§ 27.4.178 - L. 2 agosto 2008, n. 129.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.4 disciplina generale
Data:02/08/2008
Numero:129


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonchè in materia fiscale e di [...]


§ 27.4.178 - L. 2 agosto 2008, n. 129.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonchè in materia fiscale e di proroga di termini.

(G.U. 2 agosto 2008, n. 180)

 

Art. 1.

     1. Il decreto legge 3 giugno 2008, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonchè in materia fiscale e di proroga di termini, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto legge 3 giugno 2008, n. 97.

     3 . Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 30 giugno 2008, n. 113.

     4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 3 luglio 2008, n. 114.

     5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 2008, N. 97

 

 

L’articolo 1 è soppresso.

 

All’articolo 2:

 

al comma 1, alle lettere a) e b), le parole: «prenotazione del diritto» sono sostituite dalle seguenti: «prenotazione dell’accesso»;

 

al comma 2, alinea, le parole: «da formulari» sono sostituite dalle seguenti: «dai formulari».

 

All’articolo 3:

 

al comma 7, capoverso «140-bis», alinea, le parole: «commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 139 e 140»;

 

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

 

«8-bis. All’articolo 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, dopo la parola: "emessi" sono aggiunte le seguenti: "e ricevuti".

 

8-ter. Al comma 1 dell’articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, dopo le parole: "di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati al comma 4" sono inserite le seguenti: ", nonché di combustibili sintetici purché siano esclusivamente ricavati dalle biomasse".

 

8-quater. Al fine di contenere i fenomeni connessi all’emergenza ambientale nella regione Campania, i comuni della regione possono deliberare variazioni della tassa o della tariffa relativa alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2008 anche dopo il 30 maggio 2008».

 

All’articolo 4:

 

al comma 1, dopo le parole: «24 dicembre 2007, n. 244,» sono inserite le seguenti: «da destinare, in misura omogenea, ai quattro dipartimenti,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Considerata l’impossibilità di concludere entro il termine del 31 maggio 2008 le procedure di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, tenuto conto che sono ancora in corso le attività di verifica conoscitiva indispensabili per la allocazione delle risorse umane in funzione delle finalità di potenziamento dell’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, nonché delle funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, è autorizzato, altresì, il completamento del programma di cui al quarto periodo dell’articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attuato con il citato decreto ministeriale, mediante integrale utilizzo della graduatoria entro il 30 settembre 2008, anche a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

 

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 

«2-bis. All’articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "decorsi novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2009"»;

 

il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

«4. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni, le parole: "1° luglio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2009"»;

 

il comma 6 è sostituito dal seguente:

 

«6. All’articolo 2, comma 102, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008"»;

 

al comma 8, dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «codice delle assicurazioni private, di cui al»;

 

dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

 

«9-bis. Il termine di durata in carica del presidente del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche, di cui alla legge 15 marzo 1999, n. 62, può essere prorogato secondo le modalità di conferma di cui all’articolo 7, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 gennaio 2000, n. 59. Al citato articolo 7, comma 2, del predetto regolamento 5 gennaio 2000, n. 59, le parole: "una sola volta" sono soppresse.

 

9-ter. Al comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, al secondo e al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2008".

 

9-quater. All’articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

 

"1-bis. I prodotti di cui al comma 1 ancora presenti nei magazzini dei distributori alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono continuare ad essere venduti al consumatore finale entro il 30 giugno 2009".

 

9-quinquies. Fermo restando quanto previsto dal comma 24 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato al 30 settembre 2008 il termine di conservazione nel bilancio delle risorse relative ai contributi statali di cui all’articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati oggetto di revoca e non risultino impegnate.

 

9-sexies. Il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, fino alla costituzione nella forma prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, continua ad operare nella composizione e con i compiti previsti dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216».

 

Dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:

 

«Art. 4-bis. - (Ulteriori proroghe di termini e disposizioni connesse). - 1. All’articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".

 

2. Il termine per il completamento delle procedure di assunzione di cui all’articolo 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differito al 31 dicembre 2008.

 

3. Il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria è differito al 31 dicembre 2009. A tal fine, per gli anni 2008 e 2009, è autorizzato, in deroga all’articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed all’articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

 

4. I termini di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 146, all’articolo 4, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 148, e all’articolo 5, comma 1, della legge 11 giugno 2004, n. 147, relativi all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’interno, concernente i provvedimenti necessari per l’istituzione, nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, degli uffici periferici dello Stato, sono differiti al 30 giugno 2009.

