§ 27.1.40 - Legge 22 dicembre 1977, n. 951.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:22/12/1977
Numero:951


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      A decorrere dall'anno scolastico 1978-79, le operazioni di sistemazione, completamento d'orario, conferimento di incarichi di insegnamento nella scuola media e nelle scuole secondarie e [...]
Art. 7.      A decorrere dall'anno scolastico 1978-79, il provveditore agli studi utilizza gli insegnanti appartenenti al ruolo in soprannumero delle scuole elementari, assegnandoli a posti conferibili per [...]
Art. 8.      Per il rimborso all'Azienda nazionale autonoma delle strade dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio [...]
Art. 9.      Per l'esercizio 1978 il Ministero del tesoro, a seguito degli impegni derivanti dal decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106, è autorizzato a versare [...]
Art. 10.      Alle spese iscritte negli stati di previsione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, [...]
Art. 11.      In relazione all'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, ed agli impegni in materia di personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di [...]
Art. 12.      In relazione all'andamento dei programmi spaziali nazionali di cui alla legge 2 agosto 1974, n. 388, la spesa per l'attuazione dei programmi stessi è autorizzata annualmente con apposita [...]
Art. 13.      Per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni previsti a norma del decreto del [...]
Art. 14.      La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 27.1.40 - Legge 22 dicembre 1977, n. 951. [1]

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato.

(G.U. 31 dicembre 1977, n. 356).

 

     Art. 1. [2]

 

          Art. 2. [3]

 

          Art. 3. [4]

 

          Art. 4. [5]

 

          Art. 5. [6]

 

Disposizioni in materia di istruzione

 

          Art. 6.

     A decorrere dall'anno scolastico 1978-79, le operazioni di sistemazione, completamento d'orario, conferimento di incarichi di insegnamento nella scuola media e nelle scuole secondarie e artistiche sono precedute da raggruppamento di tutte le frazioni d'orario in cattedre o posti orario, che così formati, debbono essere assegnati ad un unico insegnante.

     Negli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, gli insegnamenti sono conferiti per incarico annuale quando si tratti di cattedre o posti orario già coperti, che, per particolare posizione giuridica del personale ad essi assegnato, risultino disponibili soltanto per uno o più anni previamente determinati.

     Si provvede altresì con incarichi annuali quando il numero di ore di insegnamento da conferire è inferiore a quello prescritto per la costituzione della relativa cattedra.

     Nessun incarico o supplenza possono essere assegnati se prima - per coprire gli stessi - non si è esaurita la disponibilità di insegnanti di ruolo o incaricati a tempo indeterminato che eventualmente risultino privi totalmente o parzialmente di un insegnamento effettivo per carenza di posti comunque determinata e quindi siano di fatto insegnanti "soprannumerari".

     Gli insegnamenti non conferibili né per incarico a tempo indeterminato né per incarico annuale sono attribuiti per supplenza.

 

          Art. 7.

     A decorrere dall'anno scolastico 1978-79, il provveditore agli studi utilizza gli insegnanti appartenenti al ruolo in soprannumero delle scuole elementari, assegnandoli a posti conferibili per incarico nell'ambito della provincia.

     Il personale non utilizzato a norma del precedente comma, nonché, a domanda, nelle attività di cui all'art. 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, e dell'art. 2 della legge 4 agosto 1977, n. 517, è utilizzato secondo quanto disposto dal primo comma dell'art. 4 della legge 27 novembre 1954, n. 1170.

 

Disposizioni relative alle aziende autonome

 

          Art. 8.

     Per il rimborso all'Azienda nazionale autonoma delle strade dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, lo stanziamento relativo è autorizzato con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

 

          Art. 9.

     Per l'esercizio 1978 il Ministero del tesoro, a seguito degli impegni derivanti dal decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106, è autorizzato a versare al fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane la somma di L. 56 miliardi per il pagamento, anche in deroga delle proprie norme regolamentari e in sostituzione dell'ANAS, le rate di mutui contratti dalla Società autostrade romane abruzzesi (SARA), per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, scadenti nello stesso anno 1978.

 

          Art. 10.

     Alle spese iscritte negli stati di previsione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 4, 6 e 8 della legge 20 luglio 1977, n. 407.

     Le aziende anzidette sono tenute a presentare, entro un mese dalla chiusura di ciascun esercizio, al Ministro per il tesoro, che ne fa oggetto di apposita comunicazione al Parlamento, una dettagliata relazione sui residui passivi riferibili alle rispettive gestioni e sulle cause che li hanno determinati.

 

Disposizioni varie

 

          Art. 11.

     In relazione all'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, ed agli impegni in materia di personale non statale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, lo stanziamento relativo è autorizzato con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

 

          Art. 12.

     In relazione all'andamento dei programmi spaziali nazionali di cui alla legge 2 agosto 1974, n. 388, la spesa per l'attuazione dei programmi stessi è autorizzata annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

 

          Art. 13.

     Per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni previsti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e successive modificazioni, gli stanziamenti relativi sono autorizzati con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio.

 

          Art. 14.

     La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo soppresso dall'art. 50 della L. 21 dicembre 1978, n. 843.

[3] Articolo soppresso dall'art. 50 della L. 21 dicembre 1978, n. 843.

[4] Articolo soppresso dall'art. 50 della L. 21 dicembre 1978, n. 843.

[5] Articolo soppresso dall'art. 50 della L. 21 dicembre 1978, n. 843.

[6] Articolo soppresso dall'art. 33 della L. 5 agosto 1978, n. 468.