§ 98.1.31079 - D.P.R. 21 febbraio 1989, n. 94.
Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.


Settore:Normativa nazionale
Data:21/02/1989
Numero:94


Sommario
Art. 1.      1. Il presente accordo regola, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i rapporti convenzionali che si instaurano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale con le farmacie [...]
Art. 2.      1. Il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti è liberamente effettuabile, nell'ambito del territorio regionale, presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico
Art. 3.      1. Le farmacie sono tenute ad osservare, nei confronti degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, tutte le indicazioni e limitazioni relative alle specialità medicinali ed ai farmaci [...]
Art. 4.      1. La farmacia consegna agli assistiti, senza pagamento diretto, le specialità medicinali ed i farmaci galenici, in conformità a quanto prescritto dal medico, purché iscritti nel prontuario [...]
Art. 5.      1. La ricetta, redatta a cura del medico, è spedibile dalla farmacia ed è ritenuta valida, agli effetti del pagamento, quando risultino in essa i seguenti elementi
Art. 6.      1. La ricetta può contenere la prescrizione di farmaci galenici e di specialità medicinali inclusi nel prontuario terapeutico, entro i limiti quali-quantitativi stabiliti dalla legislazione [...]
Art. 7.      1. La farmacia spedisce le ricette, redatte sull'apposito modulo, in ottemperanza alle norme del presente accordo ed alla legislazione vigente
Art. 8.      1. La farmacia appone sulle ricette che spedisce la data e il proprio timbro dal quale siano rilevabili l'ubicazione ed il numero distintivo della farmacia stessa
Art. 9.      1. Ogni farmacia consegna le ricette al competente ufficio, con cadenza mensile, entro il 15 del mese successivo a quello di spedizione
Art. 10.      1. Le ricette che all'atto del controllo saranno ritenute irregolari per uno o più dei motivi appresso indicati
Art. 11.      1. Per le specialità medicinali l'ente di cui all'art. 9 liquida alla farmacia l'importo corrispondente al prezzo di vendita al pubblico decurtato delle eventuali quote di partecipazione a [...]
Art. 12.      1. Allo scopo di acquisire elementi e rilevare dati sull'erogazione dell'assistenza sanitaria nel settore farmaceutico, funzionari accreditati dalla U.S.L., di regola farmacisti, hanno facoltà [...]
Art. 13.      1. In ogni provincia è istituita con decreto del presidente della giunta regionale, che ne indicherà anche la sede, una commissione provinciale tecnica e di vigilanza, composta dai seguenti [...]
Art. 14.      1. Presso la regione - assessorato sanità, è istituita una commissione regionale tecnica e di vigilanza farmaceutica per dirimere le vertenze e le contestazioni che possono insorgere tra [...]
Art. 15.      1. Presso il Ministero della sanità è istituita una commissione nazionale di vigilanza costituita con decreto del Ministro della sanità e composta da
Art. 16.      1. Le riunioni delle commissioni provinciali, regionali e nazionale sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti
Art. 17.      1. Il titolare della farmacia, nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento della risoluzione della convenzione, potrà, trascorso un periodo minimo di un anno dall'inizio della [...]
Art. 18.      1. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del titolare di farmacia, rilasciata all'U.S.L., con versamento in c/c intestato ai [...]
Art. 19.      1. Le farmacie e le loro organizzazioni professionali e sindacali partecipano e collaborano ai programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria indetti dalla regione e [...]
Art. 20.      1. Per la collaborazione professionale che la categoria dei farmacisti è impegnata ad assicurare, anche ai sensi del presente accordo, ai fini del conseguimento di obiettivi primari e di [...]
Art. 21.      1. Ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48, terzo comma, n. 10), i farmacisti convenzionati hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di aggiornamento professionale indetti dagli [...]
Art. 22.      1. Alle spese per il funzionamento delle commissioni previste dal presente accordo e per la realizzazione di studi, indagini, accertamenti e quanto altro necessario per l'attuazione ed il [...]
Art. 23.      1. Le parti firmatarie del presente accordo convengono di assumere la trasparenza della spesa, il controllo dei consumi e la qualificazione in senso professionale delle attività nel settore [...]
Art. 24.      1. Le delegazioni del Governo, delle regioni, dell'Anci e dell'Uncem unitamente alle organizzazioni sindacali Federfarma e Fiamclaf e professionali, firmatarie del presente accordo, [...]
Art. 25.      1. Il presente accordo ha validità triennale e decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo


§ 98.1.31079 - D.P.R. 21 febbraio 1989, n. 94.

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(G.U. 16 marzo 1989, n. 63)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate e che stabilisce che tali disposizioni si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28 della medesima legge;

     Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzione di unità sanitarie locali;

     Visti gli articoli 2, comma 2, e 4, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531;

     Preso atto che è stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con le farmacie, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978, con validità triennale decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

     Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 del 1978 relativo alle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     1. E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, sottoscritto ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nel testo allegato.

 

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie

 

     Art. 1.

     1. Il presente accordo regola, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i rapporti convenzionali che si instaurano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale con le farmacie aperte al pubblico nel territorio nazionale.

 

          Art. 2.

     1. Il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti è liberamente effettuabile, nell'ambito del territorio regionale, presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico.

     2. La dispensazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici agli assistiti è riservata esclusivamente alle farmacie e ai dispensari aperti al pubblico di cui all'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221.

