§ 98.1.29510 - D.P.R. 20 ottobre 1953, n. 1234 .
Approvazione del regolamento di esecuzione delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:20/10/1953
Numero:1234


Sommario
Art. 1.      Gli uffici locali e le agenzie che disimpegnano alcuno dei servizi postali e telegrafici in via sussidiaria ad altro ufficio coesistente nello stesso centro urbano, sono [...]
Art. 2.      Ai fini della classificazione prevista dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, l'importanza degli uffici locali e delle agenzie è [...]
Art. 3.      Agli effetti della disposizione precedente, i punti necessari per la classificazione degli uffici nei gruppi previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della [...]
Art. 4.      Le agenzie che non superano i 450 punti con i criteri stabiliti dalla tabella di cui all'art. 2, osservano l'orario normale al pubblico di cinque ore anche agli effetti [...]
Art. 5.      Ai fini dei trasferimenti o cambi di agenzie, e negli altri casi in cui il presente regolamento ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, [...]
Art. 6.      La riclassificazione prevista per casi particolari dal secondo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, può aver luogo [...]
Art. 7.      Alla modifica della tabella e dei punteggi previsti dagli articoli 2, 3 e 4, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le [...]
Art. 8.      Gli ordinamenti dei vari servizi determinano le operazioni che possono essere eseguite dagli uffici locali, dalle agenzie e dalle ricevitorie
Art. 9.      Le Direzioni provinciali determinano a quali dei dipendenti uffici locali, agenzie o recapiti debbano far capo per le proprie operazioni gli uffici pubblici e le [...]
Art. 10.      L'orario normale per il pubblico stabilito per gli uffici locali, per le agenzie e per le ricevitorie, può essere continuato o frazionato
Art. 11.      Le normali attribuzioni delle ricevitorie, oltre al servizio di distribuzione ed, eventualmente, di trasporto e scambio degli effetti postali, sono le seguenti
Art. 12.      I portalettere, oltre al servizio di distribuzione, provvedono anche, ove occorra, al trasporto e scambio degli effetti postali, purchè compatibili con il disimpegno [...]
Art. 13.      Ai Comuni, agli altri Enti pubblici ed alle aziende private può essere concesso di assumere a loro spese un servizio di ricevitore o di portalettere
Art. 14.      La concessione di cui al precedente articolo è accordata con provvedimento del direttore provinciale immediatamente comunicato al direttore generale. La concessione [...]
Art. 15.      Sono adottati dal direttore provinciale, oltre ai provvedimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, quelli con i quali sono [...]
Art. 16.      A ricevere il giuramento degli addetti agli uffici locali, alle agenzie, ai recapiti, alle ricevitorie ed ai servizi di portalettere, il direttore provinciale può [...]
Art. 17.      I concorsi per i posti di direttore di ufficio locale o di titolare di agenzia sono indetti con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni pubblicato [...]
Art. 18.      I direttori di ufficio locale ed i titolari di agenzia possono partecipare ai concorsi soltanto se abbiano conseguito, almeno da tre anni, la titolarità dell'ufficio in [...]
Art. 19.      Per i direttori di ufficio locale, i titolari di agenzia ed i supplenti, chiamati o richiamati sotto le armi mentre erano in servizio, il servizio militare, ai fini [...]
Art. 20.      All'assegnazione dei posti messi a concorso si procede seguendo l'ordine di graduatoria e l'ordine di preferenza delle sedi che, in seguito alla pubblicazione della [...]
Art. 21.      La graduatoria dei vincitori e di quelli in soprannumero deve essere pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Amministrazione con la indicazione della votazione [...]
Art. 22.      Nell'ipotesi di più aventi titolo all'assegnazione senza concorso di un'agenzia ai sensi dell'art. 14 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno [...]
Art. 23.      Il periodo di prova di cui all'art. 14, lettera a), terzo alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è normalmente di sei mesi e può [...]
Art. 24.      Il termine stabilito dal primo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, per la presentazione delle domande degli aspiranti [...]
Art. 25.      Al direttore di ufficio locale nonchè al titolare di agenzia, o al reggente avente titolo alla nomina senza concorso, debbono essere notificati con preavviso di due mesi [...]
Art. 26.      Qualora si debba procedere alla riunione di due uffici (siano essi agenzie o uffici locali) esistenti nella stessa località, il Ministero determina quale dei due uffici [...]
Art. 27.      Nel caso di assenza o di impedimento del direttore di ufficio locale, o di vacanza dell'ufficio stesso, qualora il supplente delegato sia a sua volta assente o impedito, [...]
Art. 28.      Il coadiutore che assuma la reggenza di un'agenzia, previo passaggio di gestione, a norma dell'art. 7, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno [...]
Art. 29.      Nel caso in cui un ufficio locale o un'agenzia venga temporaneamente chiusa, il direttore o il titolare, limitatamente al periodo in cui dura la temporanea chiusura, può [...]
Art. 30.      La classificazione degli uffici locali e delle agenzie di nuova istituzione è stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base all'importanza presunta. [...]
Art. 31.      I direttori di ufficio locale, i titolari di agenzia ed i reggenti dirigono l'ufficio, concorrono personalmente allo svolgimento dei servizi e vigilano sul personale [...]
Art. 32.      Il direttore o il reggente di ufficio locale succursale, quando non sia diversamente disposto, è tenuto a ritirare le sovvenzioni e le provviste di carte valori, nonchè [...]
Art. 33.      Il direttore di ufficio locale o il titolare di agenzia collocati in disponibilità sono richiamati in servizio quando entro due anni dalla data del collocamento in tale [...]
Art. 34.      Ai fini dei trasferimenti a domanda, gli elenchi degli uffici disponibili devono essere pubblicati nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nel [...]
Art. 35.      Per determinare la misura del trattamento economico durante l'aspettativa ai sensi dell'art. 92 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è considerato utile il [...]
Art. 36.      In relazione a quanto dispone il secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, le funzioni di titolare o di reggente di [...]
Art. 37.      Nella valutazione degli anni di servizio richiesti per gli aumenti periodici di stipendio ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno [...]
Art. 38.      Le somme da rimborsare per le spese di gestione ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono stabilite, in base [...]
Art. 39.      Nei casi in cui l'applicazione dei criteri previsti dalla tabella B dia luogo a particolari difficoltà derivate da speciali esigenze degli uffici, l'Amministrazione, su [...]
Art. 40.      Prima della fine di ogni esercizio finanziario, il titolare di ufficio locale o di agenzia ha l'obbligo di dichiarare per iscritto alla Direzione provinciale competente [...]
Art. 41.      Salvo convenzioni speciali, l'Amministrazione fornisce gratuitamente anche alle agenzie, oltre che agli uffici locali, gli apparati per i servizi di telecomunicazione ed [...]
Art. 42.      Il compenso speciale previsto dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e le relative quote da attribuire ai singoli direttori di [...]
Art. 43.      Una quota speciale del compenso di cui al precedente articolo è costituita dai particolari compensi dovuti dalla Cassa depositi e prestiti e da questa versati [...]
Art. 44.      Nel termine di un mese dalla fine dell'esercizio, i direttori degli uffici locali e i titolari delle agenzie devono inviare al Ministero delle poste e delle [...]
Art. 45.      Nel caso che alle agenzie siano affidati i servizi accessori di trasporto e di recapito degli oggetti postali, il compenso previsto dall'art. 28, comma secondo, del [...]
Art. 46.      Il trasferimento ad altro ufficio di minore importanza ai sensi dell'art. 35, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è [...]
Art. 47.      La riduzione dello stipendio, oltre che per le cause indicate nell'art. 59 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, è inflitta anche per
Art. 48.      La sospensione dal grado con privazione dello stipendio di cui all'art. 62 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è inflitta, oltre che nei casi in esso previsti, [...]
Art. 49.      Si incorre nella revoca dall'impiego ai sensi dell'art. 64 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, anche per
Art. 50.      Si incorre nella destituzione ai sensi dell'art. 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, anche per violazione del segreto della corrispondenza privata, o per [...]
Art. 51.      L'ammenda disciplinare si applica senza un procedimento formale
Art. 52.  [2]
Art. 53.      Quando i fatti comportano provvedimenti più gravi di quelli di competenza del direttore provinciale, questo rimette gli atti all'organo competente
Art. 54.      Nel termine di dieci giorni dalla data in cui ha ricevuto la lettera di contestazione, l'interessato può presentare le proprie deduzioni scritte, dichiarando, nel caso [...]
Art. 55.      Delle punizioni superiori all'ammenda disciplinare è presa nota nel fascicolo personale dell'interessato
Art. 56.      Le punizioni superiori alla censura sono pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Art. 57.      Qualora il fatto addebitato al direttore di ufficio locale o al titolare di agenzia abbia dato luogo a denuncia all'autorità giudiziaria, il procedimento disciplinare [...]
Art. 58.      L'assegno numerico dei supplenti in ciascun ufficio locale è stabilito dall'Amministrazione in base alle esigenze a carattere permanente dell'ufficio stesso e in modo da [...]
Art. 59.      Per la scelta del supplente delegato, il direttore provinciale tiene conto dei requisiti di maggiore capacità e idoneità per la reggenza dell'ufficio, e l'incarico può [...]
Art. 60.      Il titolo di studio richiesto per partecipare ai concorsi per supplente è la licenza di scuola media di 1° grado od altro titolo equipollente
Art. 61.      Nei concorsi per i posti di supplente, i candidati devono essere sottoposti ad una prova pratica di telegrafia e di dattilografia
Art. 62.      Sono applicabili ai supplenti le disposizioni circa la disciplina di cui alla Sezione che precede, nonchè quelle dell'art. 33, commi secondo e terzo, e dell'art. 37
Art. 63.      Qualora in seguito a revisione ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, un'agenzia venga classificata fra gli uffici [...]
Art. 64.      L'approvazione del coadiutore è data dal direttore provinciale in base a domanda con la quale il titolare dell'agenzia comunica la nomina del coadiutore e ne invia i [...]
Art. 65.      Il direttore di ufficio locale o il titolare di agenzia riferisce alla Direzione provinciale alla fine del biennio circa il comportamento, l'assiduità, la capacità e la [...]
Art. 66.      I capitolati d'oneri per i singoli recapiti debbono indicare
Art. 67.      La cauzione che i concessionari dei recapiti sono tenuti a prestare è stabilita nel capitolato d'oneri in misura non inferiore a lire 100.000 e può essere aumentata [...]
Art. 68.      Per i recapiti nei quali i servizi sono limitati all'accettazione e consegna della corrispondenza postale ordinaria e raccomandata non gravata di assegno, [...]
Art. 69.      L'Amministrazione esercita la vigilanza sui recapiti, ed a tale scopo ha facoltà di eseguirvi delle verifiche e di chiedere in visione gli atti relativi all'esercizio [...]
Art. 70.      I concorsi per i posti di ricevitore e di portalettere, compresi quelli di cui al secondo comma dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, [...]
Art. 71.      La Commissione provinciale per gli uffici locali, previo accertamento dell'ammissibilità dei concorrenti a posti di ricevitore o di portalettere, classifica quelli [...]
Art. 72.      Nella formazione delle graduatorie previste dall'art. 71, viene osservato il seguente ordine di preferenza
Art. 73.      Nei concorsi previsti dal secondo comma dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, la qualifica di procaccia con obbligazione [...]
Art. 74.      Nella classifica dei concorrenti ai posti di ricevitore o di portalettere, in ciascuna delle categorie previste dal precedente art. 72, sono a parità di merito, valutati [...]
Art. 75.      Ai ricevitori ed ai portalettere si applica, per la valutazione del servizio militare al fine dell'anzianità di servizio, la disposizione del precedente art. 19
Art. 76.      I ricevitori ed i portalettere possono essere trasferiti a domanda in altra ricevitoria o posto di portalettere, cui sia attribuito lo stesso trattamento economico
Art. 77.      Il servizio del sostituto del ricevitore o portalettere decorre dalla data di nomina
Art. 78.      Al ricevitore ed al portalettere deve essere notificata, con preavviso di due mesi, la soppressione del posto; in caso di mancato preavviso nel termine suddetto, ad essi [...]
Art. 79.      Quando, verificatasi la soppressione del posto, manchi la possibilità di conferire ai ricevitori e ai portalettere altro posto ai sensi dell'art. 62, lettera d), del [...]
Art. 80.      Il ricevitore deve provvedere a proprie spese a quanto occorre per il servizio della ricevitoria. Egli può essere autorizzato a disimpegnare il servizio nella propria [...]
Art. 81.      Per i prolungamenti d'orario delle ricevitorie disposti dall'Amministrazione, oltre quello normale o nei giorni festivi, è corrisposto un compenso per servizio [...]
Art. 82.      Per fruire della concessione dei viaggi a tariffa ridotta sulle linee delle Ferrovie dello Stato, i ricevitori ed i portalettere debbono essere provvisti, a proprie [...]
Art. 83.      Ai ricevitori e portalettere si applicano, in quanto possibile, le norme circa la disciplina di cui ai precedenti articoli da 46 a 57
Art. 84.      La nomina del ricevitore o del portalettere provvisorio può aver luogo, oltre che nel caso di vacanza del posto del ricevitore o del portalettere effettivo, anche nel [...]
Art. 85.      Nella scelta del ricevitore o portalettere provvisorio hanno la preferenza, fra gli aspiranti idonei, l'avente titolo al conferimento senza concorso del posto di [...]
Art. 86.      I ricevitori o portalettere provvisori hanno le attribuzioni e gli obblighi di quelli effettivi
Art. 87.      Il periodo di riposo da concedersi, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai ricevitori od ai portalettere, anche provvisori, in servizio da almeno un anno, è [...]
Art. 88.      Il periodo di inidoneità o di assenza necessario perchè possa essere pronunciata la cessazione del rapporto di servizio dei ricevitori e dei portalettere nei casi di cui [...]
Art. 89.      Qualora non sia possibile la scelta dei membri delle Commissioni provinciali per gli uffici locali fra il personale degli uffici locali e delle agenzie dipendenti [...]
Art. 90.      Il decreto ministeriale ed il provvedimento del direttore generale con i quali viene disposta la cessazione dal servizio del personale inscritto al Fondo per il [...]
Art. 91.      Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno dal quale decorre la nomina al posto, la quale comporti l'iscrizione al Fondo per il trattamento [...]
Art. 92.      Per il personale iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza, gli accertamenti sanitari, in base ai quali venga decretata la cessazione dal servizio nei casi in [...]
Art. 93.      Nel caso che l'iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza passi per qualsiasi causa, senza soluzione di continuità, in un impiego di ruolo dello Stato, o [...]
Art. 94.      Nel caso in cui a norma dell'art. 12 del regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, dell'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 420, e dell'art. 88, comma secondo, del [...]
Art. 95.      Qualora ricorra l'ipotesi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento generale approvato con regio decreto 5 settembre 1895, n. 603, per le pensioni a carico del [...]
Art. 96.      Quando vi siano fondati elementi per ritenere che siasi verificata decadenza dal diritto al godimento della pensione o assegno continuativo o dal diritto alla indennità [...]
Art. 97.      Nel caso che un pensionato a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza sia condannato per alcuno dei reati previsti dagli articoli 183 e 184 del testo unico [...]
Art. 98.      Il sequestro o il pignoramento delle pensioni ed indennità che tengono luogo di pensione e di altri assegni di quiescenza liquidati a carico dei fondi amministrati [...]
Art. 99.      I provvedimenti che dispongono nomine di personale avente titolo alla iscrizione al Fondo per il trattamento di quiescenza debbono contenere l'attestazione che il [...]
Art. 100.      L'Amministrazione, entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina, comunica all'Istituto postelegrafonici la dichiarazione prevista dall'articolo precedente con i [...]
Art. 101.      L'Amministrazione invia all'Istituto postelegrafonici copia dello stato di servizio degli iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza, aggiornato alla data del [...]
Art. 102.      All'atto della cessazione dal servizio del personale iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza, l'Amministrazione comunica copia del relativo provvedimento, [...]
Art. 103.      Le deliberazioni con le quali si concedono o si negano pensioni privilegiate sono emesse dal presidente dell'Istituto postelegrafonici su conforme parere del Consiglio [...]
Art. 104.      Il giudizio del presidente dell'Istituto postelegrafonici ed il parere del Comitato circa la causa di servizio ed il diritto a pensione privilegiata non sono vincolati [...]
Art. 105.      I documenti di stato civile, personali e di famiglia, richiesti per la liquidazione del trattamento di quiescenza sia diretto che indiretto, nonchè quelli relativi a [...]
Art. 106.      Per la modificazione, e per la revoca, d'ufficio o su domanda degli interessati, delle deliberazioni del presidente dell'Istituto postelegrafonici relative al [...]
Art. 107.      Per la comunicazione all'interessato delle deliberazioni circa il trattamento di quiescenza e dei provvedimenti sul riscatto dei servizi si applica la norma dell'art. 13 [...]
Art. 108.      Per ogni iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza, sarà tenuta dall'Istituto postelegrafonici una scheda personale dalla quale dovranno risultare la data [...]
Art. 109.      Il direttore di ufficio locale o titolare di agenzia iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza, che chieda di riscattare, ai fini della pensione, a norma [...]
Art. 110.      La presentazione della domanda per la valutazione, agli effetti della pensione, del servizio prestato in posto di ruolo nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 112 [...]
Art. 111.      Sulla domanda di riscatto provvede, con le modalità di cui all'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, il presidente dell'Istituto [...]
Art. 112.      Nel caso in cui all'atto della domanda per il trattamento di quiescenza non sia possibile provvedere immediatamente alla liquidazione della pensione, diretta o [...]
Art. 113.      Quando sia stata avanzata domanda di pensione privilegiata, può intanto essere liquidata la pensione ordinaria, con riserva di liquidare quella privilegiata dopo [...]
Art. 114.      Nel caso di morte in servizio dell'iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni comunica all'Istituto [...]
Art. 115.      Per la documentazione delle domande della vedova e degli orfani del pensionato, degli orfani di madre con pensione di riversibilità, di orfani che chiedano la pensione [...]
Art. 116.      L'iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza che ritenga di avere diritto al trattamento privilegiato, deve produrre istanza all'Istituto postelegrafonici [...]
Art. 117.      L'istanza per pensione privilegiata è trasmessa dall'Istituto postelegrafonici al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che procederà agli accertamenti [...]
Art. 118.      Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dopo aver compiuto le istruttorie, raccolti i documenti prescritti e provocato il parere della Commissione centrale [...]
Art. 119.      Per gli atti e documenti per uso di pensione a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza, valgono le norme degli articoli da 35 a 37 e 39 del regio decreto 28 [...]
Art. 120.      L'Istituto postelegrafonici, adottata la deliberazione di pensione, emette il certificato di iscrizione (libretto), vi appone il numero progressivo del ruolo di [...]
Art. 121.      Ciascuna Direzione provinciale delle poste annota in apposito memoriale le partite di pensione di cui al precedente articolo
Art. 122.      Il sindaco provvede alla consegna del certificato di iscrizione e della copia della deliberazione della pensione con le modalità stabilite dagli articoli 53 e seguenti [...]
Art. 123.      La Direzione provinciale delle poste, venuta in possesso della ricevuta di cui al precedente articolo, trasmette il ruolo di pagamento all'ufficio postale che dovrà [...]
Art. 124.      Per la contabilizzazione delle quietanze di pensione viene provveduto con le norme vigenti per la gestione dei depositi di categoria A presso l'Amministrazione delle [...]
Art. 125.      Quando la pensione si estingue per morte, per matrimonio, o per altra causa, la Direzione provinciale delle poste ritira dall'ufficio postale pagatore il ruolo di [...]
Art. 126.      In caso di cambiamento di residenza, i pensionati, per ottenere la prosecuzione dei pagamenti nella nuova sede, devono produrre alla Direzione provinciale da cui dipende [...]
Art. 127.      Per il pagamento dell'indennità una volta tanto, l'Istituto postelegrafonici invia alla Direzione provinciale competente l'ordine di pagamento redatto su apposito modulo
Art. 128.      Le rate del trattamento provvisorio di pensione sono pagate all'avente diritto dall'ufficio postale da lui designato su autorizzazione trasmessa dall'Istituto [...]
Art. 129.      La spedizione della copia di deliberazione della pensione e la consegna all'interessato ai sensi dei precedenti articoli 121 e 122, è effettuata anche ai fini di cui al [...]
Art. 130.      Ai fini previsti dall'art. 64 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, l'Istituto postelegrafonici compila e spedisce al Ministero del tesoro le schede previste [...]
Art. 131.      La domanda per le prestazioni di cui all'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, deve essere presentata dall'interessato al presidente [...]
Art. 132.      Agli effetti delle norme vigenti riguardanti le operazioni che possono essere eseguite dalle varie categorie di uffici, si considerano equiparati: gli uffici locali alle [...]
Art. 133.      Salvo il disposto del secondo e terzo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e dell'art. 30 del presente regolamento, la [...]
Art. 134.      Per i locali adibiti a sede di ufficio, di proprietà dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia, lasciati in fitto all'Amministrazione a norma dell'art. [...]
Art. 135.      Ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio dei ricevitori, gerenti, supplenti, collettori e portalettere rurali, la durata della prigionia o della deportazione [...]
Art. 136.      Durante il quinquennio previsto dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, il periodo di titolarità di almeno tre anni richiesto [...]
Art. 137.      Durante il quinquennio previsto dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, qualora si debba provvedere alla riunione di due uffici [...]
Art. 138.      Al fine di determinare l'ordine per l'iscrizione nell'albo dei direttori di ufficio locale o in quello dei titolari di agenzia ai sensi dell'art. 98 del decreto del [...]
Art. 139.      Il supplente in servizio con tale qualifica al 30 settembre 1952, in una ricevitoria classificata dal 1° ottobre 1952 fra le agenzie ai sensi dell'art. 96 del decreto [...]
Art. 140.      Il periodo di servizio prestato come gerente nell'ultimo quinquennio anteriormente al 1° ottobre 1952 è valutato, per i direttori di ufficio locale e per i titolari di [...]
Art. 141.      La cauzione non è richiesta per le gestioni eventualmente assunte, dagli iscritti nel quadro di riserva ai sensi dell'articolo 108 del decreto del Presidente della [...]
Art. 142.      I gerenti ed i supplenti di cui all'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, per poter essere assunti in temporaneo servizio presso [...]
Art. 143.      Gli iscritti nel quadro di riserva di cui all'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, al momento del passaggio fra i supplenti [...]
Art. 144.      Il conferimento per successione o senza concorso di ricevitorie classificate, ai sensi dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, [...]
Art. 145.      Nella prima applicazione del decreto presidenziale 5 giugno 1952, n. 656, le spese di gestione di cui al primo comma del precedente art. 38 sono attribuite ai direttori [...]
Art. 146.      Con decorrenza dal 1° ottobre 1952 e fino alla data di entrata in vigore delle norme di cui al decreto presidenziale 12 maggio 1953, n. 543, il premio speciale di [...]
Art. 147.      I trasferimenti previsti dal precedente art. 76 potranno essere richiesti dopo che sarà stato provveduto alla revisione generale della durata delle prestazioni [...]
Art. 148.      La norma di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 11 aprile 1938, n. 420, circa il divieto di cumulo della pensione con uno stipendio pensionabile, è applicabile [...]
Art. 149.      Nel caso di revoca dell'iscrizione di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, l'Istituto postelegrafonici [...]
Art. 150.      Il personale iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza alla data di pubblicazione del presente regolamento dovrà entro un anno dalla data stessa effettuare la [...]
Art. 151.      Agli effetti della parificazione prevista dall'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, valgono le norme di equiparazione di cui agli [...]


