§ 98.1.27023 - Legge 10 febbraio 1996, n. 53.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/02/1996
Numero:53


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul [...]


§ 98.1.27023 - Legge 10 febbraio 1996, n. 53.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto.

(G.U. 12 febbraio 1996, n. 35)

 

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, recante disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti di imposta e di riversamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526

     Dopo l'art. 1 è inserito il seguente:

     "Art. 1-bis (Ulteriori disposizioni in materia di estinzione di crediti di imposta). - 1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1992, si provvede mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il 30 giugno 1996; con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione delle richieste nonchè i criteri da seguire per l'effettuazione dei rimborsi quando le richieste stesse comprendono più imposte o annualità, ovvero quando l'importo complessivo chiesto a rimborso ecceda l'ammontare delle somme stanziate.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per l'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative agli interessi e ad altri redditi di capitale attinenti ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1992, qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 dicembre 1996, con modalità da indicare con il decreto previsto al comma 1.

     3. Sulla base delle predette richieste l'amministrazione finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1996 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta; nel caso in cui sia stato notificato avviso di accertamento, l'amministrazione finanziaria procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggior somma accertata, nonchè dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al 50 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1997. Per i crediti indicati nelle dichiarazioni dei redditi è estinto l'80 per cento; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione anche avvalendosi delle ordinarie procedure di rimborso. Ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

     4. L'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 6.000 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996; di tale somma il 70 per cento è destinato in via prioritaria all'estinzione di crediti il cui ammontare complessivo rimborsabile, quale emerge da ciascuna istanza presentata ai sensi dei commi 1 e 2 e tenuto conto di quanto disposto al comma 3, non sia inferiore a lire 80 milioni. Il decreto del Ministero del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 1996.

     5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 6.000 miliardi per il 1996 e valutato in annue lire 570 miliardi a decorrere dal 1997, si provvede quanto a lire 6.000 miliardi per il 1996 e lire 499 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, quanto a lire 71 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, mediante utilizzo delle maggiori entrate rivenienti dall'applicazione delle ritenute relative agli interessi sui titoli di Stato di cui al comma 4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     6. L'eventuale eccedenza delle somme destinate all'estinzione dei crediti di imposta mediante assegnazione di titoli di Stato di cui all'art. 1 è utilizzata per l'estinzione dei crediti di cui al presente articolo".