§ 84.1.91 - D.P.R. 9 dicembre 1998, n. 507.
Nuovo regolamento recante norme concernenti il procedimento per la certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.1 disciplina generale
Data:09/12/1998
Numero:507


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Certificato di omologazione
Art. 3.  Autorità competente
Art. 4.  Domanda di omologazione
Art. 5.  Verifiche tecniche
Art. 6.  Rilascio del certificato
Art. 7.  Autorizzazione temporanea
Art. 8.  Variazioni
Art. 9.  Rinuncia all'omologazione
Art. 10.  Controlli
Art. 11.  Marcatura
Art. 12.  Spese
Art. 13.  Norma finale


§ 84.1.91 - D.P.R. 9 dicembre 1998, n. 507. [1]

Nuovo regolamento recante norme concernenti il procedimento per la certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni

(G.U. 5 febbraio 1999, n. 29)

 

     Art. 1. Oggetto

     1. Il presente regolamento disciplina il procedimento riguardante la certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni, nonché degli apparecchi telefonici pubblici a pagamento collegabili alle suddette reti, che nel seguito sono indicati con il termine: "apparati di rete".

     2. Il presente regolamento non riguarda i sistemi destinati ai servizi di radiodiffusione sonora e televisiva.

 

          Art. 2. Certificato di omologazione

     1. Il certificato di omologazione attesta l'idoneità di un apparato di rete ad essere impiegato nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni.

     2. Il certificato di omologazione è rilasciato per apparati di rete prodotti in uno o più esemplari fra loro identici per struttura e funzioni.

 

          Art. 3. Autorità competente

     1. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione è preposto al rilascio del certificato di omologazione.

     2. I certificati di omologazione sono inscritti in un registro pubblico tenuto a cura dell'Istituto di cui al comma 1. Ove ostino ragioni di segretezza, l'apparato di rete omologato è inscritto in un apposito elenco riservato.

 

          Art. 4. Domanda di omologazione

     1. La domanda del certificato di omologazione, che deve essere riferita ad un solo apparato di rete, può essere presentata dai costruttori o dai loro mandatari.

     2. La domanda, in lingua italiana, deve contenere:

     a) l'indicazione degli elementi per l'identificazione del richiedente, che può essere il costruttore o il suo mandatario;

     b) l'indicazione della marca, del tipo e del modello dell'apparato di rete;

     c) l'indicazione delle funzioni dell'apparato di rete;

     d) la dichiarazione della compatibilità dell'apparato con la rete;

     e) l'indicazione delle norme tecniche nazionali, europee ed internazionali a cui l'apparato di rete è conforme;

     f) l'indicazione delle eventuali certificazioni ottenute in altri Paesi dell'Unione europea;

     g) l'indicazione dei centri di assistenza tecnica per la riparazione dell'apparato di rete;

     h) l'indicazione della durata dell'assistenza tecnica per le parti di scorta e per la riparazione, garantita a partire dalla fine della produzione dell'apparato di rete;

     i) l'impegno a fornire un esemplare o più esemplari dell'apparato di rete qualora sia necessario procedere alle verifiche tecniche;

     l) l'impegno a sostenere le spese per l'istruttoria, per il rilascio del certificato di omologazione e per le eventuali verifiche tecniche necessarie.

     3. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

     a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura italiana ovvero ad altro organismo equivalente del Paese del richiedente, qualora esistente;

     b) monografia tecnica dell'apparato di rete, in lingua italiana o in lingua inglese, contenente:

     1) descrizione delle applicazioni, del funzionamento e degli eventuali equipaggiamenti addizionali;

     2) schemi circuitali con lista dei componenti;

     3) disegni ed eventuali fotografie della meccanica dell'apparato di rete;

     4) descrizione dell'eventuale software di gestione dell'apparato e delle modalità di installazione del software stesso;

     5) modalità di installazione dell'apparato di rete;

     6) certificazione ovvero dichiarazione attestante la conformità dell'apparato di rete alle disposizioni recate dal decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615;

     7) certificazione ovvero dichiarazione attestante la sicurezza elettrica ed antinfortunistica delle apparecchiature di rete nei confronti degli operatori e di terzi, ai sensi della legge 18 ottobre 1977, n. 791;

     8) specifiche tecniche;

     c) rapporti di prova, se disponibili, redatti da laboratori accreditati per eseguire verifiche tecniche sulla base di norme tecniche nazionali, europee o internazionali dichiarate nella domanda.

     4. Qualora i rapporti di prova di cui al comma 3, lettera c), risultino incompleti o non rispondenti alle norme pertinenti ovvero non sufficienti ad assicurare la compatibilità con le reti pubbliche di telecomunicazioni, le verifiche tecniche sono eseguite dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione secondo le modalità indicate nell'articolo 5.

