§ 98.1.31161 - D.P.R. 22 aprile 1994, n. 395.
Regolamento recante semplificazione del procedimento di omologazione e certificazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/04/1994
Numero:395


Sommario
Art. 1.  Oggetto del regolamento e campo di applicazione
Art. 2.  Certificato di omologazione
Art. 3.  Autorità competente
Art. 4.  Soggetti abilitati alla richiesta di omologazione
Art. 5.  Registro delle omologazioni
Art. 6.  Esame facoltativo dei progetti di realizzazione dei prototipi
Art. 7.  Domanda di omologazione
Art. 8.  Operazioni di verifica
Art. 9.  Rilascio del certificato di omologazione
Art. 10.  Rigetto della richiesta di omologazione
Art. 11.  Esenzione dall'omologazione
Art. 12.  Variazioni soggettive ed oggettive
Art. 13.  Rinuncia all'omologazione
Art. 14.  Controlli
Art. 15.  Revoca
Art. 16.  Ricorsi
Art. 17.  Contrassegni
Art. 18.  Spese
Art. 19.  Atti relativi alla procedura di omologazione
Art. 20.  Verifiche periodiche
Art. 21.  Norma sul termine
Art. 22.  Controlli e sanzioni
Art. 23.  Entrata in vigore del regolamento


§ 98.1.31161 - D.P.R. 22 aprile 1994, n. 395. [1]

Regolamento recante semplificazione del procedimento di omologazione e certificazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche di telecomunicazioni.

(G.U. 18 giugno 1994, n. 141, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

     Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

     Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Oggetto del regolamento e campo di applicazione

     1. Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche di telecomunicazione.

     2. L'omologazione di cui al presente regolamento riguarda ogni elemento di sistema di reti pubbliche di telecomunicazioni ed i terminali pubblici collegabili alla rete pubblica gestita dal concessionario del servizio per la trasmissione, ricezione, trasferimento e/o trattamento di informazioni.

     3. L'omologazione di cui al presente regolamento non riguarda le apparecchiature per i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva.

 

          Art. 2. Certificato di omologazione

     1. Il certificato di omologazione attesta l'idoneità dell'apparecchiatura ad essere impiegata in una determinata rete pubblica di telecomunicazioni, con la quale risulta compatibile.

     2. Il certificato di omologazione è rilasciato per apparecchiature prodotte in unico esemplare, oppure per apparecchiature prodotte in serie, identiche, per struttura e funzionamento, al tipo esaminato.

 

          Art. 3. Autorità competente

     1. Al rilascio del certificato di omologazione è preposto l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 4. Soggetti abilitati alla richiesta di omologazione

     1. L'omologazione può essere richiesta solo dalle persone fisiche o giuridiche che costruiscono o distribuiscono le apparecchiature, iscritte alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ovvero ad organismi equivalenti degli Stati appartenenti all'Unione europea.

 

          Art. 5. Registro delle omologazioni

     1. Ogni avvenuta omologazione è documentata in apposito registro pubblico tenuto a cura dell'ISPT. Ove ostino ragioni di segretezza, l'apparecchiatura omologata è iscritta in apposito elenco riservato.

     2. L'ISPT dà immediata comunicazione dell'avvenuta omologazione alla competente Direzione generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

Capo II

 

PROCEDURA PER L'OMOLOGAZIONE

 

          Art. 6. Esame facoltativo dei progetti di realizzazione dei prototipi

     1. Ai fini dell'omologazione il soggetto abilitato di cui all'art. 4, può previamente richiedere alle ISPT l'esame del progetto di realizzazione del prototipo.

     2. La domanda contiene: a) l'indicazione di tutti gli elementi occorrenti per l'identificazione dell'istante e del costruttore e dei loro eventuali rappresentanti o incaricati e dei rispettivi indirizzi; b) l'impegno dell'istante a sostenere le spese occorrenti per le analisi e le verifiche tecniche del progetto ritenute necessarie dall'ISPT.

