§ 95.13.5 - Legge 2 aprile 1951, n. 226.
Modificazione delle aliquote dei diritti erariali sugli spettacoli di solo cinematografo e spettacoli misti con avanspettacolo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.13 imposta sugli spettacoli
Data:02/04/1951
Numero:226


Sommario
Art. 1.      L'art. 5 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, modificato con l'art. 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 6 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, modificato con l'art. 2 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      Il diritto erariale dovuto sull'introito lordo derivante dalla vendita dei biglietti d'ingresso e di abbonamento alle corse dei cavalli è stabilito nella misura del 18 per cento.
Art. 4.      Sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli, è concesso fino al 31 dicembre 1960, a favore dell'Unione Nazionale [...]
Art. 5.      Le disposizioni di cui all'art. 8 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, a favore dell'E.N.A.L. estese, con l'art. 2 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 3, agli iscritti [...]
Art. 6.      Il Ministro per le finanze ha la facoltà di affidare l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi tipo e sulle scommesse, nonchè dei [...]
Art. 7.      Il Ministro per le finanze è autorizzato ad approvare, con proprio decreto, le tabelle delle aliquote intermedie secondo le formule indicate nei precedenti articoli 1 e 2.


§ 95.13.5 - Legge 2 aprile 1951, n. 226. [1]

Modificazione delle aliquote dei diritti erariali sugli spettacoli di solo cinematografo e spettacoli misti con avanspettacolo.

(G.U. 16 aprile 1951, n. 87).

 

     Art. 1.

     L'art. 5 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, modificato con l'art. 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, è sostituito dal seguente:

     "Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, è stabilito nella misura seguente:

     per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a lire 60: 15 per cento;

     per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiore a lire 200: 50 per cento.

     Per i prezzi intermedi il diritto erariale si calcola secondo la seguente formula:

     Y = 0,25 X

     dove X, che indica il prezzo del biglietto non compreso il diritto erariale, varia da 60 a 200".

     Salvo il disposto dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, i prezzi che vengono richiesti per assistere agli spettacoli cinematografici, al netto dei diritti erariali, non devono presentare frazione di lira.

 

          Art. 2.

     L'art. 6 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, modificato con l'art. 2 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, è sostituito dal seguente:

     "Per gli spettacoli misti di avanspettacolo e cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico anche se in circoli o sale private, è dovuto un diritto erariale nella seguente misura:

     per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a lire 60: 15 per cento;

     per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire 200: 40 per cento.

     Per i prezzi intermedi il diritto erariale si calcola secondo la seguente formula:

     Y = 0,0005 X² + 0,0486 X + 10,28

     dove X, che indica il prezzo del biglietto, non compreso il diritto erariale, varia da 60 a 200.

     Per beneficiare delle aliquote di cui al comma precedente l'avanspettacolo deve alternarsi giornalmente con le proiezioni cinematografiche e deve essere costituito da uno degli spettacoli appresso indicati:

     a) da un complesso di successivi numeri di arte varia non minore di cinque;

     b) da uno spettacolo di rivista;

     c) da uno spettacolo di operetta;

     d) da uno spettacolo di compagnia di prosa;

     e) da orchestra attrazione da palcoscenico con non meno di cinque successive esecuzioni.

     La specie dello spettacolo misto con i vari elementi che lo compongono deve risultare dalla distinta giornaliera degli incassi per gli eventuali riscontri da parte di funzionari delegati dalla Amministrazione finanziaria".

     Salvo il disposto dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, i prezzi che vengono richiesti per assistere agli spettacoli di cui al presente articolo, al netto dei diritti erariali, non devono presentare frazioni di lira.

 

          Art. 3.

     Il diritto erariale dovuto sull'introito lordo derivante dalla vendita dei biglietti d'ingresso e di abbonamento alle corse dei cavalli è stabilito nella misura del 18 per cento.

 

          Art. 4.

     Sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo nelle corse dei cavalli, è concesso fino al 31 dicembre 1960, a favore dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.), e per le finalità di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, un abbuono del 60 per cento dei diritti medesimi [2].

     Il pagamento all'Ente interessato dell'abbuono di cui al comma precedente, al netto dell'aggio eventualmente spettante alla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.), verrà effettuato a cura del Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - alla fine di ciascun trimestre.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni di cui all'art. 8 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, a favore dell'E.N.A.L. estese, con l'art. 2 del decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 3, agli iscritti del dopolavoro ferroviario, sono estese anche agli iscritti agli Enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali siano state riconosciute a termini del decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 705, con decreto del Ministro per l'interno, emesso su conforme parere del Ministero delle finanze.

 

          Art. 6.

     Il Ministro per le finanze ha la facoltà di affidare l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi tipo e sulle scommesse, nonchè dei tributi annessi, alla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvare con proprio decreto.

 

          Art. 7.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato ad approvare, con proprio decreto, le tabelle delle aliquote intermedie secondo le formule indicate nei precedenti articoli 1 e 2.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 26 novembre 1955, n. 1109.