§ 98.1.29510 - D.P.R. 20 ottobre 1953, n. 1234 [1].

Approvazione del regolamento di esecuzione delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

(G.U. 29 maggio 1954, n. 122)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, che approva le norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale;

     Visto il regio decreto 5 novembre 1937, n. 2161, concernente l'approvazione del regolamento delle ricevitorie delle agenzie e dei servizi rurali dell'Amministrazione postale telegrafica;

     Sentita la Commissione centrale per gli uffici locali;

     Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     E' approvato l'unito regolamento di esecuzione delle norme di coordinamento e modificazione delle disposizioni in materia di ricevitorie postali e telegrafiche, agenzie, collettorie e servizi di portalettere rurale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, regolamento composto di 151 articoli, visto l'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana . È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Sezione I

 

PARTE GENERALE

 

     Art. 1.

     Gli uffici locali e le agenzie che disimpegnano alcuno dei servizi postali e telegrafici in via sussidiaria ad altro ufficio coesistente nello stesso centro urbano, sono denominati succursali.

     Le attribuzioni degli uffici locali e delle agenzie possono anche essere limitate alla sola accettazione dei telegrammi.

 

          Art. 2.

     Ai fini della classificazione prevista dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, l'importanza degli uffici locali e delle agenzie è determinata in base all'entità del lavoro svolto presso i singoli uffici locali o agenzie.

     L'entità del lavoro è valutata mediante l'assegnazione di punti secondo i criteri previsti dalla tabella A allegata al presente decreto.

 

          Art. 3.

     Agli effetti della disposizione precedente, i punti necessari per la classificazione degli uffici nei gruppi previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono i seguenti:

per

il gruppo

A

punti

non

inferiori a

20.000

"

"

B

"

"

"

14.000

"

"

C

"

"

"

7.700

"

"

D

"

"

"

4.400

"

"

E

"

"

"

1.760

"

"

F

"

"

"

1.250

     Gli uffici che non raggiungano il punteggio minimo previsto dal comma precedente per la classificazione nel gruppo F, sono classificati tra le agenzie.

     In caso di riclassificazione si fa luogo a retrocessione a gruppo inferiore degli uffici che non raggiungano i punti seguenti:

Uffici di

gruppo

A

punti

18.000

"

"

B

"

12.600

"

"

C

"

6.930

"

"

D

"

3.960

"

"

E

"

1.584

     Gli uffici locali di gruppo F che non raggiungano punti 1.125 sono riclassificati tra le agenzie.

     L'Amministrazione, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, può non far luogo alla variazione del gruppo o della categoria degli uffici locali o delle agenzie conseguente alla valutazione della entità del lavoro, qualora risulti che l'aumento o la diminuzione del lavoro sia dovuto a circostanze eccezionali transitorie.

 

          Art. 4.

     Le agenzie che non superano i 450 punti con i criteri stabiliti dalla tabella di cui all'art. 2, osservano l'orario normale al pubblico di cinque ore anche agli effetti previsti dall'ultimo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

     Il contributo previsto dall'art. 28, comma terzo, del citato decreto Presidenziale è attribuito in ragione di 1, 2, 3 e 4 ore di servizio straordinario per le agenzie la cui importanza superi rispettivamente 450, 600, 700 e 850 punti.

     Il contributo medesimo è pagato alla fine di ogni mese per tutti i giorni del mese stesso, compresi i festivi.

 

          Art. 5.

     Ai fini dei trasferimenti o cambi di agenzie, e negli altri casi in cui il presente regolamento ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, prevedono l'assegnazione di una agenzia di pressochè uguale o di minore importanza, questa è valutata considerando equiparate tra loro rispettivamente:

     le agenzie cui non compete il contributo per il coadiutore;

     quelle cui detto contributo è concesso in misura da 1 a 3 ore di servizio straordinario;

     quelle cui compete in misura di 4 ore.

 

          Art. 6.

