§ 98.1.28704 - D.L. 22 luglio 1994, n. 462 .
Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/07/1994
Numero:462


Sommario
Art. 1.      1. Le società controllate dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. [...]
Art. 2.      1. Le autorizzazioni e licenze previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, nonchè dalle altre leggi sulla produzione e commercio di armi e materiali di armamento, sono [...]
Art. 3.      1. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. Sino a quando non sia stata presentata domanda di liquidazione coatta amministrativa, le società controllate dall'EFIM di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge [...]
Art. 5.      1. Al comma 4, ultimo periodo, dell'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo le [...]
Art. 6.      1. Dopo il comma 4 dell'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono inseriti i seguenti
Art. 7.      1. Il comma 7 dell'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è sostituito dal seguente
Art. 8.      1. Al comma 12 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è aggiunto, in fine, il [...]
Art. 9.      1. Al comma 3 dell'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono aggiunte, in fine, le [...]
Art. 10.      1. Il personale del soppresso EFIM e del comitato di liquidazione EAGAT cessa dal rapporto di impiego decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del [...]
Art. 11.      1. Per le finalità di cui al decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed [...]
Art. 12.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28704 - D.L. 22 luglio 1994, n. 462 [1].

Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM.

(G.U. 23 luglio 1994, n. 171)

 

     Art. 1.

     1. Le società controllate dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che abbiano fatto ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni per il periodo massimo previsto dall'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione delle procedure previste dall'art. 2, comma 2, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi.

     2. Allo scopo di assicurare fino alla cessione delle aziende interessate i livelli produttivi, anche minimi, mediante il mantenimento in servizio dei dipendenti, non interessati dal ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni, ovvero da messa in mobilità previsti dalla legge n. 223 del 1991, devono intendersi a carico della gestione liquidatoria i relativi costi retributivi. A tal fine il commissario liquidatore potrà utilizzare le disponibilità di cui all'art. 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.

 

          Art. 2.

     1. Le autorizzazioni e licenze previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, nonchè dalle altre leggi sulla produzione e commercio di armi e materiali di armamento, sono rilasciate alle società, fino all'adempimento degli obblighi contrattuali assunti, di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e sono estese, fino alla scadenza dei termini dei relativi contratti, alle aziende date in affitto o trasferite a norma del predetto articolo.

     2. In caso di trasferimento di aziende o rami di aziende operanti nel settore di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, i cessionari delle predette aziende e dei predetti rami di aziende succedono nei diritti e nelle attribuzioni di cui le società cedenti erano titolari in forza di legge o di provvedimento amministrativo o di contratto con la pubblica amministrazione.

     3. Ai fini indicati dai commi 1 e 2, gli organi competenti procedono alla verifica, nei confronti dei soggetti interessati, del possesso dei requisiti richiesti da disposizioni di legge, nonchè dell'assenza dei divieti e delle decadenze previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni; essi procedono, altresì, al trasferimento delle autorizzazioni, licenze o altri provvedimenti occorrenti, salvo che per quelli necessari all'adempimento di contratti o operazioni da parte delle società di cui al comma 1, per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. I cessionari di aziende e del complesso di beni strumentali, materiali ed immateriali, delle società controllate direttamente o indirettamente dall'EFIM, se in possesso dei requisiti richiesti subentrano nei consorzi di cui le società cedenti fanno parte e succedono ad essi nelle iscrizioni all'Albo nazionale costruttori.

 

          Art. 3.

     1. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è sostituito dal seguente:

     "3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro. Il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. Per le liquidazioni coatte delle società controllate dall'EFIM, i poteri dell'autorità di vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del citato regio decreto sono attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al commissario che sarà preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate società. Nel caso di liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministro del tesoro.".

 

          Art. 4.

     1. Sino a quando non sia stata presentata domanda di liquidazione coatta amministrativa, le società controllate dall'EFIM di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, possono presentare domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, previa autorizzazione del commissario liquidatore che potrà presentare anche direttamente la stessa domanda.

     2. Qualora l'autorità competente abbia disposto la liquidazione coatta amministrativa di una delle società controllate dall'EFIM di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, ovvero abbia accolto il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo di cui al comma 1, gli atti ed i contratti previsti nel comma 1 dell'art. 4 del citato decreto-legge, compiuti ovvero stipulati dal commissario liquidatore dell'EFIM in data anteriore all'assoggettamento della società alla liquidazione coatta amministrativa, ovvero al concordato preventivo, hanno gli stessi effetti di quelli posti in essere, a norma del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal commissario nominato per la procedura effettivamente instaurata.

