§ 85.1.17 - Legge 2 agosto 1974, n. 388.
Autorizzazione della spesa per i programmi spaziali nazionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:85. Ricerca scientifica e tecnologica
Capitolo:85.1 ricerca scientifica e tecnologica
Data:02/08/1974
Numero:388


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa complessiva di L. 34.650.000.000 per la concessione di contributi straordinari al Consiglio nazionale delle ricerche allo scopo di porre in atto programmi di ricerca e [...]
Art. 2.      L'Università di Roma per l'attività del Centro ricerche aerospaziali potrà godere di finanziamenti dal Consiglio nazionale delle ricerche fino alla concorrenza di L. 6.650.000.000, di cui L. [...]
Art. 3.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella complessiva somma di L. 14.050.000.000 per gli anni finanziari 1972, 1973 e 1974, si provvede:


§ 85.1.17 - Legge 2 agosto 1974, n. 388.

Autorizzazione della spesa per i programmi spaziali nazionali.

(G.U. 30 agosto 1974, n. 226).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa complessiva di L. 34.650.000.000 per la concessione di contributi straordinari al Consiglio nazionale delle ricerche allo scopo di porre in atto programmi di ricerca e applicazione nel campo spaziale, in particolare i programmi Sirio e San Marco D, in armonia e con le finalità della partecipazione italiana ai programmi spaziali europei.

     I programmi e le attività di cui al presente articolo sono attuati sotto la vigilanza del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica che riferisce al CIPE ed al Parlamento entro il 15 ottobre di ogni anno sullo stato di avanzamento dei lavori e sulla loro conformità ai programmi approvati [1].

 

          Art. 2.

     L'Università di Roma per l'attività del Centro ricerche aerospaziali potrà godere di finanziamenti dal Consiglio nazionale delle ricerche fino alla concorrenza di L. 6.650.000.000, di cui L. 3.000.000.000 per il 1974 e lire 3.650.000.000 per il 1975, per il programma San Marco D e per la gestione operativa, manutenzione e migliorie del poligono mobile equatoriale.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nella complessiva somma di L. 14.050.000.000 per gli anni finanziari 1972, 1973 e 1974, si provvede:

     1) quanto alla somma di 2.550.000.000 di lire, per l'anno finanziario 1972, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, intendendosi con ciò prorogate le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 64;

     2) quanto alla somma di 3.500.000.000 di lire, per l'anno finanziario 1973, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario;

     3) quanto alla somma di 8.000.000.000 di lire, per l'anno finanziario 1974, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sarà stabilita, per ciascun anno finanziario successivo al 1974 ed in relazione all'andamento dei programmi, la somma occorrente per fronteggiare le spese di cui all'art. 1.


[1] Comma così modificato dall'art. 6 della L. 30 maggio 1988, n. 186.