§ 98.1.30858 - D.P.R. 17 maggio 1982, n. 459.
Proroga parziale dei termini previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 658, in materia di ricompense [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/05/1982
Numero:459


Sommario
Art. unico.      I termini previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 658, sono prorogati fino al compimento del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del [...]


§ 98.1.30858 - D.P.R. 17 maggio 1982, n. 459. [1]

Proroga parziale dei termini previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 658, in materia di ricompense al valore e al merito dell'Esercito.

(G.U. 21 luglio 1982, n. 198)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 26 luglio 1974, n. 330, istitutiva di ricompense al valore ed al merito dell'Esercito;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 658, recante norme di esecuzione della legge anzidetta;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1982;

     Sulla proposta del Ministro della difesa;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     I termini previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 658, sono prorogati fino al compimento del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente alle proposte di concessione di ricompense a comandi, corpi o enti dotati di bandiera o stendardo, ovvero alla bandiera dell'arma o del corpo logistico di appartenenza del comando, corpo o ente meritevole della ricompensa, per fatti avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto n. 658 stesso.

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.