§ 95.8.44 - D.L. 23 dicembre 1976, n. 854 .
Maggiorazione di aliquote delle imposte di registro, di bollo e delle tasse sulle concessioni governative.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.8 imposta di bollo
Data:23/12/1976
Numero:854


Sommario
Art. 1.      Sono elevate al 2 per cento le aliquote stabilite dall'art. 2, dall'art. 8 lettera c) e dall'art. 9 della parte prima della tariffa, allegato A, al decreto del [...]
Art. 2.      Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite in lire 50, 150, 300 e 700, per gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa allegato [...]
Art. 3.      L'imposta proporzionale di bollo, di cui all'art. 9 della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è stabilita, [...]
Art. 3 bis.  [3]
Art. 3 ter.  [4]
Art. 4.      Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del 30 per [...]
Art. 5.  [6]
Art. 5 bis.  [7]
Art. 6.      Il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 95.8.44 - D.L. 23 dicembre 1976, n. 854 [1] .

Maggiorazione di aliquote delle imposte di registro, di bollo e delle tasse sulle concessioni governative.

(G.U. 27 dicembre 1976, n. 343)

 

 

     Art. 1.

     Sono elevate al 2 per cento le aliquote stabilite dall'art. 2, dall'art. 8 lettera c) e dall'art. 9 della parte prima della tariffa, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive integrazioni e modificazioni.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo la data dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

 

          Art. 2.

     Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite in lire 50, 150, 300 e 700, per gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modifiche, sono elevate, rispettivamente, a lire 100, 300, 500 e 1500. L'importo massimo dell'imposta dovuta per i duplicati e le copie indicati nell'art. 13 della tariffa suddetta, è stabilito in lire 500.

     Resta ferma nella misura di lire 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondari di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitari comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazione similare rilasciati dalle scuole ed università medesime [2] .

     La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonché i libri e i registri già bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco, prima dell'uso, devono essere integrati, sino a concorrenza della imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo, da annullarsi nei modi previsti dall'art. 12, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

 

          Art. 3.

     L'imposta proporzionale di bollo, di cui all'art. 9 della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è stabilita, per ogni mille lire o frazione di lire mille, nella misura di lire 8 per le cambiali di cui alla lettera a) e di lire 5 per quelle indicate nella lettera b) dello stesso articolo.

     Per i vaglia cambiari contemplati dall'art. 11 di detta tariffa, l'imposta proporzionale di bollo è determinata in lire 7 per ogni mille lire o frazione di lire mille.

 

          Art. 3 bis. [3]

     Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati al bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dal precedente art. 3, senza applicazione di penalità, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

     All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi dagli Uffici del registro e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.

     Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, regolarizzati nei modi indicati nel precedente comma, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.

 

          Art. 3 ter. [4]

     Le frazioni degli importi dell'imposta proporzionale di bollo sono arrotondate a lire 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire 50 o superiori a lire 50.

     L'importo minimo dell'imposta suddetta è stabilito in lire 100 .

 

          Art. 4.

     Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del 30 per cento, con esclusione delle tasse previste dai nn. 53, 54, 55, 56, 115 e 125 della tariffa medesima, nonché della imposta sulle concessioni governative di cui allalegge 6 giugno 1973, n. 312.

     Le frazioni dei nuovi importi di tassa inferiori a lire 500 o superiori a lire 500 ed inferiori a lire 1000 sono rispettivamente arrotondate alle lire 500 e 1000 superiori.

     Gli aumenti stabiliti dal presente articolo si applicano alle tasse sulle concessioni governative che sono da corrispondere successivamente alla entrata in vigore del presente decreto-legge. Gli aumenti relativi a tasse da corrispondere entro il 31 dicembre 1976 possono essere versati, senza applicazione di penalità, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [5] .

 

          Art. 5. [6]

     Dal 1° gennaio 1977, il n. 84 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modifiche, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 5 bis. [7]

     La lettera a) del secondo comma dell'art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 , è sostituita dalla seguente (Omissis).

 

          Art. 6.

     Il presente decreto-legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]   Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 21 febbraio 1977, n. 36.

[2]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[3]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[4]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[7]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.