§ 40.2.33 - L. 18 ottobre 1977, n. 791.
Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:18/10/1977
Numero:791


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 


§ 40.2.33 - L. 18 ottobre 1977, n. 791. [1]

Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.

(G.U. 2 novembre 1977, n. 298).

 

Art. 1.

     Le disposizioni della presente legge si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente continua, con le seguenti eccezioni:

     a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;

     b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;

     c) parti elettriche di ascensori e montacarichi;

     d) contatori elettrici;

     e) prese e spine di corrente per uso domestico;

     f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;

     g) materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici;

     h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunità economica europea;

     i) materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità economica europea.

 

     Art. 2.

     Il materiale elettrico che rientra nel campo dell'art. 1 può essere posto in commercio solo se - costruito a regola d'arte in materia di sicurezza - non comprometta, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

     I principi generali in materia di sicurezza sono indicati nell'allegato alla presente legge.

     Viene garantita la libera circolazione in Italia del materiale elettrico conforme alle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 3.

     Si presume rispondente alle disposizioni dell'art. 2 il materiale elettrico che soddisfa alle norme armonizzate rilevanti ai fini della sicurezza, stabilite di comune accordo dagli organi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica notificati dagli Stati membri alla commissione della Comunità europea.

     Le norme armonizzate sono recepite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

     Il decreto, con allegate le norme armonizzate, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

     Qualora il materiale elettrico di cui all'articolo 1 costruito in conformità alle suddette norme non fosse rispondente ai requisiti di sicurezza previsti dall'art. 2 a causa di lacune delle norme armonizzate e recepite, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri per il lavoro e la previdenza sociale, provvederà a vietarne o a limitarne l'immissione sul mercato, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23.

 

     Art. 4.

     Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'art. 3, si presume rispondente alle disposizioni dell'art. 2 il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della CEE-el (Commissione internazionale delle regolamentazioni per l'approvazione degli impianti elettrici) e della IEC (Commissione elettrotecnica internazionale) pubblicate con le modalità previste nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23 e recepita in Italia.

 

     Art. 5.

     Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'art. 3 e disposizioni di sicurezza conformemente all'art. 4, si presume rispondente alle disposizioni dell'art. 2 il materiale elettrico costruito conformemente alle disposizioni, in materia di sicurezza di un altro Stato membro della Comunità in cui il materiale è stato prodotto, purché dette norme garantiscano una sicurezza equivalente a quella che è richiesta in Italia.

 

     Art. 6. [2]

     1. Prima dell'immissione in commercio, il materiale elettrico di cui all'articolo 1 deve essere munito della marcatura CE prevista dall'articolo 7, che attesta la conformità del materiale alle disposizioni della presente legge.

     2. In caso di contestazione sulla conformità del materiale elettrico alle disposizioni dell'articolo 2, il fabbricante o il suo rappresentante può produrre una relazione elaborata da un organismo notificato conformemente alla procedura prevista dall'articolo 8.

     3. Se il materiale elettrico è disciplinato da disposizioni relative ad aspetti diversi da quelli oggetto della presente legge e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, la marcatura stessa è apposta ai sensi della presente legge qualora tale materiale soddisfi anche le disposizioni sopraindicate.

     4. Nei casi di cui al comma 3, se disposizioni diverse lasciano al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che il materiale elettrico soddisfa soltanto le disposizioni applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle corrispondenti direttive comunitarie, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse e che accompagnano il materiale elettrico.

 

     Art. 7. [3]

     1. La marcatura CE di cui all'allegato II è apposta dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nella Comunità in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile, sul materiale elettrico o, quando non possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia.

     2. E' vietato apporre sui materiali elettrici ogni altro marchio che possa trarre in inganno i terzi sul significato o sul simbolo grafico della marcatura CE. Sul materiale elettrico, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

 

     Art. 8. [4]

     1. L'individuazione per l'Italia degli organismi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica, di quelli che possono predisporre relazioni ai sensi dell'articolo 6 o che possono rendere parere alla Commissione europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico, è effettuata con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     2. Le richieste degli organismi interessati sono presentate ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificata dal presente decreto. In tal caso, si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

 

     Art. 9. [5]

     1. La vigilanza nell'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dall'artigianato che, ai fini dell'effettuazione dei controlli sul mercato, si avvale dei propri uffici provinciali e, previa intesa, degli ispettorati del lavoro, nonché di altre amministrazioni dello Stato e delle autorità pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze.