     3. Nell'intento di facilitare agli assistiti il prelievo dei medicinali, eventuali situazioni relative a farmacie e dispensari farmaceutici situati in prossimità dei confini regionali saranno regolate in deroga a quanto stabilito al comma 1, previo accordo tra le regioni interessate e le rappresentanze regionali sindacali di categoria, sentiti gli ordini professionali provinciali competenti per territorio.

 

          Art. 3.

     1. Le farmacie sono tenute ad osservare, nei confronti degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, tutte le indicazioni e limitazioni relative alle specialità medicinali ed ai farmaci galenici inclusi nel prontuario terapeutico nazionale.

     2. Le specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico nazionale che siano oggetto di variazione degli elementi della registrazione sono prescrivibili a carico del S.S.N. salvo che non intervenga un provvedimento ministeriale che ne vieti la prescrivibilità.

     3. L'addebito alle farmacie degli importi relativi alle specialità medicinali ed ai farmaci galenici non inclusi nel prontuario terapeutico nazionale avviene contemporaneamente alla contestazione da parte della U.S.L. nei confronti del medico prescrivente. Tale contestazione verrà notificata alle commissioni previste dalle rispettive convenzioni.

 

          Art. 4.

     1. La farmacia consegna agli assistiti, senza pagamento diretto, le specialità medicinali ed i farmaci galenici, in conformità a quanto prescritto dal medico, purché iscritti nel prontuario terapeutico nazionale, previo ritiro della ricetta redatta sull'apposito modulo unico.

     2. Le eventuali quote di partecipazione a carico dell'assistito debbono essere percepite dalla farmacia all'atto della spedizione della ricetta.

 

          Art. 5.

     1. La ricetta, redatta a cura del medico, è spedibile dalla farmacia ed è ritenuta valida, agli effetti del pagamento, quando risultino in essa i seguenti elementi:

     a) cognome e nome dell'assistito;

     b) numero della tessera sanitaria;

     c) prescrizione;

     d) data di prescrizione;

     e) firma e timbro del medico;

     f) data di spedizione e timbro della farmacia.

     2. La ricetta ai fini della spedizione ha la validità di giorni dieci, escluso quello di emissione.

     3. La ricetta che risulti mancante di uno degli elementi di cui alle lettere b) ed f), verrà riconsegnata alla farmacia perché possa essere regolarizzata e restituita entro il termine di dieci giorni dalla data di ricezione.

     4. La ricetta incompleta degli elementi di cui alle lettere a), d) ed e), ai fini del pagamento, verrà sottoposta alla commissione provinciale tecnica e di vigilanza per gli accertamenti e le decisioni del caso.

 

          Art. 6.

     1. La ricetta può contenere la prescrizione di farmaci galenici e di specialità medicinali inclusi nel prontuario terapeutico, entro i limiti quali-quantitativi stabiliti dalla legislazione vigente.

     2. Qualora la ricetta, in seguito a controlli, risulti contenere prescrizioni di farmaci galenici e di specialità medicinali in numero superiore a quello previsto dal comma 1, è ammessa al pagamento entro i limiti consentiti ed applicando i criteri più favorevoli per la farmacia.

 

          Art. 7.

     1. La farmacia spedisce le ricette, redatte sull'apposito modulo, in ottemperanza alle norme del presente accordo ed alla legislazione vigente.

     2. Qualora il farmacista spedisca ricetta recante prescrizione di specialità medicinale che risulti mancante della indicazione del dosaggio oppure della forma farmaceutica o recante soltanto l'indicazione del principio attivo, dovrà riportare sulla ricetta stessa apposita annotazione.

     3. Qualora la specialità medicinale prescritta sia momentaneamente irreperibile nel normale ciclo di distribuzione o nel caso in cui la farmacia ne risulti eccezionalmente sprovvista con particolare riguardo ai casi di urgenza assoluta e manifesta e alla situazione delle farmacie rurali (stato di necessità), il farmacista può consegnare altra specialità di uguale composizione e di pari indicazione terapeutica.

     4. Anche in tale evenienza il farmacista annoterà sulla ricetta le circostanze della modifica nella spedizione.

     5. I casi non sufficientemente motivati di ricorso alle norme di cui ai commi 2 e 3 verranno sottoposti all'esame della commissione provinciale di cui all'art. 13.

 

          Art. 8.

     1. La farmacia appone sulle ricette che spedisce la data e il proprio timbro dal quale siano rilevabili l'ubicazione ed il numero distintivo della farmacia stessa.

     2. La farmacia inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge 11 luglio 1977, n. 395, e successive norme di legge, applica sulle ricette il bollino esterno o fustellato staccato dalla confezione consegnata.

     3. Tali adempimenti debbono essere eseguiti all'atto della spedizione della ricetta e comunque entro il giorno successivo a quello di spedizione.

     4. L'applicazione del bollino esterno o fustellato costituisce di per sé tariffazione delle specialità medicinali.

     5. Le ricette eventualmente mancanti di fustellati verranno sottoposte all'esame della commissione provinciale.

     6. In caso di eventuale mancata consegna di parte dei medicinali prescritti, la farmacia è tenuta a riportare sulle ricette idonea indicazione anche depennando quanto non consegnato.

 

          Art. 9.

     1. Ogni farmacia consegna le ricette al competente ufficio, con cadenza mensile, entro il 15 del mese successivo a quello di spedizione.

     2. Le ricette, eventualmente non consegnate entro il termine indicato al primo comma, potranno pervenire con quelle del mese successivo; qualora pervenissero con ritardo superiore dovranno essere opportunamente evidenziate.

     3. La farmacia che presenti le ricette con ritardo sistematico oltre il mese sarà deferita alla commissione di cui all'art. 13 per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

     4. Le ricette che pervengano con ritardo superiore ad un anno dalla data di spedizione non sono ammesse al pagamento.

     5. Le ricette tariffate, numerate progressivamente e disposte in mazzette da 100, saranno accompagnate da distinta contabile riepilogativa, di cui all'allegato 2, sottoscritta dal farmacista, che ne assume completa responsabilità, e redatta in numero di tre copie.

     6. Nel caso di farmacie pubbliche la sottoscrizione è effettuata dal legale rappresentante.

     7. La distinta contabile riepilogativa deve contenere, per gruppi di cento ricette, l'importo lordo, il ticket e l'importo netto, nonché:

     a) il cognome e nome del titolare;

     b) l'ubicazione della farmacia;

     c) il numero distintivo ed il codice fiscale;

     d) il numero globale delle ricette consegnate;

     e) il loro valore complessivo al netto delle quote riscosse e delle trattenute convenzionali e di legge a carico della farmacia.

     8. A decorrere dal 1° gennaio 1989 la farmacia deve altresì fornire al Servizio sanitario nazionale i dati su supporto elaborabile con sistemi elettronici richiesti secondo modalità e procedure concordate in sede regionale ai sensi dell'art. 23.

     9. L'ente tenuto al pagamento secondo le vigenti disposizioni di legge, entro il giorno 25 di ciascun mese, provvede all'effettiva corresponsione alla farmacia dell'importo a saldo delle ricette spedite il mese precedente.

     10. Entro il medesimo termine, su dichiarazione della farmacia contenente l'indicazione del numero delle ricette spedite fino al giorno 14 del mese e del relativo importo, calcolato dal farmacista anche in base al valore medio delle ricette spedite nel mese precedente, si provvede all'effettivo pagamento di detto importo, a titolo di acconto.

     11. Qualora, a seguito di controlli effettuati, si rendesse necessario procedere ad operazioni di accredito o di addebito, queste ultime saranno comunicate alle farmacie alla definizione dell'eventuale contenzioso e dalle stesse contabilizzate sulle competenze maturate nel mese successivo a quello della comunicazione.

 

          Art. 10.

     1. Le ricette che all'atto del controllo saranno ritenute irregolari per uno o più dei motivi appresso indicati:

     a) consegna di specialità e farmaci galenici non inclusi nel prontuario terapeutico (art. 3);

     b) consegna di specialità e di farmaci galenici in quantità superiore ai limiti stabiliti (art. 6);

     c) spedizione, senza la prevista annotazione, di ricette prive della specificazione relativa al dosaggio e alla forma farmaceutica delle specialità medicinali prescritte (art. 7);

     d) spedizione di ricette effettuata in difformità delle norme che disciplinano il servizio farmaceutico, saranno elencate in apposita distinta per farmacia, con i motivi del rilievo, ed inviate alla commissione di cui all'art. 13 ai fini della conferma o meno dell'esistenza dell'irregolarità evidenziata.

 

          Art. 11.

     1. Per le specialità medicinali l'ente di cui all'art. 9 liquida alla farmacia l'importo corrispondente al prezzo di vendita al pubblico decurtato delle eventuali quote di partecipazione a carico degli assistiti.

     2. Per le preparazioni galeniche officinali di cui all'allegato 1 e incluse nel Prontuario terapeutico nazionale, l'ente liquida gli importi previsti dall'allegato stesso, decurtati delle eventuali quote di partecipazione a carico degli assistiti. I prezzi delle citate preparazioni galeniche officinali sono suscettibili di revisione a richiesta di una delle parti. I nuovi prezzi dovranno essere fissati entro quarantacinque giorni dalla richiesta e verranno applicati con la contabilizzazione in corso, con la esclusione di operazioni di conguaglio.

     3. Qualora entro il termine sopra indicato non sia raggiunto un accordo, si ricorrerà all'arbitrato del Ministero della sanità e della Fofi, che rimetteranno le proprie determinazioni entro il termine di quindici giorni.

     4. Per la spedizione delle ricette effettuate durante il servizio notturno a battenti chiusi, verrà corrisposto l'importo indicato dalla vigente tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, a condizione che sulla ricetta risulti precisato - da parte del medico - il carattere di urgenza della prescrizione e - da parte della farmacia - l'ora di presentazione della ricetta stessa. Per le prescrizioni rilasciate dai medici addetti ai servizi di guardia medica, fermo restando l'obbligo per la farmacia di precisare l'ora di presentazione della ricetta, non occorre l'indicazione del carattere di urgenza della prescrizione stessa.

     5. In ogni altro caso, non saranno riconosciuti, a carico del Servizio sanitario nazionale, diritti per la somministrazione dei medicinali in orario di chiusura notturna o diurna.

 

          Art. 12.

     1. Allo scopo di acquisire elementi e rilevare dati sull'erogazione dell'assistenza sanitaria nel settore farmaceutico, funzionari accreditati dalla U.S.L., di regola farmacisti, hanno facoltà di prendere visione, presso la farmacia, delle ricette spedite e di farne eventuale copia.

     2. Le operazioni in questione potranno essere differite, a richiesta del farmacista, ad altro orario, compreso quello della chiusura diurna della farmacia stessa.