     3. La domanda è corredata da una relazione sulle specifiche tecniche dell'apparecchiatura; dal capitolato per la realizzazione del prototipo; dalla descrizione generale del progetto con l'indicazione, riferita all'apparecchiatura progettata:

     a) delle norme tecniche e giuridiche (standard, specifica), nazionali e internazionali, e di capitolato tecnico della concessionaria, a cui deve essere conforme;

     b) delle applicazioni principali e delle prestazioni offerte;

     c) delle modalità di installazione in rete, in relazione agli ambienti ed alle apparecchiature interfacciabili;

     d) delle condizioni ambientali di uso;

     e) delle caratteristiche meccaniche ed elettriche fondamentali;

     f) delle modalità di funzionamento;

     g) delle caratteristiche di gestione (prelievo dei dati di qualità dall'apparato, per l'elaborazione locale o remota, telecontrollo e diagnostica dei guasti, ecc.);

     h) delle condizioni di sicurezza per l'incolumità dell'utente (telefoni pubblici o altri terminali gestiti dalla concessionaria, oppure apparati di rete remotizzati) e del personale di gestione;

     i) delle condizioni di protezione dalle frodi;

     l) della facilità di uso per l'utente (apparecchi telefonici pubblici).

     4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'ISPT comunica al richiedente l'esito positivo o negativo dell'esame e le relative motivazioni.

     5. Se il progetto è incompleto, ovvero l'apparecchiatura progettata non possiede i requisiti necessari per essere introdotta in rete (mancato rispetto di norme nazionali e/o comunitarie, ovvero insufficiente tutela dell'utenza o dei soggetti che operano nel settore), l'ISPT, nel termine di cui al comma 4, richiede motivatamente al richiedente le necessarie integrazioni o modificazioni, alle quali il richiedente deve provvedere, a pena di decadenza, entro sessanta giorni. L'ISPT, entro sessanta giorni dal ricevimento provvede a norma del comma 4, senza possibilità di ulteriori richieste di integrazioni o modificazioni.

     6. La procedura di omologazione ha ulteriore corso, a seguito della domanda di cui all'art. 7, soltanto in caso di esito positivo dell'esame del progetto ovvero di mancata comunicazione dell'esito dell'esame stesso nei termini di cui ai commi 4 e 5.

     7. I documenti relativi al procedimento di cui al presente articolo sono sottratti all'accesso, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 24, comma 2, lettera d), legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

          Art. 7. Domanda di omologazione

     1. La domanda di rilascio del certificato di omologazione, corredata del certificato di iscrizione alla camera di commercio dell'istante, è presentata all'ISPT. Qualora sia stato richiesto l'esame del progetto di realizzazione del prototipo, la domanda di omologazione è presentata nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione dell'esito positivo dell'esame del progetto di realizzazione del prototipo ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma 5 dell'art. 6.

     2. La domanda, che si può riferire ad una singola apparecchiatura o ad un sistema composto di più apparati, contiene:

     a) le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 6;

     b) la specificazione delle normative tecniche nazionali ed internazionali, le disposizioni di capitolato della concessionaria e le caratteristiche indicate dal costruttore, a cui l'apparecchiatura è conforme;

     c) la dichiarazione della conformità dell'apparecchiatura al progetto e la sua compatibilità con la rete;

     d) l'indicazione della marca, tipo e modello d'apparato, per i sistemi dell'apparecchiatura;

     e) l'indicazione dell'impiego dell'apparecchiatura;

     f) l'impegno dell'istante a fornire, a sue spese, gli esemplari dell'apparecchiatura occorrenti per le prove tecniche, con esonero di responsabilità per danni arrecati agli esemplari stessi nel corso delle prove;

     g) l'indicazione delle eventuali certificazioni di conformità rilasciate da laboratori accreditati, in Italia, dall'ISPT e delle omologazioni e/o certificazioni di conformità rilasciate da laboratori accreditati, in altri Paesi della Comunità europea, da organismi corrispondenti;

     h) l'indicazione della data di spedizione del progetto di massima all'ISPT;

     i) l'indicazione dei centri di assistenza tecnica in Italia per la riparazione dell'apparecchiatura in caso di guasto;

     l) l'indicazione dell'intervallo temporale, successivo alla fine della produzione, durante il quale è garantita l'assistenza tecnica.

     3. La domanda di omologazione è corredata da una relazione, in duplice esemplare, dettagliata ed adeguatamente documentata, contenente, in particolare, i seguenti elementi:

     a) descrizione delle applicazioni;

     b) elenco delle prestazioni;

     c) descrizione del funzionamento dell'apparecchiatura;

     d) schema a blocchi che indichi gli eventuali equipaggiamenti addizionali che possono essere utilizzati;

     e) caratteristiche di interfaccia: grandezze elettriche e loro tolleranza;

     f) schemi circuitati;

     g) lista dei componenti;

     h) condizioni per le esigenze di sicurezza dell'operatore e tecniche costruttive utilizzate;

     i) descrizione generale dell'eventuale software, con particolare riguardo al software di gestione;

     l) modalità di introduzione di programmi nell'apparecchiatura e loro protezione da intrusioni;

