§ 98.1.27944 - D.L. 16 aprile 1987, n. 142 .
Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:16/04/1987
Numero:142


Sommario
Art. 1.      1. Il n. 2 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente
Art. 2.      1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali sono prorogate [...]
Art. 3.      1. Per le somme riscosse a partire dal 1° aprile 1987 mediante versamenti diretti dai titolari di gestioni prorogate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 che non hanno [...]
Art. 4.      1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del [...]
Art. 5.      1. E' consentita sia l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale che quella per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della [...]
Art. 6.      1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, valutate in lire 38 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 50 miliardi annui a decorrere [...]
Art. 7.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27944 - D.L. 16 aprile 1987, n. 142 [1].

Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale nonchè norme per il differimento di termini in materia tributaria.

(G.U. 16 aprile 1987, n. 89)

 

     Art. 1.

     1. Il n. 2 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è sostituito dal seguente:

     "2. Spettacoli sportivi di ogni genere, ovunque si svolgano, nei quali si tengano o meno scommesse:

     sui corrispettivi netti ............................. 4 per cento".

     2. Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 5 dicembre 1975, n. 656, quelle di cui alla legge 19 marzo 1980, n. 78, nonchè il primo comma dell'art. 7 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.

     3. Indipendentemente dal loro ammontare, sui corrispettivi degli spettacoli sportivi indicati al comma 1, è dovuta l'imposta sul valore aggio nella misura del 9 per cento.

     4. L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al n. 1 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è stabilita nella misura dell'8 per cento.

 

          Art. 2.

     1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali sono prorogate fino al 31 dicembre 1988. Il servizio della riscossione continua ad essere effettuato alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, nonchè, salvo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 3, del presente decreto, a quelle previste dall'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60. Continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto decreto n. 568, comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli, intendendosi posticipato con i correlativi adeguamenti temporali il riferimento agli anni 1983 e 1984.

     2. Le disposizioni dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera c), dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite a società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo dell'indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio la maggiore somma di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

     3. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle gestioni i cui titolari hanno notificato atto di rinuncia entro il 31 dicembre 1986, alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige nonchè nelle ipotesi previste dal comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60.

     4. Fino alla stessa data indicata nel comma 1 restano salve le disposizioni emanate dalla regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. Fino alla data indicata nel comma 1 continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori nonchè le autorizzazioni al personale per il rilascio e la sottoscrizione di quietanza.

 

          Art. 3.

     1. Per le somme riscosse a partire dal 1° aprile 1987 mediante versamenti diretti dai titolari di gestioni prorogate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 che non hanno notificato atto di rinuncia entro il 5 marzo 1987, la misura dell'aggio di riscossione di cui all'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al 50 per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli. La disposizione del presente comma si applica anche alle somme riscosse mediante versamenti diretti dalle esattorie aventi sede nella regione siciliana.

     2. Il primo comma dell'art. 53 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, è sostituito dal seguente:

     "La cessione dell'esattoria deve essere approvata dal prefetto, sentiti i pareri del comune e dell'intendente di finanza, previo accertamento delle condizioni richieste dall'art. 18.".

     3. Alla società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1° gennaio 1987 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Alla medesima società sono altresì conferite quelle cessate dal servizio ai sensi del comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

 

          Art. 4.

     1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, hanno effetto dal 1° gennaio 1987. Per l'anno 1986 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; ai fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari si determinano per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 250 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.

     2. Il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall'art. 3, comma 1, della legge 17 marzo 1985, n. 101, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato al 30 giugno 1988. é fatta comunque salva la facoltà al Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

     3. Le ragionerie provinciali dello Stato continuano a svolgere, fino al 31 dicembre 1987, i servizi contabili di cui al secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

 

          Art. 5.

     1. E' consentita sia l'opzione per il rilascio della ricevuta fiscale in luogo dello scontrino fiscale che quella per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale per le seguenti operazioni:

     a) cessioni di beni e somministrazioni di alimenti e bevande, soggette all'obbligo del rilascio dello scontrino fiscale, effettuate in occasione di manifestazioni fieristiche, nei rifugi montani e nelle carrozze ferroviarie e di ristoro;

     b) cessioni di beni, soggette al predetto obbligo, effettuate nei mercati generali a privati consumatori e presso gli impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti per autotrazione;

     c) cessioni di beni di produzione propria, soggette al predetto obbligo, effettuate da imprese artigiane negli stessi locali di produzione o in quelli ad essi contigui, ferma restando per le medesime la facoltà di opzione per le forniture ai committenti di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio.

     2. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata nella dichiarazione annuale ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attività ed ha effetto dall'anno nel quale la dichiarazione stessa è presentata fino a quando non sia revocata. La revoca deve essere comunicata all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso. Per l'anno 1987 l'opzione deve essere comunicata per iscritto all'ufficio entro il 30 aprile, anche da coloro che hanno iniziato l'attività entro il 31 marzo, ed ha effetto a partire dal 1° marzo di tale anno ovvero dalla data di inizio dell'attività.

     3. Il secondo comma dell'art. 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "La disposizione di cui al precedente comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione e di giornali quotidiani e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, nonchè per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento emesse in esecuzione degli obblighi disposti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni.".

 

          Art. 6.

     1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, valutate in lire 38 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione da apportare, per effetto delle variazioni delle aliquote di aggio di cui all'art. 3, allo stanziamento iscritto al capitolo 4667 (spese per aggi di riscossione) dello stato di previsione del Ministero delle finanze per gli anni finanziari predetti.

     2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1, valutate in lire 5.250 milioni per l'anno finanziario 1987 ed in lire 7.000 milioni per gli anni finanziari successivi, si provvede mediante l'utilizzo delle somme del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819. Per l'anno finanziario 1987 la sezione autonoma per di credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è tenuta a versare alla entrata del bilancio dello Stato la somma di lire 5.250 milioni tratta dalle disponibilità del fondo di cui alla predetta legge n. 819 del 1971. Per gli anni finanziari successivi si provvede mediante riduzione dello stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1985, n. 163.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 7.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 3 ottobre 1987, n. 403, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti giuridici sorti  sulla base del presente decreto.