§ 98.1.28161 - D.L. 1 giugno 1990, n. 127 .
Copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:01/06/1990
Numero:127


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione di spesa
Art. 2.  Indennità pensionabile
Art. 3.  Inquadramento nei ruoli tecnici
Art. 4.  Selettore di centro psicotecnico
Art. 5.  Inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno
Art. 6.  Incarichi esterni di infermiere e biologo
Art. 7.  Qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria
Art. 8.  Corso di aggiornamento per gli assistenti capo della Polizia di Stato e reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri
Art. 9.  Iscrizione al Fondo di previdenza per sottufficiali appuntati e finanzieri della Guardia di finanza
Art. 10.  Procedimenti a carico del personale di polizia
Art. 11.  Agenti ausiliari della Polizia di Stato
Art. 12.  Rapporti informativi
Art. 13.  Rapporti informativi del personale di polizia in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria
Art. 14.  Tutela delle lavoratrici madri
Art. 15.  Copertura finanziaria
Art. 16.  Entrata in vigore


§ 98.1.28161 - D.L. 1 giugno 1990, n. 127 [1].

Copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.

(G.U. 2 giugno 1990, n. 127)

 

     Art. 1. Autorizzazione di spesa

     1. E' autorizzata la spesa di lire 1.683 miliardi per l'anno finanziario 1990 e di lire 1.504 miliardi a decorrere dall'anno finanziario 1991, relativa:

     a) all'applicazione dell'accordo intervenuto in data 22 dicembre 1989 tra il Governo ed i sindacati del personale della Polizia di Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori della Polizia), SAP (Sindacato autonomo della Polizia), SIAAP (Sindacato italiano agenti e assistenti di Polizia) e ANFP (Associazione nazionale funzionari di Polizia), da attuarsi con successivo decreto del Presidente della Repubblica, in materia di trattamento economico concernente il personale della Polizia di Stato, nonchè all'estensione, fatta salva ogni disposizione contenuta nel presente decreto relativa alla sola Polizia di Stato, dei benefici economici previsti dal predetto accordo all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni;

     b) all'attribuzione dei benefici di cui all'art. 2.

 

          Art. 2. Indennità pensionabile

     1. L'indennità prevista dall'art. 2, commi primo, terzo, quarto e quattordicesimo, della legge 20 marzo 1984, n. 34, modificato dall'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è incrementata, rispetto alle misure vigenti al 30 giugno 1988:

     a) del cinque per cento a decorrere dal 1° luglio 1989;

     b) del nove per cento, ivi compreso il precedente incremento, a decorrere dal 1° gennaio 1990;

     c) del venti per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1° maggio 1990.

     2. Gli incrementi di cui al comma 1, previsti per il personale della Polizia di Stato, sono estesi, con le medesime decorrenze, in relazione al disposto dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato.

     3. A decorrere dal 1° maggio 1990, l'autonoma maggiorazione di stipendio prevista dall'art. 2, comma 17 e successivi, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è soppressa.

     4. Per il personale della Polizia di Stato e delle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che cessi dal servizio dal 1° maggio 1990 e che abbia prestato servizio nel periodo 1° giugno 1987-30 aprile 1990, gli importi annui della soppressa autonoma maggiorazione di stipendio previsti per ogni qualifica o grado sono da considerarsi utili, limitatamente ad un triennio, ai fini della determinazione della indennità di buonuscita e di licenziamento.

     5. Le disposizioni di cui all'art. 64, comma primo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, si applicano al personale delle Forze di polizia indicate all'art. 16 della stessa legge.

     6. Gli incrementi della misura del supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto di cui all'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e successive modificazioni, previsti dagli articoli 11 e 12 dell'accordo di cui all'art. 1, sono estesi al personale indicato nell'art. 2, commi primo, terzo, quarto e quinto, della legge 20 marzo 1984, n. 34. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono fissati i contingenti di personale delle Forze di polizia da poter impiegare nei turni di cui al comma 5.

 

          Art. 3. Inquadramento nei ruoli tecnici

     1. Effettuato il trasferimento nei ruoli tecnici del personale appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, i posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna qualifica dei ruoli dei dirigenti tecnici, dei direttori tecnici, dei periti, dei revisori, dei collaboratori e degli operatori tecnici sono riservati, nel limite del cinque per cento, all'inquadramento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolge attività tecnico-scientifiche o tecniche in uno dei settori tecnici individuati nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.

