§ 48.1.b - Legge 23 marzo 1940, n. 217.
Licenze che autorizzano all'esercizio delle scommesse.


Settore:Normativa nazionale
Materia:48. Giochi e concorsi
Capitolo:48.1 giochi e concorsi
Data:23/03/1940
Numero:217


Sommario
Art. 1.      1. Le società di corse di cavalli, di levrieri, di regate, di giuochi di palla e di pallone o di altre simili gare, debitamente costituite e debitamente autorizzate, a [...]
Art. 2.      1. Gli allibratori e i gestori delle così dette sale di corse per potere essere ammessi, ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 [...]
Art. 3. 
Art. 4.      1. Coloro che esercitano le attività previste nella presente legge senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione o licenza, sono puniti a norma dell'ultimo comma [...]


§ 48.1.b - Legge 23 marzo 1940, n. 217. [1]

Licenze che autorizzano all'esercizio delle scommesse.

(G.U. 15 aprile 1940, n. 89).

 

 

     Art. 1.

     1. Le società di corse di cavalli, di levrieri, di regate, di giuochi di palla e di pallone o di altre simili gare, debitamente costituite e debitamente autorizzate, a termini dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, hanno esclusivamente il diritto di esercitare per le proprie corse, tanto negli ippodromi e negli altri luoghi ove si svolgono le gare, quanto fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente che per mezzo di allibratori e di gestori delle così dette sale di corse, purchè questi agiscano in nome e per conto delle società.

     2. Le società sovraricordate per l'esercizio diretto delle scommesse devono essere munite, per ogni genere di gare, di licenza annuale con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 1.500.

 

          Art. 2.

     1. Gli allibratori e i gestori delle così dette sale di corse per potere essere ammessi, ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e a norma dell'articolo precedente, ad esercitare le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla e di pallone, o in altre simili gare, debbono ottenere speciale preventiva autorizzazione personale di polizia.

     2. Tale autorizzazione non può riguardare che un solo determinato genere di gare, ha la durata di un anno con scadenza al 31 dicembre, ed è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 1.200

 

          Art. 3. [2]

 

          Art. 4.

     1. Coloro che esercitano le attività previste nella presente legge senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione o licenza, sono puniti a norma dell'ultimo comma dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, con l'arresto da due mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a L. 1.000.000. [3]

     2. Indipendentemente dalle sanzioni di cui sopra, per il mancato o ritardato pagamento delle tasse sulle concessioni governative, sono puniti con la pena pecuniaria da due a quattro volte la tassa evasa.


[1] Abrogata dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 20 marzo 1967, n. 155, che abroga anche le disposizioni della presente legge con essa incompatibili.

[3] Importo così elevato, da ultimo, dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.