     m) disegni quotati della meccanica ed eventuali fotografie;

     n) modalità di installazione in relazione agli ambienti;

     o) condizioni ambientali di uso;

     p) modalità di gestione dell'apparecchiatura;

     q) modalità di manutenzione dell'eventuale software;

     r) certificazioni sul rispetto delle condizioni di sicurezza per l'operatore, come previsto nella normativa vigente;

     s) caratteristiche di compatibilità elettromagnetica, secondo le norme vigenti ed eventuale certificazione;

     t) rapporto indicante i risultati delle misure effettuate ed i metodi di misura utilizzati;

     u) certificazioni di conformità e rapporti di prove rilasciati da laboratori accreditati;

     v) affidabilità dell'apparecchiatura.

     4. La relazione di cui al comma 3 è fornita su supporto per lettura magnetica o ottica.

 

          Art. 8. Operazioni di verifica

     1. L'ISPT provvede, alle operazioni di verifica secondo le modalità e nei termini di cui ai commi seguenti.

     2. Le operazioni di verifica riguardano:

     a) l'accertamento della regolarità e della completezza della domanda e della relazione di cui all'art. 7;

     b) l'accertamento della conformità dell'apparecchiatura al progetto di cui all'art. 6 e della compatibilità dell'apparecchiatura stessa con la rete.

     3. Le operazioni di verifica di cui alla lettera a) del comma 2 sono concluse entro sette giorni dal ricevimento della domanda di cui all'art. 7. Entro lo stesso termine, se sono riscontrate irregolarità o carenze, l'ISPT invita per iscritto il richiedente a presentare le occorrenti correzioni e/o integrazioni nel termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. In tal caso le operazioni sono concluse entro sette giorni dalla presentazione all'ISPT delle correzioni e/o integrazioni richieste.

     4. Se le correzioni o integrazioni richieste non sono presentate nel termine perentorio di cui al comma 3 ovvero l'accertamento di cui alla lettera a) del comma 2 è comunque negativo, l'ISPT dà immediata comunicazione al richiedente del rigetto della domanda di omologazione.

     5. Fuori dai casi di cui al comma 4, entro sette giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, l'ISPT provvede alle operazioni di verifica di cui alla lettera b) del comma 2, valutando se le norme tecniche dichiarate, nonchè le prove e misure certificate sono sufficienti per garantire la compatibilità dell'apparecchiatura con la rete. Qualora la richiesta di omologazione sia corredata da certificati di conformità e da rapporti di prove rilasciati da laboratori accreditati in Italia e negli altri Paesi della Comunità europea, l'ISPT valuta la necessità di eseguire prove complementari, informandone il richiedente.

     6. L'ISPT, ove ne ravvisi la necessità, procede direttamente o tramite laboratori accreditati, all'esame tecnico, dando tempestiva comunicazione scritta al richiedente delle prove programmate, con indicazione:

     a) della data di inizio;

     b) della presumibile durata;

     c) dei luoghi in cui devono essere eseguite;

     d) delle apparecchiature da sottoporre alle prove;

     e) dell'assistenza tecnica richiesta all'istante.

     7. L'ISPT dispone le prove occorrenti per accertare:

     a) la compatibilità della apparecchiatura con le reti e le strutture di telecomunicazioni, nonchè la sua funzionalità secondo quanto dichiarato e in conformità alle disposizioni vigenti;

     b) il mantenimento della compatibilità in condizioni ambientali critiche, nei limiti massimi previsti dalle norme tecniche alle quali fa riferimento la domanda di omologazione;

     c) la compatibilità elettromagnetica.

     8. Qualora nel corso dell'esame tecnico siano riscontrati inconvenienti ostativi dell'omologazione, l'ISPT ne richiede l'eliminazione, fissando il termine perentorio per le occorrenti modifiche.

     9. L'ISPT può autorizzare il gestore all'esercizio provvisorio dell'apparecchiatura per non più di novanta giorni, informandone i competenti organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, tenuti a partecipare alle prove e a riferire sugli eventuali inconvenienti.

     10. Le operazioni di verifica sono concluse entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda di omologazione, con esclusione dei periodi di sospensione. In ogni caso, decorso tale termine, il richiedente deve essere immediatamente informato dell'esito delle verifiche eseguite.

 

          Art. 9. Rilascio del certificato di omologazione

     1. Nel caso di esito positivo dell'accertamento di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 8, l'ISPT emette il certificato di omologazione, dandone immediata comunicazione al richiedente.