     3. Le ricette eventualmente non conservate in farmacia dovranno essere messe a disposizione dei funzionari incaricati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore.

     4. Le rilevate inosservanze convenzionali dovranno essere comunicate al titolare della farmacia, a cura della U.S.L., entro trenta giorni.

     5. La farmacia ha diritto a produrre le proprie controdeduzioni, chiarimenti e spiegazioni, verbalmente o per iscritto, entro venti giorni dalla data di controllo o della contestazione scritta.

     6. Nel caso che i chiarimenti e le spiegazioni forniti non siano ritenuti plausibili, l'U.S.L. può chiedere il deferimento della farmacia alla commissione provinciale di vigilanza farmaceutica di cui all'art. 13.

 

          Art. 13.

     1. In ogni provincia è istituita con decreto del presidente della giunta regionale, che ne indicherà anche la sede, una commissione provinciale tecnica e di vigilanza, composta dai seguenti membri:

     a) tre titolari di farmacia designati dalla Federfarma di cui uno rurale;

     b) tre farmacisti designati dalla regione.

     2. Le funzioni di presidente sono svolte da uno dei rappresentanti designati dalla Federfarma.

     3. Qualora il caso sottoposto all'esame della commissione interessi una farmacia a gestione pubblica, due dei titolari di farmacia saranno sostituiti da farmacisti designati dalla Fiamclaf.

     4. La segreteria della commissione è affidata ad un funzionario designato dalla regione, senza diritto di voto.

     5. Qualora, a seguito di formale invito della regione, la Federfarma e/o la Fiamclaf ritardino di oltre trenta giorni le designazioni di propria competenza, il presidente della regione costituisce la commissione integrandola d'ufficio nel rispetto delle proporzioni di cui al comma 1.

     6. La commissione è competente a pronunciarsi in merito ad ogni irregolarità ed inosservanza al presente accordo.

     7. La commissione, nell'adottare le proprie decisioni, si atterrà anche al principio che l'atto professionale svolto dal farmacista e la prestazione effettuata hanno prevalenza sulla eccezionale disattesa di adempimenti previsti in convenzione.

     8. Nei confronti delle ricette esaminate la commissione potrà adottare una delle seguenti determinazioni:

     a) annullamento totale o parziale della ricetta;

     b) convalida definitiva del pagamento.

     9. Le ricette ritenute totalmente irregolari per i motivi di cui all'ultimo comma dell'art. 5, nonché per quelli di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 10, dovranno essere restituite alla farmacia interessata previo annullamento con stampigliatura; quelle parzialmente irregolari dovranno invece essere restituite, in fotocopia, alla farmacia interessata.

     10. La commissione dovrà rimettere alle UU.SS.LL. le decisioni relative alle ricette prese in esame entro il termine massimo di sessanta giorni dalla ricezione.

     11. Trascorso il predetto termine, il presidente della giunta regionale può procedere allo scioglimento della commissione e alla conseguente ricostituzione della stessa.

     12. Il deferimento della farmacia alla commissione è effettuato a cura delle UU.SS.LL., previa contestazione delle inosservanze rilevate e previo invito a produrre, entro venti giorni dalla notifica, le relative controdeduzioni.

     13. Il presidente della commissione, a seguito del predetto deferimento, fissa la data della riunione.

     14. L'interessato dovrà essere preavvertito della data di detta riunione nonché della facoltà di essere sentito dalla commissione.

     15. La commissione può adottare i seguenti provvedimenti:

     a) proscioglimento;

     b) richiamo;

     c) richiamo con diffida;

     d) sospensione cautelare dal servizio farmaceutico convenzionato per emissione di ordine o mandato di cattura o arresto per fatti commessi nell'espletamento dell'attività convenzionale;

     e) sospensione dal servizio farmaceutico convenzionato per una durata non superiore ad un anno;

     f) risoluzione del rapporto convenzionale.

     16. I provvedimenti adottati dalla commissione saranno notificati alle UU.SS.LL ed alle farmacie a cura della commissione stessa.

     17. Avverso l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 15, l'U.S.L. e la farmacia hanno facoltà di ricorrere alla commissione regionale, di cui all'art. 14 del presente accordo, entro trenta giorni dalla notifica della predetta decisione.

     18. E' in facoltà della commissione provinciale commutare il provvedimento di sospensione dal servizio di cui alla lettera e), del comma 15, in una trattenuta pari al 10% dell'importo netto delle forniture corrispondenti al periodo nel quale avrebbe dovuto avere luogo la sospensione.

     19. Il ricorso alla commissione regionale ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato, fatta eccezione per la sospensione cautelare, che è immediatamente esecutiva.

 

          Art. 14.

     1. Presso la regione - assessorato sanità, è istituita una commissione regionale tecnica e di vigilanza farmaceutica per dirimere le vertenze e le contestazioni che possono insorgere tra l'U.S.L. e le farmacie in ordine all'applicazione del presente accordo.

     2. La commissione regionale ha, altresì, nei confronti dei competenti organi regionali, funzioni consultive per quanto concerne l'indirizzo e il coordinamento dell'assistenza farmaceutica.

     3. La commissione regionale, costituita con decreto del presidente della giunta regionale, è composta dai seguenti membri:

     a) assessore alla sanità, o un suo delegato, con funzioni di presidente e tre farmacisti designati dall'ente regione;

     b) quattro titolari di farmacia, designati dalla Federfarma, di cui uno titolare di farmacia rurale.

