§ 98.1.31224 - D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 516.
Regolamento recante norme per l'esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private


Settore:Normativa nazionale
Data:16/12/1999
Numero:516


Sommario
Art. 1.      1. E' reso esecutivo, nel testo allegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre [...]


§ 98.1.31224 - D.P.R. 16 dicembre 1999, n. 516.

Regolamento recante norme per l'esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private

(G.U. 12 gennaio 2000, n. 8)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, recante norme per la disciplina del rapporto fra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private;

     Visto l'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la composizione della delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale;

     Visti i decreti 31 luglio 1992 e 3 dicembre 1992 del Ministro per il coordinamento della politiche comunitarie e degli affari regionali costituitivi della delegazione di parte pubblica firmataria dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;

     Visto il provvedimento n. 109 dell'8 febbraio 1996, della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regione e le province autonome di Trento e Bolzano, di conferma della delegazione di parte pubblica, nonchè della sua integrazione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;

     Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Preso atto che in data 13 maggio 1999 è stato stipulato un accordo integrativo del citato accordo collettivo nazionale recante la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;

     Considerato che il predetto accordo integrativo non comporta alcun onere economico aggiuntivo rispetto a quelli già derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 371/1998;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 1999;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 1999;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della sanità;

     E m a n a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. E' reso esecutivo, nel testo allegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'accordo integrativo dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, reso esecutivo con decreto del Presidente della Republbica 8 luglio 1998, n. 371.

 

 

Allegato

Accordo integrativo

 

     dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371.

     Le parti firmatarie dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 371/1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 27 ottobre 1998, riunite in data 13 maggio 1999, presso il Ministero della sanità di Roma;

     Vista la norma transitoria dell'accordo citato, la quale dispone che sino all'entrata in vigore dell'accordo medesimo, i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie restano disciplinati dal precedente accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 1989;

     Ritenuto necessario che le ricette spedite dalle farmacie entro la mezzanotte del 10 novembre 1998, in vigenza del precedente accordo, siano esaminate dalle commissioni previste dall'accordo medesimo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 94/1989;

     Nell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le farmacie pubbliche e private, reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371, alla norma transitoria è aggiunto il seguente comma:

     “2. Le ricette spedite dalle farmacie entro la data di entrata in vigore del presente accordo sono esaminate secondo le disposizioni dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 94/1989; le commissioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 del citato accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 94/1989, verranno, ove necessario, integrate ovvero ricostituite e cesseranno nel momento in cui sarà ultimato l'iter relativo a tutte le ricette sottoposte alla loro valutazione”.

     Elenco dei firmatari dell'accordo integrativo all'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371:

     Regione Veneto: Braghetto

     Regione Emilia-Romagna: Bissoni

     Regione Friuli-Venezia Giulia: Ariis

     Regione Lazio: Cosentino

     Regione Lombardia: Borsani

     Regione Marche: Mascioni

     Regione Sicilia: Sanzarello

     Regione Toscana: Martini

     Regione Umbria: Antonini

     Federfarma: Siri

     Fiamclaf: Gizzi

     Pubblifarm: Schito