§ 57.11.35 - D.P.R. 31 gennaio 1960, n. 53.
Riordinamento degli studi delle Facoltà di ingegneria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:31/01/1960
Numero:53


Sommario
Art. 1.      Le Facoltà di ingegneria sono costituite su cinque anni e comprendono i seguenti corsi di laurea in Ingegneria
Art. 2.      I primi due anni del corso quinquennale di studio hanno funzione preminentemente propedeutica a scopo largamente formativo e comprendono i seguenti insegnamenti [...]
Art. 3.      Per gli insegnamenti delle materie fondamentali sul piano nazionale si provvederà, di regola, mediante sdoppiamento dei corsi equivalenti delle Facoltà di scienze [...]
Art. 4.      I professori sia di ruolo che incaricati della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali che impartiscano a titolo ufficiale l'insegnamento delle discipline [...]
Art. 5.      L'onere di fornire il personale e i mezzi necessari per gli insegnamenti tenuti presso le Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali spetta a queste ultime. Tale [...]
Art. 6.      Nelle Università in cui vi è una Facoltà di scienze, ma non una Facoltà di ingegneria, continueranno a funzionare gli attuali bienni propedeutici secondo l'ordinamento [...]
Art. 7.      Gli insegnamenti del triennio (3°, 4° e 5° anno) hanno carattere applicativo e si distinguono in
Art. 8.      Le Facoltà stabiliranno annualmente nel piano degli studi la distribuzione delle predette discipline durante il 3°, 4° e 5° corso, nonchè il programma di ciascun corso [...]
Art. 9.      Titolo di ammissione ai corsi di laurea d'ingegneria sono il diploma di maturità classica o di maturità scientifica
Art. 10.      Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al 2° anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: Analisi [...]
Art. 11.      Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato tutti gli insegnamenti obbligatori del triennio d'applicazione prescritti nello statuto per il [...]
Art. 12.      Le modalità dell'esame di laurea verranno indicate nello statuto
Art. 13.      Il nuovo ordinamento dei corsi di laurea in Ingegneria si applica dall'anno accademico successivo a quello durante il quale entrerà in vigore il presente decreto
Art. 14.      Le lauree elencate all'art. 1 costituiscono titolo per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere


§ 57.11.35 - D.P.R. 31 gennaio 1960, n. 53. [1]

Riordinamento degli studi delle Facoltà di ingegneria.

(G.U. 26 febbraio 1960, n. 49)

 

 

Norme generali.

 

     Art. 1.

     Le Facoltà di ingegneria sono costituite su cinque anni e comprendono i seguenti corsi di laurea in Ingegneria:

     1) Ingegneria civile (sezioni edile, idraulica, trasporti);

     2) Ingegneria meccanica;

     3) Ingegneria elettrotecnica;

     4) Ingegneria chimica;

     5) Ingegneria navale e meccanica;

     6) Ingegneria aeronautica;

     7) Ingegneria mineraria;

     8) Ingegneria elettronica;

     9) Ingegneria nucleare.

 

Ordinamento del biennio propedeutico.

 

          Art. 2.

     I primi due anni del corso quinquennale di studio hanno funzione preminentemente propedeutica a scopo largamente formativo e comprendono i seguenti insegnamenti fondamentali comuni a tutte le Facoltà:

     1° anno:

     1) Analisi matematica I

     2) Geometria I

     3) Fisica I

     4) Chimica;

     5) Disegno.

     2° anno:

     1) Analisi matematica II;

     2) Geometria II;

     3) Meccanica razionale;

     4) Fisica II.

     L'insegnamento di Geometria del secondo anno di corso potrà essere eventualmente sostituito per alcuni corsi di laurea con altra disciplina su deliberazione della competente Facoltà da approvarsi con le modalità di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

     Ciascuna Facoltà con le modalità di cui al precedente comma, potrà inoltre aggiungere agli insegnamenti del 2° anno non più di due insegnamenti.

     L'insegnamento da sostituirsi a quelli di Geometria del secondo anno, nonchè quelli da aggiungersi a quelli previsti per il predetto secondo anno di corso ai sensi del precedente comma dovranno essere prescelti fra i seguenti [2] :

     Disegno II (differenziato secondo i corsi di laurea);

     Mineralogia;

     Litologia e Geologia;

     Applicazioni di geometria descrittiva (in sostituzione di Disegno II);

     Metodi di osservazione e misura;

     Tecnologie generali dei materiali;

     Chimica organica;

     Uno o più degli insegnamenti obbligatori del triennio di applicazione, indicati a seconda del corso di laurea seguito dagli studenti.

 

          Art. 3.

     Per gli insegnamenti delle materie fondamentali sul piano nazionale si provvederà, di regola, mediante sdoppiamento dei corsi equivalenti delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Gli insegnamenti stessi saranno tenuti o dai titolari di ruolo delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ovvero da professori incaricati designati concordemente dalle due Facoltà interessate. In caso di proposte discordi l'incaricato sarà scelto dal Ministro per la pubblica istruzione su parere della prima Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

     Ai predetti insegnamenti fondamentali su piano nazionale potranno essere destinati posti di professore di ruolo da parte delle Facoltà di ingegneria, qualora, successivamente, la cattedra di ruolo così coperta si renda vacante, all'insegnamento tornerà a provvedersi secondo quanto previsto dai precedenti commi. Ai predetti insegnamenti fondamentali sul piano nazionale potranno essere destinati posti di professore di ruolo da parte delle Facoltà d'ingegneria. Qualora, successivamente, la cattedra di ruolo così ricoperta si renda vacante, all'insegnamento tornerà a provvedersi secondo quanto previsto dai precedenti commi [3] .

     Per gli insegnamenti delle discipline dell'ultimo comma dell'art. 2 la nomina dei professori di ruolo o incaricati spetta unicamente alle Facoltà di ingegneria.

 

          Art. 4.

     I professori sia di ruolo che incaricati della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali che impartiscano a titolo ufficiale l'insegnamento delle discipline fondamentali comuni di cui al precedente art. 2, fanno parte della Facoltà [4] .

     I professori di ruolo prenderanno parte alle sedute del Consiglio di Facoltà di ingegneria con diritto di voto per tutto ciò che ha attinenza con l'ordinamento degli studi del biennio, con la determinazione delle tasse di laboratorio, coi provvedimenti relativi alle cattedre del primo biennio. Essi non hanno invece diritto di voto nè per i provvedimenti relativi a cattedre del triennio d'applicazione, nè per l'elezione del preside.

 

          Art. 5.

     L'onere di fornire il personale e i mezzi necessari per gli insegnamenti tenuti presso le Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali spetta a queste ultime. Tale obbligo viene a cessare quando una Facoltà di ingegneria destini ad uno dei predetti insegnamenti un proprio professore di ruolo o incaricato. Gli Istituti delle Facoltà di scienze che prestino la propria opera per la Facoltà d'ingegneria continueranno a percepire da parte degli studenti dei primi due anni gli ordinari contributi di laboratorio e di biblioteca.

     In ogni sede universitaria non può esistere più di un Seminario matematico.

 

          Art. 6.

     Nelle Università in cui vi è una Facoltà di scienze, ma non una Facoltà di ingegneria, continueranno a funzionare gli attuali bienni propedeutici secondo l'ordinamento stabilito per gli altri.

     Gli studenti iscritti ai bienni staccati che chiedano il passaggio ad una Facoltà di ingegneria, saranno considerati a tutti gli effetti come provenienti da un'altra Facoltà di ingegneria.

 

Ordinamento del triennio.

 

          Art. 7.

     Gli insegnamenti del triennio (3°, 4° e 5° anno) hanno carattere applicativo e si distinguono in:

     a) obbligatori comuni sul piano nazionale;

     b) obbligatori sul piano delle singole Facoltà;

     c) gruppi di materie a scelta dello studente.

     Gli insegnamenti di cui alla lettera a) sono obbligatori per tutte le Facoltà e sono stabiliti dalle tabelle annesse al presente decreto per ciascun corso di laurea. La durata di ciascun corso d'insegnamento potrà essere stabilita dallo statuto, intendendosi che l'eventuale biennalità della disciplina debba conseguirsi mediante un secondo anno di insegnamento da includersi fra le materie fondamentali di cui alla lettera b) del precedente comma.

     Gli insegnamenti obbligatori sul piano delle singole Facoltà verranno stabiliti nello statuto.

