§ 95.14.2 – L. 23 febbraio 1960, n. 131.
Applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.14 imposta sui fabbricati
Data:23/02/1960
Numero:131


Sommario
Art. 1.      A partire dalla data nella quale entrerà in vigore il nuovo catasto edilizio urbano istituito con la legge 11 agosto 1939, n. 1249, e fino a quando, cessato il regime di [...]
Art. 2.      Qualora il reddito lordo effettivo delle unità immobiliari, considerate nel primo e nel secondo comma dell'art. 1, ridotto del 25 per cento sia superiore alla rendita [...]
Art. 3.      Nella dichiarazione annuale dei redditi, di cui alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, dovranno essere indicati i redditi imponibili determinati a norma dei precedenti [...]
Art. 4.      Nel primo anno dall'applicazione dell'imposta sulla base del nuovo catasto edilizio urbano i contribuenti possono ricorrere contro il ruolo all'intendente di finanza, [...]


§ 95.14.2 – L. 23 febbraio 1960, n. 131. [1]

Applicazione dell'imposta fabbricati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano.

(G.U. 12 marzo 1960, n. 62).

 

     Art. 1.

     A partire dalla data nella quale entrerà in vigore il nuovo catasto edilizio urbano istituito con la legge 11 agosto 1939, n. 1249, e fino a quando, cessato il regime di blocco dei fitti, non sarà provveduto alla revisione generale delle rendite catastali delle unità immobiliari urbane, il reddito imponibile di tali unità è determinato applicando alle rendite catastali definite con riferimento agli elementi economici del triennio 1937-39 i coefficienti di aggiornamento che, per le singole categorie di unità immobiliari, saranno stabiliti ogni anno dal Ministro per le finanze, sentita la Commissione censuaria centrale.

     Per le unità immobiliari non ancora iscritte nel nuovo catasto edilizio urbano il reddito imponibile è determinato, fino a quando non sarà avvenuta la loro iscrizione, comparativamente alla rendita catastale aggiornata attribuita alle unità immobiliari similari già censite in catasto [2].

 

          Art. 2.

     Qualora il reddito lordo effettivo delle unità immobiliari, considerate nel primo e nel secondo comma dell'art. 1, ridotto del 25 per cento sia superiore alla rendita catastale aggiornata con i coefficienti previsti dall'articolo precedente per oltre un quinto di questa, l'imponibile sarà determinato secondo le disposizioni dell'art. 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1219 [3].

     Le medesime disposizioni si applicano, a richiesta degli interessati, nei casi in cui, per effetto delle esenzioni dagli aumenti di fitto, o delle riduzioni degli aumenti stessi ammesse dalle leggi di blocco, il reddito lordo effettivo dell'unità immobiliare ridotto del 25 per cento sia inferiore alla rendita catastale aggiornata con i coefficienti previsti dall'articolo precedente, per oltre un quinto di questa.

     Quando si verifichi tale condizione beneficiano anche delle disposizioni anzidette l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, gli Istituti autonomi per le case popolari nonché gli altri Enti indicati nell'art. 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 2 della legge 2 luglio 1949, n. 408.

 

          Art. 3.

     Nella dichiarazione annuale dei redditi, di cui alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, dovranno essere indicati i redditi imponibili determinati a norma dei precedenti articoli.

     Per l'accertamento dei redditi di cui al secondo comma dell'art. 1 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni portate dal Titolo I, Capo IV del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni [4].

 

          Art. 4.

     Nel primo anno dall'applicazione dell'imposta sulla base del nuovo catasto edilizio urbano i contribuenti possono ricorrere contro il ruolo all'intendente di finanza, nel termine di sei mesi dalla notifica della cartella esattoriale di pagamento, per errori materiali, duplicazioni ed intassabilità dei redditi iscritti a ruolo.

     L'intendente di finanza ha la facoltà di accordare, in tali casi, la sospensione della riscossione dell'imposta.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 17 maggio 1969, n. 254.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 17 maggio 1969, n. 254.

[4] Comma aggiunto dall'art. 3 della L. 17 maggio 1969, n. 254.