§ 98.1.29092 - D.L. 1 marzo 1996, n. 98 .
Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali


Settore:Normativa nazionale
Data:01/03/1996
Numero:98


Sommario
Art. 1.  Ammissione in carriera dei segretari comunali
Art. 2.  Accesso alle segreterie comunali di classe 3ª
Art. 3.  Idoneità a partecipare ai concorsi per titoli per singole sedi di segreteria generale di 2ª classe
Art. 4.  Accesso alle segreterie comunali generali di classe 2ª
Art. 5.  Accesso alle sedi di segreteria generale comunali e provinciali, di classe 1ª
Art. 6.  Composizione e attribuzione dei consigli di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali
Art. 7.  Giudizio complessivo
Art. 8.  Disposizioni concernenti le tasse di concorso e i diritti di segreteria
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 98.1.29092 - D.L. 1 marzo 1996, n. 98 [1].

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità delle segreterie comunali e provinciali

(G.U. 2 marzo 1996, n. 52)

 

     Art. 1. Ammissione in carriera dei segretari comunali

     1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è sostituito dal seguente:"La nomina dei segretari comunali di qualifica iniziale è effettuata mediante pubblico concorso per esami, indetto nel gennaio di ciascun anno con decreto del Ministro dell'interno, per i posti di segretario comunale di classe 4a vacanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente".

     2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono costituite con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. L'articolo 10 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

 

          Art. 2. Accesso alle segreterie comunali di classe 3ª

     1. L'articolo 23-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è abrogato. Alle segreterie comunali di classe 3a si accede mediante concorso, per titoli, per singole sedi. I relativi bandi di concorso sono emanati, entro trenta giorni dalla data in cui si verifica la vacanza della sede, dai prefetti competenti per territorio, con proprio decreto da pubblicare sul Foglio annunzi legali della provincia.

     2. Le graduatorie dei concorsi di cui al comma 1 conservano validità per il periodo di sei mesi dalla data di approvazione. Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato sul Foglio annunzi legali della provincia.

     3. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare i segretari capi e i segretari comunali. I segretari comunali, per partecipare agli anzidetti concorsi, devono possedere l'anzianità nella qualifica da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

     4. L'assegnazione in qualità di titolari dei candidati dichiarati vincitori è disposta con decreto del prefetto.

     5. I candidati dichiarati vincitori e assegnati alle sedi, sia che assumano servizio ovvero che rinuncino alla assegnazione, sono esclusi per la durata di due anni dalla partecipazione ad analoghi concorsi della classe 3a.

     6. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono composte in conformità all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. Il segretario comunale o provinciale chiamato a far parte delle commissioni è designato direttamente dal Ministero dell'interno.

     7. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono fatte salve limitatamente al concorso per la copertura delle sedi di segreteria di classe 3a, bandito con decreto ministeriale 18 gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 8 del 31 gennaio 1995.

     8. L'articolo 31 della legge 8 giugno 1962, n. 604, è abrogato.

 

          Art. 3. Idoneità a partecipare ai concorsi per titoli per singole sedi di segreteria generale di 2ª classe

     1. Entro il mese di giugno di ogni anno, il Ministro dell'interno bandisce un concorso per esami per il conseguimento della idoneità a partecipare ai concorsi per titoli per singole sedi di segreteria generale di classe 2a di cui all'articolo 4.

     2. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati criteri e modalità per l'espletamento del concorso per l'idoneità, nel rispetto dei seguenti principi:

     a) al concorso per esami per il conseguimento dell'idoneità possono partecipare i segretari comunali con almeno sei anni di servizio che abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto, nonché i vice segretari con almeno sei anni di anzianità nella qualifica dirigenziale che occupino nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso;

     b) i vice segretari per poter partecipare al concorso di cui al comma 1 non devono aver riportato nell'ultimo quinquennio valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione;

     c) per la partecipazione al concorso di idoneità è richiesto il possesso di uno dei diplomi di laurea di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, o diplomi equipollenti;

     d) il concorso per il conseguimento dell'idoneità è per esami.

     3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il conseguimento dell'idoneità sono costituite, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è abrogato.

 

          Art. 4. Accesso alle segreterie comunali generali di classe 2ª

     1. Alle segreterie comunali generali di classe 2a si accede mediante concorso, per titoli, per singole sedi. I relativi bandi di concorso sono emanati, entro trenta giorni dalla data in cui si verifica la vacanza della sede, dai prefetti competenti per territorio, con proprio decreto da pubblicare sul Foglio annunzi legali della provincia.