     Gli insegnamenti di cui alla lettera c) verranno, per ciascuna Facoltà, indicati in apposito elenco stabilito nello statuto. In tale elenco le materie non figureranno isolate ma raggruppate a costituire indirizzi di specializzazione tipici di ciascuna Scuola.

     Per ciascun indirizzo potranno al massimo essere prescritti sei corsi annuali (od equivalenti). Lo studente potrà scegliere il gruppo considerato, senza possibilità di sostituire qualche materia di questo con altre prese da gruppi diversi.

 

          Art. 8.

     Le Facoltà stabiliranno annualmente nel piano degli studi la distribuzione delle predette discipline durante il 3°, 4° e 5° corso, nonchè il programma di ciascun corso d'insegnamento e delle relative esercitazioni, con l'avvertenza che l'identità di denominazione di discipline comuni a più corsi di laurea non comporta identità di svolgimento; l'orario delle lezioni ed esercitazioni dovrà essere compilato in modo da lasciare almeno un pomeriggio libero ai discenti onde consentire loro di coltivare altre attività (sportive, artistiche, ecc.).

     Gli insegnamenti non potranno nel complesso superare, per ciascun corso quinquennale di laurea, il numero di 30.

 

Iscrizioni ed esami.

          Art. 9.

     Titolo di ammissione ai corsi di laurea d'ingegneria sono il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

 

          Art. 10.

     Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al 2° anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami: Analisi matematica I, Geometria I, Fisica I, Chimica.

     Al termine del secondo anno di corso, lo studente, per essere iscritto al terzo anno, oltre che essere in possesso delle attestazioni di frequenza di tutte le discipline previste per il primo e secondo anno, dovrà aver superato i relativi esami, fatta eccezione degli insegnamenti aggiunti ai sensi del comma terzo dell'art. 2. Lo studente tuttavia che sia in debito, oltrechè degli esami per i detti insegnamenti aggiunti, anche di un solo esame, a sua scelta, del secondo anno di corso, potrà ugualmente essere iscritto al terzo anno, con l'obbligo di superare tale esame prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione [5] .

     I due esami di Fisica comprendono la parte riguardante le relative esercitazioni.

 

          Art. 11.

     Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato tutti gli insegnamenti obbligatori del triennio d'applicazione prescritti nello statuto per il corso di laurea prescelto ed in quelli da lui scelti secondo le norme indicate nello statuto di ciascun Ateneo per il corso di laurea medesimo.

 

          Art. 12.

     Le modalità dell'esame di laurea verranno indicate nello statuto.

 

Norme finali e transitorie.

 

          Art. 13.

     Il nuovo ordinamento dei corsi di laurea in Ingegneria si applica dall'anno accademico successivo a quello durante il quale entrerà in vigore il presente decreto.

     Gli studenti già in corso di studi che nell'anno accademico in cui entrerà in vigore il presente ordinamento si iscrivano, avendone il titolo, al 2° od al 3° anno del triennio d'applicazione potranno portare al termine gli studi secondo il precedente ordinamento. Del pari gli studenti già iscritti al primo anno del biennio propedeutico potranno portare a termine gli studi del biennio stesso secondo l'ordinamento preesistente.

     Tuttavia qualora gli studenti lo richiedano potranno essere ammessi a seguire gli studi secondo il nuovo ordinamento ed in tal caso stabiliranno le competenti autorità accademiche le condizioni in base alle quali potrà essere adottato il piano degli studi già seguito a quello da seguirsi in base al presente ordinamento.

 

          Art. 14.

     Le lauree elencate all'art. 1 costituiscono titolo per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere.

 

     Tabella n. 1 - Tabella degli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale per il corso di laurea in Ingegneria civile (sezione edile, idraulica e trasporti) [6].

     1) Scienza delle costruzioni;

     2) Meccanica applicata alle macchine e macchine;

     3) Fisica tecnica;

     4) Elettrotecnica;

     5) Idraulica;

     6) Tecnologie dei materiali e Chimica applicata;

     7) Tecnica delle costruzioni;

     8) Architettura tecnica;

     9) Topografia;

     per edili:

     10) Architettura e composizione architettonica;

     per idraulici:

     Costruzioni idrauliche;

     per trasporti:

     Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti.

 

     Tabella n. 2 - Tabella degli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale per il corso di laurea in Ingegneria meccanica.

     1) Scienza delle costruzioni;

     2) Meccanica applicata alle macchine;

     3) Fisica tecnica;

     4) Elettrotecnica;

     5) Idraulica;

     6) Chimica applicata;

     7) Macchine;

     8) Costruzioni di macchine;

     9) Impianti meccanici;

     10) Tecnologia meccanica.

 

     Tabella n. 3 - Tabella degli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale per il corso di laurea in Ingegneria elettrotecnica.

     1) Scienza delle costruzioni;

     2) Meccanica applicata alle macchine;

     3) Fisica tecnica;

     4) Elettrotecnica;

     5) Idraulica;

     6) Misure elettriche;

     7) Macchine;

     8) Macchine elettriche;

     9) Impianti elettrici;

     10) Elettronica applicata.

 

     Tabella n. 4 - Tabella degli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale per il corso di laurea in Ingegneria chimica.

     1) Scienza delle costruzioni;

     2) Meccanica applicata alle macchine;

     3) Fisica tecnica;

     4) Elettrotecnica;

     5) Chimica fisica;

     6) Chimica applicata;

     7) Macchine;

     8) Principi di ingegneria chimica;

     9) Chimica industriale;

     10) Impianti chimici.

 

     Tabella n. 5 - Tabella degli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale per il corso di laurea in Ingegneria navale e meccanica.

     1) Scienza delle costruzioni;

     2) Meccanica applicata alle macchine;

     3) Fisica tecnica;

     4) Elettrotecnica;

     5) Idraulica;

     6) Chimica applicata;

     7) Macchine;

     8) Costruzioni navali mercantili;

     9) Costruzioni navali militari;

     10) Architettura navale.

 

     Tabella n. 6 - Tabella degli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale per il corso di laurea in Ingegneria aeronautica.

     1) Scienza delle costruzioni;

     2) Meccanica applicata alle macchine;

     3) Fisica tecnica;

     4) Elettrotecnica;

     5) Aerodinamica;

     6) Chimica applicata;

     7) Motori per aeromobili;

     8) Costruzioni aeronautiche;

     9) Aeronautica generale;

     10) Gasdinamica.

 

     Tabella n. 7 - Tabella degli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale per il corso di laurea in Ingegneria mineraria.

     1) Scienza delle costruzioni;

     2) Meccanica applicata alle macchine;

     3) Fisica tecnica;

     4) Elettrotecnica;

     5) Chimica applicata;

     6) Macchine;

     7) Arte mineraria;

     8) Topografia;

     9) Geologia;

     10) Giacimenti minerari.

 

     Tabella n. 8 - Tabella degli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale per il corso di laurea in Ingegneria elettronica.

     1) Scienza delle costruzioni;

     2 ) Meccanica delle macchine e macchine;

     3) Fisica tecnica;

     4) Elettrotecnica;

     5) Campi elettromagnetici e circuiti;

     6) Misure elettriche;

     7) Comunicazioni elettriche;

     8) Elettronica applicata;

     9) Controlli automatici;

     10) Radiotecnica [7] .

 

     Tabella n. 9 - Tabella degli insegnamenti obbligatori sul piano nazionale per il corso di laurea in Ingegneria nucleare.

     1) Scienza delle costruzioni;

     2) Meccanica delle macchine;

     3) Fisica tecnica;

     4) Elettrotecnica;

     5) Fisica atomica;

     6) Macchine;

     7) Fisica nucleare;

     8) Elettronica nucleare;

     9) Fisica del reattore nucleare;

     10) Impianti nucleari.


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Alinea così modificato dal D.P.R. 28 agosto 1960, n. 1445.

[3] Comma così modificato dal D.P.R. 28 agosto 1960, n. 1445.

[4] Comma così modificato dal D.P.R. 28 agosto 1960, n. 1445.

[5] Comma modificato dal D.P.R. 28 agosto 1960, n. 1445 e così sostituito dal D.P.R. 15 aprile 1965, n. 572.

[6] Tabella così modificata dal D.P.R. 28 agosto 1960, n. 1445.

[7] Numero aggiunto dal D.P.R. 28 agosto 1960, n. 1445.