§ 95.15.30 - Legge 28 ottobre 1980, n. 687.
Regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288, 9 luglio 1980, n. 301, e 30 agosto 1980, n. 503.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:28/10/1980
Numero:687


Sommario
Art. 1.      Gli atti e i provvedimenti adottati entro il 30 settembre 1980 in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, del decreto-legge 3 luglio [...]
Art. 2.      Ai contribuenti che nel periodo dal 1° ottobre alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano emesso fatture o registrato corrispettivi per operazioni [...]
Art. 3.      Le agevolazioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, e all'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, restano applicabili, fino [...]
Art. 4.      Sulle giacenze di benzina, di benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, di petrolio diverso da quello lampante e di gas di petrolio liquefatti per [...]
Art. 5.      L'aumento dell'imposta di fabbricazione previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, non si applica sugli alcoli nazionali o di importazione da [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 95.15.30 - Legge 28 ottobre 1980, n. 687.

Regolamentazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288, 9 luglio 1980, n. 301, e 30 agosto 1980, n. 503.

(G.U. 30 ottobre 1980, n. 299)

 

 

     Art. 1.

     Gli atti e i provvedimenti adottati entro il 30 settembre 1980 in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 8 e 10, e del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, restano validi anche ai fini degli atti e provvedimenti di esecuzione ed attuazione ad essi conseguenti, e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni.

 

          Art. 2.

     Ai contribuenti che nel periodo dal 1° ottobre alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano emesso fatture o registrato corrispettivi per operazioni effettuate nel periodo dal 3 luglio al 30 settembre 1980, senza tener conto degli aumenti di aliquota disposti con i decreti-legge 3 luglio 1980, n. 288, e 30 agosto 1980, n. 503, non si applicano le sanzioni previste dagli articoli 41, primo comma, e 42, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempre che l'emissione della fattura e la registrazione dei corrispettivi, relative alla differenza di imposta dovuta in base all'articolo precedente, siano effettuate con il procedimento di cui all'articolo 26, primo comma, dello stesso decreto entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le fatture devono, in ogni caso, essere registrate.

 

          Art. 3.

     Le agevolazioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, e all'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, restano applicabili, fino alla scadenza dei prestiti, agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi dal 3 luglio al 30 settembre 1980. A tal fine per obbligazioni e titoli similari emessi si intendono quelli che siano stati sottoscritti.

 

          Art. 4.

     Sulle giacenze di benzina, di benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, di petrolio diverso da quello lampante e di gas di petrolio liquefatti per autotrazione, esistenti alle ore 24 del 30 settembre 1980, in quantità superiore a 20 quintali, presso i depositi di oli minerali e di gas di petrolio liquefatti, per uso commerciale, stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburante, è concesso il rimborso di L. 1.059 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per la benzina e per i prodotti petroliferi aventi lo stesso carico fiscale, e di L. 1.276 per quintale per i gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

     Per ottenere il rimborso le ditte interessate devono farne richiesta all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il rimborso può essere effettuato, con le modalità da stabilire dal Ministero delle finanze, anche mediante autorizzazione ad estrarre prodotti petroliferi, in esenzione da imposta di fabbricazione, in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

 

          Art. 5.

     L'aumento dell'imposta di fabbricazione previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, non si applica sugli alcoli nazionali o di importazione da chiunque o comunque detenuti alle ore 24 del 30 settembre 1980, risultanti da apposita denuncia da presentare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le ditte che abbiano presentato la denuncia di cui all'articolo 15 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, e all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, ovvero quelle che, non essendo tenute a presentare la detta denuncia, dimostrino, con idonea documentazione, di aver assolto direttamente l'imposta sulle giacenze denunciate a norma del precedente comma, hanno diritto al rimborso delle maggiori imposte che risultino essere state versate allo Stato in relazione alle quantità di alcoli che dalla denuncia di cui al precedente comma risultino detenute. Il rimborso può essere effettuato anche mediante compensazione con le imposte ancora dovute, a norma del secondo comma del citato articolo 18, per le quantità non comprese nella denuncia di cui al primo comma del presente articolo, ovvero mediante autorizzazione ad estrarre prodotti in esenzione da imposta di fabbricazione, in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso. I termini di pagamento delle imposte dovute ai sensi del predetto articolo 18 sono unificati alla data del 31 dicembre 1980.

     Le domande di rimborso devono essere presentate all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono essere corredate, secondo modalità da stabilire entro quindici giorni dalla predetta data dal Ministero delle finanze, da documentazione atta a comprovare l'avvenuto pagamento delle maggiori imposte di cui si chiede il rimborso.

     Per le esportazioni effettuate nel periodo dal 3 luglio al 30 settembre 1980, la restituzione all'esportazione dell'imposta di fabbricazione nella maggiore misura prevista dal decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, spetta a condizione che la ditta interessata, secondo modalità e nei termini da stabilire dal Ministero delle finanze, provi con idonea documentazione di aver assolto l'imposta nella detta misura o presenti apposite dichiarazioni delle ditte produttrici o fornitrici dalle quali è stata assolta.

     Per i contrassegni di Stato acquistati in base ai minori prezzi stabiliti dall'articolo 17 del decreto-legge 3 luglio 1980, n. 288, e dell'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, posseduti dai fabbricanti e dagli imbottigliatori alla data del 30 settembre, devono essere corrisposte all'erario le relative differenze in base ai prezzi vigenti prima dell'entrata in vigore dei suddetti decreti-legge.

     A tal uopo le ditte interessate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono fare alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, secondo la rispettiva competenza, la denuncia dei quantitativi di contrassegni detenuti alla data del 30 settembre 1980 e non ancora applicati sulle bottiglie. Alla denuncia deve essere allegata la quietanza di tesoreria comprovante il pagamento della differenza di prezzo.

     Sulle somme non versate entro il termine di cui al comma precedente si applica l'interesse di mora a norma dell'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, e l'indennità di mora ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286, nonché una pena pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo dovuto all'erario.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.