     La riclassificazione prevista per casi particolari dal secondo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, può aver luogo quando i punti corrispondenti al lavoro dell'ufficio locale o dell'agenzia, nell'ultimo esercizio finanziario, siano aumentati o diminuiti, in conseguenza di cause permanenti, in misura maggiore al 20 per cento in confronto a quelli minimi stabiliti dal precedente art. 3 per il gruppo o la categoria superiore, in caso di aumento, ovvero, in caso di diminuzione, per il gruppo o la categoria in cui l'ufficio locale, o l'agenzia, trovasi classificato.

     I provvedimenti relativi alla detta riclassificazione sono adottati con decreto ministeriale sentito il parere della Commissione centrale per gli uffici locali.

 

          Art. 7.

     Alla modifica della tabella e dei punteggi previsti dagli articoli 2, 3 e 4, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti la Commissione centrale per gli uffici locali ed il Consiglio di amministrazione, nonchè il Consiglio di Stato.

 

          Art. 8.

     Gli ordinamenti dei vari servizi determinano le operazioni che possono essere eseguite dagli uffici locali, dalle agenzie e dalle ricevitorie.

 

          Art. 9.

     Le Direzioni provinciali determinano a quali dei dipendenti uffici locali, agenzie o recapiti debbano far capo per le proprie operazioni gli uffici pubblici e le rivendite di generi di monopolio.

 

          Art. 10.

     L'orario normale per il pubblico stabilito per gli uffici locali, per le agenzie e per le ricevitorie, può essere continuato o frazionato.

     Per le ricevitorie l'orario normale per il pubblico è di due ore giornaliere, indipendentemente da quello che occorre per il servizio di distribuzione ed eventualmente per il trasporto e scambio degli effetti postali. Tale orario è stabilito dal direttore provinciale il quale, per speciali esigenze, può disporre che le ricevitorie osservino un orario diverso da quello normale.

     Il direttore provinciale deve, per quanto è possibile, far coincidere l'orario per il pubblico, degli uffici locali, delle agenzie e delle ricevitorie con quello dei servizi interni di spedizione e ricevimento della corrispondenza e dei pacchi ove tali servizi siano di poca entità.

 

          Art. 11.

     Le normali attribuzioni delle ricevitorie, oltre al servizio di distribuzione ed, eventualmente, di trasporto e scambio degli effetti postali, sono le seguenti:

     a) vendita di francobolli ed altre carte valori postali;

     b) accettazione delle corrispondenze ordinarie e raccomandate, dei pacchi postali ordinari, nonchè delle corrispondenze e dei pacchi con valore dichiarato e con assegno;

     c) riscossione di vaglia, di assegni di conto corrente e di buoni postali fruttiferi, per incarico dei beneficiari;

     d) richiesta di emissione di vaglia e di buoni postali fruttiferi, di versamento sui conti correnti postali, per conto del pubblico.

     Per le operazioni a lui affidate, il ricevitore deve far capo esclusivamente all'ufficio o all'agenzia cui la ricevitoria è aggregata.

 

          Art. 12.

     I portalettere, oltre al servizio di distribuzione, provvedono anche, ove occorra, al trasporto e scambio degli effetti postali, purchè compatibili con il disimpegno delle proprie mansioni.

 

          Art. 13.

     Ai Comuni, agli altri Enti pubblici ed alle aziende private può essere concesso di assumere a loro spese un servizio di ricevitore o di portalettere.

     Il concessionario deve fare eseguire il servizio da persone riconosciute idonee dall'Amministrazione per il possesso della necessaria capacità nonchè dei requisiti di cittadinanza italiana, buona condotta morale e civile ed attitudine fisica, le quali sono sottoposte a tutti gli obblighi che incombono ai ricevitori ed ai portalettere.

     In ogni caso tali persone non acquistano titolo a pretesa alcuna verso l'Amministrazione per il servizio prestato.

     Quando si tratti di Comuni, l'impegno deve risultare da regolare deliberazione approvata dalla autorità tutoria.

     Per la concessione fatta ad aziende private, l'Amministrazione può richiedere una idonea garanzia.

 

          Art. 14.

     La concessione di cui al precedente articolo è accordata con provvedimento del direttore provinciale immediatamente comunicato al direttore generale. La concessione predetta diventa esecutiva qualora il direttore generale entro i 10 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento non abbia disposto diversamente.

     Con lo stesso procedimento si provvede alla concessione dei recapiti.

 

          Art. 15.

     Sono adottati dal direttore provinciale, oltre ai provvedimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, quelli con i quali sono nominati ed esonerati i ricevitori ed i portalettere provvisori.

     Compete, altresì, al direttore provinciale di:

     a) disporre la sospensione cautelare dei ricevitori e dei portalettere, e l'eventuale concessione dell'assegno alimentare;

     b) concedere l'autorizzazione di residenza di cui al comma secondo dell'art. 23 dell'anzidetto decreto Presidenziale;

     c) approvare i contratti stipulati presso la Direzione provinciale per affitto di locali ad uso degli uffici locali e delle agenzie e relative variazioni, quando l'importo non superi le lire 300.000 annue e la spesa complessiva il limite di competenza del direttore generale. Il direttore provinciale deve dare immediatamente notizia alla Direzione generale dei contratti predetti;

     d) adottare i provvedimenti circa l'aspettativa, anche per motivi di famiglia, dei direttori e dei supplenti degli uffici locali;

     e) disporre la concessione degli aumenti periodici di stipendio spettanti ai direttori di ufficio locale, ai titolari di agenzia ed ai supplenti.

 

          Art. 16.

     A ricevere il giuramento degli addetti agli uffici locali, alle agenzie, ai recapiti, alle ricevitorie ed ai servizi di portalettere, il direttore provinciale può delegare un funzionario del servizio ispettivo o il sindaco del luogo.

     Il verbale del giuramento deve esser redatto in carta da bollo ed allegato al fascicolo personale degli interessati.

 

Sezione II

 

NOMINA DEI DIRETTORI DI UFFICIO LOCALE E DEI TITOLARI DI AGENZIA

 

Concorsi

 

          Art. 17.

     I concorsi per i posti di direttore di ufficio locale o di titolare di agenzia sono indetti con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero.

     I bandi di concorso devono indicare:

     a) i documenti da allegare a corredo della domanda per comprovare che gli aspiranti si trovano in possesso dei requisiti richiesti dal bando. Detti requisiti debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere forniti alla data del bando di concorso;

     b) le condizioni particolari necessarie per l'ammissione ai concorsi di ciascun gruppo.

     L'Amministrazione può richiedere, nel bando, che i concorrenti comprovino di conoscere a sufficienza una o più lingue straniere; può inoltre richiedere la prova della idoneità alla esecuzione del servizio telegrafico, ovvero stabilire che tale idoneità sia valutata tra i titoli dei concorrenti.

 

          Art. 18.

     I direttori di ufficio locale ed i titolari di agenzia possono partecipare ai concorsi soltanto se abbiano conseguito, almeno da tre anni, la titolarità dell'ufficio in cui prestano servizio, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

     E' computato, però, in tale periodo, anche il servizio prestato nella qualità di titolare dell'ufficio locale, o agenzia, precedentemente gestito, nel caso che da esso l'interessato abbia dovuto cessare in seguito a riclassificazione o soppressione.

 

          Art. 19.

     Per i direttori di ufficio locale, i titolari di agenzia ed i supplenti, chiamati o richiamati sotto le armi mentre erano in servizio, il servizio militare, ai fini dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi per gli uffici locali o per le agenzie, e per le assegnazioni senza concorso delle agenzie, è considerato come prestato alle dipendenze dell'Amministrazione e nella qualità rivestita all'atto della chiamata o del richiamo alle armi.

     Per i coadiutori, il servizio militare predetto è considerato come servizio effettivo ai soli fini di cui al comma precedente per quanto riguarda le assegnazioni senza concorso o l'ammissione ai concorsi per le agenzie, e della loro partecipazione ai concorsi per posti di supplente.

 

          Art. 20.

     All'assegnazione dei posti messi a concorso si procede seguendo l'ordine di graduatoria e l'ordine di preferenza delle sedi che, in seguito alla pubblicazione della graduatoria, ciascun concorrente compresovi è tenuto ad indicare nel termine fissatogli dall'Amministrazione.

     La Commissione centrale per gli uffici locali, previo accertamento della ammissibilità dei concorrenti, compila, a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, la graduatoria di merito, la quale comprenderà un numero di candidati superiore a quello dei posti messi a concorso in relazione alle eventuali vacanze per rinuncia, volontaria o dichiarata d'ufficio, ai sensi dei successivi commi.

     I prescelti debbono dichiarare, entro il termine prefisso, se accettano l'ufficio locale o l'agenzia loro assegnata; decorso inutilmente il termine stesso, si considera che vi abbiano rinunciato.

     I concorrenti compresi in soprannumero nella graduatoria, hanno soltanto titolo a conseguire i posti di risulta che si rendano disponibili a seguito degli spostamenti conseguenti a dette rinuncie.

     L'attribuzione delle sedi non può essere variata per vacanze comunque verificatesi dopo l'assegnazione.

     Per l'assunzione dell'ufficio accettato, l'Amministrazione assegna il termine di mesi due, prorogabile al massimo di un altro mese per giustificati motivi.

     Per particolari esigenze di servizio, il termine predetto può essere abbreviato.

 

          Art. 21.

     La graduatoria dei vincitori e di quelli in soprannumero deve essere pubblicata nel bollettino ufficiale dell'Amministrazione con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascuna concorrente incluso nella graduatoria stessa.

 

Assegnazione senza concorso di agenzie

 

          Art. 22.

     Nell'ipotesi di più aventi titolo all'assegnazione senza concorso di un'agenzia ai sensi dell'art. 14 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, la preferenza spetta al coniuge del cessato titolare sempre che sia riconosciuto idoneo a gestire l'agenzia, e non sia legalmente separato per sua colpa. In ogni altro caso, la scelta è riservata all'Amministrazione in base alla valutazione dei titoli. Gli aventi titoli al conferimento dell'ufficio ai sensi sia della lettera a), sia della lettera b) dell'art. 14 del citato decreto presidenziale, hanno facoltà di chiedere l'applicazione nei loro riguardi dell'una o dell'altra norma.

 

          Art. 23.

     Il periodo di prova di cui all'art. 14, lettera a), terzo alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è normalmente di sei mesi e può essere prorogato di altri sei mesi dal direttore provinciale.

     Scaduto il periodo di prova, o la proroga di esso, con esito favorevole, il direttore provinciale, previ gli accertamenti del caso, comunica all'interessato che la sua nomina è definitiva informandone il Ministero; ove invece la prova abbia esito sfavorevole, ne dà comunicazione all'interessato quindici giorni prima della cessazione del periodo di prova informandone contemporaneamente il Ministero per la revoca della nomina.

 

          Art. 24.

     Il termine stabilito dal primo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, per la presentazione delle domande degli aspiranti alla assegnazione senza concorso di agenzie ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 14 del decreto presidenziale medesimo, decorre dalla vacanza del posto indistintamente per tutti gli interessati, anche se taluno di essi possa aspirare al posto in via subordinata.

     Agli effetti della decorrenza del termine per le domande di assegnazione senza concorso, la vacanza di cui sopra è determinata dalla data del passaggio d'amministrazione conseguente alla cessazione del titolare dal servizio, o dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale del provvedimento di cessazione dal servizio del titolare che abbia già lasciato l'ufficio per qualsiasi causa.

     Decorso tale termine senza che sia stata presentata alcuna domanda, l'agenzia s'intende disponibile ai fini dell'applicazione dell'art 17, comma terzo, dell'art. 42 e successivamente dell'art. 9 del decreto presidenziale 5 giugno 1952, n. 656.

     Qualora siano state presentate domande inammissibili per difetto di requisiti prescritti, la disponibilità dell'agenzia decorre dopo trenta giorni dal termine predetto.

     Nei casi in cui l'aspirante all'assegnazione sia stato nominato a titolo di prova, a norma dell'art. 14, lettera a), terzo alinea, del sopracitato decreto Presidenziale, ovvero sia stato nominato reggente in attesa del conseguimento del titolo di studio ai sensi del successivo art. 16, la disponibilità dell'agenzia decorre dalla data di cessazione dal servizio per l'esito sfavorevole della prova, e nel secondo caso dalla scadenza della proroga senza che l'interessato abbia prodotto il titolo di studio.

 

          Art. 25.

     Al direttore di ufficio locale nonchè al titolare di agenzia, o al reggente avente titolo alla nomina senza concorso, debbono essere notificati con preavviso di due mesi i provvedimenti di soppressione del rispettivo ufficio o di trasformazione in ricevitoria.

     Nel caso di classificazione di un ufficio locale in gruppo superiore, qualora il direttore non sia in possesso del titolo di studio richiesto per il nuovo gruppo, l'ufficio è considerato disponibile ma il direttore vi rimane con il trattamento in godimento fino a quando non venga provveduto all'assegnazione dell'ufficio stesso al nuovo dirigente, dopo di che egli viene destinato in altro ufficio locale disponibile di gruppo corrispondente a quello cui apparteneva l'ufficio del quale era titolare.

     Nei casi di cui ai precedenti commi, l'interessato, che ne faccia richiesta, può essere destinato ad un ufficio di categoria o gruppo inferiore e, se titolare di agenzia, ad una agenzia di minore importanza; si applica in tali casi, per il trattamento economico, il secondo comma dell'art. 17 del decreto presidenziale 5 giugno 1952, n. 656.

 

          Art. 26.

     Qualora si debba procedere alla riunione di due uffici (siano essi agenzie o uffici locali) esistenti nella stessa località, il Ministero determina quale dei due uffici debba intendersi soppresso, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali. In tal caso, ai titolari dei due uffici, anche se in possesso del prescritto titolo di studio, si applicano gli ultimi due commi dell'articolo precedente.

     Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di riclassificazione in dipendenza dell'istituzione, presso l'ufficio locale o agenzia, del servizio telegrafico o di altro servizio.

