§ 98.1.30346 - D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.
Modificazioni allo statuto dell'Accademia navale.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/05/1964
Numero:670


Sommario
Art. 1.      Allo statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti articoli
Art. 2.      Nell'art. 3 le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti
Art. 3.      All'art. 10 sono apportate le modifiche che seguono
Art. 4.      Negli articoli 11, 12 e 13 le parole "gli allievi" sono sostituite dalle seguenti: "gli allievi, gli aspiranti e gli ufficiali allievi"
Art. 5.      Nell'art. 14 le parole "agli allievi" sono sostituite dalle seguenti: "agli allievi, agli aspiranti e agli ufficiali allievi"
Art. 6.      All'art. 16 sono apportate le seguenti modifiche
Art. 7.      All'art. 18 sono apportate le seguenti modifiche
Art. 8.      Nell'art. 19 gli ultimi due commi sono sostituiti dai seguenti
Art. 9.      Il terzo e quarto comma dell'art. 21 sono sostituiti dal seguente
Art. 10.      Nell'art. 22 le lettere a) e c) sono sostituite rispettivamente dalle seguenti
Art. 11.      L'art. 23 è sostituito dal seguente
Art. 12.      Il primo comma dell'art. 24 è sostituito dal seguente
Art. 13.      Nell'art. 31, primo comma, le parole "degli allievi e degli aspiranti" sono sostituite dalle seguenti: "degli allievi, degli aspiranti e degli ufficiali allievi"
Art. 14.      Nell'art. 32, primo comma, le parole "dell'allievo" sono sostituite dalle seguenti: "degli allievi, degli aspiranti e degli ufficiali allievi"
Art. 15.      Nell'art. 36 sono apportate le seguenti varianti


§ 98.1.30346 - D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670. [1]

Modificazioni allo statuto dell'Accademia navale.

(G.U. 17 agosto 1964, n. 200)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Allo statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti articoli.

 

          Art. 2.

     Nell'art. 3 le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

     "a) corso annuale per allievi aspiranti e ufficiali allievi di Stato Maggiore, del Genio navale e delle Armi navali;

     b) corso superiore per ufficiali inferiori di Stato Maggiore".

 

          Art. 3.

     All'art. 10 sono apportate le modifiche che seguono:

     1) nel primo comma le parole "gli allievi" sono sostituite dalle seguenti: "gli allievi, gli aspiranti e gli ufficiali allievi";

     2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

     "Il corso normale è integrato da tre campagne in mare della durata di circa tre mesi ciascuna, che si svolgono nell'intervallo tra i periodi di studio".

     3) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "Durante il corso normale vengono inoltre effettuate le esercitazioni di volo necessarie per completare la formazione dell'ufficiale della Marina militare".

 

          Art. 4.

     Negli articoli 11, 12 e 13 le parole "gli allievi" sono sostituite dalle seguenti: "gli allievi, gli aspiranti e gli ufficiali allievi".

     L'ultimo comma dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

     "Gli insegnamenti delle materie di cui ai numeri 3, 8 e 9 hanno normale svolgimento durante l'anno accademico benchè essi siano obbligatori solo per gli allievi, aspiranti e ufficiali allievi che, muniti di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi universitari di ingegneria, ne facciano domanda agli effetti della equiparazione di cui al successivo articolo 23".

 

          Art. 5.

     Nell'art. 14 le parole "agli allievi" sono sostituite dalle seguenti: "agli allievi, agli aspiranti e agli ufficiali allievi".

 

          Art. 6.

     All'art. 16 sono apportate le seguenti modifiche:

     1) nel primo comma le parole "degli allievi" sono sostituite con "degli allievi, degli aspiranti e degli ufficiali allievi".

     2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

     "Il primo anno del corso normale è di esperimento".

     3) tra il quarto e quinto comma è aggiunto il seguente:

     "Gli allievi che non superino il primo anno e non siano ammessi a ripeterlo e quelli che debbano lasciare l'Istituto ai sensi del precedente terzo comma seguono le sorti della propria classe di leva. Qualora arruolati nella Marina ai sensi del secondo comma del successivo art. 19, l'espletamento della ferma si effettua nei ruoli del C.E.M.M. con la classifica di comune di seconda classe T. S. o D.".

     4) nel sesto comma (settimo dopo le modifiche) dopo le parole "l'allievo" sono aggiunte le seguenti: "o l'aspirante".

