§ 98.1.28972 - D.L. 27 ottobre 1995, n. 441 .
Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.


Settore:Normativa nazionale
Data:27/10/1995
Numero:441


Sommario
Art. 1.      1. Ai fini del risanamento economico dell'azienda, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, entro tre mesi [...]
Art. 2.      1. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le società da essa controllate effettuano, entro il 30 giugno 1994, la rideterminazione dei valori [...]
Art. 3.      1. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato e il patrimonio netto rivalutato può essere imputata in tutto o in parte ad una [...]
Art. 4.      1. I crediti per capitale ed interessi vantati dalle Amministrazioni del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni nei confronti della società concessionaria del [...]
Art. 5.      1. Le operazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse. I maggiori valori iscritti nei bilanci della società [...]
Art. 6.      1. Alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. di cui all'art. 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e [...]
Art. 7.      1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è sostituito dal seguente
Art. 8.      1. Il controllo della gestione sociale è effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi [...]
Art. 9.      1. Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Ministero delle [...]
Art. 10.      1. Per gli anni 1994 e 1995 il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è determinato nella misura di lire 40 miliardi per ciascuno [...]
Art. 11.      1. Le imprese che ricevono le richieste e le convalide delle garanzie relative agli apparecchi di radiodiffusione sono tenute a comunicare all'Ufficio del registro [...]
Art. 12.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28972 - D.L. 27 ottobre 1995, n. 441 [1].

Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.

(G.U. 28 ottobre 1995, n. 253)

 

     Art. 1.

     1. Ai fini del risanamento economico dell'azienda, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che lo approva con decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, un piano triennale di ristrutturazione aziendale che deve definire in dettaglio gli obiettivi di razionalizzazione attinenti al personale e agli assetti industriali e finanziari. In caso di mancata approvazione del piano triennale, il decreto motivato di reiezione è comunicato dal Governo ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per le determinazioni di loro competenza, ivi compresa ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206, come sostituito dall'art. 7 del presente decreto, la nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione.

     2. L'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è sostituito dal seguente:

     "Art. 4 (Convenzione). -- 1. Entro il 31 marzo 1994 è stipulata una convenzione tra la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine di adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni della legge 6 agosto 1990, n. 223.

     2. La convenzione disciplina, in attuazione della vigente normativa in materia, i compiti e gli obblighi posti a carico della società concessionaria. Essa prevede la stipulazione, ogni tre anni, di un contratto di servizio nel quale per ciascun triennio è indicato l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private, e sono individuati i criteri sulla cui base il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fissa l'adeguamento annuale del sovrapprezzo, dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, del canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e del canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Tali criteri sono basati su parametri di produttività, su obiettivi di qualità del servizio, nonchè su ulteriori indicatori economico-finanziari e di gestione aziendale, e non possono comunque determinare un adeguamento superiore al tasso di inflazione programmato. La convenzione prevede altresì procedure e modalità di rinnovo del contratto di servizio, escludendo il rinnovo tacito. Per il contratto di servizio 1994-96 il canone di concessione per l'anno 1996 sarà ridefinito secondo le determinazioni della relativa legge finanziaria.

     3. Prima che siano resi esecutivi, la convenzione e i contratti di servizio sono trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che esprime il proprio parere entro trenta giorni. La società concessionaria riferisce trimestralmente alla Commissione sull'attuazione degli indirizzi.".

     3. Per l'anno 1995 il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi sono fissati nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le società da essa controllate effettuano, entro il 30 giugno 1994, la rideterminazione dei valori iscritti in bilancio ed in inventario con riferimento all'esercizio 1993. La rideterminazione deve essere certificata da una relazione redatta, in conformità ai criteri di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, da una o più società specializzate, ovvero da uno o più soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

     2. In attesa della rideterminazione definitiva di cui al comma 1, gli organi sociali possono procedere in via transitoria, entro il 30 aprile 1994, alla rettifica anche parziale, secondo criteri prudenziali, dei valori iscritti in bilancio ed in inventario per l'esercizio 1993, senza osservare le modalità di cui al comma 1.

 

          Art. 3.

     1. La differenza tra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio approvato e il patrimonio netto rivalutato può essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. I maggiori e i minori valori risultanti dalla rideterminazione di cui all'art. 2 non concorrono a modificare il risultato dell'esercizio 1993. Possono altresì ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto di cui al bilancio al 31 dicembre 1992 mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale.

     2. L'assemblea della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo adotta le conseguenti deliberazioni relative al capitale sociale e alle riserve di cui al comma 1.

 

          Art. 4.

     1. I crediti per capitale ed interessi vantati dalle Amministrazioni del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per i canoni di concessione del servizio radiotelevisivo di cui all'art. 24 della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1988, n. 367, relativi agli esercizi 1992 e 1993, sono ceduti alla Cassa depositi e prestiti, contro il pagamento alle predette Amministrazioni degli importi di rispettiva competenza.

     2. Successivamente alla rideterminazione di cui all'art. 2, comma 1, il Ministro del tesoro autorizza la Cassa depositi e prestiti a convertire i crediti alla medesima ceduti ai sensi del comma 1, aumentati degli interessi maturati al saggio vigente per i finanziamenti della Cassa medesima, in capitale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ovvero a trasformarli in mutui a favore della medesima concessionaria, alle condizioni stabilite con decreto del Ministero del tesoro, previa individuazione dei parametri di conversione da determinarsi, sulla base dell'effettivo valore dell'azienda, ad opera di un collegio di tre periti nominati dal presidente del tribunale di Roma. Il Ministro del tesoro rilascia l'autorizzazione sulla base di un rapporto redatto dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti sullo stato patrimoniale e sulle prospettive di riequilibrio economico e finanziario della RAI. Il direttore generale della Cassa depositi e prestiti richiede al consiglio di amministrazione della RAI tutte le informazioni utili ai fini della redazione del predetto rapporto. La conversione nel capitale della RAI dei crediti ceduti alla Cassa depositi e prestiti deve essere effettuata entro un mese dal rilascio dell'autorizzazione da parte del Ministro del tesoro e comunque non oltre il 31 agosto 1995.

     3. L'assemblea della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo adotta le conseguenti modifiche statutarie.

 

          Art. 5.

     1. Le operazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse. I maggiori valori iscritti nei bilanci della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, in seguito alla rideterminazione di cui all'art. 2, sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.

 

          Art. 6.

     1. Alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. di cui all'art. 2, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica l'art. 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

 

          Art. 7.

     1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è sostituito dal seguente:

     "1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo, nel quadro di una ridefinizione del sistema radiotelevisivo e dell'editoria nel suo complesso, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Essi durano in carica per non più di due esercizi sociali. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, nonchè con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese e società pubbliche e private interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria ed altresì con la titolarità di cariche nei consigli di amministrazione di società controllate dalla concessionaria. Successivamente alla conversione dei crediti in capitale, alle riunioni convocate per la verifica mensile sullo stato di avanzamento del piano triennale di ristrutturazione aziendale e per l'esame dell'andamento economico e finanziario della gestione partecipa il direttore generale della Cassa depositi e prestiti che informa, con apposita relazione, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri. Il consiglio di amministrazione della società concessionaria procede, altresì, a verifiche bimestrali sulla attuazione del piano editoriale e ne informa con apposita relazione la Commissione bicamerale, le Commissioni parlamentari competenti e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. La Commissione bicamerale può formulare, con delibera assunta con la maggioranza assoluta dei componenti, motivate proposte al consiglio di amministrazione in ordine al rispetto delle linee e degli obiettivi contenuti nel piano editoriale, nonchè all'adeguamento del piano stesso da parte delle reti e testate nel corso del periodo temporale di validità del piano.".

     2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è abrogato.

 

          Art. 8.

     1. Il controllo della gestione sociale è effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il presidente del collegio sindacale è il direttore generale dell'IRI o un suo delegato; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro del tesoro; un sindaco effettivo e uno supplente sono designati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'assemblea dei soci deve essere convocata per la nomina dei componenti del collegio sindacale entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. L'incompatibilità previste dall'art. 7, comma 1, per i membri del consiglio di amministrazione valgono anche per i componenti del collegio sindacale.

     3. L'art. 7 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, è abrogato.

 

          Art. 9.

     1. Allo scopo di assicurare il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni stipula una convenzione di durata triennale per gli anni 1994, 1995 e 1996 con un concessionario per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale in grado di garantire con gli impianti già disponibili la copertura della maggior parte del territorio nazionale.

     2. La convenzione di cui al comma 1 deve prevedere l'impegno da parte della concessionaria a trasmettere per ogni impianto, nell'orario tra le ore 8 e le ore 21, almeno il sessanta per cento del numero annuo complessivo di ore dedicate dalle Camere alle sedute d'aula. Tali trasmissioni non possono essere interrotte, precedute e seguite, per un tempo di trenta minuti dal loro inizio e dalla loro fine, da annunci pubblicitari o politici. La convenzione è rinnovabile fino alla completa realizzazione da parte della concessionaria pubblica della rete radiofonica riservata esclusivamente alla trasmissione dei lavori parlamentari di cui all'art. 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

     3. La scelta del concessionario avviene mediante gara, tenuto conto dei seguenti criteri:

     a) precedenti attività di informazione di interesse generale;

     b) affidabilità tecnica della proposta;

     c) minore contributo finanziario richiesto per il servizio;

     d) investimenti effettuati nel settore.

     4. L'importo da corrispondere alla concessionaria con le modalità e nei termini previsti dalla convenzione di cui al comma 1 è pari a lire 10 miliardi annui.

     5. Al complessivo onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nei limiti di lire 10 miliardi annui per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1099 dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

 

          Art. 10.

     1. Per gli anni 1994 e 1995 il canone di concessione a carico della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. è determinato nella misura di lire 40 miliardi per ciascuno dei predetti anni.

     2. All'onere relativo al minore introito derivante dal comma 1, valutato in lire 120 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede, per l'anno 1994, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per l'anno 1995, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del predetto stato di previsione per l'anno 1995, all'uopo utilizzando, quanto a lire 93,6 miliardi, parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 26,4 miliardi, parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     3. In materia di trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo si applica l'art. 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 11.

     1. Le imprese che ricevono le richieste e le convalide delle garanzie relative agli apparecchi di radiodiffusione sono tenute a comunicare all'Ufficio del registro abbonamenti radio TV (USAR-TV) le generalità e il domicilio di coloro che usufruiscono delle garanzie medesime nei termini e con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze. Il predetto obbligo di comunicazione grava direttamente sui commercianti, rappresentanti e agenti di vendita in genere di apparecchi radiotelevisivi nell'ipotesi in cui, a seguito di accordi con l'impresa che fornisce l'assistenza in garanzia, la garanzia medesima sia subordinata all'esibizione del solo scontrino fiscale di acquisto dell'apparecchio televisivo.

     2. Per ogni omessa o irregolare comunicazione di cui al comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 9 della legge 12 novembre 1949, n. 996 e successive integrazioni.

 

          Art. 12.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     TABELLA (prevista dall'art. 1, comma 3)

     (Omissis)


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 3, L. 23 dicembre 1996, n. 650, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.