     2. Decorso il termine di cui al comma 9 dell'art. 8, il certificato di omologazione è rilasciato sulla base delle informazioni fornite dal richiedente e/o dei risultati delle prove parziali, con riserva dei controlli di cui all'art. 14.

     3. Nel certificato di omologazione sono indicati il modello e la versione dell'apparecchiatura. In mancanza di questi elementi, va allegato al certificato il disegno o la fotografia del dispositivo o dell'apparato.

     4. Il certificato di omologazione contiene altresì tutte le informazioni che qualificano l'azienda ed il prodotto, con particolare riferimento al certificato del sistema aziendale di assicurazione della qualità completa, per la categoria del prodotto, ed ai certificati attestanti la sicurezza per l'operatore e la qualità del prodotto.

     5. Nel certificato di omologazione possono essere poste condizioni o limitazioni, sulla base dei risultati dell'esame tecnico o a tutela dell'utenza.

     6. Il certificato di omologazione è rilasciato in duplice copia, di cui una redatta in lingua inglese.

     7. Il certificato di omologazione è trasmesso al richiedente ed al gestore pubblico interessato alla utilizzazione dell'apparecchiatura, entro centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda di omologazione.

     8. Il certificato di omologazione è annotato nel registro o nell'elenco di cui all'art. 5.

 

          Art. 10. Rigetto della richiesta di omologazione

     1. La richiesta di omologazione è respinta se l'apparecchiatura non possiede i requisiti necessari e/o il richiedente:

     a) non fornisce l'apparecchiatura o la documentazione o le informazioni, entro sessanta giorni dalla relativa richiesta;

     b) non provvede a comunicare, nel termine indicato dall'ISPT, a partire dalla conclusione delle prove tecniche, l'attuazione o la pianificazione delle modifiche necessarie per rendere l'apparecchiatura compatibile con la rete, richieste a seguito del riscontro degli inconvenienti di cui all'art. 8, comma 8;

     c) non effettua i versamenti, in acconto o a saldo, relativi alle spese di omologazione, di cui all'art. 18, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

     2. Del rigetto della richiesta di omologazione è data comunicazione motivata al richiedente nello stesso termine di cui al comma 7 dell'art. 9.

 

          Art. 11. Esenzione dall'omologazione

     1. Senza ricorrere alla procedura di omologazione, la competente Direzione generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni su richiesta dei gestori interessati, rilascia autorizzazioni all'impiego temporaneo di apparecchiature in rete, sia per l'esecuzione di prove funzionali delle stesse (prove in campo) sia in occasione di particolari avvenimenti (fiere, mostre, congressi e simili), dandone immediata comunicazione alle ISPT.

 

          Art. 12. Variazioni soggettive ed oggettive

     1. A cura dell'istante o dei suoi aventi causa è data immediata comunicazione all'ISPT, per l'annotazione nel registro o elenco di cui all'art. 5, di qualsiasi variazione, intervenuta nel corso del procedimento o dopo l'omologazione, degli elementi identificativi di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), nonchè delle variazioni intervenute dopo l'omologazione nella denominazione o sigla con cui l'apparecchiatura viene prodotta o commercializzata, conservando le medesime caratteristiche.

     2. Se una apparecchiatura già omologata subisce cambiamenti morfologici, conservando le stesse caratteristiche elettriche e struttura meccanica, la comunicazione di cui al comma 1 è corredata delle viste fotografiche esterne ed interne o dei disegni.

     3. Ogni modifica all'hardware e/o software di una apparecchiatura omologata è immediatamente comunicata all'ISPT con la precisa e dettagliata descrizione delle modifiche e dei conseguenti effetti. In caso di modifiche dell'interfaccia con altri elementi di rete o che producano altre prestazioni, l'intera apparecchiatura è considerata priva di omologazione.

 

          Art. 13. Rinuncia all'omologazione

     1. Il richiedente ha facoltà di ritirare la richiesta di omologazione in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo per lo stesso di rimborsare le spese nel frattempo sostenute dall'ISPT.

     2. Le domande di cui agli articoli 6 e 7 si intendono rinunziate, qualora il richiedente non effettui le modifiche del progetto di massima o della apparecchiatura richieste dall'ISPT, entro il termine fissato.

 

          Art. 14. Controlli

     1. L'ISPT può, in ogni tempo, disporre controlli, tramite gli organi centrali o periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per verificare la corrispondenza delle apparecchiature prodotte o commercializzate all'esemplare omologato, nonchè il rispetto degli impegni assunti nella richiesta di omologazione e degli eventuali vincoli posti nel corso del procedimento.