     4. Nelle regioni sottoindicate un titolare di farmacia urbana sarà sostituito da un farmacista designato dalla Fiamclaf. Nelle altre regioni, limitatamente all'attività di vigilanza, qualora il caso sottoposto all'esame della commissione interessi una farmacia a gestione pubblica, uno dei titolari di farmacia sarà sostituito da un farmacista designato dalla Fiamclaf.

     5. Le funzioni di segretario sono svolte da un rappresentante dell'associazione regionale dei titolari di farmacia.

     6. Le decisioni della commissione regionale sono esecutive e, limitatamente ai casi previsti dal comma 15, lettere a), b) e c), dell'art. 13, hanno carattere definitivo.

     7. In ogni altro caso è ammesso ricorso alla commissione nazionale di cui all'art. 15, entro trenta giorni dalla notifica.

     8. Il ricorso alla commissione nazionale sospende automaticamente l'esecuzione delle decisioni della commissione regionale per un periodo di centoventi giorni, ad eccezione dei casi di cui al comma 15, lettera d), dell'art. 13.

 

          Art. 15.

     1. Presso il Ministero della sanità è istituita una commissione nazionale di vigilanza costituita con decreto del Ministro della sanità e composta da:

     a) il presidente della Fofi o suo delegato, con funzioni di presidente;

     b) quattro membri, di cui uno designato dal Ministero della sanità con funzioni di vice presidente e tre designati dalle regioni;

     c) due farmacisti designati dalla Federfarma;

     d) un farmacista designato dalla Fiamclaf.

     2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della sanità.

 

          Art. 16.

     1. Le riunioni delle commissioni provinciali, regionali e nazionale sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

     2. La commissione delibera a maggioranza di voti dei presenti.

     3. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

     4. Relativamente alle procedure ed alla salvaguardia del principio del contraddittorio, si richiamano, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 13.

 

          Art. 17.

     1. Il titolare della farmacia, nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento della risoluzione della convenzione, potrà, trascorso un periodo minimo di un anno dall'inizio della risoluzione, presentare istanza di riammissione all'U.S.L.

 

          Art. 18.

     1. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del titolare di farmacia, rilasciata all'U.S.L., con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari del presente accordo per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.

     2. Le farmacie pubbliche, con l'atto deliberativo di adesione alla Fiamclaf, delegano le UU.SS.LL. a trattenere ed a versare alla predetta federazione, quale quota sindacale, il contributo associativo stabilito dall'assemblea generale della stessa organizzazione.

 

          Art. 19.

     1. Le farmacie e le loro organizzazioni professionali e sindacali partecipano e collaborano ai programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria indetti dalla regione e dagli enti locali e territoriali o loro consorzi, con particolare riferimento al settore dell'assistenza farmaceutica.

     2. All'uopo le farmacie e le organizzazioni locali dei farmacisti operano in stretto contatto e collaborano con gli enti di cui al comma 1, al fine di realizzare i seguenti obiettivi:

     a) diffusione capillare dell'informazione e della documentazione sul farmaco, sull'attivita, indicazioni e controindicazioni dei farmaci in generale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 29 e31 della legge n. 833 del 1978;

     b) indicazioni (adeguate ed attinenti) agli assistiti sull'uso specifico dei farmaci prescritti e somministrati;

     c) partecipazione a gruppi di lavoro e ad équipe (enti locali e quartieri) per la realizzazione dei programmi di informazione ed educazione sanitaria;

     d) partecipazione e collaborazione ad iniziative di aggiornamento professionale indette dalla regione ed attuate tramite gli enti locali o territoriali;

     e) collaborazione per l'acquisizione di dati ed elementi ritenuti necessari dall'ente alla indagine epidemiologica e statistica, alla formulazione dei programmi e degli interventi di medicina preventiva e curativa;

     f) disponibilità alla prestazione della propria opera e attività professionale, su richiesta della regione o dell'ente locale, presso i servizi pubblici del territorio allo scopo di perseguire finalità particolari (prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, lezioni e informazioni per i genitori, gli insegnanti e gli alunni nelle scuole, tenuta, uso e conservazione dei farmaci per uso interno presso ambulatori dei servizi territoriali, ecc.) previa apposita regolamentazione;

     g) predisposizione di un sistema di segnalazione immediata alla utenza di comunicazioni concernenti i servizi urgenti di guardia medica e farmaceutica in zona;

     h) collaborazione ad opere di educazione alimentare inerenti la dietetica infantile e senile, i corretti regimi alimentari degli adulti, la dietoterapia, la idroterapia, le conseguenze di alcoolismo e tabagismo;

     i) vigilanza in ogni caso in cui si possono presumere tentativi di induzione all'uso delle droghe e sostanze comunque nocive;

     l) cooperazione ad opere di ripristino dell'equilibrio ecologico naturale, tramite interventi di diverso ordine, quali periodici prelievi di campioni delle acque, controllo delle fonti di approvvigionamento idrico, segnalazione di vari tipi di inquinamento o di insufficiente tutela della flora e fauna ambientali, a qualunque causa riferibili.

     3. Le predette forme di collaborazione debbono essere concordate tra gli enti e le organizzazioni dei farmacisti di cui al comma 1.

 

          Art. 20.

     1. Per la collaborazione professionale che la categoria dei farmacisti è impegnata ad assicurare, anche ai sensi del presente accordo, ai fini del conseguimento di obiettivi primari e di carattere generale perseguiti dal Servizio sanitario nazionale e in relazione all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è posto a carico delle UU.SS.LL., a decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, un contributo previdenziale a favore dell'ENPAF nella misura dello 0,15% della spesa sostenuta nell'anno 1986 dal Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta ai sensi del presente accordo.