     5) nel settimo e ottavo comma (ottavo e nono dopo le modifiche) dopo le parole "gli allievi" sono aggiunte le seguenti: "e gli aspiranti".

     6) gli ultimi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

     "Gli allievi della seconda classe del biennio propedeutico, che hanno superato gli esami e riportato la sufficienza in attitudine professionale, sono nominati aspiranti di Stato Maggiore o del Genio navale o delle Armi navali e con tale qualifica compiono il primo anno di applicazione.

     Gli aspiranti che hanno superato gli esami finali del primo anno di applicazione e riportato la sufficienza in attitudine professionale al termine della campagna navale, sono nominati guardiamarina o sottotenenti del Genio navale o delle Armi navali e con tale grado compiono il secondo anno di applicazione.

     Gli aspiranti che non raggiungono l'idoneità in attitudine professionale ai sensi del penultimo comma dell'art. 18 sono sottoposti ad un ulteriore periodo di esperimento della durata di quattro mesi. Se anche dopo tale esperimento risultano inidonei, sono rinviati all'Istituto e soggetti alle norme del successivo articolo 19".

 

          Art. 7.

     All'art. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

     1) il penultimo comma è sostituito dal seguente:

     "Al termine della campagna navale dopo gli esami del primo anno di applicazione, il Consiglio di disciplina dell'Istituto, presieduto dall'ammiraglio comandante, determina la graduatoria per la nomina ad ufficiale in base alla somma delle medie relative a detto anno".

     2) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

     "Al termine degli esami del secondo anno di applicazione, il Consiglio di disciplina dell'Istituto, presieduto dall'ammiraglio comandante, stabilisce la nuova graduatoria in base alla somma delle medie relative a detto anno, al fine della determinazione del nuovo ordine di anzianità".

 

          Art. 8.

     Nell'art. 19 gli ultimi due commi sono sostituiti dai seguenti:

     "Gli allievi e gli aspiranti vincolati alla ferma di sei anni possono essere prosciolti, a giudizio del Ministero, qualora siano rinviati dall'Accademia navale per una delle seguenti cause:

     a) inidoneità in attitudine professionale;

     b) inidoneità riportata per la seconda volta negli esami di fine anno;

     c) motivi disciplinari;

     d) sopraggiunti avvenimenti che abbiano sostanzialmente modificato la situazione di famiglia degli interessati;

     e) in applicazione dell'ultimo comma del successivo art. 21.

     Sono prosciolti dalla ferma i rinviati per motivi di salute di cui al successivo art. 20.

     Sono tenuti a completare la ferma gli espulsi di cui al secondo comma del successivo art. 21.

     Gli allievi prosciolti dalla ferma fanno parte della leva marittima e seguono le sorti della propria classe di leva.

     Gli allievi che non sono prosciolti dalla ferma e quelli espulsi completano la ferma stessa prestando servizio nei ruoli del C.E.M.M. con la classifica di comune di 2a classe T. S. o D.

     Gli aspiranti prosciolti dalla ferma fanno parte della leva marittima e sono trasferiti negli aspiranti di complemento per la successiva nomina ad ufficiale di tale categoria ai sensi delle norme in vigore. Possono, tuttavia, rinunciare al trasferimento nel caso in cui per effetto di tali norme siano tenuti ad un periodo di servizio alle armi di durata superiore al tempo occorrente per completare la ferma di leva. I rinunciatari seguono le sorti degli allievi rinviati e prosciolti dalla ferma di sei anni.

     Gli aspiranti che non sono prosciolti dalla ferma sono trasferiti negli aspiranti di complemento per la successiva nomina ad ufficiale di tale categoria ai sensi delle norme in vigore, con l'obbligo di completare la ferma di sei anni.

     Gli aspiranti espulsi dall'Accademia completano la ferma di sei anni prestando servizio nei ruoli del C.E.M.M. con la classifica di comune di 2 classe T. S. o D.".

 

          Art. 9.

     Il terzo e quarto comma dell'art. 21 sono sostituiti dal seguente:

     "Gli allievi e gli aspiranti rinviati per i motivi di cui sopra non possono prendere parte ad altri concorsi per diventare ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina e, se espulsi, non possono neppure concorrere all'arruolamento volontario in altri Corpi della Marina".

 

          Art. 10.

