§ 95.25.14 - Legge 20 marzo 1967, n. 155.
Disciplina della tassa di concessione governativa sulle licenze per l'esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.25 tasse sulle concessioni governative
Data:20/03/1967
Numero:155


Sommario
Art. 1.      Le società di corse dei cavalli, gli allibratori, i gestori delle sale di corse e le agenzie di accettazione per il riversamento al totalizzatore, che ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo [...]
Art. 2.      Il n. 91 della tabella allegato A al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è [...]
Art. 3.      Sono abrogati l'art. 3 e le disposizioni della legge 23 marzo 1940, n. 217, incompatibili con quelle della presente legge.


§ 95.25.14 - Legge 20 marzo 1967, n. 155.

Disciplina della tassa di concessione governativa sulle licenze per l'esercizio delle scommesse sulle corse di cavalli

(G.U. 8 aprile 1967, n. 88)

 

     Art. 1.

     Le società di corse dei cavalli, gli allibratori, i gestori delle sale di corse e le agenzie di accettazione per il riversamento al totalizzatore, che ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 1942, n. 315, sono delegati dalla UNIRE all'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, devono munirsi, per esercitare la predetta attività, della licenza di polizia prevista dall'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

     Sulle licenze, che sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati, sono annotati gli ippodromi per i quali l'UNIRE ha delegato l'esercizio delle scommesse.

 

          Art. 2.

     Il n. 91 della tabella allegato A al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è sostituito dal seguente:

 

 

Tassa

Modo di pagamento

NOTE

"Licenza annuale rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ad enti o società che gestiscono corse di cavalli o di levrieri, per l'esercizio diretto o delegato di totalizzatori e di scommesse a libro, ovunque effettuato in occasione di dette corse, come pure a persone, enti, società che gestiscono regate, giuochi di palla e di pallone o altre simili gare, per l'esercizio di dette scommesse:

 

 

La licenza e' richiesta per ogni genere di gara o corsa. Per genere di corse o di gare si intendono le competizioni dello stesso tipo, nel senso che costituisce unico genere quello che ha per oggetto gli stessi mezzi meccanici o animali e gli stessi scopi. Così dello stesso genere sono le corse di cavalli al trotto, al galoppo, ad ostacoli, ecc.; di altro genere sono le corse di levrieri, le regate, ecc. La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno qualunque sia l'epoca del rilascio e la tassa e' corrisposta una sola volta nell'anno anche quando per lo svolgersi delle varie competizioni occorrano singole autorizzazioni di pubblica sicurezza.

1) per ogni ente o società, autorizzati o delegati al detto esercizio:

 

 

La tassa e' liquidata in base alle giornate di corse che si effettuano in ciascun campo, secondo il calendario ufficiale approvato dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E).

a) nelle corse di cavalli, giusta delega della Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E), ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1942, n. 315:

 

 

 

- in campi di corse ove si effettuino più di 60 giornate di corse in un anno

L. 300.000

Ordinario

 

- in campi di corse ove si effettuino da non più di 60 a non meno di 11 giornate di corse in un anno

L. 200.000

Ordinario

 

- in campi di corse ove si effettuino non più di 10 giornate di corse in un anno

L. 100.000

Ordinario

 

b) nelle corse dei levrieri

L. 100.000

Ordinario

 

c) nelle regate, nei giuochi di palla e di pallone ed in altre simili gare

L. 60.000

Ordinario

 

2) per ogni allibratore delegato ad esercitare le scommesse:

 

 

La licenza e' strettamente personale. Scade il 31 dicembre di ogni anno, qualunque sia l'epoca del rilascio e non può riguardare che un solo determinato genere di gare. Per la liquidazione della tassa valgono le norme di cui al precedente n. 1

a) nelle corse dei cavalli:

 

 

 

- in ippodromi, ove si effettuino più di 60 giornate di corse in un anno

L. 200.000

Ordinario

 

- in ippodromi, ove si effettuino da non più di 60 giornate di corse in un anno a non meno di 11

L. 150.000

Ordinario

 

- in ippodromi, ove si effettuino non più di 10 giornate di corse in un anno

L. 100.000

Ordinario

 

b) nelle corse dei levrieri

L. 70.000

Ordinario

 

c) nelle regate, nei giuochi di palla e di pallone ed in altre simili gare

L. 50.000

Ordinario

 

3) per ogni gestore di sale di corse delegato all'esercizio delle scommesse:

 

 

La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno qualunque sia l'epoca del rilascio. Per le nuove sale di corse, che iniziano l'attività nel corso dell'anno, la tassa va liquidata in base all'ammontare presuntivo degli incassi conseguiti nel primo periodo di attività, giusta dichiarazione da rilasciarsi dalla U.N.I.R.E. Per l'anno intero successivo al primo periodo di attività, la tassa e' analogamente commisurata all'ammontare degli incassi che, secondo valutazione della predetta U.N.I.R.E., la sala conseguirà in detto anno.

a) sulle corse di cavalli:

 

 

 

- per incassi annui (al lordo dei diritti erariali e tributi accessori):

 

 

 

fino a 100 milioni

L. 100.000

Ordinario

 

fino a 150 milioni

L. 150.000

Ordinario

 

fino a 200 milioni

L. 200.000

Ordinario

 

fino a 250 milioni

L. 250.000

Ordinario

 

fino a 300 milioni

L. 300.000

Ordinario

 

fino a 400 milioni

L. 400.000

Ordinario

 

fino a 500 milioni

L. 500.000

Ordinario

 

fino a 600 milioni

L. 600.000

Ordinario

 

fino a 700 milioni

L. 700.000

Ordinario

 

oltre 700 milioni

L. 800.000

Ordinario

 

b) sulle corse dei levrieri

L. 70.000

Ordinario

 

c) sulle regate, sui giuochi di palla e di pallone e su altre simili gare

L. 50.000

Ordinario

 

4) per ogni gestore di agenzia delegata dalla U.N.I.R.E. per la accettazione ed il versamento al totalizzatore delle scommesse sulle corse dei cavalli:

 

 

Per gli anni successivi la tassa e' commisurata agli incassi lordi conseguiti nell'anno precedente, desunti dagli atti di accertamento espletati ai fini della liquidazione dei diritti erariali e tributi accessori. La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno, qualunque sia l'epoca del rilascio. Per la liquidazione della tassa valgono le norme di cui al precedente n. 3

- per incassi annui (al lordo dei diritti erariali e tributi accessori):

 

 

 

fino a 50 milioni

L. 20.000

Ordinario

 

fino a 100 milioni

L. 50.000

Ordinario

 

fino a 200 milioni

L. 80.000

Ordinario

 

fino a 250 milioni

L. 120.000

Ordinario

 

fino a 300 milioni

L. 150.000

Ordinario

 

oltre 300 milioni

L. 200.000

Ordinario

 

 

          Art. 3.

     Sono abrogati l'art. 3 e le disposizioni della legge 23 marzo 1940, n. 217, incompatibili con quelle della presente legge.