     2. La riserva di posti di cui al comma 1 non opera nei confronti del personale che aveva titolo agli inquadramenti di cui agli articoli 12, 24 e 60 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

     3. L'inquadramento al corrispondente ruolo e qualifica tecnica avverrà previo superamento di una prova pratica, le cui modalità di svolgimento, nonchè la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 490, emanato ai sensi dell'art. 50, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

     4. L'anzianità di servizio nei ruoli tecnici di cui al comma 1 decorre dalla data di inquadramento nei ruoli stessi.

 

          Art. 4. Selettore di centro psicotecnico

     1. Tutti i posti resisi eventualmente disponibili nei ruoli dei direttori tecnici, selettori di centro psicotecnico-settore arruolamento e dei revisori infermieri biologi, dopo l'applicazione dell'art. 3, sono riservati a coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgono, rispettivamente, incarichi di psicologo o perito selettore ai sensi dell'art. 3 della legge 19 aprile 1985, n. 150, e dell'art. 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e incarichi ai sensi dell'art. 5, comma 8, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, prescindendo dal limite di età e dal possesso del titolo di studio specifico richiesto per l'accesso alle qualifiche iniziali degli stessi ruoli.

     2. Il termine per la presentazione delle domande, i posti disponibili, le modalità di espletamento dei concorsi e l'oggetto delle prove pratiche saranno indicati nel bando di concorso.

     3. Le modalità di svolgimento delle prove pratiche, la composizione e la nomina della commissione esaminatrice sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1987, n. 490, emanato ai sensi dell'art. 50, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

     4. I vincitori dei concorsi sono inquadrati nella qualifica iniziale del ruolo per il quale hanno concorso dalla data del decreto di nomina.

 

          Art. 5. Inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno

     1. Per le esigenze connesse all'attività degli uffici dipendenti dall'autorità nazionale e dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, il personale già appartenente ai ruoli del Ministero dell'interno in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presso i predetti uffici e coloro che, da almeno un anno dalla stessa data, abbiano prestato a tempo pieno la loro opera nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza sono inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

     2. L'inquadramento di cui al comma 1 ha luogo, nei limiti delle disponibilità di organico, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nelle qualifiche e profili corrispondenti alle qualifiche e profili rivestiti, ovvero secondo le mansioni effettivamente svolte.

 

          Art. 6. Incarichi esterni di infermiere e biologo

     1. All'art. 5, comma 8, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, le parole: "cinquanta" e "trenta" sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: "settanta" e "dieci".

 

          Art. 7. Qualifica di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria

     1. L'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal seguente:

     "Agli operatori tecnici, operatori tecnici scelti e collaboratori tecnici è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate. Ai collaboratori tecnici capo e agli appartenenti ai ruoli dei revisori tecnici, periti tecnici, direttori tecnici, nonchè ai primi dirigenti del ruolo dei dirigenti tecnici, è attribuita la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate".

     2. Oltre quanto disposto dall'art. 61 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il personale appartenente ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato i requisiti attitudinali richiesti e le modalità di accertamento con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

 

          Art. 8. Corso di aggiornamento per gli assistenti capo della Polizia di Stato e reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri

     1. Il comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come modificato dall'art. 19, comma 3, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dai seguenti:

     "1. Sono ammessi, a domanda, al corso di cui all'art. 9 gli assistenti capo con almeno un anno di anzianità nella qualifica. Il corso può essere ripetuto una sola volta.

     1-bis. L'ammissione, nel limite dei posti fissati, di regola annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, avviene secondo l'ordine di ruolo".

     2. All'articolo 1, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 397, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al n. 1) le parole: "per sette decimi" sono sostituite dalle seguenti: "per la metà";

     b) al n. 2) le parole: "per i rimanenti tre decimi" sono sostituite dalle seguenti: "per l'altra metà";

     c) al n. 2) sono soppresse le parole: "abbiano compiuto trentacinque anni di età o quindici anni di servizio da carabiniere ed".