     Se peraltro nella revisione che il titolare dell'ufficio può domandare in occasione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, l'ufficio stesso raggiunga, in base all'entità del lavoro svolto nell'esercizio finanziario anteriore a tali provvedimenti, i punti richiesti dal precedente art. 3 per il passaggio a gruppo o categoria superiore, si applica per il titolare medesimo il primo comma dell'art. 17 del decreto presidenziale 5 giugno 1952, n. 656.

 

Reggenza degli uffici locali e delle agenzie

 

          Art. 27.

     Nel caso di assenza o di impedimento del direttore di ufficio locale, o di vacanza dell'ufficio stesso, qualora il supplente delegato sia a sua volta assente o impedito, il direttore provinciale può affidare la reggenza a personale distaccato o in missione solo quando non sia possibile provvedere con altro supplente dello stesso ufficio fornito dei necessari requisiti.

     Qualora si debba provvedere alla reggenza di una agenzia, ed il coadiutore sia assente o impedito, il direttore provinciale affida la reggenza stessa preferibilmente al coadiutore di altra agenzia.

 

          Art. 28.

     Il coadiutore che assuma la reggenza di un'agenzia, previo passaggio di gestione, a norma dell'art. 7, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, deve prestare cauzione nella misura di lire 25.000.

     La cauzione potrà essere prestata con deposito su libretto di risparmio vincolato; oppure con vincolo di titoli di Stato o di buoni postali fruttiferi secondo le norme vigenti per i contabili dello Stato, ovvero con fideiussione personale provvisoria di due persone solvibili. L'atto di fideiussione è registrato a tassa fissa, ai sensi dell'art. 56 della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

     La cauzione non è richiesta per la reggenza predetta quando questa venga affidata ai sensi degli articoli 14 e 16 del sopracitato decreto presidenziale n. 656.

 

          Art. 29.

     Nel caso in cui un ufficio locale o un'agenzia venga temporaneamente chiusa, il direttore o il titolare, limitatamente al periodo in cui dura la temporanea chiusura, può essere incaricato della reggenza di altro ufficio locale dello stesso gruppo o di altra agenzia.

 

          Art. 30.

     La classificazione degli uffici locali e delle agenzie di nuova istituzione è stabilita provvisoriamente con il decreto di istituzione in base all'importanza presunta. Con lo stesso decreto sono determinati l'orario normale delle agenzie nonchè i compensi di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

     Gli uffici locali e le agenzie di nuova istituzione sono affidati in reggenza preferibilmente ad un direttore di ufficio locale o ad un titolare di agenzia eventualmente in disponibilità e, in mancanza, ad un supplente; e quando si tratti di agenzia, anche ad un coadiutore in possesso dei necessari requisiti.

     Durante il periodo di reggenza di cui al comma precedente, ai direttori di ufficio locale o titolari di agenzia è conservato il trattamento economico di cui erano provvisti all'atto del collocamento in disponibilità.

     Decorso un anno dalla data di istituzione dei nuovi uffici locali ed agenzie, viene provveduto alla loro classificazione definitiva e all'assegnazione nei sei mesi successivi, ai sensi del sopracitato decreto presidenziale e del presente regolamento.

 

Sezione III

 

STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRETTORI DI UFFICIO LOCALE E DEI TITOLARI DI AGENZIA

 

Stato giuridico

 

          Art. 31.

     I direttori di ufficio locale, i titolari di agenzia ed i reggenti dirigono l'ufficio, concorrono personalmente allo svolgimento dei servizi e vigilano sul personale dipendente.

 

          Art. 32.

     Il direttore o il reggente di ufficio locale succursale, quando non sia diversamente disposto, è tenuto a ritirare le sovvenzioni e le provviste di carte valori, nonchè ad eseguire i versamenti; per giustificati motivi egli può incaricare all'uopo il supplente delegato. Per le provviste di cartoline per corrispondenza e per pacchi di peso superiore ai 3 chilogrammi, l'invio, a richiesta del direttore, o del reggente, è effettuato a mezzo di dispaccio postale.

     Il titolare o reggente di agenzia succursale può provvedere alle operazioni di cui sopra sotto la propria responsabilità, anche a mezzo del coadiutore all'uopo da lui delegato.

 

          Art. 33.

     Il direttore di ufficio locale o il titolare di agenzia collocati in disponibilità sono richiamati in servizio quando entro due anni dalla data del collocamento in tale stato abbia luogo la vacanza di un ufficio dello stesso gruppo o categoria, oppure vengano utilizzati ai sensi dell'art. 30.

     Il direttore o il titolare predetto possono anche essere temporaneamente applicati, con lo stipendio in godimento, in altri uffici dell'Amministrazione postale, nei quali vi siano posti vacanti.

     Il personale in disponibilità che ricusi di assumere servizio ai sensi dei precedenti commi, cessa dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza che possa spettargli a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

 

          Art. 34.

     Ai fini dei trasferimenti a domanda, gli elenchi degli uffici disponibili devono essere pubblicati nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nel termine di 60 giorni dall'accertamento della disponibilità stessa.

     Nel caso che gli aventi titolo che hanno chiesto il trasferimento allo stesso ufficio, abbiano uguale anzianità di servizio quali titolari di ufficio, è preferito chi ha maggiore anzianità come reggente o supplente anche in missione, e, a parità anche di tale anzianità, il più anziano di età.

     L'accoglimento della domanda di trasferimento deve essere comunicato all'interessato con l'invito ad assumere la gestione del nuovo ufficio nel termine di 30 giorni prorogabili di altrettanti per giustificati motivi.

     Il termine predetto può essere abbreviato per esigenze di servizio.

     Qualora la gestione dell'ufficio non sia assunta nel termine fissato a norma dei precedenti commi, si applica l'ultimo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e si provvede a mettere a concorso l'ufficio.

 

          Art. 35.

     Per determinare la misura del trattamento economico durante l'aspettativa ai sensi dell'art. 92 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è considerato utile il servizio prestato come ricevitore dopo il 30 giugno 1936 per il quale sia stato chiesto il riscatto ai fini della pensione.

 

          Art. 36.

     In relazione a quanto dispone il secondo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, le funzioni di titolare o di reggente di agenzia sono incompatibili:

     a) con l'esercizio di ministro dei culti, avente giurisdizione o cura di anime;

     b) con l'esercizio della professione di avvocato, procuratore legale, notaio o patrocinatore legale;

     c) con qualsiasi impiego statale o presso ente pubblico;

     d) con le funzioni di agente di cambio, tesoriere comunale, esattore delle imposte dirette o rappresentante riconosciuto di essi, nonchè con quelle di direttore, cassiere, rappresentante o comunque impiegato di banche o di casse private, di risparmio e simili;

     e) con la contemporanea funzione di titolare o reggente di altra agenzia o di ufficio locale.

     Ai direttori di ufficio locale, oltre alle incompatibilità richiamate nel primo comma dell'art. 20 del citato decreto presidenziale, si applicano anche quelle di cui alle precedenti lettere a) ed e).

 

Trattamento economico

 

          Art. 37.

     Nella valutazione degli anni di servizio richiesti per gli aumenti periodici di stipendio ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, non sono computati i periodi di assenza dal servizio per aspettativa per motivi di famiglia o per sospensione dal grado e dallo stipendio, nonchè gli anni in cui sia stata inflitta la punizione della riduzione dello stipendio ovvero della sospensione dal grado con privazione dello stipendio.

     Gli aumenti predetti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è maturato il periodo.

 

          Art. 38.

     Le somme da rimborsare per le spese di gestione ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono stabilite, in base all'importanza degli uffici locali e delle agenzie, con i criteri previsti dalla tabella B allegata al presente decreto.

     Per la modifica della tabella predetta si applica la disposizione dell'articolo 7.

     Per gli uffici aventi spese di riscaldamento particolarmente gravose, specie per le condizioni climatiche, può essere concesso un rimborso integrativo, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

     Al recapito dei telegrammi ed espressi il direttore di ufficio locale, o il titolare di agenzia, provvede con prestatori d'opera autonomi da lui di volta in volta incaricati e pagati ad opera. Il rimborso della spesa per detto recapito sarà mensilmente effettuato al direttore dell'ufficio locale, ovvero al titolare di agenzia, in ragione del numero degli oggetti recapitati, nella misura di lire 12 per ciascuno di questi. Il compenso predetto potrà essere modificato con le modalità previste dall'art. 7.

     Ai prestatori d'opera di cui al comma precedente non si applicano le norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie.

 

          Art. 39.

     Nei casi in cui l'applicazione dei criteri previsti dalla tabella B dia luogo a particolari difficoltà derivate da speciali esigenze degli uffici, l'Amministrazione, su domanda documentata degli interessati, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, provvede a determinare la somma forfetaria da rimborsare.

 

          Art. 40.

     Prima della fine di ogni esercizio finanziario, il titolare di ufficio locale o di agenzia ha l'obbligo di dichiarare per iscritto alla Direzione provinciale competente quali delle spese di gestione previste dall'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, non sono state sostenute, in tutto o in parte, perchè somministrate da altri enti.

 

          Art. 41.

     Salvo convenzioni speciali, l'Amministrazione fornisce gratuitamente anche alle agenzie, oltre che agli uffici locali, gli apparati per i servizi di telecomunicazione ed il materiale relativo, le cassette di impostazione, i sacchi, le bilancie, gli stampati ed i registri, i timbri ed il materiale per la bollatura nonchè l'insegna esterna per l'ufficio.

     Le riparazioni di tali oggetti, quando il deterioramento non sia imputabile al personale dell'ufficio, sono a carico dell'Amministrazione.

 

          Art. 42.

     Il compenso speciale previsto dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e le relative quote da attribuire ai singoli direttori di ufficio locale e titolari di agenzia, sono determinati per ogni esercizio in base all'entità dalle seguenti voci:

     1) conti correnti di nuova istituzione;

     2) versamenti e pagamenti in conto corrente;

     3) omissione e pagamenti di vaglia postali;

     4) carte valori postali vendute, escluse quelle cedute ai rivenditori con corresponsione dell'aggio;

     5) segnatasse, dedotte le bonificazioni;

     6) pagamenti effettuati per conto di altre amministrazioni;

     7) marche assicurative vendute;

     8) diminuzioni realizzate nelle spese di esercizio.

 

          Art. 43.

     Una quota speciale del compenso di cui al precedente articolo è costituita dai particolari compensi dovuti dalla Cassa depositi e prestiti e da questa versati all'Amministrazione per l'incremento del credito conseguito dagli uffici locali e dalle agenzie, già ricevitorie postali, nelle operazioni attinenti al servizio dei libretti postali di risparmio e dei buoni postali fruttiferi.

     Agli effetti previsti dal comma precedente, è tenuto conto altresì dell'attività svolta in favore dei servizi del credito e del risparmio postali.

 

          Art. 44.

     Nel termine di un mese dalla fine dell'esercizio, i direttori degli uffici locali e i titolari delle agenzie devono inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, tramite le rispettive Direzioni provinciali, che provvederanno al relativo controllo, il prospetto delle operazioni previste dall'art. 42, con l'indicazione del numero delle operazioni stesse e del loro importo complessivo, tanto per l'ultimo esercizio quanto per quello precedente.

     Il prospetto medesimo deve essere corredato di una relazione sull'attività svolta per la propaganda e lo sviluppo delle operazioni di credito e di risparmio postali.

 

          Art. 45.

     Nel caso che alle agenzie siano affidati i servizi accessori di trasporto e di recapito degli oggetti postali, il compenso previsto dall'art. 28, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è determinato sulla base della durata giornaliera della prestazione all'uopo occorrente, calcolata in relazione alla percorrenza media effettivamente necessaria per il disimpegno del servizio. Tale compenso è stabilito in ragione di lire 2000 mensili per ogni ora di prestazione giornaliera. Le variazioni alla aliquota predetta sono disposte con le modalità previste dal precedente art. 7.

     Il titolare dell'agenzia può fare eseguire il servizio accessorio sotto la propria responsabilità dal coadiutore, ovvero da altra persona idonea con il preventivo nulla osta del direttore provinciale.

     Le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo si applicano, in quanto possibile, anche agli uffici locali di gruppo F che attualmente provvedono ai predetti servizi accessori a norma dell'art. 98, ultimo comma, del sopracitato decreto presidenziale.

     Per i titolari di agenzia, le assenze autorizzate, nei limiti previsti dal terzo comma dell'art. 25 del ripetuto decreto presidenziale 5 giugno 1952, n. 656, esclusa l'ulteriore assenza tollerata per malattia, sono equiparate, ai fini della corresponsione del premio di interessamento, al congedo ordinario di cui all'art. 2, lettera c, della legge 17 febbraio 1950, n. 53.

 

Disciplina

 

          Art. 46.

     Il trasferimento ad altro ufficio di minore importanza ai sensi dell'art. 35, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è disposto con la procedura di cui agli articoli 51 e seguenti del presente regolamento.

 

          Art. 47.

     La riduzione dello stipendio, oltre che per le cause indicate nell'art. 59 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, è inflitta anche per:

     1) ripetuta compilazione non veritiera o comunque irregolare dei resoconti periodici di cassa o di qualsiasi adempimento contabile, al fine di sfuggire a determinate incombenze di servizio;

     2) grave irregolarità nella compilazione dei modelli per la classificazione dell'ufficio, dovuta a negligenza del direttore o del titolare, od omissione dell'adempimento di cui all'art. 40;

     3) mancato impiego, da parte del direttore o del titolare, della propria attività personale;

     4) notevole deficienza di cassa dovuta a negligenza;

     5) disordine generale nella gestione amministrativa contabile;

     6) ripetuto impiego, per il servizio, di persone non autorizzate;

     7) assunzione di cariche od occupazioni incompatibili;

     8) inosservanza degli orari di servizio ed assenza arbitraria dal servizio;

     9) grave irregolarità di servizio.