     2. A tal fine, su richiesta dell'ISPT, il titolare della omologazione, oppure il gestore pubblico, sono tenuti a sottoporre a controllo uno o più esemplari dell'apparecchiatura in produzione o importata in magazzino oppure già in esercizio. La verifica è effettuata gratuitamente.

     3. Le irregolarità accertate nel corso della verifica sono comunicate al titolare della omologazione ed al gestore pubblico. Al titolare della omologazione è imposto un congruo termine per modificare l'apparecchiatura e sottoporla a nuova verifica. L'omologazione è revocata se entro il predetto termine l'apparecchiatura non sia stata modificata con l'eliminazione delle irregolarità accertate, oppure se l'apparecchiatura, dopo la seconda verifica, non risulta conforme agli standards del prototipo esaminato durante la fase di omologazione. La seconda verifica è effettuata a spese del titolare della omologazione.

 

          Art. 15. Revoca

     1. L'omologazione è revocata dalla competente Direzione generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni su richiesta dell'ISPT, se l'apparecchiatura non garantisce la sicurezza per l'operatore e/o determina perturbazione alla rete o al servizio.

     2. Entro sette giorni dalla data di comunicazione della revoca al gestore pubblico e al richiedente dell'omologazione, le apparecchiature inserite in rete devono essere rimosse e nessun altro esemplare di esse può esservi ulteriormente inserito.

 

          Art. 16. Ricorsi

     1. I provvedimenti, relativi al rigetto della domanda di omologazione, alla revoca della omologazione o alla sospensione del relativo procedimento, sono impugnabili entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti con ricorso al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che decide nei successivi sessanta giorni.

 

          Art. 17. Contrassegni

     1. Su ogni esemplare dell'apparecchiatura omologata è apposto un contrassegno indelebile (marchio od etichetta) con le seguenti informazioni:

     a) nominativo del titolare dell'omologazione;

     b) modello dell'apparecchiatura;

     c) anno e mese di fabbricazione;

     d) riferimenti del certificato di omologazione.

     2. Il contrassegno è apposto su una parte dell'apparecchiatura non intercambiabile e, per quanto concerne l'informazione di cui al comma 1, lettera d), visibile sulla superficie esterna dell'apparecchiatura.

 

          Art. 18. Spese

     1. Tutte le spese relative all'omologazione sono addebitate al richiedente nella misura stabilita ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

     2. Prima di iniziare l'approfondimento dell'esame di progetto o l'analisi tecnica preliminare o l'esame tecnico, l'ISPT comunica per iscritto al richiedente l'importo presunto delle spese di omologazione e contestualmente ne richiede un adeguato anticipo. Ulteriori anticipi possono essere richiesti nel corso del procedimento di omologazione. Se le spese effettive superano l'importo preventivato, l'ISPT ne informa il richiedente nel corso del procedimento di omologazione.

     3. Se il richiedente non comunica il suo assenso al riguardo entro trenta giorni, il procedimento di omologazione è sospeso.

     4. Terminate le prove, l'ISPT chiede il versamento del conguaglio delle spese di omologazione.

 

Capo III

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 19. Atti relativi alla procedura di omologazione

     1. Le domande e le comunicazioni previste nel precedente capo sono inoltrate a mezzo del servizio postale mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'ISPT.

 

          Art. 20. Verifiche periodiche

     1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni verifica annualmente la funzionalità, la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati nel presente regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai princìpi e alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24 dicembre 1993, n. 537, anche promuovendo la modifica del presente regolamento.

     2. Ai fini delle verifiche di cui al comma precedente, il Ministero promuove iniziative dirette ad acquisire la valutazione dei cittadini interessati.

     3. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito ad esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata, entro il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

 

          Art. 21. Norma sul termine

     1. Il procedimento di omologazione delle apparecchiature da impiegare nelle reti pubbliche di telecomunicazione si conclude entro il termine massimo di centocinquanta giorni dal ricevimento della domanda di omologazione.

     2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'interessato può produrre istanza al dirigente generale dell'unità responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente entro trenta giorni.

     3. Resta salva la facoltà del Ministro, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini previsti dal presente regolamento.

 

          Art. 22. Controlli e sanzioni

     1. Il servizio di controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti di omologazione delle apparecchiature da impiegare nelle reti pubbliche di telecomunicazione non conclusi entro il termine indicato dal precedente articolo o comunque determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

          Art. 23. Entrata in vigore del regolamento

     1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 9 dicembre 1998, n. 507.