     2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare i segretari comunali generali di classe 2a, i vice segretari che occupino nella pianta organica dei comuni di 1a classe e delle province il corrispondente posto, a seguito di appositi concorsi, nonché i segretari comunali e i vice segretari che abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi o che l'acquisiscano a seguito degli appositi concorsi per idoneità per esami di cui all'articolo 3.

     3. Ai concorsi di cui al comma 1 non sono ammessi a partecipare i vice segretari che prestano servizio presso i comuni la cui segreteria è messa a concorso. La validità della graduatoria cessa dopo sei mesi dalla data di approvazione. Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato sul Foglio annunzi legali della provincia.

     4. L'assegnazione in qualità di titolari dei candidati dichiarati vincitori è disposta con decreto del prefetto. Tale assegnazione comporta, per i candidati dichiarati vincitori non ancora in possesso della qualifica di segretario generale di 2a classe, l'attribuzione della qualifica medesima. I candidati dichiarati vincitori e assegnati alle sedi che assumano servizio, ovvero che rinuncino alla assegnazione, sono esclusi per la durata di due anni dalla partecipazione ad analoghi concorsi di classe 2a.

     5. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al comma 1 sono composte in conformità all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. Il segretario comunale o provinciale chiamato a far parte delle commissioni è designato direttamente dal Ministero dell'interno.

     6. Gli articoli 9e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati.

 

          Art. 5. Accesso alle sedi di segreteria generale comunali e provinciali, di classe 1ª

     1. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali, ivi comprese quelle attinenti alla composizione delle commissioni giudicatrici. Il segretario comunale o provinciale chiamato a far parte delle commissioni è designato direttamente dal Ministero dell'interno.

     2. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è sostituito dal seguente:"Art. 11 (Concorsi per la nomina a segretario comunale generale di 1a classe). - I posti di segretario comunale generale di 1a classe sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare: a) i segretari comunali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la segreteria a concorso; b) i segretari comunali della qualifica immediatamente inferiore, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica stessa ed abbiano riportato, nell'ultimo triennio, per due anni il giudizio complessivo di "ottimo" e per l'altro anno almeno quello di "distinto"; c) i segretari provinciali di qualifica corrispondente a quella stabilita per la classe della segreteria a concorso; d) i vice segretari generali comunali e provinciali con almeno sei anni di anzianità nella qualifica, che occupino nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso, e prestino servizio in sedi di classe corrispondente a quella della segreteria messa a concorso. Tale personale deve essere, altresì, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto tranne quello dell'età e non deve aver riportato, nell'ultimo quinquennio, valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione. Al concorso di cui al primo comma non sono ammessi a partecipare i vice segretari che prestano servizio presso il comune o la provincia le cui segreterie sono messe a concorso.I posti di segretario generale di 1a classe dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti sono conferiti, con decreto del Ministro dell'interno, a seguito di concorso per titoli, da bandire per ciascuna sede vacante, al quale possono partecipare: a) i segretari comunali generali di 1a classe che abbiano almeno tre anni di permanenza ininterrotta nella qualifica, con giudizi complessivi di "ottimo"; b) i segretari provinciali, nonché i vice segretari dei comuni aventi popolazione superiore a 250.000 abitanti ed i vice segretari delle province il cui capoluogo abbia una popolazione superiore a 250.000 abitanti. I segretari provinciali devono essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del presente comma. I vice segretari, per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo, devono rivestire da almeno dodici anni tale qualifica e devono occupare nella pianta organica dell'ente il corrispondente posto, a seguito di apposito concorso. Tale personale deve svolgere servizio presso comuni o province diversi da quelli le cui segreterie sono messe a concorso e deve, inoltre, possedere i requisiti di cui all'articolo 1 del presente decreto, tranne quello dell'età. I vice segretari per partecipare ai concorsi di cui al presente articolo non devono aver riportato nell'ultimo quinquennio valutazioni negative da parte dei competenti organi di valutazione. L'articolo 21 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e gli articoli 3e 12 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, sono abrogati".

 

          Art. 6. Composizione e attribuzione dei consigli di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali

     1. I consigli centrali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali, nelle composizioni previste dagli articoli 5e 15 della legge 9 agosto 1954, n. 748, e dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono integrati da due sindaci di comuni sedi di segreteria generale o da due presidenti di province e da un segretario generale, designati, rispettivamente, dall'ANCI, dall'UPI e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

     2. I consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali, nella composizione prevista dall'articolo 4 della legge 11 novembre 1975, n. 587, sono integrati da un presidente di provincia e da un segretario generale, designati rispettivamente, dall'UPI e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

     3. Ferme restando le competenze previste dalle disposizioni di legge vigenti, al consiglio centrale di amministrazione spettano altresì:

     a) la definizione dei criteri generali per la valutazione di titoli per i concorsi a singole sedi di segreteria comunale di classe 3a e di segreteria generale di 2a e 1a classe, secondo parametri che, tenendo conto dell'anzianità di servizio, privilegino i titoli di studio e di professionalità;

     b) la determinazione dei criteri per il conferimento degli incarichi di reggenza e supplenza cui devono attenersi nella definizione dei criteri di loro competenza i consigli provinciali di amministrazione;

     c) la definizione dei criteri e dei parametri di valutazione per l'attribuzione, da parte dei consigli provinciali di amministrazione, dei giudizi complessivi annuali per i segretari comunali e provinciali, così come previsti dall'articolo 7.

