§ 9.5.15 - D.P.R. 4 marzo 1983, n. 315.
Riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell’industria, del commercio e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.5 disciplina generale
Data:04/03/1983
Numero:315


Sommario
Art. 1.  Funzioni della Direzione generale.
Art. 2.  Struttura della Direzione generale.
Art. 3.  Comitati.
Art. 4.  Ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo.
Art. 5.  Conferimento di posti vacanti.
Art. 6.  Concorsi.
Art. 7.  Norma transitoria.


§ 9.5.15 - D.P.R. 4 marzo 1983, n. 315.

Riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, in attuazione dell’art. 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni.

(G.U. 9 luglio 1983, n. 187).

 

Art. 1. Funzioni della Direzione generale.

     La Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato:

     a) predispone gli studi e gli atti necessari per la determinazione dell’indirizzo amministrativo nel settore delle assicurazioni private e di interesse collettivo e per la emanazione delle direttive per l’esercizio dei poteri attribuiti dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

     b) elabora la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa;

     c) predispone i provvedimenti di competenza del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo;

     d) svolge tutte le attività necessarie per l’esercizio della vigilanza sull’ISVAP e per la richiesta e l’acquisizione del parere della commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

     e) cura la tenuta degli albi degli agenti e dei mediatori nel settore delle assicurazioni;

     f) predispone tutti gli atti necessari per l’esercizio delle attribuzioni demandate da leggi e regolamenti al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

     g) esplica tutte le funzioni già da essa esercitate e che non siano state espressamente attribuite all’ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n. 576.

 

     Art. 2. Struttura della Direzione generale.

     La Direzione generale è strutturata su un ufficio a livello dirigenziale D e su cinque uffici a livello dirigenziale E.

     L’ufficio a livello di funzioni dirigenziali D svolge le funzioni di vice direttore generale; coordina le attività degli uffici a livello dirigenziale e le attività di studio e di ricerca per i servizi di istituto; provvede all’elaborazione egli atti necessari per la determinazione dell’indirizzo amministrativo del settore assicurativo; elabora la relazione annuale sulla politica assicurativa.

     La direzione generale si avvale altresì di un dirigente superiore con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto per compiti di studio e di ricerca e per l’esercizio delle altre attribuzioni di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     Gli uffici a livello di funzioni dirigenziali E svolgono i seguenti compiti:

affari amministrativi generali; pubblicazioni curate dalla Direzione generale; esame di questioni giuridiche; studi e ricerche;

     contenzioso amministrativo e adozione di provvedimenti sanzionatori;

     adozione di altri provvedimenti ministeriali e proposte di legge;

     rapporti con organismi internazionali;

     tenuta di albi e adempimenti connessi.

     Dal quadro A della tabella XIV dell’allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , sono soppressi due uffici a livello dirigenziale D e cinque uffici a livello dirigenziale E già attribuiti alla Direzione generale con conseguente riduzione di altrettanti posti di qualifica e di funzioni.

     Le modifiche dell’ordinamento interno degli uffici sono attuate con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

 

     Art. 3. Comitati.

     Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato può costituire, nell’ambito della Direzione generale, anche con la partecipazione di esperti estranei all’Amministrazione, uno o più comitati per lo studio di particolari aspetti della politica assicurativa nazionale.

     La misura del compenso ai componenti dei comitati di cui al precedente comma sarà determinata con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con quello del tesoro. Alla spesa relativa, nonché a quella per l’acquisto di pubblicazioni e di altri mezzi strumentali, si provvede con le entrate del contributo di vigilanza di cui all’art. 67 del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

 

     Art. 4. Ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

     Il ruolo tecnico ispettivo delle assicurazioni private e di interesse collettivo è soppresso. In conseguenza è soppressa anche la tabella di cui all’allegato II della legge 10 giugno 1978, n. 295.

     Presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato è istituito il ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le cui dotazioni organiche sono determinate nelle tabelle allegate al presente decreto. Le dotazioni organiche del Ministero sono ridotte di un numero corrispondente di posti per ciascuna qualifica funzionale.

     Il personale del soppresso ruolo tecnico ispettivo non trasferito all’ISVAP è collocato nel ruolo di cui al comma precedente con la qualifica già rivestita e con l’anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

     Il personale proveniente da altri ruoli dell’Amministrazione dell’industria, del commercio e dell’artigianato, in servizio presso la Direzione generale alla data di entrata in vigore del presente decreto e non trasferito all’ISVAP, a domanda e previa valutazione, da parte di una commissione nominata con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della sua idoneità in relazione ai nuovi compiti esercitati dalla direzione generale, può essere collocato, nei limiti dei posti disponibili, nel ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo con la qualifica già rivestita e con l’anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

 

     Art. 5. Conferimento di posti vacanti.

     In conformità all’art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1972, n. 748, i posti vacanti nella qualifica di dirigente superiore vengono conferiti, per metà, secondo il turno di anzianità e, per metà, mediante concorso per titoli di servizio ai primi dirigenti del ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo che abbiano compiuto, entro il 31 dicembre, nella qualifica, tre anni di effettivo servizio senza demerito.

     Sino all’entrata in vigore della nuova normativa di carattere generale in materia di accesso alla dirigenza e comunque non oltre il 31 dicembre 1986, i posti vacanti di primo dirigente del ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo sono conferiti, mediante scrutinio per merito comparativo secondo i criteri e le modalità previsti dall’art. 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583, al personale in servizio presso la Direzione generale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 6. Concorsi.

     I posti vacanti nel ruolo della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo sono conferiti secondo le modalità di cui all’art. 28-ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432.

 

     Art. 7. Norma transitoria.

     Fino a quando il personale della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo non sarà trasferito all’ISVAP le funzioni dell’Istituto continuano ad essere esercitate dalla Direzione generale.

 

 

Tabella 1 - Ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo. [1]

     (Omissis).

 

 

Tabella 2 - Ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo. [2]

     (Omissis).


[1] Tabella sostituita dalla tabella A allegata alla L. 17 febbraio 1992, n. 166.

[2] Tabella sostituita dalla tabella B allegata alla L. 17 febbraio 1992, n. 166.