§ 95.15.70 - D.L. 13 dicembre 1995, n. 526 .
Disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:13/12/1995
Numero:526


Sommario
Art. 1.  Estinzione di crediti di imposta.
Art. 1 bis.  Ulteriori disposizioni in materia di estinzione di crediti di imposta
Art. 2.  Riversamento dell'acconto IVA.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 95.15.70 - D.L. 13 dicembre 1995, n. 526 [1] .

Disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto

(G.U. 14 dicembre 1995, n. 291)

 

 

     Art. 1. Estinzione di crediti di imposta.

     Al fine di consentire la completa estinzione dei crediti d'imposta relativi alle richieste presentate ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 457, è autorizzata l'assegnazione di titoli di Stato per un importo aggiuntivo rispetto a quanto già previsto dalle disposizioni vigenti non superiore a lire 8.689 miliardi, con l'imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995. L'amministrazione finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1995. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1996.

     All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 8.689 miliardi per il 1995 e valutato in annue lire 825 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede, quanto a lire 8.689 miliardi per il 1995 e lire 722 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 103 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dall'applicazione delle ritenute sui titoli di Stato di cui al comma 1.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Le somme iscritte in bilancio per l'estinzione di crediti di imposta mediante assegnazione di titoli di Stato, ivi comprese quelle di cui al comma 1, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi in deroga alle disposizioni contabili.

 

          Art. 1 bis. Ulteriori disposizioni in materia di estinzione di crediti di imposta [2].

     All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1992, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 giugno 1996; con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione delle richieste nonché i criteri da seguire per l'effettuazione dei rimborsi quando le richieste stesse comprendono più imposte o annualità, ovvero quando l'importo complessivo chiesto a rimborso ecceda l'ammontare delle somme stanziate.

     Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per l'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi di capitale attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1992, qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 dicembre 1996, con modalità da indicare con il decreto previsto al comma 1.

     Sulla base delle predette richieste l'amministrazione finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1996 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta; nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonché dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al 50 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1997. Per i crediti indicati nelle dichiarazioni dei redditi è estinto l'80 per cento; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione anche avvalendosi delle ordinarie procedure di rimborso. Ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

     L'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 6.000 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996; di tale somma il 70 per cento è destinato in via prioritaria all'estinzione di crediti il cui ammontare complessivo rimborsabile, quale emerge da ciascuna istanza presentata ai sensi dei commi 1 e 2 e tenuto conto di quanto disposto al comma 3, non sia inferiore a lire 80 milioni. Il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1996.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 6.000 miliardi per il 1996 e valutato in annue lire 570 miliardi a decorrere dal 1997, si provvede quanto a lire 6.000 miliardi per il 1996 e lire 499 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 71 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     L'eventuale eccedenza delle somme destinate all'estinzione dei crediti di imposta mediante assegnazione di titoli di Stato di cui all'articolo 1 è utilizzata per l'estinzione dei crediti di cui al presente articolo.

 

          Art. 2. Riversamento dell'acconto IVA.

     All'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, e dall'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nel comma 5-bis, le parole da: “le aziende e gli istituti di credito” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "le banche delegate al pagamento e i concessionari devono versare negli ordinari termini e comunque non oltre il 31 dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre e quelle che il concessionario ha ricevuto dalla banca entro il 30 dicembre.";

     b) il secondo periodo del comma 5-ter è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, possono essere stabiliti annualmente i tempi e le modalità, nei rapporti tra aziende di credito, concessionari e Banca d'Italia, per il riversamento all'erario entro il 31 dicembre delle somme relative all'acconto dell'imposta sul valore aggiunto.".

 

          Art. 3. Entrata in vigore.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 10 febbraio 1996, n. 53.

[2]  Articolo inserito dalla legge di conversione.