§ 98.1.28062 - D.L. 30 luglio 1988, n. 304 .
Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/07/1988
Numero:304


Sommario
Art. 1.      1. Per l'anno 1988, fermo restando quanto disposto dall'art. 29, comma 6, della legge 11 marzo 1988 n. 67, è elevata al 20,66 per cento la quota indicata alla lettera a) [...]
Art. 2.      1. Per l'anno 1988, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, corrisposte dal Ministero del tesoro ai sensi [...]
Art. 3.      1. L'integrazione, prevista dall'art. 29 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dei trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con [...]
Art. 4.      1. Per l'anno 1988, la deliberazione del bilancio annuale di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è adottata entro trenta [...]
Art. 5.      1. Il rilascio di fidejussione, a favore di altri soggetti, a garanzia di operazioni di indebitamento è equiparata, per gli effetti di cui al quarto comma dell'art. 1 [...]
Art. 6.      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. [...]
Art. 7.      1. Il limite stabilito dall'art. 17 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è elevato a lire 170 per [...]
Art. 8.      1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, pari a L. 552.683.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente [...]
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28062 - D.L. 30 luglio 1988, n. 304 [1].

Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale.

(G.U. 30 luglio 1988, n. 178)

 

Titolo I

FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER IL SETTORE REGIONALE

 

     Art. 1.

     1. Per l'anno 1988, fermo restando quanto disposto dall'art. 29, comma 6, della legge 11 marzo 1988 n. 67, è elevata al 20,66 per cento la quota indicata alla lettera a) dell'art. 8, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

 

          Art. 2.

     1. Per l'anno 1988, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, corrisposte dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono assegnate maggiorando del 4 per cento le corrispondenti quote trasferite nell'anno 1987.

 

Titolo II

FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER IL SETTORE LOCALE E DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 3.

     1. L'integrazione, prevista dall'art. 29 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dei trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è così ripartita:

     a) lire 36,6 miliardi in aumento della quota di lire 229 miliardi del fondo perequativo per le province per il 1988, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), dello stesso decreto-legge;

     b) lire 1.110,6 miliardi in aumento della quota di lire 367,2 miliardi del fondo perequativo per i comuni per il 1988, di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), punto 1, dello stesso decreto-legge;

     c) lire 28,8 miliardi in aumento della quota di lire 31,2 miliardi del fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per il 1988, di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), dello stesso decreto legge;

     d) lire 143 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in aumento del fondo di lire 20 miliardi per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), dello stesso decreto-legge; lire 20,271 miliardi per la costituzione del fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il 1989, allo scopo di attribuire il concorso statale sui mutui contratti nell'anno 1988, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 8 dello stesso decreto-legge;

     e) lire 1 miliardo in aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 5, dello stesso decreto-legge;

     f) lire 930 milioni per gli anni 1988 e 1989, di cui lire 810 milioni per i comuni e lire 120 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), dello stesso decreto-legge;

     g) lire 2.300 milioni per l'anno 1989, di cui lire 2.000 milioni per i comuni e lire 300 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1988, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), dello stesso decreto-legge.

 

          Art. 4.

     1. Per l'anno 1988, la deliberazione del bilancio annuale di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Per l'anno 1988, l'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 1-quater del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

 

          Art. 5.

     1. Il rilascio di fidejussione, a favore di altri soggetti, a garanzia di operazioni di indebitamento è equiparata, per gli effetti di cui al quarto comma dell'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, al rilascio delle delegazioni di pagamento ai sensi dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI FISCALI

 

          Art. 6.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le norme di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle disposizioni di cui al presente articolo.

     2. Per ogni kwh di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

     a) lire 18 in favore dei comuni per qualsiasi applicazione nelle abitazioni con esclusione delle forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi;

     b) lire 6,5 in favore dei comuni e lire 11,5 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni fino a 200.000 kwh di consumo al mese.

     3. Le addizionali di cui al comma 2 si applicano a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data.

     4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali di cui al comma 2; sono altresì esenti i consumi per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

     5. Le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 kw.

     6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza impegnata non superiore a 200 kw, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo.

     7. Le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kw, nonchè quelle relative alle imprese di cui al comma 3 non distributrici, sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a: "Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e delle province". Con decreto del Ministro del tesoro le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministro dell'interno, sentite l'UPI e l'ANCI.

 

          Art. 7.

     1. Il limite stabilito dall'art. 17 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è elevato a lire 170 per la parte della tariffa relativa al servizio di fognatura.

     2. La tariffa del canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto proveniente da insediamenti civili, di cui all'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, deliberata dagli enti gestori del servizio e vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è aumentata di lire 70 per la parte relativa al servizio di fognatura.

     3. Gli enti gestori del servizio di fognatura applicano l'aumento previsto dai commi 1 e 2 a partire dalle fatturazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. In deroga all'art. 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e ai fini dell'applicazione dell'art. 19 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali possono essere aumentate nell'anno 1988 fino ad assicurare la copertura del 100 per cento di tutti i costi di gestione.

 

          Art. 8.

     1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, pari a L. 552.683.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento "Interventi a favore della finanza regionale".

     2. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 3 del presente decreto, pari a L. 1.178.073.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6873 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 27 gennaio 1989, n. 20, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.