     3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e secondo la procedura del medesimo articolo, possono essere convertiti in capitale delle società mutuatarie anche i crediti vantati da società controllate dall'ente soppresso poste in liquidazione a seguito del verificarsi di una delle cause di cui all'art. 2448, comma primo, numeri 1), 2), 3), 5) e 6), del codice civile, ovvero poste in liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

 

          Art. 5.

     1. Al comma 4, ultimo periodo, dell'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo le parole: "di cui al comma 1, lettere a) e b)," sono aggiunte le seguenti: "nonchè dei debiti di cui all'art. 6, comma 4".

 

          Art. 6.

     1. Dopo il comma 4 dell'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono inseriti i seguenti:

     "4-bis. L'elenco dei crediti di cui al comma 4 può essere aggiornato per tenere conto sia di eventuali variazioni di importo determinate dalla maturazione fino alla data di godimento della prima cedola delle obbligazioni di cui al comma 3, ovvero del pagamento in contanti, degli interessi corrispettivi ai tassi pattuiti e degli altri oneri relativi ai rapporti di cui all'art. 6, comma 4, ovvero degli interessi corrispettivi comunque non superiori a quelli legali per i crediti originati da rapporti diversi da quelli di cui all'art. 6, comma 4, sia delle eventuali variazioni determinate da accordi transattivi, dalla correzione di errori materiali, ovvero da altri fatti o atti sopravvenuti, ivi compresa la messa in liquidazione di altre società comprese tra quelle di cui al comma 1, lettera b). Le predette modifiche ed integrazioni vengono proposte dal commissario liquidatore ed approvate dal Ministro del tesoro conformemente alle modalità e secondo le procedure di cui al comma 4.

     4-ter. L'elenco dei crediti sorti prima del 18 luglio 1992, relativi a società di cui al comma 1, lettera b), poste in liquidazione coatta amministrativa, è approvato dal Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM. Il predetto elenco deve essere trasmesso al commissario liquidatore dell'EFIM dal commissario liquidatore delle società poste in liquidazione coatta entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La medesima procedura si applica per le eventuali modifiche ed integrazioni dell'elenco. L'estinzione, ai sensi del comma 1, dei debiti risultanti dal predetto elenco viene effettuata mediante consegna di obbligazioni emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 3, con decorrenza degli interessi a favore dei singoli creditori a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il deposito dell'elenco ai sensi del primo comma dell'art. 209 del citato regio decreto n. 267 del 1942.

     4-quater. Nei confronti delle società di cui al comma 4-ter non si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per i pagamenti relativi a crediti sorti successivamente al 18 luglio 1992.

     4-quinquies. Per le società di cui al comma 4-ter l'estinzione dei debiti sorti dopo il 18 luglio 1992 è effettuata a valere sulle disponibilità di cassa, anche derivanti dalla liquidazione dell'attivo, nonchè dai trasferimenti disposti dal commissario liquidatore dell'EFIM della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti.

     4-sexies. Fatti salvi gli effetti di cui all'art. 6, comma 4, e le altre deroghe espressamente previste, la procedura di liquidazione coatta amministrativa delle società di cui al comma 4-ter è regolata dalle disposizioni di cui al titolo V del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267.".

 

          Art. 7.

     1. Il comma 7 dell'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è sostituito dal seguente:

     "7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'ente soppresso, devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato all'EFIM in liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilità di spettanza dell'ente soppresso e del commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario. Con decreto del Ministro del tesoro può essere fissato l'importo massimo delle disponibilità depositate presso il sistema bancario per le più urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore.”.

 

          Art. 8.

     1. Al comma 12 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il commissario liquidatore dell'EFIM può provvedere al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di 50 dipendenti e alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'art. 2, comma 1.".

 

          Art. 9.

     1. Al comma 3 dell'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di 50 dipendenti ed alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'art. 2, comma 1.".

 

          Art. 10.

     1. Il personale del soppresso EFIM e del comitato di liquidazione EAGAT cessa dal rapporto di impiego decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale data. Entro lo stesso termine, il predetto personale ha facoltà di presentare domanda per la riassunzione, con la procedura di cui al comma 2, nelle pubbliche amministrazioni.