 

5. All’articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 settembre 2008".

 

6. All’articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "31 luglio 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2008".

 

7. All’articolo 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) dopo le parole: "per quelli in costruzione," sono inserite le seguenti: "con riferimento alla parte organica dei rifiuti,";

 

b) le parole: "tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2008".

 

8. Considerata l’impossibilità di concludere entro i termini attualmente previsti le procedure finanziarie ed evitare il sorgere di possibili situazioni emergenziali, ai comuni delle aree individuate dall’obiettivo "Convergenza" del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, aventi popolazione superiore a 500.000 abitanti e che abbiano rilevanti passività nei confronti delle società a partecipazione totalitaria affidatarie del servizio di gestione rifiuti ed igiene ambientale nel territorio comunale, è erogato un contributo in conto capitale di 80 milioni di euro di cui 30 milioni nell’anno 2008, 30 milioni nell’anno 2009 e 20 milioni nell’anno 2010. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al presente comma. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell’interno sulla base dei dati comunicati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni i cui territori abbiano già goduto di analoghi benefìci a seguito di commissariamenti o dichiarazioni di stato di emergenza. Il contributo di cui al presente comma è escluso dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità. Le risorse finanziarie trasferite ai comuni ai sensi del presente comma sono insuscettibili di pignoramento o sequestro.

 

9. Per far fronte all’intervento di cui al comma 8 si provvede, nel limite di 90 milioni di euro per il 2008, 90 milioni di euro per il 2009 e 60 milioni di euro per il 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

10. All’articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) al comma 1, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009";

 

b) il comma 2-bis è abrogato.

 

11. All’articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2009".

 

12. I termini di cui all’articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono differiti fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di legge di attuazione della devoluzione delle competenze ivi prevista e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

 

13. All’articolo 26, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".

 

14. All’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".

 

15. All’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".

 

16. All’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "fino al 31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2009" e le parole: "entro il 30 giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2008". Resta fermo quanto previsto dall’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Alle procedure indette dopo il 30 giugno 2008 si applica il disposto dell’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

 

17. Per l’anno 2008 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l’assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le risorse di cui all’articolo 1, commi 650 e 652, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l’anno 2008 e al netto delle risorse già utilizzate nell’anno 2007, sono utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e per il reclutamento aggiuntivo di ricercatori degli enti di ricerca, con le modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto e nei limiti dell’organico vigente presso ciascun ente, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni di cui all’articolo 1, comma 643, della medesima legge n. 296 del 2006. L’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, è abrogato.

 

18. Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU) di cui all’articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è prorogato, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 31 maggio 2009 ovvero, se ultimate prima della suddetta data, fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all’articolo 2, commi da 138 a 141, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Per le attività di funzionamento del CNVSU e del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) sono utilizzate le risorse finanziarie entro i limiti di spesa previsti dall’articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4-ter. - (Fermo di emergenza temporaneo e definitivo e cassa integrazione guadagni straordinaria nel settore della pesca). - 1. In dipendenza della situazione di crisi riguardante il settore della pesca, anche a seguito dei rialzi dei costi energetici e di produzione, è concesso, per impresa, l’arresto temporaneo delle attività di pesca per le imbarcazioni a strascico o volante, per una durata di trenta giorni nell’arco temporale di quattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

2. In conseguenza del fermo d’emergenza di cui al comma 1, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese di pesca una compensazione che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La compensazione è rapportata ai parametri stabiliti nel programma operativo, approvato dalla Commissione europea, per l’applicazione in Italia del Fondo europeo per la pesca. In aggiunta, è autorizzata l’erogazione di una indennità giornaliera, determinata secondo le procedure di cui al comma 5, per garantire a ciascun membro dell’equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali. Le misure di cui al presente comma, conseguenti all’evento di cui al comma 1, sono attuate con le modalità di cui al comma 5, fino alla concorrenza della somma di 35 milioni di euro. Al relativo onere, valutato in 35 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede, quanto a 25 milioni di euro, con le specifiche assegnazioni finanziarie dell’Asse prioritario 1 - misure per l’adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, e, quanto a 10 milioni di euro, direttamente a valere sulle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che non vengono trasferite per le finalità di cui all’articolo 2, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

 

4. Al fine di ottimizzare il rapporto tra consistenza della flotta di pesca e le risorse biologiche del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attiva entro il 15 luglio 2008, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti per ciascuno degli anni della programmazione 2007/2013, il procedimento di ristrutturazione della flotta, utilizzando le risorse dell’Asse prioritario 1 - misura di arresto definitivo - del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, per l’intero periodo di programmazione.

