§ 95.13.3 - D.Lgs. 18 gennaio 1948, n. 3.
Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.13 imposta sugli spettacoli
Data:18/01/1948
Numero:3


Sommario
Art. 1.      L'art. 26 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Le disposizioni dell'art. 8 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, a favore dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) sono estese agli iscritti al Dopolavoro ferroviario [...]
Art. 3.      Sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo alle corse dei cavalli, è concesso a favore dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) [...]
Art. 4.      Sono convalidate le trattenute eseguite durante l'anno solare 1944 dalla Società Italiana Autori Editori (S.I.A.E.) a titolo di aggio sulle riscossioni dei diritti erariali nella misura prevista [...]
Art. 5.      Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.
Art. 6.      Il presente decreto entrerà in vigore col primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


§ 95.13.3 - D.Lgs. 18 gennaio 1948, n. 3. [1]

Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli e sulle scommesse.

(G.U. 23 gennaio 1948, n. 18).

 

     Art. 1.

     L'art. 26 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177 è sostituito dal seguente:

     "Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici e degli spettacoli di varietà aventi almeno un numero di cinematografo, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, è stabilito nella seguente misura:

     per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiore a L. 35 … 15%

     per i prezzi, non compreso il diritto erariale, da oltre L. 35 e non superiori a L. 100 ... 35%

     per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiore a L. 100 ... 50% ".

 

          Art. 2.

     Le disposizioni dell'art. 8 del regio decreto-legge 30 maggio 1946, n. 538, a favore dell'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) sono estese agli iscritti al Dopolavoro ferroviario istituito con regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, che comprovino la loro identità personale mediante tessera munita di fotografia rilasciata dal Dopolavoro stesso.

     Nessun diritto erariale è dovuto sui biglietti d'ingresso gratuiti nei cinematografi e negli altri pubblici spettacoli che in facoltà degli esercenti vengono concessi ai grandi invalidi di guerra ed ai loro eventuali accompagnatori.

     La concessione di cui al precedente comma deve essere accordata soltanto ai grandi invalidi di guerra che comprovino, mediante tessera munita di fotografia rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, la loro identità personale e, mediante il libretto ferroviario rilasciato dal Ministero del tesoro, la loro qualità di grande invalido ed eventualmente il diritto a fruire dell'accompagnatore.

     Le agevolazioni disposte dall'art. 4 della legge 24 maggio 1947, n. 817, non si estendono ai diritti erariali sui pubblici spettacoli.

 

          Art. 3.

     Sui diritti erariali accertati sulle scommesse al totalizzatore e al libro, che hanno luogo alle corse dei cavalli, è concesso a favore dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (U.N.I.R.E.) e per le finalità di cui alla legge 24 marzo 1942, n. 315, un abbuono del 40% dei diritti medesimi per l'anno 1947 e del 30% per l'anno 1948.

     Il pagamento all'ente interessato dell'abbuono di cui al comma precedente, al netto dell'aggio spettante alla Società Italiana Autori Editori, verrà effettuato a cura del Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - alla fine di ciascun semestre.

 

          Art. 4.

     Sono convalidate le trattenute eseguite durante l'anno solare 1944 dalla Società Italiana Autori Editori (S.I.A.E.) a titolo di aggio sulle riscossioni dei diritti erariali nella misura prevista dal decreto Ministeriale 23 febbraio 1944, n. 122, del sedicente governo della repubblica sociale italiana, nelle provincie ad esso sottoposte.

 

          Art. 5.

     Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entrerà in vigore col primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


[1] Decreto così modificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4417. Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.