§ 98.1.29243 - D.L. 1 luglio 1996, n. 345 .
Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali.


Settore:Normativa nazionale
Data:01/07/1996
Numero:345


Sommario
Art. 1.  Ammissione in carriera dei segretari comunali
Art. 2.  Accesso alle segreterie comunali di classe 3a
Art. 3.  Accesso alle sedi di segreteria generale comunali e provinciali, di classe 1a
Art. 4.  Disposizioni concernenti le tasse di concorso e i diritti di segreteria
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 98.1.29243 - D.L. 1 luglio 1996, n. 345 [1].

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali.

(G.U. 2 luglio 1996, n. 153)

 

     Art. 1. Ammissione in carriera dei segretari comunali

     1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è sostituito dal seguente:

     "La nomina dei segretari comunali di qualifica iniziale è effettuata mediante pubblico concorso per esami, indetto nel gennaio di ciascun anno con decreto del Ministro dell'interno, per i posti di segretario comunale di classe 4a vacanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente".

     2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono costituite con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. L'articolo 10 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

 

          Art. 2. Accesso alle segreterie comunali di classe 3a

     1. L'articolo 23-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è abrogato. Alle segreterie comunali di classe 3a si accede mediante concorso, per titoli, per singole sedi. I relativi bandi di concorso sono emanati, entro trenta giorni dalla data in cui si verifica la vacanza della sede, dai prefetti competenti per territorio, con proprio decreto da pubblicare nel Foglio annunzi legali della provincia.

     2. Le graduatorie dei concorsi di cui al comma 1 conservano validità per il periodo di sei mesi dalla data di approvazione. Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia.

     3. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare i segretari capi e i segretari comunali. I segretari comunali, per partecipare agli anzidetti concorsi, devono possedere l'anzianità nella qualifica da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

     4. L'assegnazione in qualità di titolari dei candidati dichiarati vincitori è disposta con decreto del prefetto.

     5. I candidati dichiarati vincitori e assegnati alle sedi, sia che assumano servizio ovvero che rinuncino alla assegnazione, sono esclusi per la durata di due anni dalla partecipazione ad analoghi concorsi della classe 3a.

     6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono composte in conformità all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. Il segretario comunale o provinciale chiamato a far parte delle commissioni è designato direttamente dal Ministero dell'interno.

     7. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono fatte salve limitatamente al concorso per la copertura delle sedi di segreteria di classe 3a, bandito con decreto ministeriale 18 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 8 del 31 gennaio 1995.

     8. L'articolo 31 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

 

          Art. 3. Accesso alle sedi di segreteria generale comunali e provinciali, di classe 1a

     1. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali, ivi comprese quelle attinenti alla composizione delle commissioni giudicatrici. Il segretario comunale o provinciale chiamato a far parte delle commissioni è designato direttamente dal Ministero dell'interno.

     2. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è sostituito dal seguente:

     "Art. 11 (Concorsi per la nomina a segretario comunale generale di 1a classe). - I posti di segretario comunale generale di 1a classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

     a) i segretari comunali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la segreteria a concorso;

     b) i segretari comunali della qualifica immediatamente inferiore, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica stessa ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di 'ottimo' e per l'altro anno almeno quello di 'distinto';

     c) i segretari provinciali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la classe della segreteria a concorso;

     d) i vice segretari generali comunali e provinciali con almeno sei anni di anzianità nella qualifica, che occupino nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso, e prestino servizio in sedi di classe corrispondente a quella della segreteria messa a concorso. Tale personale deve essere, altresì, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto tranne quello dell'età e non deve aver riportato, nell'ultimo quinquennio, valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione.

     Al concorso di cui al primo comma non sono ammessi a partecipare i vice segretari che prestano servizio presso il comune o la provincia le cui segreterie sono messe a concorso.

     I posti di segretario generale di 1a classe dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare:

     a) i segretari comunali generali di 1a classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica, con giudizi complessivi di 'ottimo';

     b) i segretari provinciali, nonché i vice segretari dei comuni aventi popolazione superiore a 250.000 abitanti ed i vice segretari delle province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 250.000 abitanti. I segretari provinciali devono essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del presente comma. I vice segretari, per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo, devono rivestire da almeno dodici anni tale qualifica e devono occupare nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso. Tale personale deve svolgere servizio presso comuni o province diversi da quelli le cui segreterie sono messe a concorso e deve, inoltre, possedere i requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto, tranne quello dell'età.

     I vice segretari per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo non devono aver riportato nell'ultimo quinquennio valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione.

     L'articolo 21 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e gli articoli 3 e 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, sono abrogati".

 

          Art. 4. Disposizioni concernenti le tasse di concorso e i diritti di segreteria

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è soppressa la tassa di ammissione ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale di segretario comunale, prevista dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni. Al pagamento dei compensi, delle indennità e delle spese per il funzionamento delle commissioni, nonché di quelle organizzative concernenti i suddetti concorsi, si provvede con i proventi di spettanza dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42 della citata legge n. 604 del 1962, e successive modificazioni.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa di ammissione ai concorsi a posti di segretario comunale e provinciale, con esclusione dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale, prevista dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è elevata a lire cinquantamila. Le relative somme sono versate secondo le modalità stabilite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

     3. Le somme arretrate dovute fino al 31 dicembre 1993 ai segretari comunali titolari di segreteria convenzionata o consorziata, in relazione alla inclusione della indennità integrativa speciale nella base di calcolo della retribuzione mensile aggiunta di cui all'articolo 25, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono poste a carico dei fondi provenienti dai diritti di segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, entro il limite massimo di lire 36 miliardi. Le somme sono rimborsate dal Ministero dell'interno agli enti interessati, previa presentazione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposita, circostanziata richiesta dalla quale risultino gli importi pagati ed i soggetti beneficiari. Nel caso di richieste di rimborso da parte degli enti interessati di somme complessivamente superiori a quelle disponibili, il rimborso è ridotto proporzionalmente.

     4. All'onere di L. 36.007.000.000 derivante dal presente articolo per l'anno 1995, si provvede a carico delle disponibilità iscritte, quanto a lire 36.000.000.000, al capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e, quanto a lire 7.000.000, al capitolo 4691 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.5. I versamenti trimestrali, di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, devono essere effettuati solo se di importo singolo superiore a lire cinquantamila. Negli altri casi i versamenti sono effettuati alla scadenza del trimestre in cui tale soglia minima è raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun esercizio finanziario. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province dell'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), sono stabiliti i criteri e le modalità relativi ai versamenti trimestrali, nonché la documentazione riguardante la liquidazione, la riscossione ed il versamento dei diritti, che gli enti interessati sono tenuti ad inoltrare al Ministero dell'interno, ed i termini di detto adempimento.

 

          Art. 5. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 172, L. 23 dicembre 1996, n. 662, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto..