§ 46.8.313 - Legge 21 febbraio 1963, n. 356.
Adeguamento delle pensioni dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:21/02/1963
Numero:356


Sommario
Art. 1.      Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa - e rispettive famiglie - già liquidate o da liquidarsi, sono aumentate nella misura del 45 per cento, con [...]
Art. 2.      All'onere di lire 1.400 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1963-64 si farà fronte con riduzione di pari importo del Fondo iscritto [...]


§ 46.8.313 - Legge 21 febbraio 1963, n. 356. [1]

Adeguamento delle pensioni dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(G.U. 2 aprile 1963, n. 89)

 

 

     Art. 1.

     Le pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa - e rispettive famiglie - già liquidate o da liquidarsi, sono aumentate nella misura del 45 per cento, con effetto dal 1° luglio 1963.

 

          Art. 2.

     All'onere di lire 1.400 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1963-64 si farà fronte con riduzione di pari importo del Fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso riguardante i provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.