§ 98.1.28745 - D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 .
Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:07/10/1994
Numero:571


Sommario
Art. 1.      1. Nell'art. 166 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 10 della legge 26 novembre 1990, n. 353, dopo le parole: "dell'art. 163-bis" sono inserite le [...]
Art. 2.      1. Nell'art. 168-bis, comma quinto, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 12 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono soppresse le parole: "Restano [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.      1. Nell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'art. 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "alla data del 2 gennaio [...]
Art. 5.  [5]
Art. 6.  [6]
Art. 7.      1. Nell'art. 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile le parole: "regolarmente costituiti" sono sostituite dalle seguenti: "muniti di procura"
Art. 8.      1. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente
Art. 9.  [7]
Art. 10.      1. Nel comma 1 dell'art. 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni"
Art. 11.  [8]
Art. 11 bis.  [9]
Art. 12.      1. L'art. 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente
Art. 13.      1. L'art. 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, già sostituito dall'art. 1, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è sostituito dal seguente
Art. 14.      1. Le disposizioni previste dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificate dall'art. 9, si applicano con riferimento alle [...]
Art. 15.      1. All'art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente
Art. 16.      1. Dopo il comma 5-bis dell'art. 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente
Art. 17.  [12]
Art. 18.      1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato, sino al 31 dicembre 1996, a [...]
Art. 19.      1. L'elencazione dei comuni, sul cui territorio hanno giurisdizione il tribunale ordinario e la pretura di Nola, contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge 11 febbraio [...]
Art. 20.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28745 - D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 [1] .

Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile

(G.U. 10 ottobre 1994, n. 237)

 

     Art. 1.

     1. Nell'art. 166 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 10 della legge 26 novembre 1990, n. 353, dopo le parole: "dell'art. 163-bis" sono inserite le seguenti: "ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168-bis, quinto comma".

 

          Art. 2.

     1. Nell'art. 168-bis, comma quinto, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 12 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono soppresse le parole: "Restano ferme le decadenze riferite alla data di udienza fissata nella citazione".

 

          Art. 3. [2]

     1. Nell'art. 89 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "A far data dal 2 gennaio 1994", laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "A far data dal 30 aprile 1995".

 

          Art. 4.

     1. Nell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'art. 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "alla data del 2 gennaio 1994", laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 aprile 1995" [3] .

     2. Al comma 3 dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, così come modificato dall'art. 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'istanza non va proposta nelle cause in cui siano già state precisate le conclusioni ai sensi dell'art. 189 del codice di procedura civile".

     3. Nel comma 4 dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'art. 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "non superiore a quaranta giorni" sono soppresse.

     4. Salvo quanto disposto dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, per i giudizi iniziati successivamente al 1° gennaio 1993, alle sentenze di primo grado pubblicate anteriormente al 30 aprile 1995 si applicano gli articoli 282, 283 e 337 del codice di procedura civile nel testo anteriormente vigente [4] .

     5. Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353 , e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l'istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.

 

          Art. 5. [5]

     1. Nell'art. 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'art. 2, comma 4, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "alla data del 2 gennaio 1994", laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 aprile 1995".

 

          Art. 6. [6]

     1. Nell'art. 92 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già sostituito dall'art. 2, comma 5, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "2 gennaio 1994", laddove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 1995".

 

          Art. 7.

     1. Nell'art. 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile le parole: "regolarmente costituiti" sono sostituite dalle seguenti: "muniti di procura".

 

          Art. 8.

     1. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente:

     "5-bis. In sede di prima applicazione il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio nel termine che verrà stabilito dal Ministro di grazia e giustizia".

 

          Art. 9. [7]

     1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente:

     "e) avere età non inferiore a 30 e non superiore a 70 anni, ovvero non superiore a 70 anni senza alcun limite minimo di età se procuratori legali o notai;".

     2. Sono fatte salve le nomine disposte entro il 10 novembre 1994 in conformità alle norme vigenti al momento delle nomine stesse.

 

          Art. 10.

     1. Nel comma 1 dell'art. 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni".

     2. All'art. 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "5-bis. Intervenuta la delibera di nomina del Consiglio superiore della magistratura, i giudici di pace possono essere ammessi ai corsi anche prima dell'assunzione delle funzioni".

