§ 57.7.392 - Legge 7 giugno 1975, n. 259.
Norme applicative e interpretative della legge 15 novembre 1973, n. 734, relative al personale non insegnante delle università.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:07/06/1975
Numero:259


Sommario
Art. 1.      L'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, per quanto concerne il personale statale non insegnante delle università, va inteso ed applicato come segue:
Art. 2.      A decorrere dal 1° gennaio 1973 o dalla relativa posteriore data di assunzione, a tutto il personale non insegnante statale delle università e degli osservatori astronomici, astrofisici e [...]
Art. 3.      Per il periodo dal 1° gennaio 1973 all'entrata in vigore della presente legge si procederà al conguaglio tra le somme che le università sono tenute a versare in conto entrate eventuali del [...]
Art. 4.      Il trattamento economico accessorio del personale non insegnante assunto a carico del bilancio delle università nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni nonché di quello delle opere [...]
Art. 5.      Alla spesa per il trattamento economico previsto dall'art. 2, si provvede con le entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1.


§ 57.7.392 - Legge 7 giugno 1975, n. 259.

Norme applicative e interpretative della legge 15 novembre 1973, n. 734, relative al personale non insegnante delle università.

(G.U. 1 luglio 1975, n. 171)

 

     Art. 1.

     L'articolo 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, per quanto concerne il personale statale non insegnante delle università, va inteso ed applicato come segue:

     a) il divieto stabilito nel primo comma si estende anche alle quote dei proventi di cui all'art. 133 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sostituito con regio decreto 17 maggio 1938, n. 998, e di cui all'art. 49 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e comunque a qualsiasi compenso a carico dei bilanci delle università e degli istituti universitari o di fondi di cui le università e gli istituti medesimi abbiano la disponibilità;

     b) il versamento in conto entrate eventuali del Tesoro di cui al terzo comma va riferito a tutte le somme corrisposte dalle università a titolo di trattamento accessorio ivi comprese le quote relative alle prestazioni a pagamento, nel corso dell'anno 1972, al personale non insegnante universitario statale.

 

          Art. 2.

     A decorrere dal 1° gennaio 1973 o dalla relativa posteriore data di assunzione, a tutto il personale non insegnante statale delle università e degli osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici, escluso, per questi ultimi, il personale scientifico delle carriere direttive, l'assegno ad personam di cui all'art. 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, compete nella misura unitaria di L. 360.000 annue. Resta tuttavia salvo l'eventuale maggiore importo del trattamento accessorio in godimento, alla data di entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, a seguito di apposita delibera adottata dall'Università anteriormente a tale data, detratti l'ammontare dell'assegno pensionabile e quello dell'assegno ad personam di cui al presente articolo.

     L'assegno ad personam previsto dal comma precedente sarà riassorbito con gli aumenti economici di carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera e di classe successivi all'entrata in vigore della presente legge esclusi i miglioramenti relativi all'indennità integrativa speciale ed alle quote di aggiunta di famiglia, e si perde in caso di passaggio ad amministrazioni diverse da quella presso la quale è stato attribuito.

     L'assegno di cui ai precedenti commi non compete dal 1° marzo 1974 al personale di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200, salvo il caso che l'assegno percepito ai sensi della legge stessa sia di misura inferiore. In tal caso va corrisposta la differenza.

 

          Art. 3.

     Per il periodo dal 1° gennaio 1973 all'entrata in vigore della presente legge si procederà al conguaglio tra le somme che le università sono tenute a versare in conto entrate eventuali del Tesoro in applicazione del precedente art. 1 e quanto le università stesse hanno erogato ai sensi e nei limiti del precedente articolo 2.

 

          Art. 4.

     Il trattamento economico accessorio del personale non insegnante assunto a carico del bilancio delle università nei casi consentiti dalle vigenti disposizioni nonché di quello delle opere universitarie, non potrà risultare eccedente il trattamento economico accessorio complessivo previsto per il corrispondente personale statale delle università.

 

          Art. 5.

     Alla spesa per il trattamento economico previsto dall'art. 2, si provvede con le entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.