§ 98.1.30998 - D.P.R. 8 agosto 1986, n. 538.
Modalità di liquidazione dei trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza. Semplificazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/08/1986
Numero:538


Sommario
Art. 1.  Trattamento normale diretto nel caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e di servizio
Art. 2.  Trattamento normale diretto nel caso di cessazione per causa diversa dal raggiungimento del limite di età o di servizio
Art. 3.  Trattamento normale indiretto per decesso in servizio del dipendente
Art. 4.  Trattamento normale di riversibilità per il decesso del pensionato
Art. 5.  Trattamento privilegiato diretto
Art. 6.  Trattamento privilegiato indiretto o di riversibilità
Art. 7.  Liquidazione della pensione provvisoria
Art. 8.  Revoca o modifica del provvedimento - Ricupero di somme indebitamente corrisposte
Art. 9.  Disposizioni varie
Art. 10.  Atti di delega per la riscossione degli stipendi
Art. 11.  Adempimenti degli uffici di appartenenza ai fini del pagamento degli stipendi ai propri dipendenti
Art. 12.  Modificazioni ed integrazioni


§ 98.1.30998 - D.P.R. 8 agosto 1986, n. 538.

Modalità di liquidazione dei trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza. Semplificazione di procedure in materia di pagamento degli stipendi ai dipendenti dello Stato

(G.U. 9 settembre 1986, n. 209)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, che ha delegato tra l'altro il Governo della Repubblica ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per semplificare e snellire le procedure di ordinazione e pagamento della spesa statale, per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni nonchè per adeguare la normativa vigente sulla contabilità pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, concernente la parziale attuazione della delega di cui alle lettere a), b), e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, concernente l'adeguamento della normativa riguardante i servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilità amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo;

     Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

     Vista la legge 3 maggio 1967, n. 315;

     Visto l'art. 6 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3;

     Visto l'art. 28 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153;

     Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131;

     Considerata l'urgente necessità di provvedere, mediante la graduale attuazione delle deleghe di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, alla semplificazione di talune procedure in materia di ordinazione e pagamento stipendi e pensioni, facendo altresì luogo all'adeguamento delle procedure stesse alle esigenze di utilizzazione dei moderni sistemi di elaborazione automatica dei dati;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 1986;

     Sulla proposta del Ministro del tesoro;

     Emana

     il seguente decreto:

 

Capo I

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA

A FAVORE DEGLI ISCRITTI ALLE CASSE PENSIONI DELLA DIREZIONE GENERALE

DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA DEL MINISTERO DEL TESORO E DEI LORO FAMILIARI

 

     Art. 1. Trattamento normale diretto nel caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e di servizio

     1. Nel caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di servizio, il provvedimento di liquidazione del trattamento normale di quiescenza è predisposto dalla Direzione generale degli istituti di previdenza e trasmesso ai competenti organi di controllo. A tal fine, l'ente presso cui il dipendente presta servizio trasmette alla predetta direzione generale, almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di età o di servizio, la domanda di pensione, la certificazione di cui al quarto comma dell'art. 30 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, nonchè la occorrente documentazione, i cui dati debbono comunque essere confermati dallo stesso ente entro un mese dalla avvenuta cessazione dal servizio. L'ente stesso invia alla competente direzione provinciale del tesoro gli atti occorrenti ai fini di quanto previsto dal comma 5.

     2. Nel provvedimento di concessione sono indicati: le generalità del titolare del trattamento, del coniuge e dei figli minorenni; la data di presentazione della domanda di pensione il servizio utile reso dal dipendente, comprensivo degli eventuali periodi o servizi riconosciuti e delle campagne di guerra; il motivo e la data di cessazione dal servizio; l'età massima prevista per il collocamento a riposo del dipendente in base alla legge ovvero al contratto collettivo o al regolamento dell'ente; l'importo annuo lordo e la data di decorrenza della pensione; gli altri elementi previsti dall'art. 8 della legge 17 aprile 1985, n. 141.

     3. Entro trenta giorni dal ricevimento la ragioneria invia copia del provvedimento stesso alla competente direzione provinciale del tesoro per il tempestivo inizio dei pagamenti e l'originale alla Corte dei conti, unitamente alla relativa documentazione, per il controllo di competenza.

     4. La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del provvedimento di concessione, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa e all'attribuzione alla stessa del numero di iscrizione, di cui dà comunicazione alla Direzione generale degli istituti di previdenza; dispone quindi il puntuale pagamento del trattamento economico, dalla data di decorrenza e sulla base di quanto previsto dal provvedimento medesimo, operando il conguaglio con quanto corrisposto a titolo di pensione provvisoria a norma del comma 5. Ove intervenga successivamente una modifica dell'ammontare del trattamento pensionistico a seguito di rilievo degli organi di controllo o per altra causa, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito.