     Nell'art. 22 le lettere a) e c) sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

     a) aver superato gli esami del primo anno di applicazione;

     c) aver compiuto almeno 180 giorni di imbarco su navi armate.

 

          Art. 11.

     L'art. 23 è sostituito dal seguente:

     "Art. 23. (Equiparazione degli studi). - In conseguenza dell'ordinamento degli studi del corso normale ed in relazione al testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, gli studi compiuti dagli allievi, dagli aspiranti e dagli ufficiali allievi dell'Accademia navale, provvisti - all'atto dell'entrata nell'Istituto - di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi universitari in ingegneria, sono parificati a tutti gli effetti ai corsi universitari di ingegneria, nel modo seguente:

 

Promozione alla 2ª classe del biennio propedeutico dell'Accademia navale.

Ammissione al 2° anno di biennio propedeutico.

Promozione al 1° anno del corso di applicazione dell'Accademia navale.

Ammissione al 1° anno di applicazione subordinatamente, per gli allievi di Stato Maggiore, alla frequenza ed agli esami nelle materie di cui ai numeri 3, 8 e 9 dell'articolo 11, qualora non ne avessero seguito gli insegnamenti e superato i relativi esami presso l'Accademia navale.

Superati gli esami del 1° anno del corso di applicazione (per il Corpo di Stato Maggiore).

Ammissione al 2° anno di applicazione di ingegneria subordinatamente alla frequenza e agli esami nelle materie di cui ai numeri 3, 8 e 9 dell'articolo 11, qualora non ne siano stati seguiti gli insegnamenti e superati i relativi esami presso l'Accademia navale e subordinatamente alla frequenza e agli esami nelle materie che, in relazione all'ordinamento didattico vigente, saranno richieste dalla Facoltà.

Superati gli esami del 1° anno del corso di applicazione (per il Corpo del Genio navale).

Ammissione al 2° anno di applicazione per la sezione di ingegneria navale e meccanica. Ammissione al 2° anno di applicazione per le altre sezioni subordinatamente alla frequenza e agli esami nelle materie che, in relazione all'ordinamento didattico vigente, saranno richieste dalla Facoltà.

Superati gli esami del 1° anno del corso di applicazione (per il Corpo delle armi navali).

Ammissione al 2° anno di applicazione per la sezione di ingegneria industriale. Ammissione al 2° anno di applicazione per le altre sezioni subordinatamente alla frequenza e agli esami nelle materie che, in relazione all'ordinamento didattico vigente, saranno richieste dalla Facoltà.

 

     Il secondo anno del corso di applicazione, esclusivamente dedicato allo sviluppo di materie professionali e di cultura generale, non dà diritto ad alcuna equiparazione universitaria".

 

          Art. 12.

     Il primo comma dell'art. 24 è sostituito dal seguente:

     "Il corso superiore tende al perfezionamento della cultura militare e professionale degli ufficiali inferiori del Corpo di Stato Maggiore".

     Il secondo comma del suddetto art. 24 è soppresso.

 

          Art. 13.

     Nell'art. 31, primo comma, le parole "degli allievi e degli aspiranti" sono sostituite dalle seguenti: "degli allievi, degli aspiranti e degli ufficiali allievi".

 

          Art. 14.

     Nell'art. 32, primo comma, le parole "dell'allievo" sono sostituite dalle seguenti: "degli allievi, degli aspiranti e degli ufficiali allievi".

 

          Art. 15.

     Nell'art. 36 sono apportate le seguenti varianti:

     1) il titolo è sostituito dal seguente: "Trattamento economico conseguente alla nomina ad aspirante".

     2) il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Gli allievi dell'Accademia navale che sono nominati aspiranti hanno diritto al trattamento economico iniziale dei guardiamarina o sottotenenti. L'importo degli assegni fissi spettanti ai predetti, che non vengono corrisposti in caso di ripetizione del primo anno di applicazione, è amministrato dal Comando dell'Istituto che provvede al pagamento:

     a) delle spese di mantenimento;

     b) delle spese generali, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

     c) delle eventuali spese straordinarie;

     d) delle spese private (borsellino)".

     3) il quarto comma è sostituito dal seguente:

     "Superati gli esami del primo anno di applicazione, gli interessati ricevono in contanti la somma residua. Nel caso in cui gli assegni degli aspiranti non siano sufficienti a coprire anche le spese di cui alle precedenti lettere c) e d), l'eccedenza deve essere versata dalle famiglie".

 


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.