 

          Art. 5. Verifiche tecniche

     1. Le verifiche tecniche, eseguite dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione ai sensi dell'articolo 4, comma 4, sono finalizzate all'accertamento della conformità dell'apparato di rete alle norme tecniche nazionali, europee ed internazionali pertinenti ed alla compatibilità con la rete pubblica nazionale, attraverso prove mirate ad appurare la capacità di interconnessione delle reti nonché l'interoperabilità dei servizi.

     2. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione esegue le verifiche tecniche direttamente o, se necessario e d'intesa con il richiedente, tramite laboratori esterni, previa comunicazione scritta al richiedente riguardante:

     a) la data di messa a disposizione dell'apparato;

     b) la data di inizio delle prove;

     c) la presumibile durata;

     d) i luoghi in cui sono eseguite;

     e) l'assistenza tecnica necessaria, includendo in essa l'eventuale disponibilità di strumentazione adeguata allo scopo;

     f) l'importo presunto delle spese di cui all'articolo 12 e l'entità dell'anticipo.

     3. Qualora nel corso dell'esame tecnico vengano riscontrati inconvenienti ostativi all'omologazione, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione ne richiede l'eliminazione, fissando un termine per le occorrenti modifiche.

 

          Art. 6. Rilascio del certificato

     1. In caso di esito positivo delle verifiche tecniche eseguite dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di cui all'articolo 5, comma 1, o dell'esame dei rapporti di prova di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), il predetto Istituto rilascia il certificato di omologazione. Il termine per il rilascio è fissato in centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda, salvo i casi per i quali le norme tecniche prevedono espressamente tempi superiori. Il termine stesso è sospeso in caso di incompletezza della domanda o di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche tecniche.

     2. Nel certificato di omologazione possono essere poste condizioni o limitazioni sulla base dei risultati dell'esame tecnico.

     3. Il certificato di omologazione è redatto in lingua italiana ed inglese.

     4. Il rigetto della richiesta del certificato di omologazione, che può conseguire anche al mancato versamento delle somme di cui all'articolo 12, è comunicato al richiedente entro il medesimo termine indicato nel comma 1.

 

          Art. 7. Autorizzazione temporanea

     1. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione può rilasciare autorizzazioni temporanee all'impiego di apparati di rete per l'esecuzione di prove funzionali degli stessi ovvero in occasione di particolari avvenimenti.

 

          Art. 8. Variazioni

     1. Ogni modifica all'hardware e al software di un apparato di rete omologato è comunicata all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione con la descrizione delle varianti apportate e dei conseguenti effetti; l'Istituto valuta la necessità di una nuova omologazione. In caso di modifiche dell'interfaccia con altri elementi di rete o che forniscono altre prestazioni, l'apparato deve essere sottoposto nuovamente all'omologazione.

 

          Art. 9. Rinuncia all'omologazione

     1. Il richiedente ha facoltà di ritirare la richiesta del certificato di omologazione, fermo restando l'obbligo di rimborsare le spese già sostenute dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.

 

          Art. 10. Controlli

     1. Il Ministero delle comunicazioni può disporre controlli sugli apparati di rete in esercizio per verificarne nel tempo la rispondenza alle relative norme tecniche, affidando l'incarico all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.

     2. Le irregolarità accertate nel corso della verifica sono comunicate al titolare della omologazione ed al gestore delle rete pubblica interessata. Al titolare del certificato di omologazione è imposto un termine per modificare l'apparato e sottoporlo a nuova verifica. Il certificato di omologazione è revocato se entro il predetto termine l'apparato non sia stato modificato con l'eliminazione delle irregolarità accertate. La revoca è comunicata al titolare del certificato ed al gestore della rete.

     3. Nei casi di cui al comma 2 l'interessato è tenuto al pagamento delle spese per l'effettuazione dei controlli.

     4. Entro sette giorni dalla data di comunicazione della revoca del certificato al titolare ed al gestore gli apparati inseriti in rete devono essere rimossi e nessun altro esemplare dello stesso tipo può esservi inserito.

     5. Gli apparati di rete in esercizio, risultati sprovvisti di omologazione nel corso di controlli, devono essere rimossi dal gestore della rete entro sette giorni dalla data della relativa comunicazione.

 

          Art. 11. Marcatura

     1. Su ogni esemplare dell'apparato omologato il costruttore appone una marcatura indelebile con le seguenti informazioni:

     a) nominativo del titolare del certificato di omologazione;

     b) modello dell'apparato;

     c) anno e mese di fabbricazione;

     d) riferimento al certificato di omologazione.

     2. La marcatura è apposta su una parte dell'apparato non intercambiabile e, per quanto concerne l'informazione di cui al comma 1, lettera d), deve risultare visibile sulla superficie esterna dell'apparato.

 

          Art. 12. Spese

     1. Per il rilascio del certificato di omologazione devono essere versate lire seicentomila a titolo di rimborso delle spese amministrative per istruttoria.

     2. Le spese relative all'effettuazione dei controlli, nel caso di cui all'articolo 10, comma 3, sono addebitate al richiedente nelle misure stabilite dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 19, comma quinto, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

 

          Art. 13. Norma finale

     1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 395.

 


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 5 ottobre 2006, n. 291.