     5. Nelle more della concessione del trattamento definitivo si provvede all'attribuzione della pensione provvisoria con la procedura di cui all'art. 7.

 

          Art. 2. Trattamento normale diretto nel caso di cessazione per causa diversa dal raggiungimento del limite di età o di servizio

     1. Nei casi di collocamento a riposo per causa diversa dal raggiungimento del limite di età o di servizio, l'ente presso cui il dipendente presta servizio trasmette la domanda di pensione, la certificazione e la documentazione di cui al comma 1 dell'art. 1, alla Direzione generale degli istituti di previdenza, entro un mese dalla avvenuta cessazione dal servizio. Contestualmente l'ente stesso invia alla competente direzione provinciale del tesoro gli atti occorrenti per la concessione della pensione provvisoria.

     2. Si applica il disposto dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1.

 

          Art. 3. Trattamento normale indiretto per decesso in servizio del dipendente

     1. Il trattamento normale indiretto in favore dei familiari del dipendente deceduto in attività di servizio è liquidato, su domanda degli interessati, dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

     2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, l'ente presso cui il dipendente stesso prestava servizio trasmette entro un mese dalla morte, alla predetta Direzione generale, la domanda di pensione, la certificazione di cui al comma 1 dell'art. 1 nonchè la occorrente documentazione. Contestualmente l'ente stesso invia alla competente direzione provinciale del tesoro gli atti occorrenti per l'attribuzione del trattamento provvisorio.

     3. Nel provvedimento di concessione della pensione definitiva sono indicati: le generalità del dipendente e quelle del titolare del trattamento; la data di presentazione della domanda di pensione; il servizio utile reso dal dipendente deceduto, comprensivo degli eventuali periodi o servizi riconosciuti e delle campagne di guerra; la data di decesso del dante causa; l'importo annuo lordo e la data di decorrenza della pensione; gli altri elementi previsti dall'art. 8 della legge 17 aprile 1985, n. 141.

     4. Si applica il disposto dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 1.

 

          Art. 4. Trattamento normale di riversibilità per il decesso del pensionato

     1. In caso di decesso del pensionato la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la pensione diretta, senza l'adozione di provvedimento formale, liquida la pensione di riversibilità a favore del coniuge superstite e degli orfani minorenni, in base ai dati indicati nel decreto di liquidazione del trattamento diretto secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1, previo accertamento della inesistenza di sentenza di separazione personale per colpa dello stesso coniuge superstite.

     2. Con le modalità indicate nel comma 1 la direzione provinciale del tesoro liquida la pensione di riversibilità a favore del coniuge superstite e degli orfani minorenni anche in mancanza dei dati relativi alle generalità degli stessi nel provvedimento di concessione della pensione diretta, previo accertamento della tempestività del matrimonio contratto dal pensionato.

     3. Senza provvedimento formale si procede altresì in favore degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite titolare di pensione di riversibilità, nonchè in favore del coniuge superstite e degli orfani minori del pensionato, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato stesso compisse il sessantacinquesimo anno di età ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette.

     4. In caso di decesso un compartecipe della pensione, alla liquidazione del nuovo trattamento in favore dell'altro o degli altri titolari del diritto provvede la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita; la stessa direzione provinciale provvede altresì nei casi di perdita del diritto da parte di un compartecipe della pensione nonchè nei casi di consolidamento. Le predette operazioni hanno luogo senza adozione di provvedimento formale.

     5. La direzione provinciale del tesoro provvede anche alla liquidazione del trattamento normale di riversibilità a favore degli altri aventi diritto mediante formale provvedimento, adottato in base alla documentata istanza degli interessati e alle risultanze degli accertamenti disposti ai fini del riconoscimento dei necessari requisiti.

     6. La direzione provinciale del tesoro dà notizia alla Direzione generale degli istituti di previdenza sia dell'avvenuta concessione della pensione di riversibilità, sia della variazione o della cessazione della pensione stessa.

     7. Sono fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 2 della legge 1° agosto 1978, n. 436.

 

          Art. 5. Trattamento privilegiato diretto

     1. Il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda dalla Direzione generale degli istituti di previdenza nei confronti del dipendente affetto da infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio.