     2. Per il primo anno solare di applicazione del comma 1 il contributo previdenziale è calcolato sulla spesa 1986 rapportata al numero dei mesi in cui il disposto del comma stesso trova applicazione.

     3. Il contributo di cui ai commi 1 e 2 è versato trimestralmente all'ENPAF entro il mese successivo a ciascun trimestre solare.

 

          Art. 21.

     1. Ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48, terzo comma, n. 10), i farmacisti convenzionati hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di aggiornamento professionale indetti dagli ordini provinciali.

     2. Sulle competenze del mese di dicembre di ciascun anno l'ente erogatore trattiene, per ogni farmacia, la somma di L. 15.000, quale contributo delle farmacie stesse alle spese dei corsi di aggiornamento professionale obbligatorio che saranno organizzati dagli ordini provinciali di concerto con le associazioni provinciali aderenti alla Federfarma e le corrispondenti organizzazioni territoriali della Fiamclaf, ove presenti, secondo le modalità stabilite nel regolamento allegato (allegato 3).

     3. La trattenuta di cui al comma 2 sarà versata dall'ente erogatore secondo quanto previsto dal regolamento di cui al medesimo comma.

     4. Qualora non dovesse provvedersi all'organizzazione dei corsi di aggiornamento di cui al comma 2, dall'anno solare successivo a quello di mancata attivazione verrà sospesa l'esazione della somma di L. 15.000 in relazione agli ambiti territoriali in cui detti corsi non sono stati attuati.

 

          Art. 22.

     1. Alle spese per il funzionamento delle commissioni previste dal presente accordo e per la realizzazione di studi, indagini, accertamenti e quanto altro necessario per l'attuazione ed il rinnovo della convenzione, si provvede, per la parte di competenza delle farmacie, mediante una ritenuta dello 0,02% posta a carico delle farmacie, sull'ammontare lordo della spesa farmaceutica relativa all'assistenza diretta, contabilizzata ai sensi dell'art. 9.

     2. La relativa somma trattenuta sarà versata contestualmente al pagamento delle spettanze alle farmacie su uno specifico Fondo nazionale, di durata pari a quella dell'accordo, gestito dalla Federfarma e dalla Fiamclaf, mediante apposito comitato di gestione. Detto Fondo opererà per la parte non disciplinata dal presente accordo sulla base di un apposito regolamento approvato dalla Federfarma, dalla Fiamclaf e dalla Fofi.

     3. Sono altresì a carico del Fondo stesso le spese relative al funzionamento delle commissioni previste dal regolamento per l'attuazione dei corsi obbligatori di aggiornamento professionale dei farmacisti di cui all'art. 21.

     4. Il comitato di gestione redigerà un rendiconto annuale della gestione considerando sia le entrate che le uscite su base nazionale.

     5. Entro il 30 giugno di ciascun anno il rendiconto verrà sottoposto all'approvazione della Federfarma e della Fiamclaf.

     6. Qualora il rendiconto annuale risulti in disavanzo, il comitato di gestione proporrà alla Federfarma e alla Fiamclaf di chiedere, in esecuzione dell'art. 24 del presente accordo, la convocazione delle parti al fine di aumentare il contributo dovuto dalle farmacie.

     7. Le eventuali eccedenze risultanti dai rendiconti annuali successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo potranno essere utilizzate per il funzionamento dei corsi obbligatori di aggiornamento di cui all'art. 20 e relativo regolamento di attuazione, in relazione alla effettiva attivazione dei corsi stessi ovvero, qualora non attivati per due anni consecutivi, ripartiti alle farmacie con le medesime modalità previste dalle disposizioni transitorie del presente articolo.

     8. La ripartizione delle eccedenze, da utilizzare per il finanziamento dei corsi obbligatori di aggiornamento professionale, avverrà su base regionale in proporzione all'ammontare complessivo delle ritenute poste a carico delle farmacie della regione.

     9. A tal fine il comitato di gestione, in allegato al rendiconto annuale, predisporrà i piani regionali di riparto di dette eccedenze sottoponendoli, unitamente al rendiconto, all'approvazione della Federfarma e della Fiamclaf.

     10. Entro novanta giorni dall'approvazione del rendiconto il comitato di gestione provvederà al trasferimento dei fondi secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 2.

     11. Le parti concordano che le disposizioni del presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 1988, e che fino a tale data si applicano le disponsizioni di cui all'art. 20 dell'accordo triennale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979 .

 

          Art. 23.

     1. Le parti firmatarie del presente accordo convengono di assumere la trasparenza della spesa, il controllo dei consumi e la qualificazione in senso professionale delle attività nel settore dell'assistenza farmaceutica come obiettivi fondamentali ai quali sono finalizzati i contenuti dell'accordo medesimo.

     2. Riconoscono inoltre che - in relazione ai programmi per la realizzazione di un organico sistema automatizzato di acquisizione, trattamento e distribuzione delle informazioni a supporto delle funzioni gestionali e di governo dei diversi livelli istituzionali del Servizio sanitario nazionale - le farmacie costituiscono un segmento organizzativo destinatario di interventi prioritari di automazione, tesi a conseguire l'integrazione funzionale delle stesse con il sistema informativo locale secondo piani coerenti con gli indirizzi nazionali.

     3. Le parti inoltre convengono che l'integrazione funzionale di cui al comma 2 deve uniformarsi ai seguenti principi:

     a) dal 1° gennaio 1989 fornitura al Servizio sanitario nazionale da parte delle farmacie su supporto elaborabile con sistemi elettronici dei dati previsti dal modulario standardizzato di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.

     Tale fornitura sarà effettuata:

     1) dalle farmacie pubbliche direttamente o tramite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo;

     2) dalle farmacie private aderenti all'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo tramite la stessa organizzazione sindacale;

     3) dalle altre farmacie secondo modalità indicate dalla regione in conformità agli accordi di cui al comma 5;

     b) definizione di procedure di validazione dei sistemi elettronici atte ad assicurare la totale riservatezza dei dati e la loro esclusiva utilizzazione da parte del Servizio sanitario nazionale;

     c) collegamento tendenziale ed effettivo dal 1° gennaio 1995 in rete delle farmacie con il sistema informativo locale, anche per l'attuazione di programmi sperimentali in materia di farmacovigilanza, di informazioni sanitarie dirette ai cittadini, di supporto ai programmi di protezione civile e di educazione ambientale, di screenings epidemiologici, secondo programmi di incentivazioni che saranno previsti dalla legislazione regionale.

     4. Allo scopo di realizzare le finalità indicate nei precedenti commi, le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private firmatarie del presente accordo, assicurano la disponibilità a svolgere azioni di promozione, di sostegno e di orientamento nei confronti delle singole farmacie.

     5. L'attuazione dei programmi e degli interventi di cui al presente articolo è disciplinata con accordi triennali, da stipularsi tra le regioni e le organizzazioni sindacali di cui al comma 4, in armonia con le disposizioni derivanti dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.

     6. Per l'espletamento delle attività previste dagli accordi medesimi viene riconosciuto, per ogni ricetta i cui dati siano rilevati mediante lettura automatica, un contributo per la fornitura dei dati di cui al comma 3, lettera a), la cui entità a carico del Fondo sanitario nazionale non può essere comunque superiore a L. 150.

 

          Art. 24.

     1. Le delegazioni del Governo, delle regioni, dell'Anci e dell'Uncem unitamente alle organizzazioni sindacali Federfarma e Fiamclaf e professionali, firmatarie del presente accordo, verificheranno lo stato d'attuazione del medesimo su tutto il territorio nazionale, mediante incontri periodici con la possibilità di apportare anche quelle modifiche normative che unanimamente si ritenessero opportune.

 

          Art. 25.

     1. Il presente accordo ha validità triennale e decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo.

 

 

     Allegato

 

     Norma transitoria

     1. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni del presente accordo i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e le farmacie restano disciplinati dall'accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979.

 

     Disposizione transitoria

     1. Le eccedenze di gestione del Fondo di cui all'art. 20 dell'accordo nazionale triennale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, maturate alla data del 31 dicembre 1987, dovranno essere restituite alle farmacie aventi diritto - in proporzione alla quota versata - per le farmacie private e per quelle pubbliche rispettivamente tramite le associazioni provinciali dei titolari di farmacia aderenti alla Federfarma, e tramite la Fiamclaf, le quali assumeranno la diretta responsabilità della ripartizione.

     2. La Federfarma e la Fiamclaf determineranno le modalità di tale restituzione.

     3. Al fine di consentire la completa ripartizione delle eccedenze maturate alla data del 31 dicembre 1987 dal Fondo di cui all'art. 20 dell'accordo nazionale triennale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979 , il Fondo nazionale di cui all'art. 22 del presente accordo, provvederà ad integrare le somme non riscosse acquisendo, relativamente alle stesse, i diritti del precedente Fondo ed assumendone gli oneri di recupero ed incasso.

 

     Disposizione finale

     1. Al fine di evitare soluzioni di continuità della disciplina regolante il servizio farmaceutico convenzionato, i relativi effetti si intendono, comunque, prorogati oltre la data di scadenza, fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo.

 

     Dichiarazione a verbale n. 1

     1. Il Ministero della sanità si impegna affinché i decreti ministeriali di aggiornamento del prontuario terapeutico prevedano che le specialità medicinali depennate dal prontuario terapeutico medesimo, in quanto non più concedibili, restino concedibili per un periodo di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

     Dichiarazione a verbale n. 2

     1. In relazione all'art. 18 la Federfarma precisa che, per assicurare la continuità della riscossione delle quote sindacali, restano valide le deleghe dei titolari di farmacia già rilasciate.

     2. In merito alla procedura di cui al comma 2 dell'art. 18, la Fiamclaf precisa che detta procedura sarà attivata su richiesta della Fiamclaf stessa e dietro presentazione alle UU.SS.LL. competenti di copia degli atti deliberativi di adesione.

     Dichiarazione a verbale n. 3

     1. La Federfarma precisa che la spedizione delle ricette agli assistiti del S.S.N. dietro pagamento diretto da parte degli stessi del relativo onere avverrà secondo le seguenti modalità:

     la farmacia, all'atto della spedizione, appone sulla ricetta il proprio timbro (sul quale sia indicata almeno la provincia oltre il numero di codice), la data di spedizione, indica il prezzo percepito per ciascuno dei prodotti consegnati e applica il "bollino" o "fustellato" asportato dalla confezione della specialità medicinale;

     la ricetta viene restituita all'assistito completa delle indicazioni di cui sopra.

     Dichiarazione a verbale n. 4

     1. La Fiamclaf, in relazione all'art. 21, comma 2, là dove non siano presenti proprie organizzazioni territoriali, si riserva di intervenire direttamente.

     Dichiarazione a verbale n. 5

     1. La parte pubblica assume l'impegno, in sede di rinnovo delle convenzioni, di meglio individuare e regolamentare le rispettive responsabilità del medico e del farmacista.

     Dichiarazione a verbale n. 6

     1. Salvo espressa comunicazione contraria da inviarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le farmacie private rappresentate dalla Federfarma delegano gli enti erogatori a trattenere ed a versare alla predetta federazione, quale quota sindacale, un contributo attualmente fissato nella misura dello 0,05% dell'importo lordo delle ricette spedite, esposto nella distinta contabile riepilogativa di cui all'allegato 2 del presente accordo, senza oneri per le associazioni provinciali.

 

 

     Allegato 1

     (Omissis)

 

     Allegato 2

     (Omissis)

 

 

     Allegato 3

     Regolamento per l'attuazione dei corsi obbligatori di aggiornamento professionale dei farmacisti ai sensi dell'art. 21 dell'accordo per la disciplina dei rapporti con le farmacie ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978.

 

Art. 1.

     Presso la Fofi viene istituita una commissione nazionale per l'aggiornamento professionale obbligatorio così composta:

     il presidente della Fofi che la presiede;

     due titolari di farmacia o direttori di farmacia convenzionata designati dalla Fofi;

     due titolari di farmacia designati dalla Federfarma;

     due farmacisti designati dalla Fiamclaf.

     Entro il 31 maggio di ogni anno la predetta commissione, sentiti il Ministero della sanità, l'Anci e le regioni, definisce per l'anno successivo il tema di aggiornamento professionale dei farmacisti convenzionati.

 

Art. 2.

     La commissione di cui all'art. 14 dell'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, integrata da un rappresentante dell'Anci e da due titolari di farmacia o direttori di farmacia convenzionata designati dalla Fofi, è chiamata:

     a) a definire un eventuale ulteriore tema di interesse regionale;

     b) ad approvare entro il 15 febbraio di ogni anno il programma dei corsi predisposti dagli ordini e/o dalle consulte regionali dei medesimi, d'intesa con le associazioni provinciali e/o unioni regionali dei titolari di farmacia e la Fiamclaf regionale nelle regioni indicate in calce al citato art. 14.

     L'approvazione del programma dei corsi deve avvenire tenendo conto anche delle compatibilità dei preventivi rispetto alla disponibilità degli stanziamenti di cui al successivo art. 4 e comunque secondo le risorse finanziarie disponibili nell'ambito regionale;

     c) a coordinare a livello regionale la realizzazione e il miglior impiego di eventuali supporti didattici, tecnici e operativi predisposti dai singoli ordini provinciali anche mediante forme di intervento in associazione;

     d) a verificare la regolare attuazione dei corsi;

     e) ad attivare di volta in volta interventi necessari per assicurare i collegamenti con le UU.SS.LL. e con gli organismi scientifici.

     Il programma e i relativi preventivi di spesa devono pervenire alla commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.

     La commissione potrà, altresì, formulare proposte per la definizione delle intese idonee a rendere operative le forme di collaborazione previste dall'art. 19 dell'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie.

 

Art. 3.

     Ai corsi di aggiornamento indetti ai sensi del presente regolamento sono tenuti a partecipare tutti i farmacisti convenzionati, titolari o direttori di farmacia, secondo le modalità determinate dalla commissione regionale.

     I corsi sono aperti alla partecipazione di tutti gli iscritti all'albo, che ne facciano tempestivamente richiesta.

     Di regola i corsi di aggiornamento e le forme di coinvolgimento dei farmacisti convenzionati non debbono interessare l'orario di apertura delle farmacie e di disponibilità dei farmacisti.

     Dichiarazione a verbale della Fiamclaf.

     I corsi di cui al presente articolo rientrano tra quelli previsti come obbligatori dall'art. 29 del CCNL per i dipendenti delle aziende farmaceutiche municipalizzate.

 

Art. 4.

     Le disponibilità di risorse finanziarie a livello regionale sono costituite:

     dalla trattenuta operata dall'ente erogatore, di cui all'art. 20 dell'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie;

     dall'assegnazione di quota parte degli eventuali esuberi che dovesse registrare il Fondo 0,02% di cui all'art. 21 dell'accordo citato;

     dalla partecipazione finanziaria assunta dalla regione anche in relazione all'opportunità di favorire e costituire le condizioni per l'avvio delle forme di collaborazione di cui all'art. 19 dell'accordo predetto.

     La regione, che istituisce all'uopo apposito capitolo in entrata ed in uscita, provvederà a corrispondere a ciascun ordine provinciale gli importi deliberati dalla commissione regionale.

 

Art. 5.

     Le attività di aggiornamento professionale si svolgeranno utilizzando appropriati metodi didattici predisposti dalla commissione di cui all'art. 2.

     Gli ordini provinciali dei farmacisti potranno procedere a valutazioni sulla efficacia dell'aggiornamento medesimo.

 

Art. 6.

     La commissione nazionale e la commissione regionale possono validamente deliberare con la presenza dei due terzi dei componenti.

 

Art. 7.

     Le spese per il funzionamento delle commissioni previste dagli articoli 1 e 2 sono a carico del Fondo di cui all'art. 21 dell'accordo nazionale più volte citato.