 

5. Le modalità di attuazione del fermo temporaneo, l’entità del premio, le relative erogazioni e la definizione dei periodi di fermo supplementare per esigenze biologiche nonché le misure di gestione e controllo, tenuto conto del sistema di localizzazione satellitare, per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica, sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, nonché le competenti Commissioni parlamentari.

 

6. Le modalità di attuazione della misura di cui al comma 4, ivi compreso il regime di alternatività rispetto alla misura di cui ai commi 1 e 2, e le modalità di erogazione del premio sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima.

 

7. All’articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "di cui 20 milioni per il settore agricolo" sono inserite le seguenti: "e 10 milioni per il comparto della pesca" e le parole: "460 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "470 milioni".

 

8. Per l’attuazione del comma 7, i termini del 20 maggio 2008 e del 15 giugno 2008 di cui al citato articolo 2, comma 521, della legge n. 244 del 2007, sono differiti per il comparto della pesca rispettivamente al 15 settembre 2008 ed al 30 settembre 2008.

 

9. All’onere derivante dal comma 7, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

 

10. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4-quater. - (Differimento dell’efficacia di disposizioni relative a personale a carico della finanza pubblica). - 1. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 52, è inserito il seguente:

 

"52-bis. Le disposizioni dei commi da 44 a 52 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 ottobre 2008, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dell’invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, sulla base dei seguenti criteri:

 

a) esclusione, dal computo che concorre alla definizione del limite, della retribuzione percepita dal dipendente pubblico presso l’amministrazione di appartenenza nonché del trattamento di pensione;

 

b) non applicabilità della disciplina agli emolumenti correlati a prestazioni professionali o a contratti d’opera di natura non continuativa nonché agli emolumenti determinati ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

 

c) obbligo per la singola amministrazione o società, che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di fornire adeguata e specifica motivazione e dare pubblicità all’incarico medesimo;

 

d) obbligo per il soggetto che riceve un incarico di comunicare, all’amministrazione che conferisce l’incarico, tutti gli altri incarichi in corso, ai quali dare adeguata pubblicità;

 

e) individuazione di specifiche forme di vigilanza e controllo sulle modalità applicative della presente disciplina".

 

Art. 4-quinquies. - (Termine di entrata in vigore delle disposizioni procedurali di cui all’articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni). - 1. L’articolo 159 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

 

"Art. 159. - (Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica). - 1. Fino al 31 dicembre 2008 il procedimento rivolto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2008 non si siano ancora conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all’assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2008.

 

2. L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione dà immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall’interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La comunicazione è inviata contestualmente agli interessati, per i quali costituisce avviso di inizio di procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione alla soprintendenza l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione attesta di avere eseguito il contestuale invio agli interessati. L’autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l’intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

 

3. La soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6-bis, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.

 

4. Decorso il termine di sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione è data facoltà agli interessati di richiedere l’autorizzazione stessa alla soprintendenza, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta, corredata dalla documentazione prescritta, è presentata alla soprintendenza e ne è data comunicazione alla amministrazione competente. In caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti.

 

5. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 146, commi 1, 2 e 4.

 

6. I procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica redatta a termini dell’articolo 143 o adeguata a termini dell’articolo 156, che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell’articolo 145, commi 3, 4 e 5.

 

7. Per i beni che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data anteriore al 6 settembre 1985, l’autorizzazione può essere concessa solo dopo l’adozione dei provvedimenti integrativi di cui all’articolo 141-bis.

 

8. Sono fatti salvi gli atti, anche endoprocedimentali, ed i provvedimenti adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in applicazione dell’articolo 159 del presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.

 

9. Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, e prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia già esercitato il potere di annullamento, può esercitare detto potere, ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; qualora l’autorizzazione, corredata dalla relativa documentazione, sia stata rinviata dalla soprintendenza all’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 146, il predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa alla soprintendenza".