     4. Ferme restando le competenze previste dalle disposizioni di legge vigenti, ai consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali e provinciali spetta, altresì, l'attribuzione dei giudizi complessivi annuali ai segretari comunali e provinciali, così come previsti dall'articolo 7.

 

          Art. 7. Giudizio complessivo

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abolite le note di qualifica per il personale dei segretari comunali e provinciali.

     2. Entro il mese di febbraio di ogni anno, per ciascun segretario comunale, anche in esperimento, e per ciascun segretario provinciale, è formulato, a cura del consiglio provinciale di amministrazione, un giudizio complessivo sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

     3. Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" e "cattivo" ed è formulato sulla base di un rapporto redatto dal sindaco o dal presidente della provincia e di una relazione sull'attività svolta presentata dal segretario. Il rapporto e la relazione devono pervenire alla segreteria del consiglio provinciale di amministrazione entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il giudizio complessivo da attribuire.

     4. Il segretario che, per due anni consecutivi, consegue il giudizio complessivo di "cattivo", confermato a seguito di ricorso dal consiglio centrale di amministrazione, è sottoposto al procedimento stabilito per la dispensa dal servizio.

     5. Avverso il giudizio complessivo attribuito dal consiglio provinciale di amministrazione, che deve essere notificato subito all'interessato, è ammesso ricorso al consiglio centrale di amministrazione, entro trenta giorni dall'avvenuta notifica.

     6. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati i criteri e i parametri di valutazione definiti dal consiglio centrale di amministrazione per l'attribuzione dei giudizi complessivi annuali.

     7. Gli articoli 31 e seguenti del capo IV del regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, e le disposizioni in contrasto con le norme di cui al presente articolo sono abrogati.

 

          Art. 8. Disposizioni concernenti le tasse di concorso e i diritti di segreteria

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è soppressa la tassa di ammissione ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale di segretario comunale, prevista dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni. Al pagamento dei compensi, delle indennità e delle spese per il funzionamento delle commissioni, nonché di quelle organizzative concernenti i suddetti concorsi, si provvede con i proventi di spettanza dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42 della citata legge n. 604 del 1962, e successive modificazioni.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa di ammissione ai concorsi a posti di segretario comunale e provinciale, con esclusione dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale, prevista dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è elevata a lire cinquantamila. Le relative somme sono versate secondo le modalità stabilite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

     3. Le somme arretrate dovute fino al 31 dicembre 1993 ai segretari comunali titolari di segreteria convenzionata o consorziata, in relazione alla inclusione della indennità integrativa speciale nella base di calcolo della retribuzione mensile aggiunta di cui all'articolo 25, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono poste a carico dei fondi provenienti dai diritti di segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, entro il limite massimo di lire 36 miliardi. Le somme sono rimborsate dal Ministero dell'interno agli enti interessati, previa presentazione, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposita, circostanziata richiesta dalla quale risultino gli importi pagati ed i soggetti beneficiari. Nel caso di richieste di rimborso da parte degli enti interessati di somme complessivamente superiori a quelle disponibili, il rimborso è ridotto proporzionalmente.

     4. All'onere di L. 36.007.000.000, derivante dal presente articolo per l'anno 1995, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 1549 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno medesimo, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, quanto a L. 36.000.000.000 e quanto a L. 7.000.000, rispettivamente, agli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     5. I versamenti trimestrali, di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, devono essere effettuati solo se di importo singolo superiore a lire cinquantamila. Negli altri casi i versamenti sono effettuati alla scadenza del trimestre in cui tale soglia minima è raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun esercizio finanziario. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province dell'Italia (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), sono stabiliti i criteri e le modalità relativi ai versamenti trimestrali, nonché la documentazione riguardante la liquidazione, la riscossione ed il versamento dei diritti, che gli enti interessati sono tenuti ad inoltrare al Ministero dell'interno, ed i termini di detto adempimento.

 

          Art. 9. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 172, L. 23 dicembre 1996, n. 662, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto..