§ 98.1.30672 - D.P.R. 11 maggio 1976, n. 268.
Disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti dei Ministeri.


Settore:Normativa nazionale
Data:11/05/1976
Numero:268


Sommario
Art. 1.      Con decorrenza dal 1° luglio 1975, agli impiegati civili di ruolo non dirigenti, al personale non di ruolo ed agli operai dello Stato provvisti dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla [...]
Art. 2.      Per gli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, la somma di L. [...]
Art. 3.      Ai gestori delle ricevitorie del lotto, la somma di L. 20.000 di cui al primo comma del precedente art. 1 è corrisposta in aggiunta alle quote d'aggio spettanti. Detta somma non è utile a [...]
Art. 4.      Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 28 aprile 1976, n. 155


§ 98.1.30672 - D.P.R. 11 maggio 1976, n. 268.

Disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti dei Ministeri.

(G.U. 19 maggio 1976, n. 131)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

     Visti gli articoli 4 e 6 della legge 28 aprile 1976, n. 155;

     Visto l'accordo intervenuto il 26 gennaio 1976, e confermato il 15-16 marzo 1976 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e delle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alla medesima, sulla somma da corrispondere a completamento e chiusura del contratto triennale 1973-75 di cui all'accordo del 17 marzo 1973;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Con decorrenza dal 1° luglio 1975, agli impiegati civili di ruolo non dirigenti, al personale non di ruolo ed agli operai dello Stato provvisti dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, escluso il personale di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 259 e salvo quanto in particolare disposto con i successivi articoli 2 e 3, è corrisposta una somma di L. 20.000 mensili, da assoggettare alle sole ritenute erariali, a conclusione dell'accordo del 17 marzo 1973 e da valere nell'ambito della definizione del contratto triennale 1976-78.

     Il beneficio di cui al comma precedente è attribuito nella misura di L. 10.000 mensili, con le stesse decorrenze e modalità indicate nel comma medesimo, al personale proveniente dalle cessate gestioni delle imposte di consumo di nomina comunale nonché a quello di nomina privata regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 21 aprile 1940, che abbiano diritto all'iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

     Le somme di cui al presente articolo si corrispondono in quanto competa lo stipendio e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo. Sono corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.

 

          Art. 2.

     Per gli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, la somma di L. 20.000 mensili prevista al primo comma del precedente art. 1 è considerata ai fini della determinazione dell'indennità integrativa spettante ai sensi degli articoli 148, 169 e 178 dello stesso decreto.

     Lo stesso importo di L. 20.000 è considerato inoltre ai fini della determinazione della somma da versare all'erario ai sensi degli articoli 155 e 171 del decreto di cui al precedente comma.

 

          Art. 3.

     Ai gestori delle ricevitorie del lotto, la somma di L. 20.000 di cui al primo comma del precedente art. 1 è corrisposta in aggiunta alle quote d'aggio spettanti. Detta somma non è utile a pensione e non è considerata ai fini della determinazione dell'aggio lordo garantito ai sensi dell'art. 91, primo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni [1] .

     Per il restante personale del lotto, la stessa somma di L. 20.000 mensili è ridotta a due terzi ed a metà, con arrotondamento per eccesso a L. 100, nei casi in cui la prestazione è limitata, rispettivamente, a quattro o a tre giorni la settimana.

 

          Art. 4.

     Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 28 aprile 1976, n. 155.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 14 aprile 1977, n. 112.