§ 98.1.30368 - D.P.R. 5 giugno 1965, n. 754.
Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.


Settore:Normativa nazionale
Data:05/06/1965
Numero:754


Sommario
Art. 1.      Salvo quanto previsto dal successivo art. 2, l'importo lordo dell'integrazione temporanea risultante dalla applicazione della legge 27 settembre 1963, n. 1315, e successive modificazioni, e [...]
Art. 2.      Il nuovo importo lordo mensile dell'integrazione temporanea risultante dall'applicazione del precedente articolo non può, in nessun caso, superare l'incremento mensile lordo che subirebbe la [...]
Art. 3.      A favore delle categorie di pensionati indicate nell'art. 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 356, è concessa, con effetto dal 1° luglio 1965, una integrazione temporanea mensile lorda nella [...]
Art. 4.      L'integrazione temporanea di cui al presente decreto si considera agli effetti della determinazione delle misure delle pensioni previste dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica [...]
Art. 5.      L'integrazione temporanea mensile lorda spettante in applicazione del presente decreto è dovuta, a decorrere dall'anno 1965, anche sulla tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 98.1.30368 - D.P.R. 5 giugno 1965, n. 754. [1]

Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

(G.U. 9 luglio 1965, n. 168)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Salvo quanto previsto dal successivo art. 2, l'importo lordo dell'integrazione temporanea risultante dalla applicazione della legge 27 settembre 1963, n. 1315, e successive modificazioni, e dall'art. 4 della legge 10 agosto 1964, n. 662, è raddoppiato con effetto dal 1° luglio 1965, con la osservanza della disciplina prevista dalla citata legge n. 1315.

     Il presente articolo non si applica ai pensionati di cui al successivo art. 3.

 

          Art. 2.

     Il nuovo importo lordo mensile dell'integrazione temporanea risultante dall'applicazione del precedente articolo non può, in nessun caso, superare l'incremento mensile lordo che subirebbe la pensione ove si considerassero, ai fini della sua liquidazione, gli stipendi, le paghe e le retribuzioni che spetteranno a decorrere dal 1° marzo 1966 e le indennità e gli assegni pensionabili per le categorie di dipendenti statali che ne avranno diritto a tale data e nella misura prevista alla data stessa, oltre agli eventuali assegni personali pensionabili.

     Per i pensionati che fruiscono dell'assegno temporaneo previsto dall'art. 6 della legge 30 gennaio 1963, n. 43, ai fini dell'applicazione del precedente comma, va tenuto conto in aggiunta alla pensione spettante, anche del predetto assegno temporaneo.

 

          Art. 3.

     A favore delle categorie di pensionati indicate nell'art. 1 della legge 21 febbraio 1963, n. 356, è concessa, con effetto dal 1° luglio 1965, una integrazione temporanea mensile lorda nella misura dell'11% dell'importo mensile lordo della pensione spettante.

     Per l'integrazione temporanea di cui al precedente comma si osservano le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 27 settembre 1963, n. 1315,e successive modificazioni.

 

          Art. 4.

     L'integrazione temporanea di cui al presente decreto si considera agli effetti della determinazione delle misure delle pensioni previste dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per la concessione degli assegni di caroviveri.

     Qualora il trattamento mensile lordo che deriverà dall'applicazione del presente articolo e di quelli precedenti risulti inferiore a quello spettante al 30 giugno 1965, la differenza è considerata a titolo di assegno personale da riassorbire con i futuri miglioramenti economici.

 

          Art. 5.

     L'integrazione temporanea mensile lorda spettante in applicazione del presente decreto è dovuta, a decorrere dall'anno 1965, anche sulla tredicesima mensilità di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 876, con l'osservanza della disciplina prevista dalla legge stessa.

     L'integrazione temporanea della tredicesima mensilità prevista dal presente articolo:

     non si considera ai fini della determinazione degli scaglioni del trattamento economico complessivo di quiescenza da assoggettare, ai sensi dell'art. 28 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, alle corrispondenti aliquote d'imposta, e non concorre a costituire la quota esente di L. 240.000 prevista dallo stesso articolo;

     non va computata ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, ultimo comma, e 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, dall'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331 e successive modificazioni, nonchè dall'art. 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66;

     non va computata, per la determinazione del limite di reddito previsto dall'art. 6 della legge 25 novembre 1964, n. 1266.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 36 della L. 18 marzo 1968, n. 249.