     2. Nel provvedimento di concessione, oltre ai dati previsti dal comma 2 dell'art. 1, sono indicati gli importi degli eventuali assegni accessori spettanti al pensionato in relazione alle riconosciute infermità.

     3. Si applica il disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 1.

     4. Nelle more dell'attribuzione del trattamento privilegiato è concesso, se spettante, il trattamento provvisorio ordinario con le modalità indicate nell'art. 7.

 

          Art. 6. Trattamento privilegiato indiretto o di riversibilità

     1. Il trattamento privilegiato indiretto o di riversibilità è liquidato a domanda dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, in favore dei familiari del dipendente deceduto sia in attività di servizio che in quiescenza.

     2. Nelle more dell'attribuzione del trattamento privilegiato, è concesso a favore del coniuge superstite e degli orfani minorenni del dipendente deceduto in attività di servizio, se spettante, il trattamento provvisorio normale con le modalità indicate nell'art. 7.

     3. In caso di morte del titolare di trattamento privilegiato, in favore del coniuge superstite e degli orfani minorenni che abbiano richiesta la pensione privilegiata, la competente direzione provinciale del tesoro liquida, in attesa dell'eventuale emissione da parte della Direzione generale degli istituti di previdenza del provvedimento di riconoscimento del privilegio, il trattamento normale con la procedura di cui all'art. 4.

 

          Art. 7. Liquidazione della pensione provvisoria

     1. Nei casi di cessazione dal servizio del dipendente che abbia titolo a conseguire la pensione diretta ovvero nei casi di decesso del dipendente che lasci familiari aventi titolo ad ottenere la pensione indiretta, la competente direzione provinciale del tesoro corrisponde agli aventi diritto un trattamento provvisorio determinato in base ai servizi risultanti dalla documentazione in possesso dell'ente presso il quale il dipendente prestava servizio, purchè sussistano i presupposti per il loro riconoscimento a norma di legge. Nulla è innovato per quanto riguarda i requisiti necessari per il conseguimento del diritto a pensione.

     2. La concessione del trattamento provvisorio è disposta in base ad apposita comunicazione diretta alla competente direzione provinciale del tesoro dell'ente indicato nel comma 1, contenente le seguenti indicazioni: importo della pensione annua lorda da corrispondere; numero degli anni di servizio, risultanti in modo certo dagli atti d'ufficio, in base ai quali è stata determinata la pensione provvisoria da corrispondere; età massima di collocamento a riposo in base alla legge, al contratto collettivo o al regolamento dell'ente; generalità del coniuge e dei figli minorenni; ammontare degli eventuali acconti corrisposti; altri dati ritenuti necessari.

     3. La comunicazione di cui al comma 2 - unitamente a una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, contenente le informazioni ritenute necessarie nonchè l'impegno a denunciare tempestivamente all'ufficio erogatore il venire meno anche di una sola delle condizioni cui è subordinato il godimento della pensione e degli annessi assegni accessori - è trasmessa almeno tre mesi prima della data di collocamento a riposo alla direzione provinciale del tesoro territorialmente competente, la quale procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa e all'attribuzione alla stessa del numero di iscrizione. Nel caso in cui la data di collocamento a riposo non sia conosciuta con anticipo e nel caso di morte del dipendente, la comunicazione riguardante l'attribuzione della pensione provvisoria è trasmessa con il documento suddetto alla direzione provinciale del tesoro entro trenta giorni dalla cessazione dal servizio o dalla morte. La direzione provinciale del tesoro dispone con precedenza assoluta sugli affari correnti l'immediato pagamento della pensione spettante.

     4. La direzione provinciale del tesoro dà notizia dell'avvenuta concessione della pensione provvisoria alla Direzione generale degli istituti di previdenza, segnalando il numero di iscrizione attribuito e trasmettendo copia della comunicazione di cui al comma 2. La predetta Direzione generale adotta il provvedimento formale di concessione del trattamento definitivo con la procedura prevista dagli articoli 1, 2, 3, 5 e 6.

     5. Ai fini del riscontro successivo dei pagamenti, gli occorrenti dati sono resi disponibili per la Direzione generale degli istituti di previdenza attraverso il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.

     6. La pensione provvisoria di riversibilità viene liquidata anche a favore del coniuge e degli orfani minorenni del dipendente deceduto durante il periodo di corresponsione del trattamento provvisorio diretto.

     7. In caso di decesso del pensionato, la direzione provinciale del tesoro che ha in carico la relativa partita, qualora non trovi applicazione nel disposto dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 4, procede, in attesa della registrazione del provvedimento formale, alla corresponsione in via provvisoria, al coniuge superstite ed agli orfani minori, della pensione che ad essi compete ai sensi delle vigenti disposizioni.

     8. Qualora l'importo della pensione definitiva diretta, indiretta o di riversibilità risultante dal provvedimento di concessione registrato alla Corte dei conti non sia uguale a quello attribuito in via provvisoria, la direzione provinciale del tesoro provvede alle necessarie variazioni, facendo luogo al conguaglio a credito o a debito.

     9. I dirigenti e il personale degli uffici competenti per le liquidazioni di cui al presente articolo nonchè quelli preposti all'ordinazione dei relativi pagamenti sono responsabili dei ritardi nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo e passibili delle sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti.

     10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano anche ai dirigenti e al personale degli uffici tenuti all'espletamento di adempimenti comunque connessi con la liquidazione e il pagamento del trattamento di pensione.

 

          Art. 8. Revoca o modifica del provvedimento - Ricupero di somme indebitamente corrisposte

     1. Il provvedimento definitivo relativo al trattamento di quiescenza può essere revocato o modificato dall'ufficio che lo ha emesso. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 204, 205, , 206207 e 208 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e nell'art. 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428. Per i casi previsti dai punti c) e d) dell'art. 204 sopra citato, resta fermo il termine di dieci anni di cui all'art. 26 della legge 3 maggio 1967, n. 315.

     2. Qualora, per errore contenuto nella comunicazione dell'ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, diretto, indiretto o di riversibilità, ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l'errore non sia da attribuire a fatto doloso dell'interessato, l'ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo.

 

          Art. 9. Disposizioni varie

     1. In tutti i casi in cui esiste trattamento provvisorio liquidato dalla direzione provinciale del tesoro, l'attribuzione del trattamento definitivo ha luogo con l'applicazione, da parte della direzione medesima, del provvedimento formale di conferma o di variazione degli assegni in godimento, senza emissione di un nuovo ruolo di spesa fissa.

     2. Nei confronti dei trattamenti pensionistici contemplati dal presente decreto si applica il disposto dall'art. 197 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'art. 34 della legge 29 aprile 1976, n. 177 dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138 dal comma 3 dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429. Si applica, altresì, il disposto degli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138.

     3. Ai fini della rivalsa di cui al sesto comma dell'art. 52 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, gli enti corrispondono alle casse pensioni amministrate dagli istituti di previdenza la quota del trattamento di quiescenza secondo le modalità ed i coefficienti previsti con decreto del Ministro del tesoro.

     4. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano nei confronti delle pensioni relative a cessazioni dal servizio avvenute dopo il 30 giugno 1987.

 

Capo II

SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDURE IN MATERIA DI PAGAMENTO

DEGLI STIPENDI AI DIPENDENTI STATALI. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

          Art. 10. Atti di delega per la riscossione degli stipendi

     1. In deroga a quanto disposto dal quinto, sesto e settimo comma dell'art. 383 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, la dichiarazione con la quale gli impiegati di un medesimo ufficio delegano uno di essi a riscuotere e dare quietanza dei loro stipendi, assegni fissi, retribuzioni e compensi a carattere collettivo è acquisita agli atti dell'ufficio ordinatore della spesa anche nel caso in cui i relativi titoli sono emessi con sistema manuale.

 

          Art. 11. Adempimenti degli uffici di appartenenza ai fini del pagamento degli stipendi ai propri dipendenti

     1. Per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi a favore dei dipendenti delle amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo non occorrono espresse attestazioni di prestato servizio da parte dei capi degli uffici di appartenenza. Questi ultimi hanno l'obbligo di comunicare immediatamente all'ufficio ordinatore della spesa ogni fatto che comporta riduzione o sospensione del pagamento degli assegni di attività ai loro dipendenti.

     2. Ove, per il verificarsi delle circostanze di cui al comma 1, non sia dovuto lo stipendio ad un impiegato che ne abbia delegata la riscossione ad altra persona ed il relativo titolo non possa essere annullato o rettificato, il capo dell'ufficio di appartenenza dell'impiegato, oltre alla comunicazione di cui al comma 1, deve, sotto la propria personale responsabilità, impartire le opportune disposizioni al delegato alla riscossione, affinchè trattenga l'importo non dovuto e lo versi subito in tesoreria. Il relativo documento di entrata va rimesso all'ufficio ordinatore della spesa.

 

          Art. 12. Modificazioni ed integrazioni

     1. A norma del comma 2, lettera e), dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, le disposizioni contenute nel presente decreto possono essere modificate o integrate con norme regolamentari, nel rispetto dei criteri indicati nello stesso art. 1.