 

Art. 4-sexies. - (Eventi alluvionali del maggio 2008). - 1. È autorizzata la spesa di 18.910.000 euro per l’anno 2008 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 31 maggio 2008. Le risorse sono assegnate al Dipartimento della protezione civile, per essere trasferite, previa ripartizione tra le regioni interessate, ai commissari delegati nominati per il superamento dell’emergenza. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate, ad integrazione delle somme stanziate a carico del Fondo di protezione civile, anche al fine di incrementare, nei limiti delle risorse assegnate, i contributi da erogare per le unità abitative o per le aziende distrutte o danneggiate dagli eventi alluvionali, qualora conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente, fino alla totale copertura dei danni subiti. Al relativo onere, pari a 18.910.000 euro per l’anno 2008 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

 

Art. 4-septies. - (Disposizioni relative alla Scuola superiore dell’economia e delle finanze). - 1. La Scuola superiore dell’economia e delle finanze non può promuovere la partecipazione a società e consorzi né partecipare a società e consorzi già costituiti. Conseguentemente le partecipazioni societarie detenute dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro.

 

2. Il ruolo dei professori ordinari di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, è soppresso. L’articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché i commi 4-bis e 5-bis dell’articolo 5 del citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, sono abrogati. La Scuola superiore dell’economia e delle finanze può continuare ad avvalersi di personale docente collocato, per un periodo non superiore a tre anni eventualmente rinnovabile, in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo.

 

3. All’articolo 12, comma 3, secondo periodo, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo le parole: "previa autorizzazione," sono inserite le seguenti: "per un periodo non superiore a due anni suscettibile di rinnovo,".

 

4. I professori ordinari inquadrati nel ruolo di cui all’articolo 5, comma 5, del citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, ed i ricercatori della Scuola superiore dell’economia e delle finanze in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono inseriti in appositi ruoli ad esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto di opzione per il rientro nei ruoli delle amministrazioni di provenienza, anche ad ordinamento militare, le risorse finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento retributivo sono trasferite dalla Scuola superiore dell’economia e delle finanze all’amministrazione interessata.

 

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, è adeguato alle disposizioni del presente articolo.

 

Art. 4-octies. - (Disposizioni in materia di trasferimento e smaltimento dei rifiuti nella regione Campania). - 1. Fatte salve le intese ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, fino alla cessazione dello stato di emergenza nella gestione dei rifiuti nella regione Campania, è vietato il trasferimento e lo smaltimento dei rifiuti urbani, esclusi quelli della raccolta differenziata inviati presso impianti per il riutilizzo, il riciclo o il recupero di materia, in altre regioni.

 

Art. 4-novies. - (Ulteriori disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti e di impianti di termovalorizzazione). - 1. I rifiuti provenienti dagli impianti di selezione e trattamento di Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), ai fini delle successive fasi di gestione nell’ambito della regione Campania, sono sempre assimilati alla tipologia di rifiuti aventi codice CER 20.03.01.

 

2. Su proposta motivata del Sottosegretario di Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce le modalità per concedere gli incentivi pubblici di competenza statale, previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, agli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta.

 

Art. 4-decies. - (Modifiche alla disciplina delle deroghe previste dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123). - 1. Al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) all’articolo 9, comma 2, le parole: ", alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all’articolo 18" sono soppresse;

 

b) all’articolo 10, comma 2, le parole: "In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all’articolo 18," sono soppresse;

 

c) all’articolo 18, comma 1, il quindicesimo capoverso è soppresso;

 

d) all’articolo 18, comma 1, trentatreesimo capoverso, le parole: "articoli 5, 7, fermo il rispetto dell’articolo 6 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 5";

 

e) all’articolo 18, comma 1, trentasettesimo capoverso, dopo le parole: "decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante 'Norme in materia ambientale' " sono inserite le seguenti: ", e successive modificazioni,"; dopo la parola: "182" sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai commi 4 e 5"; dopo la parola: "193" sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai rifiuti non pericolosi"; le parole: "194, limitatamente ai commi 5 e 6," sono soppresse; dopo la parola: "208" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dei commi 1 e 11"; dopo la parola: "212" le parole: "limitatamente ai commi da 5 a 13" sono sostituite dalle seguenti: "commi da 5 a 13, limitatamente all’impiego delle Forze armate";

 

f) all’articolo 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

"1-bis. Il Sottosegretario di Stato svolge le funzioni di autorità competente di spedizione di cui all’articolo 194, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga alle disposizioni ivi previste"».