     2. L'Autorità di vigilanza quando accerta la mancanza o la irregolare apposizione della marcatura CE, intima immediatamente al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunità o all'importatore di confermare il prodotto alle disposizioni della presente legge e di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio, non superiore a trenta giorni.

     3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vieta la ulteriore commercializzazione del prodotto e ne ordina il ritiro dal mercato a spese del fabbricante, del suo rappresentante stabilito nella Comunità o dell'importatore.

     4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quando accerta che il materiale elettrico, anche se munito di marcatura CE ed utilizzato conformemente alla propria destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato e ne vieta o limita la circolazione e l'installazione, con il rispetto della procedura prevista dall'articolo 9 della direttiva 73/23/CEE, del Consiglio del 19 febbraio 1973.

     5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il suo rappresentante stabilito nella Comunità o l'importatore che pongono in commercio il materiale elettrico di cui all'articolo 1, senza il marchio CE o con marchio apposto irregolarmente o in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 7, comma 2, ovvero non ottemperando agli ordini di cui ai commi 3 e 4 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a lire venti milioni e non superiore a lire centoventi milioni.

     6. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore o l'installatore che vendono o installano il materiale elettrico di cui al comma 5 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a lire unmilionecinquecentomila e non superiore a lire nove milioni.

     7. La violazione degli obblighi di conservazione ed esibizione all'Autorità di vigilanza della documentazione di cui all'allegato III è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. In tali casi l'Autorità incaricata della vigilanza può disporre il temporaneo divieto di commercializzazione del prodotto fino alla produzione della necessaria documentazione o fino all'accertamento della sua conformità e non pericolosità.

 

     Art. 10.

     La libera circolazione del materiale indicato dall'art. 1 è ammessa anche in deroga alle prescrizioni specifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, fermi restando i principi di sicurezza di cui al secondo comma dell'art. 2. Rimane confermata in ogni caso la piena validità di tali prescrizioni per quanto riguarda le regole di installazione dei materiali oggetto della presente legge.

 

 

Allegato I

Principali elementi degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. [6]

 

     1. Requisiti generali.

     a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

     b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia [7].

     c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.

     d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

     2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.

     In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico affinché:

     a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti;

     b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;

     c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;

     d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

     3. Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico.

     In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

     a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;

     b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;

     c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

 

Allegato II

Marcatura CE di conformità e di dichiarazione CE di conformità. [8]

 

     A. Marcatura CE di conformità

     - La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:

     - In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate dal simbolo graduato di cui sopra.

     - I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm.

     B. Dichiarazione di conformità

     La dichiarazione di conformità deve comprendere i seguenti elementi:

     - nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nella Comunità:

     - descrizione del materiale elettrico;

     - riferimento alle norme armonizzate;

     - eventuale riferimento alle specifiche per le quali è dichiarata la conformità;

     - identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità;

     - le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE.

 

 

Allegato III

Controllo interno della fabbricazione. [8]

 

     1. Il controllo interno della fabbricazione è la procedura con la quale il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità, che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si accerta e dichiara che il materiale elettrico soddisfa i requisiti della legge ad esso applicabili. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità.

     2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3; il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità tiene questa documentazione nel territorio della Comunità a disposizione delle autorità nazionali a fini ispettivi per almeno 10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

     Nel caso in cui né il fabbricante né il suo rappresentante siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo incombe alla persona responsabile dell'immissione del materiale elettrico nel mercato comunitario.

     3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti della legge. Essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del materiale elettrico; essa contiene:

     - la descrizione generale del materiale elettrico;

     - disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti;

     - le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento del materiale elettrico;

     - un elenco delle norme che sono state applicate completamente o in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare gli aspetti di sicurezza della legge qualora non siano state applicate le norme;

     - i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;

     - i rapporti sulle prove effettuate.

     4. Il fabbricante o il suo rappresentante conserva copia della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica.

     5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti della presente legge che ad essi si applicano.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 86. Titolo così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 9 novembre 1977, n. 305 e nella G.U. 10 dicembre 1977, n. 336.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626.

[6] Dizione così sostituita dall'art. 6 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626.

[7] Lettera così modificata dall'art. 6 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626.

[8] Allegato aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626.

[8] Allegato aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 626.