 

          Art. 48.

     La sospensione dal grado con privazione dello stipendio di cui all'art. 62 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è inflitta, oltre che nei casi in esso previsti, anche per recidiva o per maggiore gravità delle infrazioni contemplate nel precedente articolo e per persistente violazione dell'obbligo della residenza.

 

          Art. 49.

     Si incorre nella revoca dall'impiego ai sensi dell'art. 64 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, anche per:

     1) indicazione di cifre scientemente falsate sui modelli e sui documenti contabili per un interesse proprio o di altri;

     2) sistematica distribuzione di corrispondenze non affrancate o insufficientemente affrancate;

     3) assunzione di cariche od occupazioni incompatibili, nonostante ne sia stata negata l'autorizzazione; ovvero mancata rinuncia ad esse nel termine stabilito con la notifica della relativa intimazione.

 

          Art. 50.

     Si incorre nella destituzione ai sensi dell'art. 65 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, anche per violazione del segreto della corrispondenza privata, o per distruzione o sottrazione di oggetti in genere affidati all'Amministrazione, ovvero di documenti ufficiali, salvo quanto è disposto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

 

          Art. 51.

     L'ammenda disciplinare si applica senza un procedimento formale.

     Per l'applicazione delle altre punizioni previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, il procedimento s'inizia con la contestazione scritta degli addebiti fatta mediante lettera personale raccomandata.

     Nella lettera di contestazione sono brevemente riassunti gli elementi di fatto sui quali sono basati gli addebiti ed è indicato l'organo al quale l'interessato potrà essere deferito.

     La contestazione deve essere rinnovata quando, prima che sia finito il relativo procedimento, siano emersi nuovi addebiti a carico dell'interessato, ovvero quando si riconosca la necessità di deferirlo ad altro organo superiore.

 

          Art. 52. [2]

     Il direttore provinciale, prima d'infliggere la punizione della riduzione dello stipendio o della sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve sentire la Commissione provinciale per gli uffici locali.

 

          Art. 53.

     Quando i fatti comportano provvedimenti più gravi di quelli di competenza del direttore provinciale, questo rimette gli atti all'organo competente.

     Nello stesso modo previsto dal comma precedente procedono il direttore provinciale e le Commissioni provinciali per gli uffici locali quando, iniziato il procedimento, ritengano, in base a nuovi elementi, o a diverso apprezzamento, applicabili sanzioni più gravi di quelle di propria competenza.

 

          Art. 54.

     Nel termine di dieci giorni dalla data in cui ha ricevuto la lettera di contestazione, l'interessato può presentare le proprie deduzioni scritte, dichiarando, nel caso sia deferito alla Commissione provinciale, o a quella centrale per gli uffici locali, se intende giustificarsi anche verbalmente, ed indicando il recapito al quale potranno essergli indirizzate le occorrenti comunicazioni.

     L'invito a presentarsi per le deduzioni orali gli sarà spedito almeno dieci giorni prima dell'audizione.

     L'organo giudicante decide anche quando l'interessato non risulti reperibile, o non abbia fatto pervenire in tempo utile le proprie deduzioni per iscritto, ovvero non si sia presentato ad esporle verbalmente.

 

          Art. 55.

     Delle punizioni superiori all'ammenda disciplinare è presa nota nel fascicolo personale dell'interessato.

 

          Art. 56.

     Le punizioni superiori alla censura sono pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 57.

     Qualora il fatto addebitato al direttore di ufficio locale o al titolare di agenzia abbia dato luogo a denuncia all'autorità giudiziaria, il procedimento disciplinare rimane sospeso, fermo l'obbligo degli uffici dell'Amministrazione di concorrere all'accertamento dei fatti e alla raccolta delle prove.

 

Sezione IV

 

PERSONALE COADIUVANTE

 

          Art. 58.

     L'assegno numerico dei supplenti in ciascun ufficio locale è stabilito dall'Amministrazione in base alle esigenze a carattere permanente dell'ufficio stesso e in modo da assicurare il normale svolgimento dei servizi.

     I supplenti sono tenuti a prestare la loro opera in tutte le mansioni occorrenti per il funzionamento dell'ufficio cui sono addetti.

 

          Art. 59.

     Per la scelta del supplente delegato, il direttore provinciale tiene conto dei requisiti di maggiore capacità e idoneità per la reggenza dell'ufficio, e l'incarico può essere revocato dallo stesso direttore provinciale per giustificati motivi.

 

          Art. 60.

     Il titolo di studio richiesto per partecipare ai concorsi per supplente è la licenza di scuola media di 1° grado od altro titolo equipollente.

     Nei concorsi per supplente, i posti possono essere raggruppati per regioni.

     Il candidato deve indicare nella domanda in ordine di preferenza i raggruppamenti compresi nel bando.

     I vincitori vengono invitati a scegliere entro il termine fissato dall'Amministrazione in ordine preferenziale le provincie della regione che, in relazione al posto occupato nella graduatoria, loro compete e sono destinati secondo l'ordine della graduatoria stessa nelle sedi disponibili alla data in cui la medesima viene approvata.

     Ai rimanenti posti vacanti alla data predetta sono destinati gli idonei secondo l'ordine risultante dalla stessa graduatoria.

     Coloro che non scelgono alcuna sede nel termine stabilito, sono destinati d'ufficio. Coloro che non raggiungono le sedi assegnate nel termine all'uopo stabilito, sono dichiarati rinunciatari e alle relative sedi sono destinati gli idonei secondo il disposto del precedente comma.

 

          Art. 61.

     Nei concorsi per i posti di supplente, i candidati devono essere sottoposti ad una prova pratica di telegrafia e di dattilografia.

     Per le provincie per le quali sia richiesta la conoscenza di lingue straniere, possono essere banditi concorsi separati o possono essere costituiti appositi raggruppamenti di uffici nei concorsi che riguardino anche altre provincie.

 

          Art. 62.

     Sono applicabili ai supplenti le disposizioni circa la disciplina di cui alla Sezione che precede, nonchè quelle dell'art. 33, commi secondo e terzo, e dell'art. 37.

 

          Art. 63.

     Qualora in seguito a revisione ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, un'agenzia venga classificata fra gli uffici locali, il coadiutore che da almeno due anni presti con tale qualifica, anche come reggente, lodevole servizio nell'agenzia stessa, può rimanere provvisoriamente in servizio, come supplente, nell'ufficio locale purchè abbia i requisiti per partecipare al prossimo concorso che sarà indetto per supplente e partecipi effettivamente al concorso stesso: in caso di esito favorevole del concorso egli ha titolo di preferenza per l'assegnazione della sede predetta.

     Se il coadiutore non prende parte a tale concorso, cessa subito dall'incarico; qualora, pur partecipando al concorso, non vi consegua esito favorevole, egli cessa dall'incarico subito dopo l'espletamento del concorso.

     Durante il servizio provvisorio previsto dal presente articolo, viene corrisposta al coadiutore una retribuzione corrispondente a quella spettante al supplente.

 

          Art. 64.

     L'approvazione del coadiutore è data dal direttore provinciale in base a domanda con la quale il titolare dell'agenzia comunica la nomina del coadiutore e ne invia i documenti personali.

     In caso di particolare urgenza, è consentita anche prima della detta approvazione l'ammissione in ufficio del coadiutore la cui nomina sia stata notificata alla Direzione provinciale.

     Il titolare di agenzia con orario al pubblico non superiore a cinque ore può avvalersi come suo coadiutore, per non più di tre mesi, del coadiutore di altra agenzia. In casi eccezionali, ciò può essere consentito dal direttore provinciale anche per le agenzie con orario al pubblico superiore a cinque ore.

     Il predetto incarico temporaneo è inefficace ai fini dell'assegnazione senza concorso ai sensi dell'art. 14, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

     E' in facoltà del direttore provinciale di revocare in qualunque momento l'approvazione concessa. Il titolare di agenzia può sostituire il coadiutore precedentemente nominato con altro approvato dal direttore predetto.

     All'opera prestata dal coadiutore ai sensi dell'art. 7 del citato decreto presidenziale non sono applicabili le norme sull'impiego privato.

 

          Art. 65.

     Il direttore di ufficio locale o il titolare di agenzia riferisce alla Direzione provinciale alla fine del biennio circa il comportamento, l'assiduità, la capacità e la pratica professionale dell'apprendista e anche durante il biennio nel caso di comportamento irregolare.

     Alla fine del periodo di apprendistato, il direttore provinciale, su richiesta degli interessati, rilascia apposito attestato circa i risultati conseguiti e l'attitudine dimostrata da ciascuno di essi per gli uffici ed i servizi postelegrafonici.

 

Sezione V

 

RECAPITI

 

          Art. 66.

     I capitolati d'oneri per i singoli recapiti debbono indicare:

     a) i servizi affidati al concessionario;

     b) le garanzie circa la idoneità del personale di cui il concessionario è autorizzato ad avvalersi;

     c) l'obbligo del concessionario di sostenere le spese di impianto del servizio telegrafico a norma del Regolamento dei servizi telegrafici e telefonici approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modificazioni;

     d) gli oneri del concessionario per il materiale fornito dall'Amministrazione;

     e) l'obbligo del concessionario di prestarsi ad agevolare l'Amministrazione nell'esercizio della vigilanza sul recapito;

     f) le clausole penali relative alle eventuali infrazioni;

     g) le modalità della prestazione della cauzione;

     h) le condizioni alle quali diviene impegnativa o può cessare la concessione.

 

          Art. 67.

     La cauzione che i concessionari dei recapiti sono tenuti a prestare è stabilita nel capitolato d'oneri in misura non inferiore a lire 100.000 e può essere aumentata durante la gestione a giudizio dell'Amministrazione in relazione alla entità dei servizi disimpegnati.

     La cauzione deve essere costituita mediante versamento in apposito conto vincolato dei conti correnti postali.

 

          Art. 68.

     Per i recapiti nei quali i servizi sono limitati all'accettazione e consegna della corrispondenza postale ordinaria e raccomandata non gravata di assegno, all'accettazione e alla consegna dei telegrammi, e alla vendita delle carte valori postali acquistate dal concessionario, la cauzione è di L. 50.000.

 

          Art. 69.

     L'Amministrazione esercita la vigilanza sui recapiti, ed a tale scopo ha facoltà di eseguirvi delle verifiche e di chiedere in visione gli atti relativi all'esercizio dei servizi.

 

Sezione VI

 

RICEVITORIE E SERVIZI DI PORTALETTERE

 

          Art. 70.

     I concorsi per i posti di ricevitore e di portalettere, compresi quelli di cui al secondo comma dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono indetti mediante bandi pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero ed affissi nell'atrio dell'ufficio dal quale il servizio dipende, nell'albo del rispettivo Comune, nonchè nell'atrio della Direzione provinciale.

     I bandi di tali concorsi devono indicare:

     a) il posto messo a concorso e la relativa retribuzione;

     b) i requisiti necessari per l'ammissione e la nomina ed i documenti da allegare a corredo della domanda.

     I requisiti debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età che gli aspiranti debbono avere alla data del bando di concorso.

     E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosce il grado di istruzione posseduto dall'interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi della istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

 

          Art. 71.

     La Commissione provinciale per gli uffici locali, previo accertamento dell'ammissibilità dei concorrenti a posti di ricevitore o di portalettere, classifica quelli riconosciuti idonei in separate graduatorie per ciascun posto messo a concorso.

     La deliberazione della Commissione diviene esecutiva con l'approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, il quale, in caso di errore od omissione, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, può rinviare gli atti alla Commissione provinciale per la revisione delle operazioni.

 

          Art. 72.

     Nella formazione delle graduatorie previste dall'art. 71, viene osservato il seguente ordine di preferenza:

     a) ricevitori o portalettere effettivi che in tale qualità abbiano prestato lodevolmente l'opera loro almeno per due anni;

     b) ricevitori o portalettere effettivi che non abbiano raggiunta l'anzianità di servizio come sopra prestato;

     c) ricevitori o portalettere provvisori, o procaccia postali con obbligazione personale, che abbiano prestato servizio in tali qualità per almeno due anni;

     d) sostituti di ricevitori o di portalettere da almeno tre anni e ricevitori o portalettere provvisori, o procaccia postali con obbligazione personale, che abbiano prestato servizio in tali qualità da almeno sei mesi;

     e) altri concorrenti che non abbiano superato l'età di 50 anni; a meno che non siano già dipendenti dell'Amministrazione con iscrizione al Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere.

 

          Art. 73.

     Nei concorsi previsti dal secondo comma dell'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, la qualifica di procaccia con obbligazione personale costituisce titolo di merito, purchè il servizio sia stato prestato lodevolmente e per almeno un anno.

 

          Art. 74.

     Nella classifica dei concorrenti ai posti di ricevitore o di portalettere, in ciascuna delle categorie previste dal precedente art. 72, sono a parità di merito, valutati i titoli preferenziali previsti dalle norme vigenti per i concorsi degli impiegati statali.

     Analogamente si provvede nei concorsi riservati di cui all'art. 61, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

     La nomina dei ricevitori e dei portalettere avviene con decreto Ministeriale.

 

          Art. 75.

     Ai ricevitori ed ai portalettere si applica, per la valutazione del servizio militare al fine dell'anzianità di servizio, la disposizione del precedente art. 19.

     I cambi di posto autorizzati a norma dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, debbono effettuarsi entro il termine perentorio stabilito dall'Amministrazione.

 

          Art. 76.

     I ricevitori ed i portalettere possono essere trasferiti a domanda in altra ricevitoria o posto di portalettere, cui sia attribuito lo stesso trattamento economico.

     Al riguardo viene provveduto con le modalità stabilite dal terzo e quarto comma dell'art. 42, dal primo comma degli articoli 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e dall'art. 34 del presente regolamento.

 

          Art. 77.

     Il servizio del sostituto del ricevitore o portalettere decorre dalla data di nomina.

     Ai conferimenti senza concorso previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, si applicano, in quanto possibile, le norme degli articoli 22, 23 e 24 del presente regolamento.

 

          Art. 78.

     Al ricevitore ed al portalettere deve essere notificata, con preavviso di due mesi, la soppressione del posto; in caso di mancato preavviso nel termine suddetto, ad essi spetta la retribuzione per il periodo di due mesi a partire dal momento della notifica.

     Ove l'interessato ne faccia richiesta, il posto conferibile ai sensi dell'art. 62, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, può essere di importanza anche minore di quello soppresso.

 

          Art. 79.

     Quando, verificatasi la soppressione del posto, manchi la possibilità di conferire ai ricevitori e ai portalettere altro posto ai sensi dell'art. 62, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e del precedente art. 78, si applicano loro, in quanto possibile, le norme degli articoli 30, comma secondo, e 33, comma primo, del presente regolamento.

 

          Art. 80.

     Il ricevitore deve provvedere a proprie spese a quanto occorre per il servizio della ricevitoria. Egli può essere autorizzato a disimpegnare il servizio nella propria abitazione, purchè ne assicuri il regolare andamento.

     L'Amministrazione fornisce gratuitamente alle ricevitorie le piastre o cassette d'impostazione, i sacchi, le bilancie, gli stampati ed i registri, i timbri e la insegna esterna per la ricevitoria.

     Alle riparazioni del materiale predetto provvede l'Amministrazione con diritto di eventuale rivalsa nei confronti del ricevitore qualora il danno sia imputabile al medesimo.

     I ricevitori ed i portalettere sono tenuti con la loro retribuzione al pagamento dei contributi dovuti all'Istituto postelegrafonici.

 

          Art. 81.

     Per i prolungamenti d'orario delle ricevitorie disposti dall'Amministrazione, oltre quello normale o nei giorni festivi, è corrisposto un compenso per servizio straordinario nella misura stabilita per il grado di commesso del personale di ruolo dell'Amministrazione postale.

 

          Art. 82.

     Per fruire della concessione dei viaggi a tariffa ridotta sulle linee delle Ferrovie dello Stato, i ricevitori ed i portalettere debbono essere provvisti, a proprie spese, di un libretto personale e di uno per la famiglia.

     La concessione è valevole per un anno solare tanto per il ricevitore o il portalettere, quanto per le persone di famiglia, e non spetta durante i periodi in cui il ricevitore o il portalettere si trovi fuori servizio per congedo straordinario o per inabilità dopo un periodo di trenta giorni.

 

          Art. 83.

     Ai ricevitori e portalettere si applicano, in quanto possibile, le norme circa la disciplina di cui ai precedenti articoli da 46 a 57.

     La riduzione dello stipendio è inflitta anche nei casi seguenti:

     a) ripetuta inosservanza dell'orario o dell'itinerario fissato dalla Direzione provinciale;

     b) mancata o ritardata riconsegna all'ufficio di oggetti inesitati;

     c) richiesta di mance o di regali;

     d) ritardato versamento all'ufficio delle somme comunque riscosse per conto dell'Amministrazione.

 

          Art. 84.

     La nomina del ricevitore o del portalettere provvisorio può aver luogo, oltre che nel caso di vacanza del posto del ricevitore o del portalettere effettivo, anche nel caso in cui questi siano sospesi dal servizio.

 

          Art. 85.

     Nella scelta del ricevitore o portalettere provvisorio hanno la preferenza, fra gli aspiranti idonei, l'avente titolo al conferimento senza concorso del posto di ricevitore o di portalettere, nonchè i portalettere provvisori ed i procaccia postali con obbligazione personale, che siano cessati dall'incarico non per loro colpa.

 

          Art. 86.

     I ricevitori o portalettere provvisori hanno le attribuzioni e gli obblighi di quelli effettivi.

     Essi possono in ogni tempo, a discrezionale giudizio dell'Amministrazione, essere esonerati dall'incarico senza alcun indennizzo.

 

          Art. 87.

     Il periodo di riposo da concedersi, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai ricevitori od ai portalettere, anche provvisori, in servizio da almeno un anno, è stabilito nel limite massimo di quindici giorni nell'anno solare.

 

          Art. 88.

     Il periodo di inidoneità o di assenza necessario perchè possa essere pronunciata la cessazione del rapporto di servizio dei ricevitori e dei portalettere nei casi di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è quello massimo previsto per l'aspettativa per infermità del personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

 

Sezione VII

 

COMMISSIONI PER GLI UFFICI LOCALI

 

          Art. 89.

     Qualora non sia possibile la scelta dei membri delle Commissioni provinciali per gli uffici locali fra il personale degli uffici locali e delle agenzie dipendenti contabilmente dalla Direzione provinciale, i membri stessi possono essere designati e scelti fra il personale degli uffici locali e delle agenzie dipendenti dalle Direzioni delle provincie limitrofe.

     Nelle sostituzioni di membri assenti, previste dal penultimo comma dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, deve essere sempre assicurata nelle Commissioni la rappresentanza dei direttori di ufficio locale e quella dei titolari di agenzia.

 

Sezione VIII

 

QUIESCENZA

 

Norme generali

 

          Art. 90.

     Il decreto ministeriale ed il provvedimento del direttore generale con i quali viene disposta la cessazione dal servizio del personale inscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori e ai portalettere, sono emanati con l'osservanza delle norme vigenti per analoghi provvedimenti riguardanti il personale con diritto a pensione a carico dello Stato.

     Le cessazioni dal servizio di cui sopra dalle quali consegua un trattamento di quiescenza sono equiparate a collocamenti a riposo di diritto.

     I provvedimenti di cessazione possono essere adottati con le modalità previste dall'art. 5 della legge 5 maggio 1952, n. 521.

 

          Art. 91.

     Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno dal quale decorre la nomina al posto, la quale comporti l'iscrizione al Fondo per il trattamento di quiescenza.

     Per il personale che viene iscritto a tale Fondo per effetto del primo comma dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, il servizio utile si computa dalla data di entrata in vigore del decreto presidenziale medesimo, salvo il periodo di servizio riscattabile a norma dello stesso articolo.

 

          Art. 92.

     Per il personale iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza, gli accertamenti sanitari, in base ai quali venga decretata la cessazione dal servizio nei casi in cui consegua un trattamento di quiescenza ai sensi della Sezione VIII del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, devono essere effettuati mediante visita medica collegiale con le modalità stabilite per il collocamento a riposo del personale di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 93.

     Nel caso che l'iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza passi per qualsiasi causa, senza soluzione di continuità, in un impiego di ruolo dello Stato, o viceversa, per il trattamento di quiescenza, in relazione ai servizi prestati con iscrizione al detto Fondo e per quelli prestati come impiegato dello Stato e per la ripartizione del conseguente onere, si applica la norma dell'art. 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

 

          Art. 94.

     Nel caso in cui a norma dell'art. 12 del regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, dell'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 420, e dell'art. 88, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, la vedova di un impiegato con diritto a pensione a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza la quale sia impiegata civile dello Stato, e nel caso inverso di iscritta al Fondo che sia vedova d'impiegato dello Stato, opti per la pensione di riversibilità aumentata di un terzo della pensione diretta, viene provveduto alla liquidazione del doppio trattamento, mediante decreto ministeriale e deliberazione del presidente dell'Istituto postelegrafonici, secondo la rispettiva competenza.

     Analogamente è provveduto nel caso di aumento di un terzo della pensione, a norma del secondo comma dell'art. 12 citato, a favore degli orfani di padre che era impiegato civile dello Stato e di madre che era iscritta al Fondo predetto o viceversa.

 

          Art. 95.

     Qualora ricorra l'ipotesi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento generale approvato con regio decreto 5 settembre 1895, n. 603, per le pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza, la ritenuta sulla pensione del condannato e la concessione dell'eventuale assegno alimentare alla famiglia di lui sono disposte con deliberazione del presidente dell'Istituto postelegrafonici su domanda degli interessati; la domanda stessa deve essere corredata dei documenti occorrenti per la liquidazione della pensione nonchè della sentenza di condanna.

     In caso di riabilitazione, l'interessato, per ottenere l'indennità una volta tanto già liquidata o per essere ripristinato nel godimento della pensione di cui usufruiva all'atto della condanna, deve farne istanza allo stesso presidente dell'Istituto, corredata della sentenza di riabilitazione.

 

          Art. 96.

     Quando vi siano fondati elementi per ritenere che siasi verificata decadenza dal diritto al godimento della pensione o assegno continuativo o dal diritto alla indennità per una sola volta a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza, per la perdita della cittadinanza italiana, il presidente dell'Istituto postelegrafonici provvede a norma degli articoli 9 e 10 della legge 5 maggio 1952, n. 521.

 

          Art. 97.

     Nel caso che un pensionato a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza sia condannato per alcuno dei reati previsti dagli articoli 183 e 184 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, la comunicazione di cui all'art. 145 del regolamento generale approvato con regio decreto 5 settembre 1895, n. 603, sarà effettuata dal pubblico ministero all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e da questa all'Istituto postelegrafonici.

 

          Art. 98.

     Il sequestro o il pignoramento delle pensioni ed indennità che tengono luogo di pensione e di altri assegni di quiescenza liquidati a carico dei fondi amministrati dall'Istituto postelegrafonici a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono eseguiti presso l'Istituto medesimo.

     Analogamente sono notificate le deleghe che i pensionati a carico dei Fondi predetti rilasciano a norma del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi e delle pensioni, approvato con decreto Presidenziale 5 gennaio 1950, n. 180.

     All'Istituto postelegrafonici debbono essere notificate le ritenute da effettuare mensilmente sulle pensioni a carico dei Fondi di cui sopra per le quote di prezzo e per le pigioni di cui all'art. 60 del citato decreto presidenziale n. 180.

 

Liquidazione del trattamento di quiescenza

 

          Art. 99.

     I provvedimenti che dispongono nomine di personale avente titolo alla iscrizione al Fondo per il trattamento di quiescenza debbono contenere l'attestazione che il nominato abbia resa la dichiarazione circa i servizi prestati in qualità di ricevitore riscattabili a norma dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, quelli che danno titolo all'assegno speciale di cui al successivo art. 114 ed il servizio in posto di ruolo di cui all'ultimo comma del citato art. 112.

     Deve altresì essere indicato agli effetti dell'art. 115 dell'anzidetto decreto Presidenziale il servizio prestato con assicurazione obbligatoria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale con le qualifiche di gerente, supplente, collettore o portalettere rurale, nonchè i servizi militari, le campagne di guerra ed i servizi speciali utili per la pensione secondo le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

     Agli effetti del trattamento di quiescenza, saranno valutati soltanto i servizi denunziati con detta dichiarazione e l'interessato deve allegare ad essa i documenti probatori in suo possesso e fornire all'Amministrazione tutte le notizie utili ai necessari accertamenti.

 

          Art. 100.

     L'Amministrazione, entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina, comunica all'Istituto postelegrafonici la dichiarazione prevista dall'articolo precedente con i documenti probatori e con l'indicazione dei servizi accertati.

     L'Istituto, qualora non concordi in tale accertamento, procede alla rettifica d'intesa con l'Amministrazione. Sulla base degli accertamenti predetti e della eventuale rettifica, il presidente dell'Istituto emette la formale deliberazione di accertamento dei servizi di cui al precedente articolo, che è comunicata all'interessato entro un anno dalla data del provvedimento di nomina. Avverso tale deliberazione è ammesso ricorso da parte dell'interessato alla Corte dei conti entro novanta giorni dalla data di comunicazione. Trascorso detto termine senza che sia stato proposto ricorso, il provvedimento diventa inoppugnabile.

 

          Art. 101.

     L'Amministrazione invia all'Istituto postelegrafonici copia dello stato di servizio degli iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza, aggiornato alla data del rilascio e corredato dei relativi documenti probatori, al compimento del periodo minimo del servizio effettivo occorrente per l'acquisto del diritto a pensione, nonchè tre anni prima del raggiungimento del limite d'età per la cessazione dal servizio.

     Lo stato di servizio deve contenere tutte le variazioni di cui all'art. 2 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, con l'indicazione dei singoli servizi che sono utili a pensione ivi compresi gli aumenti di favore, della durata di essi nonchè del complessivo periodo di servizio pensionabile.

     Dopo le eventuali rettifiche concordate con l'Amministrazione, detto stato di servizio viene comunicato dall'Istituto postelegrafonici all'interessato ed è, quindi, approvato con deliberazione del presidente dell'Istituto, che viene comunicata all'interessato e all'Amministrazione. Avverso tale deliberazione è ammesso ricorso dell'interessato, come è detto nel secondo comma del precedente articolo.

 

          Art. 102.

     All'atto della cessazione dal servizio del personale iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza, l'Amministrazione comunica copia del relativo provvedimento, corredata dell'estratto dell'atto di nascita e della copia dello stato di servizio dell'iscritto redatta nel modo indicato nel precedente articolo, all'Istituto postelegrafonici che provvede alla liquidazione dell'indennità o della pensione all'iscritto o alla sua famiglia su domanda degli interessati in conformità delle disposizioni dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

 

          Art. 103.

     Le deliberazioni con le quali si concedono o si negano pensioni privilegiate sono emesse dal presidente dell'Istituto postelegrafonici su conforme parere del Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo, sentito il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'art. 4 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703.

     Quando il Consiglio di amministrazione predetto non intenda adottare il parere del Comitato di cui al comma che precede, il presidente fa risultare nella deliberazione i motivi del dissenso.

 

          Art. 104.

     Il giudizio del presidente dell'Istituto postelegrafonici ed il parere del Comitato circa la causa di servizio ed il diritto a pensione privilegiata non sono vincolati dalle dichiarazioni o dai riconoscimenti contenuti nei relativi atti amministrativi e sanitari.

 

          Art. 105.

     I documenti di stato civile, personali e di famiglia, richiesti per la liquidazione del trattamento di quiescenza sia diretto che indiretto, nonchè quelli relativi a precedenti servizi prestati devono essere raccolti dal competente servizio dell'Amministrazione durante il periodo di servizio degli iscritti.

 

          Art. 106.

     Per la modificazione, e per la revoca, d'ufficio o su domanda degli interessati, delle deliberazioni del presidente dell'Istituto postelegrafonici relative al trattamento di quiescenza, si applicano le disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703.

     I relativi provvedimenti sono adottati dal presidente medesimo su conforme parere del Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 107.

     Per la comunicazione all'interessato delle deliberazioni circa il trattamento di quiescenza e dei provvedimenti sul riscatto dei servizi si applica la norma dell'art. 13 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, nonchè quelle dei seguenti articoli.

 

          Art. 108.

     Per ogni iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza, sarà tenuta dall'Istituto postelegrafonici una scheda personale dalla quale dovranno risultare la data d'iscrizione al detto Fondo, nonchè i periodi di interruzione del versamento dei contributi o di variazione dell'ammontare di essi in dipendenza di provvedimenti relativi ad aspettative, disponibilità, punizioni disciplinari, promozioni, ed, in genere, di ogni atto relativo allo stato economico e giuridico dell'iscritto che possa avere influenza ai fini della pensione.

     L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni comunica all'Istituto, periodicamente, i provvedimenti previsti dal comma precedente.

 

Riscatto dei servizi

 

          Art. 109.

     Il direttore di ufficio locale o titolare di agenzia iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza, che chieda di riscattare, ai fini della pensione, a norma dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, il servizio prestato in qualità di ricevitore, deve, direttamente o per il tramite della direzione provinciale delle poste, presentare domanda all'Istituto postelegrafonici, nei termini di cui all'art. 116 del citato decreto presidenziale.

     Con la domanda, nella quale devono essere specificati i periodi di servizio come sopra prestato, devono essere prodotti i documenti inerenti al servizio stesso che saranno rilasciati a semplice richiesta dell'interessato, esenti da bollo, ai sensi dell'art. 136, comma secondo, del regolamento generale sulle pensioni approvato con regio decreto 5 settembre 1895, n. 603.

     L'Istituto postelegrafonici completa la documentazione necessaria per l'emissione del relativo provvedimento.

 

          Art. 110.

     La presentazione della domanda per la valutazione, agli effetti della pensione, del servizio prestato in posto di ruolo nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e l'eventuale versamento al Fondo per il trattamento di quiescenza della indennità una volta tanto liquidata per il servizio stesso, debbono essere effettuati entro novanta giorni dalla data in cui è comunicata all'interessato la deliberazione di accertamento di cui al precedente art. 100, comma secondo.

     L'iscritto che cessi dal servizio prima che sia decorso il termine di cui al precedente comma, nonchè la vedova, gli orfani, e gli eredi, devono presentare a pena di decadenza la domanda e devono effettuare il versamento al detto Fondo entro novanta giorni rispettivamente dalla cessazione dal servizio o dalla morte dell'iscritto.

 

          Art. 111.

     Sulla domanda di riscatto provvede, con le modalità di cui all'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, il presidente dell'Istituto postelegrafonici, con apposita deliberazione se l'iscritto è in servizio, e con la stessa deliberazione di concessione del trattamento di quiescenza se la domanda è presentata dall'impiegato al momento della cessazione dal servizio o dai suoi aventi causa.

     Nella deliberazione sono brevemente indicati i motivi per i quali in tutto o in parte non si accoglie la domanda dell'interessato.

     Nella deliberazione è stabilito, altresì, il contributo dovuto per il riscatto ed è specificato lo stipendio preso a base per la liquidazione nonchè il numero delle rate nelle quali venga ripartito il debito a carico dell'iscritto a decorrere dal mese successivo alla data di comunicazione della deliberazione all'interessato.

     Qualora questi sia in servizio alla data della deliberazione, viene informata l'Amministrazione postale perchè provveda per la ritenuta sullo stipendio delle rate di contributo.

 

Trattamento normale di quiescenza

 

Paragrafo 1

 

TRATTAMENTO DIRETTO

 

          Art. 112.

     Nel caso in cui all'atto della domanda per il trattamento di quiescenza non sia possibile provvedere immediatamente alla liquidazione della pensione, diretta o indiretta, e, in ogni caso, in attesa che sia fatto luogo alla liquidazione stessa, viene concessa in via provvisoria la pensione eventualmente spettante in base ai soli servizi accertati, con riserva di adottare il provvedimento definitivo non appena completata la documentazione.

 

          Art. 113.

     Quando sia stata avanzata domanda di pensione privilegiata, può intanto essere liquidata la pensione ordinaria, con riserva di liquidare quella privilegiata dopo compiuti i prescritti accertamenti.

     Se però all'interessato, in ragione degli anni di servizio, spetta indennità per una volta tanto, la relativa liquidazione è disposta con la deliberazione con la quale venga respinta la domanda di pensione privilegiata, salvo la concessione di un acconto in misura non eccedente la metà dell'indennità stessa.

 

Paragrafo 2

 

TRATTAMENTO INDIRETTO E DI RIVERSIBILITA'

 

          Art. 114.

     Nel caso di morte in servizio dell'iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni comunica all'Istituto postelegrafonici l'evento e invia ad esso copia dello stato di servizio e i documenti prescritti. Su domanda della vedova o degli orfani, l'Istituto provvede alla liquidazione della pensione provvisoria come è disposto nel precedente art. 112, invitando i richiedenti a completare la documentazione.

     Ai fini della liquidazione definitiva devono essere prodotti i documenti prescritti per la liquidazione delle pensioni indirette o di riversibilità per gli impiegati dello Stato.

 

          Art. 115.

     Per la documentazione delle domande della vedova e degli orfani del pensionato, degli orfani di madre con pensione di riversibilità, di orfani che chiedano la pensione per il passaggio ad altre nozze della vedova pensionata, della moglie e dei figli di un assente, e della moglie e dei figli dell'iscritto che per effetto di condanna penale abbia perduto il diritto alla pensione o al godimento della stessa, valgono le disposizioni degli articoli dal 19 al 24 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704.

     Nei casi di cui all'art. 7 della legge 5 maggio 1952, n. 521, il presidente dell'Istituto postelegrafonici dispone la corresponsione della pensione provvisoria.

 

Trattamento privilegiato

 

          Art. 116.

     L'iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza che ritenga di avere diritto al trattamento privilegiato, deve produrre istanza all'Istituto postelegrafonici indicando i motivi sui quali è fondata la richiesta e le circostanze di fatto che, comunque, possono concorrere a facilitare gli accertamenti prescritti.

     Uguale istanza motivata devono produrre gli aventi causa degli iscritti morti in servizio, quando ritengano che la morte sia dovuta a causa di servizio.

 

          Art. 117.

     L'istanza per pensione privilegiata è trasmessa dall'Istituto postelegrafonici al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che procederà agli accertamenti prescritti per stabilire se sussista la causa di servizio, e, nel caso di invalidità, a quale categoria debba ascriversi l'infermità, con le norme fissate nei regolamenti sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali.

 

          Art. 118.

     Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dopo aver compiuto le istruttorie, raccolti i documenti prescritti e provocato il parere della Commissione centrale per gli uffici locali e della autorità sanitaria, trasmette tutti gli atti all'Istituto postelegrafonici che li fa proseguire al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie con una relazione nella quale sono riassunti tutti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e medico-collegiali e le circostanze che possono far ammettere, od escludere, il diritto al trattamento privilegiato.

     La relazione concluderà per la concessione o per il rifiuto del trattamento privilegiato. Nel caso di proposta di concessione sarà specificata altresì la misura del trattamento.

 

Atti e documenti per uso di pensione

 

          Art. 119.

     Per gli atti e documenti per uso di pensione a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza, valgono le norme degli articoli da 35 a 37 e 39 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704.

     Alle deliberazioni con cui viene concesso il trattamento di quiescenza si applicano le norme degli articoli da 40 a 44, 45, secondo comma, e 48 del citato decreto n. 704.

 

Pagamento degli assegni di quiescenza

 

          Art. 120.

     L'Istituto postelegrafonici, adottata la deliberazione di pensione, emette il certificato di iscrizione (libretto), vi appone il numero progressivo del ruolo di pagamento e lo rimette per la esecuzione alla Direzione provinciale delle poste nella cui provincia risiede il pensionato, insieme con una copia della detta deliberazione.

 

          Art. 121.

     Ciascuna Direzione provinciale delle poste annota in apposito memoriale le partite di pensione di cui al precedente articolo.

     La Direzione, ricevuto il ruolo di pagamento con il relativo certificato di iscrizione (libretto), accerta che presso l'Ufficio provinciale del Tesoro, sulle rubriche di cui all'art. 5 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, non sia iscritta, a favore del titolare della pensione, altra pensione o stipendio, prende nota del ruolo predetto sul memoriale, e provvede all'invio del certificato (libretto) nonchè della copia della deliberazione di pensione al Comune di residenza del pensionato con apposita lettera compilata come all'allegato 1 del citato decreto n. 704.

     Nel caso che risulti in corso di pagamento altro stipendio o pensione a favore del titolare della pensione, la Direzione provinciale sospende il pagamento e ne riferisce all'Istituto postelegrafonici.

 

          Art. 122.

     Il sindaco provvede alla consegna del certificato di iscrizione e della copia della deliberazione della pensione con le modalità stabilite dagli articoli 53 e seguenti del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, e trasmette alla Direzione provinciale delle poste la ricevuta di detto certificato di iscrizione rilasciatagli dal pensionato, nonchè il certificato anagrafico di cui all'art. 54 del citato decreto, e riferisce poi alla detta Direzione nel caso del successivo art. 55.

     Alla Direzione stessa saranno effettuate dal sindaco le comunicazioni prescritte dall'art. 23 del regio decreto 24 aprile 1927, n. 677, concernenti la morte dei pensionati nonchè le eventuali celebrazioni di matrimonio delle vedove ed orfani assegnatari di pensioni. Saranno inoltre effettuate all'Istituto postelegrafonici dagli ufficiali di stato civile e dalle autorità anagrafiche le comunicazioni di cui all'art. 11 della legge 5 maggio 1952, n. 521.

 

          Art. 123.

     La Direzione provinciale delle poste, venuta in possesso della ricevuta di cui al precedente articolo, trasmette il ruolo di pagamento all'ufficio postale che dovrà eseguire il pagamento, al quale dà disposizioni per il conguaglio delle somme pagate in via provvisoria ai sensi del seguente art. 128.

     Il pagamento sarà eseguito previa esibizione del certificato d'iscrizione (libretto) e previa quietanza sull'apposito modulo; sarà annullata la corrispondente casella del libretto con il timbro a data e vi saranno apposte l'indicazione della somma pagata e la firma dell'ufficiale pagatore.

 

          Art. 124.

     Per la contabilizzazione delle quietanze di pensione viene provveduto con le norme vigenti per la gestione dei depositi di categoria A presso l'Amministrazione delle poste.

 

          Art. 125.

     Quando la pensione si estingue per morte, per matrimonio, o per altra causa, la Direzione provinciale delle poste ritira dall'ufficio postale pagatore il ruolo di pagamento e lo restituisce all'Istituto postelegrafonici, prendendone nota sul memoriale di cui al precedente art. 121.

     La Direzione provinciale chiede ogni sei mesi, al competente Ufficio provinciale del Tesoro, conferma che i pensionati dell'Istituto residenti in quella provincia non sono titolari di stipendio o di pensione.

 

          Art. 126.

     In caso di cambiamento di residenza, i pensionati, per ottenere la prosecuzione dei pagamenti nella nuova sede, devono produrre alla Direzione provinciale da cui dipende l'ufficio pagatore apposita domanda, corredata del certificato anagrafico di cui al precedente art. 122.

     La Direzione provinciale ritira dall'ufficio pagatore il ruolo con l'indicazione, convalidata con firma e bollo, dell'ultima rata pagata; prende nota sull'apposito memoriale del ritiro del ruolo e lo invia al nuovo ufficio postale pagatore della stessa provincia, ovvero alla Direzione provinciale competente qualora si tratti di trasferimento della residenza in Comune di altra provincia. In questo ultimo caso, unisce al ruolo il detto certificato anagrafico e dà notizia del trasferimento all'Istituto postelegrafonici.

     La Direzione provinciale che riceve il ruolo ed il certificato anagrafico, provvede a quanto necessario in conformità al disposto dei precedenti articoli 121 e 123.

 

          Art. 127.

     Per il pagamento dell'indennità una volta tanto, l'Istituto postelegrafonici invia alla Direzione provinciale competente l'ordine di pagamento redatto su apposito modulo.

     La Direzione provinciale inoltra l'ordine all'ufficio pagatore che ne effettua il pagamento all'intestatario o al suo legale rappresentante, su presentazione della copia della deliberazione di concessione.

     L'ufficiale pagatore appone sulla copia della deliberazione il timbro "pagato" ed il bollo a data, e la restituisce all'interessato.

 

          Art. 128.

     Le rate del trattamento provvisorio di pensione sono pagate all'avente diritto dall'ufficio postale da lui designato su autorizzazione trasmessa dall'Istituto postelegrafonici all'ufficio medesimo per il tramite della competente Direzione provinciale.

     Questa prende nota dell'autorizzazione sul memoriale di cui all'art. 121, e, ricevuto il ruolo di pagamento della pensione definitiva, provvede in conformità dei precedenti articoli, ritira il foglio di autorizzazione provvisoria e lo rinvia all'Istituto postelegrafonici dopo avervi apposto le indicazioni circa il conguaglio effettuato.

 

          Art. 129.