 

          Art. 9. Iscrizione al Fondo di previdenza per sottufficiali appuntati e finanzieri della Guardia di finanza

     1. Il secondo comma dell'art. 2 della legge 30 novembre 1961, n. 1326, è sostituito dal seguente:

     "Al Fondo di cui al primo comma è iscritto d'ufficio il personale appartenente al ruolo finanzieri ed appuntati, all'atto della nomina a finanziere, ed i sottufficiali in servizio permanente o in ferma volontaria, all'atto della nomina, qualora non vi siano stati già iscritti da finanziere".

 

          Art. 10. Procedimenti a carico del personale di polizia

     1. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio o relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

     2. Al personale delle Forze di polizia che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione dei mezzi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nell'espletamento del servizio continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 32, commi primo e secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152.

 

          Art. 11. Agenti ausiliari della Polizia di Stato

     1. All'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono soppresse le parole: "ed al terzo comma dell'art. 1 della legge 8 luglio 1980, n. 343".

 

          Art. 12. Rapporti informativi

     1. L'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal seguente:

     "Art. 66 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della pubblica sicurezza). 1. Il rapporto informativo, per il personale di cui al presente decreto legislativo, in servizio presso gli uffici e reparti indicati ai numeri 3), 6), 7), 8) e 9) del primo comma dell'art. 31 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è compilato:

     a) per il primo dirigente, dal dirigente superiore o dirigente generale dal quale direttamente dipende oppure, nella ipotesi che non dipenda da un dirigente con tali qualifiche, dal direttore della direzione o ufficio centrale del Dipartimento della pubblica sicurezza da cui dipende l'ufficio di appartenenza; il rapporto informativo viene vistato dal capo della Polizia che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette, con le proprie osservazioni, al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

     b) per il vice questore aggiunto ed il commissario capo, dal primo dirigente dal quale direttamente dipendono o, in mancanza, dal capo dell'ufficio periferico alle cui dirette dipendenze l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che l'ufficio di appartenenza non operi alle dirette dipendenze di altro ufficio periferico, il rapporto informativo è compilato dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della stessa direzione o ufficio centrale che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette, con le proprie osservazioni, al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;

     c) per il commissario ed il vice commissario ed il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal quale dipendono o, in mancanza, dal funzionario con qualifica dirigenziale preposto al primo degli uffici periferici alle dipendenze dei quali, in linea diretta, l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che tale ufficio non operi alle dipendenze di nessun altro ufficio periferico al quale sia preposto un dirigente, il rapporto informativo è compilato dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della stessa direzione o ufficio centrale;

     d) per il personale in servizio presso l'Istituto superiore di polizia il giudizio è espresso dal direttore dello stesso Istituto;

     e) per il personale del ruolo assistenti e agenti, dal funzionario o dall'ispettore o dal sovrintendente dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal dirigente preposto all'ufficio di appartenenza o, in mancanza, dal funzionario con qualifica dirigenziale preposto al primo degli uffici periferici alle cui dipendenze, in linea diretta, l'ufficio di appartenenza operi. Nell'ipotesi che tale ufficio non operi alle dipendenze di nessun altro ufficio periferico al quale sia preposto un dirigente, il giudizio complessivo è espresso dal direttore della divisione della direzione o ufficio centrale competente".

 

          Art. 13. Rapporti informativi del personale di polizia in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria

     1. All'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria costituite nelle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, i tribunali ordinari e le preture sono competenti gli organi previsti dal precedente comma, fermo restando quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271".

 

          Art. 14. Tutela delle lavoratrici madri

     1. Il lavoro prestato nella Polizia di Stato è da considerarsi pericoloso e faticoso agli effetti di quanto previsto dagli articoli 3 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Le incombenze sanitarie previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per il personale della Polizia di Stato sono devolute al servizio sanitario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in conformità al combinato disposto dell'art. 6, primo comma, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

 

          Art. 15. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.266 miliardi per l'anno 1990, ivi compreso l'onere relativo agli anni 1988 e 1989 e al netto dell'importo di lire 417 miliardi quale acconto sui miglioramenti economici autorizzato dal decreto-legge 25 maggio 1990, n. 123, ed in lire 1.504 miliardi a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 16. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 28, L. 7 agosto 1990, n. 232, sono fatti salvi in ogni caso gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'applicazione del presente decreto.