 

          Art. 11. [8]

     1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato.

     2. Dopo l'art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è inserito il seguente:

     "Art. 8-bis (Limiti all'esercizio della professione forense). - 1. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni del giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio".

 

          Art. 11 bis. [9]

     1. L'art. 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

     "Art. 13 (Notificazione degli atti). - 1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, nonchè i messi di conciliazione in servizio presso i comuni compresi nella circoscrizione del giudice di pace, fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza".

     2. L'art. 51 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è abrogato.

 

          Art. 12.

     1. L'art. 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

     "Art. 35 (Delega al Governo in materia penale). - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 dicembre 1994, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei princìpi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38".

     2. L'art. 38 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

     "Art. 38 (Entrata in vigore del decreto legislativo). - 1. Il decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 35 entra in vigore il 1° gennaio 1996".

 

          Art. 13.

     1. L'art. 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, già sostituito dall'art. 1, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è sostituito dal seguente:

     "Art. 49 (Efficacia di singole disposizioni). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1° maggio 1995" [10] .

 

          Art. 14.

     1. Le disposizioni previste dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificate dall'art. 9, si applicano con riferimento alle vacanze pubblicate mediante affissione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto [11] .

     2. Alla pubblicazione dei posti previsti dal comma 1 si procede con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Da tale pubblicazione decorre il termine di cui all'art. 4, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la presentazione delle domande.

 

          Art. 15.

     1. All'art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente:

     "4-bis. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati".

     2. Ai giudici di pace che abbiano presentato la domanda di nomina entro il 15 ottobre 1993 non si applica la disposizione di cui all'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il beneficio viene meno qualora il giudice di pace decada dall'incarico nel corso del primo quadriennio.

     3. Al personale che cessa dal servizio per assumere l'ufficio di giudice di pace non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Il beneficio viene meno qualora il giudice di pace decada dall'incarico entro i termini previsti dalle disposizioni innanzi indicate.

     4. Al personale che cessa dal servizio ed assume le funzioni di giudice di pace non si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553. Il beneficio viene meno qualora il giudice di pace decada dall'incarico nel corso del primo quadriennio.

 

          Art. 16.

     1. Dopo il comma 5-bis dell'art. 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente:

     "5-ter. Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge, nei limiti di disponibilità di bilancio".

 

          Art. 17. [12]

     1. I provvedimenti relativi al personale di cui all'art. 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono adottati in modo che tale personale prenda servizio nel periodo compreso tra il 20 ed il 30 marzo 1995.

 

          Art. 18.

     1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato, sino al 31 dicembre 1996, a procedere alla copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uffici notificazioni e protesti, utilizzando le graduatorie dei concorsi pubblicate a decorrere dal 1° gennaio 1994.

     2. In deroga a quanto previsto dall'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 20 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, per i trasferimenti di personale da operare ai fini della copertura degli organici degli uffici del giudice di pace in sede di prima applicazione della legge 21 novembre 1991, n. 374, e comunque non oltre dodici mesi dalla entrata in funzione degli uffici stessi, si prescinde dai requisiti temporali di permanenza nella sede di prima destinazione.

 

          Art. 19.

     1. L'elencazione dei comuni, sul cui territorio hanno giurisdizione il tribunale ordinario e la pretura di Nola, contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 125, deve intendersi comprensiva del comune di Massa di Somma già frazione del comune di Cercola. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni alle tabelle A e B annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle A e B annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30.

     2. Le disposizioni di cui agli articoli 3 delle leggi 11 febbraio 1992, n. 125, n. 126 e n. 127, relative alla devoluzione degli affari civili e penali pendenti alla data di inizio di funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'art. 1 delle leggi stesse, devono intendersi nel senso che restano di competenza della pretura circondariale di Napoli e della pretura circondariale di Salerno e sono trattati nella sede del capoluogo i procedimenti penali per i quali, alla data predetta, era stato dichiarato aperto il dibattimento e le cause civili che erano passate in decisione a tale data, anche se trattati presso uffici giudiziari già costituenti sezioni distaccate della pretura circondariale di Napoli e di quella di Salerno.

 

          Art. 20.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 6 dicembre 1994, n. 673.

[2]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[7]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[8]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[9]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[10]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[11]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[12]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.