     La spedizione della copia di deliberazione della pensione e la consegna all'interessato ai sensi dei precedenti articoli 121 e 122, è effettuata anche ai fini di cui al primo comma dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

     Le deliberazioni di concessione di indennità per una volta tanto, quelle di riscatto dei servizi e quelle con le quali si respingono le domande relative al trattamento di quiescenza sono direttamente comunicate all'interessato, con le stesse forme e modalità previste per le deliberazioni di pensioni, a cura dell'Istituto postelegrafonici con lettera analoga all'allegato I al regio decreto 28 giugno 1933, n. 704.

     La consegna della copia di deliberazione che concede o nega il riscatto è effettuata dal capo dell'ufficio da cui l'interessato dipende previo ritiro di apposita ricevuta da inviarsi all'Istituto postelegrafonici.

 

          Art. 130.

     Ai fini previsti dall'art. 64 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, l'Istituto postelegrafonici compila e spedisce al Ministero del tesoro le schede previste dall'articolo medesimo.

 

Assegno vitalizio - Buonuscita - Ricovero in convitto ed assistenza scolastica

 

          Art. 131.

     La domanda per le prestazioni di cui all'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, deve essere presentata dall'interessato al presidente dell'Istituto postelegrafonici direttamente o per il tramite della Direzione provinciale delle poste.

     I documenti da allegare alla domanda sono quelli previsti per le analoghe prestazioni dell'Opera di previdenza gestita dall'Ente di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, ed al relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, e successive modificazioni. Dei documenti che siano stati già presentati allo stesso Istituto a corredo della domanda per il trattamento di quiescenza, sarà fatta menzione nell'istanza.

 

Disposizioni finali e transitorie

 

          Art. 132.

     Agli effetti delle norme vigenti riguardanti le operazioni che possono essere eseguite dalle varie categorie di uffici, si considerano equiparati: gli uffici locali alle ricevitorie principali e di 1ª classe; le agenzie alle ricevitorie di 2ª classe. Le ricevitorie così classificate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono equiparate alle collettorie.

 

          Art. 133.

     Salvo il disposto del secondo e terzo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e dell'art. 30 del presente regolamento, la classificazione di cui all'art. 96 del citato decreto presidenziale resta in vigore fino al compimento del quinquennio decorrente dall'ultima riliquidazione generale delle retribuzioni valutate nello stesso art. 96.

 

          Art. 134.

     Per i locali adibiti a sede di ufficio, di proprietà dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia, lasciati in fitto all'Amministrazione a norma dell'art. 98, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, rimangono ferme tutte le condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo n. 505 del 22 marzo 1948 e successive modificazioni anche attinenti alle misure generali dei fitti.

 

          Art. 135.

     Ai fini della valutazione dell'anzianità di servizio dei ricevitori, gerenti, supplenti, collettori e portalettere rurali, la durata della prigionia o della deportazione in paese straniero, avvenuta in pendenza di servizio, nonchè il periodo in cui il personale predetto è stato lontano dagli uffici per essere questi rimasti in territori temporaneamente occupati dallo straniero, sono equiparati al servizio effettivo per le assegnazioni senza concorso e per le ammissioni ai concorsi ai sensi dei precedenti articoli 19 e 75.

     I titolari ed i gerenti di ricevitorie temporanee funzionanti per parte dell'anno, sono considerati, ai fini predetti, in servizio effettivo anche nei periodi in cui i rispettivi uffici sono rimasti chiusi.

 

          Art. 136.

     Durante il quinquennio previsto dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, il periodo di titolarità di almeno tre anni richiesto dal precedente art. 18 è ridotto ad un anno.

 

          Art. 137.

     Durante il quinquennio previsto dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, qualora si debba provvedere alla riunione di due uffici o all'istituzione, in un ufficio preesistente, del servizio telegrafico o di altro servizio ai sensi del precedente art. 26, al direttore o al titolare rispettivamente dell'ufficio locale o dell'agenzia risultante da tale provvedimento si applica il trattamento dell'art. 17, primo comma, del citato decreto presidenziale limitatamente al caso che per effetto del provvedimento stesso l'agenzia venga classificata tra gli uffici locali di gruppo F, o l'ufficio locale nel gruppo immediatamente superiore.

 

          Art. 138.

     Al fine di determinare l'ordine per l'iscrizione nell'albo dei direttori di ufficio locale o in quello dei titolari di agenzia ai sensi dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è valutato il servizio prestato dopo la prima nomina a ricevitore, in qualità di ricevitore o quale incaricato della gestione di ricevitorie di particolare importanza ai sensi dell'art. 42 del regolamento approvato con regio decreto 5 novembre 1937, n. 2161.

     Per determinare l'ordine per l'iscrizione nell'albo dei supplenti a norma dell'art. 107 del sopracitato decreto presidenziale n. 656, è valutato il servizio prestato dopo la prima nomina a supplente effettivo, in tale qualità o in quella di gerente, o in servizio temporaneo presso le Direzioni provinciali o uffici dipendenti.

     Per determinare l'ordine di iscrizione nel quadro di riserva di cui all'art. 108 dello stesso decreto presidenziale n. 656, la valutazione dell'anzianità si effettua ai sensi del disposto del comma precedente, calcolando, però, al doppio il servizio prestato come gerente.

     Nella valutazione di cui al presente articolo, si applicano anche le norme dei precedenti articoli 19 e 135.

 

          Art. 139.

     Il supplente in servizio con tale qualifica al 30 settembre 1952, in una ricevitoria classificata dal 1° ottobre 1952 fra le agenzie ai sensi dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e ivi confermato come coadiutore all'entrata in vigore del citato decreto Presidenziale, qualora l'agenzia medesima in seguito a revisione a norma dell'art. 31 del ripetuto decreto Presidenziale sia classificata fra gli uffici locali, viene nominato supplente ed iscritto nel relativo albo purchè abbia continuamente rivestito e rivesta all'atto della riclassificazione la qualifica di coadiutore o di reggente nella detta agenzia, vi abbia prestato lodevole servizio, sia in possesso dei requisiti prescritti e non abbia raggiunto 70 anni di età.

     Per le nomine effettuate ai sensi del precedente comma entro il 30 settembre 1957, è considerata sufficiente, quale titolo di studio, la licenza elementare.

 

          Art. 140.

     Il periodo di servizio prestato come gerente nell'ultimo quinquennio anteriormente al 1° ottobre 1952 è valutato, per i direttori di ufficio locale e per i titolari di agenzia, per raggiungere l'anzianità di almeno cinque anni richiesta nei concorsi a direttori di ufficio locale dei gruppi E ed F.

 

          Art. 141.

     La cauzione non è richiesta per le gestioni eventualmente assunte, dagli iscritti nel quadro di riserva ai sensi dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, in qualità di reggenti di agenzia o di ufficio locale.

     I titolari di ricevitorie postali telegrafiche incaricati, prima del 1° ottobre 1952, della gerenza di altra ricevitoria, sono iscritti nel quadro, dell'albo, corrispondente alla categoria e al gruppo in cui, ai sensi dell'art. 96 del citato decreto Presidenziale, è stata classificata la ricevitoria della quale restano titolari, e percepiscono il trattamento economico del corrispondente grado anche nel periodo in cui rimangono reggenti dell'altro ufficio.

 

          Art. 142.

     I gerenti ed i supplenti di cui all'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, per poter essere assunti in temporaneo servizio presso altri uffici ai sensi dell'articolo stesso, debbono aver tempestivamente presentato domanda d'iscrizione nel quadro di riserva a norma dell'art. 108 del citato decreto Presidenziale.

 

          Art. 143.

     Gli iscritti nel quadro di riserva di cui all'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, al momento del passaggio fra i supplenti effettivi, devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 47 del citato decreto Presidenziale, eccezione fatta per quanto riguarda il titolo di studio nonchè per l'età che in ogni caso non deve superare i 70 anni.

 

          Art. 144.

     Il conferimento per successione o senza concorso di ricevitorie classificate, ai sensi dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, uffici locali o agenzie, è effettuato con le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto presidenziale qualora i ricevitori siano cessati dal servizio entro il 30 settembre 1952, ovvero entro tale data abbiano presentata domanda per la dispensa dal servizio a norma dell'art. 311 del Codice postale approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

 

          Art. 145.

     Nella prima applicazione del decreto presidenziale 5 giugno 1952, n. 656, le spese di gestione di cui al primo comma del precedente art. 38 sono attribuite ai direttori di ufficio locale e ai titolari di agenzia sulla base della retribuzione delle ricevitorie, considerata per la classificazione ad ufficio locale o ad agenzia ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso decreto presidenziale.

     La quota all'uopo spettante è quella risultante per le singole retribuzioni dalla tabella C allegata al presente regolamento.

     Il rimborso suppletivo per spese di riscaldamento di cui al terzo comma del citato art. 38 è attribuito al personale predetto nella misura ad esso concessa nell'ultimo anno, con la esclusione di cui all'ultimo comma dell'art. 29 del citato decreto presidenziale, n. 656.

     Fino a quando non venga provveduto alla classificazione ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento e alla valutazione delle spese di gestione a norma del successivo art. 38, qualora si verifichino variazioni notevoli nell'andamento dei prezzi, viene provveduto a variare percentualmente gli importi indicati nella suddetta tabella con le modalità del precedente art. 7.

     Per casi particolari si applica il disposto dell'art. 39.

 

          Art. 146.

     Con decorrenza dal 1° ottobre 1952 e fino alla data di entrata in vigore delle norme di cui al decreto presidenziale 12 maggio 1953, n. 543, il premio speciale di interessamento di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è corrisposto ai ricevitori e ai portalettere, anche provvisori, nella misura giornaliera seguente: con l'orario d'obbligo di 8 ore giornaliere, lire 51; di 7 ore, lire 42; di 6 ore, lire 36; di 5 ore, lire 30; di 4 ore, lire 24; di 3 ore, lire 18; di 2 ore, lire 12; di 1 ora, lire 6.

     Il premio speciale di interessamento è corrisposto ai ricevitori e portalettere non demeritevoli per ogni giorno di effettiva presenza in servizio con completo adempimento dell'orario d'obbligo e per i giorni di congedo.

     In caso di presenza obbligatoria in servizio in giorni dichiarati festivi, il detto premio speciale di interessamento è corrisposto in ragione delle ore di servizio effettuate, con facoltà al Ministro per le poste e le telecomunicazioni di maggiorare la quota oraria corrisposta fino alla misura del 60%.

     La facoltà di escludere dalla corresponsione del premio speciale di interessamento i ricevitori o i portalettere demeritevoli spetta al direttore provinciale che può provvedere d'ufficio o su proposta del dirigente dell'ufficio al quale la ricevitoria è aggregata o presso il quale i portalettere prestano servizio.

 

          Art. 147.

     I trasferimenti previsti dal precedente art. 76 potranno essere richiesti dopo che sarà stato provveduto alla revisione generale della durata delle prestazioni giornaliere, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, del decreto presidenziale 12 maggio 1953, n. 543.

 

          Art. 148.

     La norma di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 11 aprile 1938, n. 420, circa il divieto di cumulo della pensione con uno stipendio pensionabile, è applicabile agli iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza anche nel caso del trattamento di cui all'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive modificazioni.

     Agli effetti del secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 420, la liquidazione all'atto del collocamento a riposo di un nuovo trattamento di quiescenza nell'ipotesi di cui al comma che precede, si effettua sulla base degli anni di servizio prestato quale ricevitore dopo il 30 giugno 1936 e previo riscatto a norma dell'art. 112 del decreto presidenziale 5 giugno 1952, n. 656.

 

          Art. 149.

     Nel caso di revoca dell'iscrizione di cui al primo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, l'Istituto postelegrafonici rimborsa all'Amministrazione postale i relativi contributi versati dall'iscritto e dall'Amministrazione, la quale provvede, se del caso, alla prosecuzione dell'assicurazione obbligatoria degli optanti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     L'iscrizione al Fondo per il trattamento di quiescenza può essere effettuata anche per gli iscritti nel quadro di riserva di cui all'art. 108 dello stesso decreto Presidenziale che siano stati o siano assunti in servizio ai sensi del successivo art. 110 in attesa di essere passati ad effettivi, nonchè per i ricevitori o portalettere provvisori, i quali tutti abbiano chiesta la detta iscrizione in sostituzione di quella presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

          Art. 150.

     Il personale iscritto al Fondo per il trattamento di quiescenza alla data di pubblicazione del presente regolamento dovrà entro un anno dalla data stessa effettuare la dichiarazione di cui all'art. 99. La deliberazione del presidente dell'Istituto postelegrafonici deve essere comunicata all'interessato entro due anni dalla resa dichiarazione.

     Gli iscritti che cessino dal servizio entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento e che vantino titolo alla pensione a carico del Fondo anzidetto, hanno facoltà di denunciare, fino a novanta giorni dalla data di cessazione dal servizio, i servizi di cui al citato art. 99. In tal caso l'accertamento è operato con la deliberazione di liquidazione definitiva della pensione.

     Nel caso in cui l'iscritto muoia prima della scadenza dei termini di cui al precedente comma, l'Istituto postelegrafonici provvede d'ufficio, in sede di liquidazione, all'accertamento dei servizi.

     Ai fini del differimento della cessazione dal servizio ai sensi dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, l'Amministrazione può effettuare anche d'ufficio l'accertamento dei servizi riscattabili a norma dell'art. 112.

 

          Art. 151.

     Agli effetti della parificazione prevista dall'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, valgono le norme di equiparazione di cui agli articoli 27 e 50 del medesimo decreto presidenziale n. 656.

     Agli stessi effetti previsti dal comma precedente i ricevitori e i portalettere sono equiparati al personale subalterno ai sensi dell'art. 1 del decreto presidenziale 12 maggio 1953, n. 543.

 

     Tabelle

     (Tabelle omesse)


[1]  Abrogato dall'art. 139 del D.P.R. 19 luglio 1960, n. 1816.

[2]  Articolo sostituito dall' art. 11 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 619.