     2. Con decreti del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i tempi, le condizioni, i requisiti e le modalità per la riassunzione nei ruoli delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle dotazioni organiche provvisoriamente definite ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e compatibilmente con le esigenze della liquidazione, del personale di cui al comma 1 cessato dal rapporto di impiego successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che risulti in servizio alla stessa data.

     3. La domanda di riassunzione, con le procedure di cui al comma 2, può essere presentata dal personale del soppresso EFIM e del comitato in liquidazione EAGAT che sia cessato dal rapporto d'impiego successivamente alla data del 24 maggio 1994. La domanda di riassunzione non può essere presentata dal personale del soppresso EFIM non trattenuto in servizio in conformità dell'art. 4, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e che ha fruito dei trattamenti indicati dall'art. 3, comma 2-quater, del citato decreto-legge n. 487 del 1992.

     4. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo si applica, ai fini del trattamento pensionistico, la legge 7 febbraio 1979, n. 29.

     5. Con i decreti di cui al comma 2 e sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore, sono determinate le corrispondenze con le qualifiche e profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali.

     6. Al personale riassunto compete il trattamento economico comprendente lo stipendio e le indennità a qualunque titolo spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui ciascun dipendente è inquadrato.

     7. Il comitato di liquidazione EAGAT viene soppresso decorsi quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 11.

     1. Per le finalità di cui al decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, i mezzi finanziari a disposizione del commissario liquidatore del soppresso EFIM sono aumentati di lire 5.000 miliardi. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa nei limiti di importo stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, al tasso vigente per i mutui, da rimborsare dallo Stato in venti annualità a decorrere dal 1995 di cui la prima comprensiva degli interessi di preammortamento.

     2. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 775 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 550 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

     3. I mezzi finanziari di cui al comma 1 sono destinati:

     a) fino alla concorrenza di lire 3.000 miliardi per gli aumenti di capitale e connesse operazioni finanziarie alle società di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33;

     b) per lire 145,5 miliardi per interventi a favore dei dipendenti delle società operanti nel settore di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33;

     c) per il residuo a copertura delle spese della liquidazione dell'EFIM e ad integrazione delle disponibilità per i pagamenti di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), nonchè per quelli di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e particolarmente, per un ammontare non inferiore a lire 1.500 miliardi, in relazione alle società capogruppo e società controllate del comparto di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge n. 487 del 1992.

     4. Il commissario liquidatore, nell'ambito delle disponibilità di cui al comma 1, nonchè di quelle di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e in attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 242, dovrà provvedere alla copertura delle perdite ed alla ricostituzione del capitale sociale delle società di cui all'art. 4, comma 2, del citato decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, fino all'ammontare massimo di lire 4.068 miliardi.

     5. All'art. 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     "2-bis. Sono assistiti dalla garanzia dello Stato gli impegni assunti dal commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di società previsti dal programma di cui all'art. 2, comma 2, e dai progetti di cui all'art. 3, comma 2, nonchè dal progetto di ristrutturazione del comparto ferroviario che dovrà avere i contenuti di cui all'art. 3, comma 2, ed essere approvato a norma dell'art. 4, comma 1.

     2-ter. Nel quadro della riorganizzazione delle società e aziende di cui all'art. 4, comma 2, sono garantite dallo Stato le obbligazioni assunte, o comunque facenti carico all'EFIM, e alle società dal medesimo controllate di cui all'art. 2, comma 1, nonchè a società da queste ultime controllate, sia quali fornitrici principali, sia quali cofornitrici o subfornitrici per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia, e con committenti, pubblici o privati, appartenenti agli Stati sopraelencati.

     2-quater. Tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e tutte le poste patrimoniali attive e passive facenti capo all'EFIM e alle società indicate al comma 2-ter, ed attinenti ai rapporti di fornitura, cofornitura o subfornitura di cui allo stesso comma, saranno trasferiti dal commissario liquidatore ad apposita società da costituirsi a norma dell'art. 3, comma 1".

     6. All'art. 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo le parole: "liquidare società controllate," sono aggiunte le seguenti: "di rilasciare fidejussioni necessarie per la continuazione dell'attività in attesa delle alienazioni,".

 

          Art. 12.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 27 dicembre 1994, n. 738, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.