§ 98.1.29269 - D.L. 29 luglio 1996, n. 399 .
Disposizioni urgenti per l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:29/07/1996
Numero:399


Sommario
Art. 1.      1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il primo periodo è sostituito [...]
Art. 2.      1. La copertura degli oneri relativi alle spese e ai debiti contratti per l'amministrazione della liquidazione coatta amministrativa delle società di cui all'articolo 2, [...]
Art. 3.      1. Nell'articolo 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "fino alla data del 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.29269 - D.L. 29 luglio 1996, n. 399 [1].

Disposizioni urgenti per l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonché per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM

(G.U. 30 luglio 1996, n. 177)

 

     Art. 1.

     1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il primo periodo è sostituito dal seguente: " 2. Con riferimento alle partecipazioni azionarie diverse da quelle detenute dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, il superamento del limite di cui al comma 1 comporta divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, attinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso.".

 

          Art. 2.

     1. La copertura degli oneri relativi alle spese e ai debiti contratti per l'amministrazione della liquidazione coatta amministrativa delle società di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, ivi compresi i compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza, è effettuata a valere sulle disponibilità di cassa relative sia alla liquidazione dell'attivo sia ai trasferimenti della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti disposti dal commissario liquidatore dell'EFIM, anche in caso di totale insussistenza dell'attivo delle predette società, su richiesta dei commissari liquidatori preposti alla gestione delle procedure.

     2. Ai fini di cui al comma 1, i commissari liquidatori, anche in caso di totale insussistenza dell'attivo delle società di cui al comma 1, possono richiedere al commissario liquidatore dell'EFIM il trasferimento della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti necessaria a far fronte alle spese relative a previsioni di fabbisogno per periodi annuali.

     3. In sede di ripartizione dell'attivo, ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i debiti sorti in relazione ai trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 maturano interessi a tasso legale e sono considerati tra i debiti di cui al n. 1) del predetto articolo 111, comma primo.

 

          Art. 3.

     1. Nell'articolo 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "fino alla data del 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data del 31 dicembre 1997, alla condizione che si tratti di imprese alle quali non vengano effettuate erogazioni che possano essere considerate aiuti di Stato, a norma del trattato di Roma".

     2. Nell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, le parole: "alla data del 17 luglio 1992" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 giugno 1996".

     3. Nell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, le parole: "dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33," sono sostituite dalle seguenti: "dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni".

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 27 novembre 1996, n. 602, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.