§ 98.1.28942 - D.L. 28 agosto 1995, n. 363 .
Interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché disposizioni di carattere [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/08/1995
Numero:363


Sommario
Art. 1.  (Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura)
Art. 2.  (Trasferimento del personale dello SCAU all'INPS e all'INAIL)
Art. 3.  (Disposizioni per il Gruppo Alitalia)
Art. 4.  (Modifica al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 98.1.28942 - D.L. 28 agosto 1995, n. 363 [1].

Interventi urgenti per la disciplina della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), nonché disposizioni di carattere previdenziale per il personale del Gruppo Alitalia

(G.U. 30 agosto 1995, n. 202)

 

     Art. 1. (Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura)

     1. Per effetto della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio 1995 la riscossione dei premi e dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo, rimane unificata ed è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che ne dispone la ripartizione tra l'Istituto nazionale di assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) e le gestioni di pertinenza.

     2. E' costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati di cui al comma 1. La Commissione è composta da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali.

     3. La Commissione di cui al comma 2 nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, può delegare un componente della Commissione stessa.

     4. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti dagli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo 11 del predetto decreto; formula pareri in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; esercita attività consultiva nei confronti del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia di previdenza agricola.

 

          Art. 2. (Trasferimento del personale dello SCAU all'INPS e all'INAIL)

     1. Ai fini del trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale già dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, è istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione tecnica, composta di due dirigenti per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tale commissione provvederà ad individuare entro il 30 settembre 1995 il personale dello SCAU che, provvisoriamente assegnato all'INPS per gli adempimenti connessi alle funzioni di cui all'articolo 1, sarà trasferito all'INPS e all'INAIL, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL prevedono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, apposite strutture centrali e periferiche, da definirsi nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse all'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'attività di coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di previdenza e collocamento in agricoltura, il personale dello SCAU trasferito all'INPS può, con il suo consenso, essere comandato a prestare servizio presso il predetto Ministero per un periodo massimo di tre anni e nel limite di un contingente non superiore al 5 per cento, sulla base di criteri fissati d'intesa tra le due amministrazioni. Gli oneri relativi al trattamento economico e gli oneri riflessi restano a carico dell'INPS.

     2. I trattamenti integrativi, comprensivi dell'indennità integrativa speciale, erogati dal Fondo integrativo di previdenza dello SCAU relativi al personale cessato dal sevizio fino al 30 settembre 1995, sono posti a carico della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, alla quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli pensionati. Per il caso di insufficienza dei capitali di copertura i maggiori oneri per l'erogazione delle prestazioni previdenziali faranno carico al bilancio dell'INPS e dell'INAIL, in proporzione ai contingenti di personale trasferiti ai due istituti.

     3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 e dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono confermati le fasi procedurali ed i provvedimenti posti in essere nel periodo intercorrente tra il 30 giugno 1995 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 3. (Disposizioni per il Gruppo Alitalia)

     1. Al fine di garantire la prosecuzione del piano di riassetto organizzativo e produttivo, tenuto conto anche del processo di liberalizzazione nell'ambito del mercato interno comunitario, è autorizzato in favore delle imprese del Gruppo Alitalia esercenti il trasporto aereo un piano di pensionamenti anticipati per il triennio 1995-1997, nel limite massimo di 700 unità, sulla base dei seguenti criteri:

     a) possono essere ammessi al beneficio del pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese del Gruppo in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva e assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi lavoratori il trattamento pensionistico viene erogato con una maggiorazione dell'anzianità contributiva e assicurativa pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di età. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel corso del triennio 1995-1997, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese, sulla base del programma triennale di pensionamenti anticipati, sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'INPS. Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità;

     b) possono essere altresì ammessi al beneficio del pensionamento anticipato rispetto all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le contribuzioni previste dal presente articolo, nonché nell'ambito del limite massimo di cui al presente comma, i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dipendenti da imprese del Gruppo di età non inferiore ai 55 anni se uomini e ai 50 se donne e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Agli stessi spetta una maggiorazione dell'anzianità contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento dell'età di 60 anni se uomini e di 55 se donne.

     2. Il piano di cui al comma 1 è approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

     3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, in lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 27,4 miliardi a decorrere dall'anno 1997, è rimborsato all'INPS su apposita rendicontazione in relazione all'effettiva attuazione del piano di cui al comma 2.

     4. All'onere di lire 6,4 miliardi per l'anno 1995, di lire 22,8 miliardi per l'anno 1996 e di lire 27,4 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4. (Modifica al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341)

     1. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le parole: "dall'articolo 5, comma 4," sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 2, comma 4,".

 

          Art. 5. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 5, L. 28 novembre 1996, n. 608, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.