti reali di godimento si intendono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie.

     In caso di vendita con riserva di proprietà e di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti l'alienazione si considera avvenuta all'atto della stipulazione della vendita o della locazione.

     Gli immobili e i diritti reali di godimento alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito anteriormente al 1° gennaio 1973 mediante scrittura non avente data certa si considerano alienati o acquistati a tale data".

Art. 3 è sostituito dal seguente:

     "Applicazione dell'imposta per decorso del decennio.

     Per gli immobili appartenenti a titolo di proprietà o di enfiteusi alle società di ogni tipo, che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività di gestione immobiliare, l'imposta si applica, oltre che nei casi previsti dall'art. 2, al compimento di ciascun decennio dalla data dell'acquisto.

     Qualora successivamente all'acquisto venga costituito sull'immobile un diritto di usufrutto, uso, abitazione o superficie l'imposta si liquida sull'incremento di valore della piena proprietà al compimento del decennio diminuito della parte sottoposta a tassazione all'atto della costituzione del diritto. Nei casi di fusione tra più società si tiene conto, per il computo del decennio, anche del periodo di tempo in cui gli immobili sono appartenuti alle società fuse o incorporate.

     L'attività di gestione immobiliare si considera prevalente quando il volume d'affari complessivo nei due anni solari anteriori al compimento del decennio è costituito per oltre la metà da corrispettivi derivanti da locazioni di immobili. Per gli immobili non locati, ad eccezione dei fabbricati utilizzati dalla società come strumentali per l'esercizio di attività commerciali o agricole, e per quelli locati per un canone inferiore, si assume come corrispettivo, anche per la determinazione del volume di affari complessivo, il reddito catastale rivalutato a norma di legge.

     Come volume d'affari complessivo si assume quello determinato secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, diminuito dell'ammontare dei corrispettivi derivanti da cessioni di immobili e del 70 per cento dell'ammontare dei corrispettivi derivanti da cessioni di altri beni ed aumentato, in base alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute, dell'ammontare delle plusvalenze realizzate su titoli, dei dividendi e degli altri proventi che non concorrono a formare il volume d'affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, eccettuati i corrispettivi derivanti da cessioni di terreni comprese le aree fabbricabili. Per le società di cui all'art. 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e per le analoghe organizzazioni estere si ha riguardo al volume d'affari della stabile organizzazione in Italia e, in mancanza, ai corrispettivi e agli altri proventi derivanti da attività svolte in Italia.

     Non sono considerate società di gestione immobiliare:

     a) le cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro consorzi, a condizione che negli statuti siano inderogabilmente indicati e siano in fatto osservati i principi della mutualità previsti dalla legge e che siano costituite esclusivamente tra soci aventi i requisiti necessari per diventare assegnatari di alloggi popolari a norma delle disposizioni in materia di edilizia economica e popolare;

     b) le società che esercitano esclusivamente attività di locazione finanziaria.

     Le disposizioni di quest'articolo si applicano dal 1° gennaio 1975".

Art. 4 è sostituito dal seguente:

     "Soggetti passivi.

     L'imposta è dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito. Nell'ipotesi prevista dall'art. 3 l'imposta è dovuta dalla società titolare della proprietà, della nuda proprietà o dell'enfiteusi al compimento del decennio, anche per gli immobili già appartenenti a società fuse o incorporate".

Art. 6 alla fine del secondo comma è aggiunto il seguente periodo: "Per i trasferimenti non soggetti all'imposta proporzionale di registro o all'imposta di successione né all'imposta sul valore aggiunto si assumono quali valore iniziale e valore finale i valori venali determinati secondo le norme relative all'imposta di registro.

     Nel terzo comma le parole "al decimo anno anteriore" sono sostituite con le parole: "al 1° gennaio 1963".

     Alla fine del quinto comma è aggiunto il seguente periodo: "Per gli immobili che al 1° gennaio 1975 appartengano alle società da oltre dieci anni si assumono come valore iniziale e come valore finale i valori venali al 1° gennaio 1965 e al 1° gennaio 1975".

     Il sesto comma è sostituito dai seguenti:

     "In caso di utilizzazione edificatoria dell'area da parte di imprese costruttrici l'imposta è liquidata separatamente sull'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e sull'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio.

     Per la determinazione dell'incremento di valore degli immobili già appartenenti a società fuse o incorporate, alienati dalla società risultante dalla fusione o incorporante o a questa appartenenti al compimento del decennio, il valore iniziale è quello degli immobili stessi alla data dell'acquisto da parte delle società fuse o incorporate ovvero quello assunto a base della precedente tassazione nei confronti di tali società.

     Per la determinazione dell'incremento di valore degli alloggi alienati a titolo oneroso o trasmessi a titolo gratuito dai soci delle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare il valore iniziale è calcolato in proporzione al valore dell'area edificabile alla data dell'acquisto da parte della cooperativa".

Art. 7 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

     "La consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà nella persona del nudo proprietario per decorso del termine o per causa naturale non dà luogo all'applicazione dell'imposta. Nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali l'incremento imponibile si determina considerando quale valore iniziale quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto e dall'incremento così determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione dell'usufrutto".

Art. 9 il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "L'estinzione del diritto di superficie per decorso del termine non dà luogo all'applicazione dell'imposta; nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto e dall'incremento così determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione del diritto di superficie".

Art. 13 è sostituito dal seguente:

     "Spese di costruzione e incrementative.

     Si considerano spese di costruzione e incrementative quelle specificamente relative ad opere e utilità esistenti alla data di determinazione del valore finale, comprese le spese effettuate per liberare l'immobile da servitù, oneri e altri vincoli e per demolire le costruzioni esistenti sulle aree utilizzate a fini edificatori. Per le opere eseguite in economia, qualora siano documentate soltanto le spese di acquisto del materiale impiegato, il relativo importo è aumentato del cinquanta per cento.

     Per le aree fabbricabili la cui edificazione è subordinata a norma di legge all'accollo delle spese per l'urbanizzazione primaria o secondaria, il valore iniziale è maggiorato anche della quota parte di tali spese, ancorché non eseguite alla data del trasferimento, da computarsi, con riferimento alla edificabilità specifica dell'area, in base all'importo risultante dalle convenzioni o da altri atti di impegno stipulati con i comuni ovvero dalle delibere adottate in merito dai comuni stessi. Il contribuente deve versare l'imposta corrispondente alla maggiorazione qualora non provveda all'ultimazione delle opere di urbanizzazione nei termini stabiliti".

Art. 15 è sostituito dal seguente:

     "Aliquote.

     L'imposta si applica per scaglioni d'incremento imponibile determinati con riferimento al valore iniziale dell'immobile, maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione, e con aliquote stabilite dai comuni nei limiti seguenti:

     a) fino al dieci per cento del predetto valore, dal tre al cinque per cento;

     b) da oltre il dieci fino al cinquanta per cento, dal cinque al dieci per cento;

     c) da oltre il cinquanta fino al cento per cento, dal dieci al quindici per cento;

     d) da oltre il cento fino al centocinquanta per cento, dal quindici al venti per cento;

     e) da oltre il centocinquanta fino al duecento per cento, dal venti al venticinque per cento;

     f) oltre il duecento per cento, dal venticinque al trenta per cento".

Art. 16 il terzo comma è sostituito dal seguente:

     "Divenuta esecutiva la delibera, il comune deve farne pervenire copia autentica, non oltre il 1° novembre, al Ministero delle finanze, che annualmente pubblica l'elenco delle aliquote vigenti nei singoli comuni".

Art. 18 nel primo comma, lettera c), le parole "di cui all'ultimo comma" sono sostituite con le parole "di cui al sesto comma".

     Alla fine del secondo comma sono aggiunte le seguenti parole: "allegando altro esemplare dell'atto medesimo in carta semplice".

     Gli ultimi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

     "Le società indicate nel primo comma dell'art. 3 devono presentare apposita dichiarazione, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova ciascun immobile, entro il 31 gennaio o il 31 luglio successivo al semestre in cui si è compiuto il decennio. Per gli immobili relativamente ai quali il primo decennio è già scaduto alla data del 1° gennaio 1975 la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo 1975 e successivamente entro il 31 luglio dell'anno di compimento di ogni ulteriore decennio.

     Nella dichiarazione prevista dal precedente comma devono essere indicati gli elementi di cui al primo comma e il valore della proprietà o della nuda proprietà dell'immobile al compimento del decennio, nonché, a pena di decadenza, le relative spese. Alla dichiarazione devono essere allegati l'estratto catastale relativo all'immobile, in carta semplice, e la documentazione delle spese effettuate dopo il 1° gennaio 1973.

     Se l'atto di alienazione non è soggetto a registrazione in termine fisso la dichiarazione di cui al primo comma deve essere presentata entro venti giorni dalla data dell'atto stesso".

Art. 19 il primo comma è sostituito dal seguente:

     "In base agli elementi risultanti dalle dichiarazioni presentate l'ufficio liquida e riscuote l'imposta nei modi e nei termini stabiliti per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, nei modi e nei termini stabiliti per l'imposta di successione".

Art. 20 il terzo comma è sostituito dal seguente:

     "L'avviso di accertamento deve essere notificato nei termini e con le modalità stabiliti per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, nei termini e con le modalità stabiliti per l'imposta di successione; per le spese relative a beni caduti in successione, denunciate ai sensi del terzo comma dell'articolo 18, il termine decorre dalla data della denuncia. Se il valore iniziale o finale deve essere stabilito sulla base dei corrispettivi determinati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'avviso può essere notificato fino al 31 dicembre del quarto anno solare successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione”.

     Il quarto comma è sostituito dal seguente:

     "In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni previste dall'art. 18 l'ufficio può procedere all'accertamento dell'incremento imponibile entro il quinto anno solare successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, indicando nell'avviso il valore iniziale e il valore finale dell'immobile".

Art. 21 è sostituito dal seguente:

     "Imposta complementare.

     Quando per la determinazione dei valori ovvero per l'accertamento della congruità delle spese pende procedimento contenzioso, la riscossione dell'imposta complementare sull'incremento di valore degli immobili è effettuata nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti per la riscossione dell'imposta complementare di registro o di successione in pendenza di giudizio.

     Qualora prima della definizione del procedimento di valutazione l'immobile sia alienato a titolo oneroso o trasferito a titolo gratuito, l'imposta relativa al secondo trasferimento deve essere riliquidata assumendo come valore iniziale quello definitivamente accertato come finale agli effetti dell'imposta relativa al precedente trasferimento. La domanda di rimborso della differenza fra l'imposta pagata e quella risultante dalla riliquidazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui è stato definitivamente accertato il detto valore finale".

Art. 22 nel primo comma, dopo le parole "primo e terzo comma", sono aggiunte le parole: "relative ad immobili alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito da persone fisiche".

Art. 25 è sostituito dal seguente:

     "Esenzioni e riduzioni.

     Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 2 gli incrementi di valore:

     a) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica;

     a) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica;

     b) degli immobili trasferiti a titolo oneroso tra gli enti di cui alla lettera a);

     c) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, qualora la donazione, l'istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità. L'esenzione è revocata qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrata entro cinque anni dall'acquisto mediante l'esibizione di idonea documentazione all'ufficio del registro;

     d) dei fondi rustici, comprese le costruzioni rurali di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, trasferiti per causa di morte nell'ambito di una famiglia diretto-coltivatrice. E' diretto-coltivatrice la famiglia che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e governo del bestiame, semprechè la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e dell'allevamento e governo del bestiame. L'esistenza di questi requisiti deve essere attestata dall'ispettorato provinciale agrario; il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo nel calcolo della forza lavorativa.

     Sono esenti dall'imposta di cui all'art. 3, a condizione che al compimento del decennio la locazione e la particolare destinazione durino da almeno otto anni, gli incrementi di valore degli immobili dati in locazione e destinati totalmente allo svolgimento: delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali; delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute; delle attività sindacali dei sindacati dei lavoratori, dipendenti ed autonomi, rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; dei fini istituzionali delle società di mutuo soccorso.

     L'imposta di cui all'art. 2 è ridotta al 25 per cento per gli incrementi di valore degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti alla legge 1° gennaio 1939, n. 1089, a condizione che in base a certificazione del competente organo della pubblica amministrazione gli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data del trasferimento".

Art. 29 il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Per gli immobili ubicati in più comuni l'imponibile è ripartito in proporzione alla superficie compresa in ciascuno di essi e l'imposta è liquidata separatamente con l'aliquota applicabile in ciascun comune".

Art. 31 è sostituito dal seguente:

     "Disposizioni varie.

     Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta e delle soprattasse e pene pecuniarie, per gli interessi, per le dilazioni di pagamento, per i termini di prescrizione e decadenza e per quanto altro non sia diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, quelle relative all'imposta di successione.

     L'imposta deve essere restituita quando l'atto di alienazione a titolo oneroso o di trasmissione a titolo gratuito, anche per causa di morte, è dichiarato nullo o annullato ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Per i successivi trasferimenti imponibili si assume quale valore iniziale quello determinato o determinabile come tale in relazione all'atto nullo o annullato.

     L'avveramento della condizione risolutiva espressa non dà luogo a rimborso dell'imposta né ad applicazione di una nuova imposta. Per i successivi trasferimenti si assume quale valore iniziale quello determinato come valore finale ai fini della precedente tassazione. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di risoluzione dei contratti indicati nel terzo comma dell'art. 2".

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.